CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 983/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Amalfi (SA), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Napoli (NA), via S. Biscardi n.13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cafiero (PEC: fax: 081/18402545; C.F.: Email_1
) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato conferito C.F._2 ex art. 83, 3° comma, c.p.c. che si deposita telematicamente unitamente al presente ricorso
- appellante -
CONTRO
con sede legale in Pagani alla Via Marconi n.65, p.i. CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Avv. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Trotta, codice Controparte_2 fiscale , presso il quale è elettivamente dom.to in San C.F._3
Giorgio a Cremano (Na) alla Via Botteghelle n.90, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e comunicazioni di cui agli artt.133, comma 3; 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c. al numero fax 081275230 e indirizzo di posta elettronica certificata giusta mandato in calce alla Email_2 memoria di costituzione
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 4655/2020 emessa in data 09/10/2020 dal Giudice del lavoro di Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 13.9.2017, Parte_1 chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore CP_1 della somma complessiva di euro 4.337,00. Esponeva di aver lavorato dal 01.07.2011 al 09.02.2017 alle dipendenze del
, presso la sede di San Giorgio a Cremano (NA) con la qualifica CP_1 di “impiegato”, svolgendo le mansioni di “impiegato amministrativo” di cui al livello 6/A del CCNL di comparto;
che , licenziato, proponeva ricorso ex art 47 e ss L 92 / 2012e , ottenendo la condanna della attuale convenuta alla reintegra nel proprio posto di lavoro;
- che con accordo sindacale dell'autunno 2012 ,il concordava CP_1 con le OO.SS. l'adeguamento dell'importo del “ticket-buono pasto” da riconoscersi in favore dei propri dipendenti, passando dall'originario importo di Euro 5,00 ad Euro 8,00, con decorrenza dal novembre 2012; che il CP_1 aveva sempre interpretato la norma contrattuale in discorso in senso
[...] restrittivo, escludendo dall'adeguamento il personale amministrativo, tra cui appunto il;
. che pertanto gli spettavano le differenze sui ticket dal Pt_1 novembre 2012 , per un totale attuale di Euro 2.811,00. Esponeva inoltre di aver sottoscritto , in data 6.12.2016, con la convenuta un accordo a mezzo del quale – a fronte di un credito riconosciuto di Euro 3.126,00 quale differenza parametrale (da 6B a 6A) – accettava a titolo transattivo la somma inferiore di Euro 1.600,00, corrisposta con le seguenti modalità: Euro 800,00 a mezzo di assegno bancario ed Euro 800,00 in busta paga nella mensilità di dicembre 2016;
-che aveva impugnato tale accordo , per cui gli spettava la residua differenza, pari ad Euro 1.526,00; Si costituiva il convenuto , che eccepiva la nullità del ricorso CP_1 introduttivo , e nel merito ,ne chiedeva il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva solo parzialmente la domanda attorea, riconosceva all'odierno appellante il diritto al percepimento della parte residua della differenza parametrale conciliata in data 6 dicembre 2016, quantificata in Euro 1.526,00, mentre rigettava per il resto la domanda, ossia nella parte relativa all'integrazione del ticket-buono pasto Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame il lavoratore in epigrafe indicato ,con atto depositato presso l'intestata Corte in data 8.4.2021, deducendo la totale erroneità del cursus logico seguito dal G.L. in primo grado, relativamente all' interpretazione dell'accordo sindacale dell'ottobre 2012 versato in atti alla stregua del quale il Tribunale aveva ritenuto che l'integrazione dei ticket fosse esclusivamente del “ personale addetto allo spazzamento ed al personale autista”; assumeva , invece , che l'accordo in questione doveva obbligatoriamente interpretarsi a carattere generale ed erga omnes, senza distinzione alcuna dei lavoratori Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di “ accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del sig. , quale impiegato Parte_1 amministrativo di livello 6A, a percepire l'integrazione di Euro 3,00 (tre/00) sui buoni pasto (ticket) con decorrenza da novembre 2012, così come concordato dal datore di lavoro nel verbale di accordo dell'ottobre 2012; 2) condannare pertanto il al pagamento in favore del sig. CP_1 [...]
della differenza sui buoni pasto, quantificata in Euro 3.045,14, Parte_1 come da prospetto allegato, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
3) riformare altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui compensa per metà le spese del giudizio, ponendole integralmente a carico della parte resistente/soccombente, che dovrà quindi corrispondere la parte residua;
4) condannare infine l'appellata alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il che, CP_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado .
