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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1884/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIADA Parte_1 C.F._1
LORENZINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Chiesina Uzzanese (PT), via Garibaldi n. 19, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALDO Parte_2 C.F._2
PIERLUIGI BENEDETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Chiesina Uzzanese (PT), via Garibaldi n. 19, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Riesi (CL) il 27 luglio 2001, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Riesi al n. 17, Parte II Serie A, anno 2001 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riesi di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2) La casa familiare sita in Capannori (LU), Via Pesciatina, 337, sarà assegnata in via esclusiva al IG. , fino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia Pt_1 ER
3) La figlia ormai maggiorenne, potrà liberamente frequentare entrambi i genitori, anche ER trattenendosi per lunghi periodi in Sicilia presso la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e del suo personale tempo libero, in ogni caso in completa autonomia;
1 4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza della stessa presso ciascuno, mentre eventuali sussidi e contributi statali – es. assegno unico universale - per le minori dovranno essere assegnati alla IG.ra nella misura del 100%; Parte_2
5) I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia. Si specifica che le spese straordinarie sono quelle indicate nel Protocollo Famiglia sottoscritto dal Tribunale di Lucca ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, e verranno corrisposte con le modalità di cui al del suddetto protocollo che si intende accettato e qui integralmente riportato;
6) Il IG. si impegna a corrispondere alla moglie € 700,00 mensili quale contributo al suo Pt_1 mantenimento, da rivalutarsi attualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese del presente procedimento restano tra le parti integralmente compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Riesi (CL) il 27/7/2001, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_2
23/12/2003) – prematuramente deceduto nel 2019 - e (nata il [...]), maggiorenne ma non ER economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Successivamente, con note scritte depositate in cancelleria telematica, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Riesi (CL) in data 27/7/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Riesi (CL) all'Atto Numero 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riesi (CL) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIADA Parte_1 C.F._1
LORENZINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Chiesina Uzzanese (PT), via Garibaldi n. 19, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALDO Parte_2 C.F._2
PIERLUIGI BENEDETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Chiesina Uzzanese (PT), via Garibaldi n. 19, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Riesi (CL) il 27 luglio 2001, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Riesi al n. 17, Parte II Serie A, anno 2001 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riesi di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2) La casa familiare sita in Capannori (LU), Via Pesciatina, 337, sarà assegnata in via esclusiva al IG. , fino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia Pt_1 ER
3) La figlia ormai maggiorenne, potrà liberamente frequentare entrambi i genitori, anche ER trattenendosi per lunghi periodi in Sicilia presso la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e del suo personale tempo libero, in ogni caso in completa autonomia;
1 4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza della stessa presso ciascuno, mentre eventuali sussidi e contributi statali – es. assegno unico universale - per le minori dovranno essere assegnati alla IG.ra nella misura del 100%; Parte_2
5) I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia. Si specifica che le spese straordinarie sono quelle indicate nel Protocollo Famiglia sottoscritto dal Tribunale di Lucca ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, e verranno corrisposte con le modalità di cui al del suddetto protocollo che si intende accettato e qui integralmente riportato;
6) Il IG. si impegna a corrispondere alla moglie € 700,00 mensili quale contributo al suo Pt_1 mantenimento, da rivalutarsi attualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese del presente procedimento restano tra le parti integralmente compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Riesi (CL) il 27/7/2001, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_2
23/12/2003) – prematuramente deceduto nel 2019 - e (nata il [...]), maggiorenne ma non ER economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Successivamente, con note scritte depositate in cancelleria telematica, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Riesi (CL) in data 27/7/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Riesi (CL) all'Atto Numero 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riesi (CL) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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