A seguito del collocamento fuori ruolo dell'originario relatore ( dr. ) , con Per_1 decreto presidenziale del 24.9.2024 , la causa veniva assegnata alla scrivente relatrice.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione. In via preliminare si osserva che la statuizione del primo giudice che ha riconosciuto all'odierno appellante il diritto al percepimento della parte residua della differenza parametrale conciliata in data 6 dicembre 2016, quantificata in Euro 1.526,00, non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato .
Ciò posto, il punctum dolens della dedotta vicenda processuale risiede unicamente nell'interpretazione del punto 2 dell'accordo dell'ottobre 2012. La clausola recita “ il ticket attualmente riconosciuto di euro 5 sarà integrato di 3 euro a decorre dal mese di novembre”.
Non vi è alcuna anche legittima differenziazione tra i lavoratori aventi diritto.
Il punto 4 dell'accordo poi si occupa specificatamente degli incentivi alla raccolta differenziata . Sulla base di questa chiara impostazione della clausola, un'esclusione di una categoria di lavoratori dall'aumento del ticket per via interpretativa non è consentito secondo nessun criterio legale d'interpretazione e in particolare dell'art. 1362 cc che recita “ nell'interpretare un contratto si deve indagare quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. E al secondo comma aggiunge “per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” Nel comportamento posteriore , il datore di lavoro ha allargato la platea dei lavoratori beneficiari dell'aumento del ticket anche ai magazzinieri, ai sorveglianti. Pertanto la clausola nel suo contenuto letterale è di carattere generale e deve essere applicata a tutti i lavoratori. Quando nell' accordo , (v. la clausola 4) si è voluto trattare dei problemi solo degli addetti alla raccolta differenziata lo si è fatto espressamente. Infine l'adeguamento è stato riconosciuto anche ai lavoratori non addetti alla raccolta differenziata a ulteriore prova che l'accordo non era limitato a tale categoria di lavoratori . Per tutto quanto sin qui esposto il va condannato al pagamento, CP_1 in favore dell'odierno appellante ,della differenza sui buoni pasto, quantificata nel ricorso introduttivo del giudizio in euro 2.811,00 giusta conteggi che non sono stati specificamente contestati , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo effettivo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: A) accoglie l'appello e , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , condanna il al pagamento ,in favore di CP_1 Parte_1
, della differenza sui buoni pasto, quantificata in euro 2.811,00 oltre
[...] interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo effettivo;
B) condanna, altresì, parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado ,in euro 1.700,00 e, quanto al secondo grado , in euro 1.900,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione.
Napoli lì 16.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 983/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Amalfi (SA), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Napoli (NA), via S. Biscardi n.13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cafiero (PEC: fax: 081/18402545; C.F.: Email_1
) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato conferito C.F._2 ex art. 83, 3° comma, c.p.c. che si deposita telematicamente unitamente al presente ricorso
- appellante -
CONTRO
con sede legale in Pagani alla Via Marconi n.65, p.i. CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Avv. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Trotta, codice Controparte_2 fiscale , presso il quale è elettivamente dom.to in San C.F._3
Giorgio a Cremano (Na) alla Via Botteghelle n.90, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e comunicazioni di cui agli artt.133, comma 3; 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c. al numero fax 081275230 e indirizzo di posta elettronica certificata giusta mandato in calce alla Email_2 memoria di costituzione
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 4655/2020 emessa in data 09/10/2020 dal Giudice del lavoro di Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 13.9.2017, Parte_1 chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore CP_1 della somma complessiva di euro 4.337,00. Esponeva di aver lavorato dal 01.07.2011 al 09.02.2017 alle dipendenze del
, presso la sede di San Giorgio a Cremano (NA) con la qualifica CP_1 di “impiegato”, svolgendo le mansioni di “impiegato amministrativo” di cui al livello 6/A del CCNL di comparto;
che , licenziato, proponeva ricorso ex art 47 e ss L 92 / 2012e , ottenendo la condanna della attuale convenuta alla reintegra nel proprio posto di lavoro;
- che con accordo sindacale dell'autunno 2012 ,il concordava CP_1 con le OO.SS. l'adeguamento dell'importo del “ticket-buono pasto” da riconoscersi in favore dei propri dipendenti, passando dall'originario importo di Euro 5,00 ad Euro 8,00, con decorrenza dal novembre 2012; che il CP_1 aveva sempre interpretato la norma contrattuale in discorso in senso
[...] restrittivo, escludendo dall'adeguamento il personale amministrativo, tra cui appunto il;
. che pertanto gli spettavano le differenze sui ticket dal Pt_1 novembre 2012 , per un totale attuale di Euro 2.811,00. Esponeva inoltre di aver sottoscritto , in data 6.12.2016, con la convenuta un accordo a mezzo del quale – a fronte di un credito riconosciuto di Euro 3.126,00 quale differenza parametrale (da 6B a 6A) – accettava a titolo transattivo la somma inferiore di Euro 1.600,00, corrisposta con le seguenti modalità: Euro 800,00 a mezzo di assegno bancario ed Euro 800,00 in busta paga nella mensilità di dicembre 2016;
-che aveva impugnato tale accordo , per cui gli spettava la residua differenza, pari ad Euro 1.526,00; Si costituiva il convenuto , che eccepiva la nullità del ricorso CP_1 introduttivo , e nel merito ,ne chiedeva il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva solo parzialmente la domanda attorea, riconosceva all'odierno appellante il diritto al percepimento della parte residua della differenza parametrale conciliata in data 6 dicembre 2016, quantificata in Euro 1.526,00, mentre rigettava per il resto la domanda, ossia nella parte relativa all'integrazione del ticket-buono pasto Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame il lavoratore in epigrafe indicato ,con atto depositato presso l'intestata Corte in data 8.4.2021, deducendo la totale erroneità del cursus logico seguito dal G.L. in primo grado, relativamente all' interpretazione dell'accordo sindacale dell'ottobre 2012 versato in atti alla stregua del quale il Tribunale aveva ritenuto che l'integrazione dei ticket fosse esclusivamente del “ personale addetto allo spazzamento ed al personale autista”; assumeva , invece , che l'accordo in questione doveva obbligatoriamente interpretarsi a carattere generale ed erga omnes, senza distinzione alcuna dei lavoratori Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di “ accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del sig. , quale impiegato Parte_1 amministrativo di livello 6A, a percepire l'integrazione di Euro 3,00 (tre/00) sui buoni pasto (ticket) con decorrenza da novembre 2012, così come concordato dal datore di lavoro nel verbale di accordo dell'ottobre 2012; 2) condannare pertanto il al pagamento in favore del sig. CP_1 [...]
della differenza sui buoni pasto, quantificata in Euro 3.045,14, Parte_1 come da prospetto allegato, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
3) riformare altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui compensa per metà le spese del giudizio, ponendole integralmente a carico della parte resistente/soccombente, che dovrà quindi corrispondere la parte residua;
4) condannare infine l'appellata alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il che, CP_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado .
A seguito del collocamento fuori ruolo dell'originario relatore ( dr. ) , con Per_1 decreto presidenziale del 24.9.2024 , la causa veniva assegnata alla scrivente relatrice.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione. In via preliminare si osserva che la statuizione del primo giudice che ha riconosciuto all'odierno appellante il diritto al percepimento della parte residua della differenza parametrale conciliata in data 6 dicembre 2016, quantificata in Euro 1.526,00, non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato .
Ciò posto, il punctum dolens della dedotta vicenda processuale risiede unicamente nell'interpretazione del punto 2 dell'accordo dell'ottobre 2012. La clausola recita “ il ticket attualmente riconosciuto di euro 5 sarà integrato di 3 euro a decorre dal mese di novembre”.
Non vi è alcuna anche legittima differenziazione tra i lavoratori aventi diritto.
Il punto 4 dell'accordo poi si occupa specificatamente degli incentivi alla raccolta differenziata . Sulla base di questa chiara impostazione della clausola, un'esclusione di una categoria di lavoratori dall'aumento del ticket per via interpretativa non è consentito secondo nessun criterio legale d'interpretazione e in particolare dell'art. 1362 cc che recita “ nell'interpretare un contratto si deve indagare quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. E al secondo comma aggiunge “per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” Nel comportamento posteriore , il datore di lavoro ha allargato la platea dei lavoratori beneficiari dell'aumento del ticket anche ai magazzinieri, ai sorveglianti. Pertanto la clausola nel suo contenuto letterale è di carattere generale e deve essere applicata a tutti i lavoratori. Quando nell' accordo , (v. la clausola 4) si è voluto trattare dei problemi solo degli addetti alla raccolta differenziata lo si è fatto espressamente. Infine l'adeguamento è stato riconosciuto anche ai lavoratori non addetti alla raccolta differenziata a ulteriore prova che l'accordo non era limitato a tale categoria di lavoratori . Per tutto quanto sin qui esposto il va condannato al pagamento, CP_1 in favore dell'odierno appellante ,della differenza sui buoni pasto, quantificata nel ricorso introduttivo del giudizio in euro 2.811,00 giusta conteggi che non sono stati specificamente contestati , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo effettivo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: A) accoglie l'appello e , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , condanna il al pagamento ,in favore di CP_1 Parte_1
, della differenza sui buoni pasto, quantificata in euro 2.811,00 oltre
[...] interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo effettivo;
B) condanna, altresì, parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado ,in euro 1.700,00 e, quanto al secondo grado , in euro 1.900,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione.
Napoli lì 16.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.