TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6456/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 17 novembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6456 dell'anno 2022
T R A
con sede in 74121 Taranto alla via Mezzetti n. 15 (p. iva: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., ai fini della presente procedura rappresentata e difesa dal- l'Avv. Marcella Palmini
(c.f.: con studio professionale in Taranto alla p.zza Bettolo n. 3 ove è CodiceFiscale_1 pure elettivamente domiciliata come da documentazione in atti;
Opponente
C O N T R O
(codice fiscale Controparte_1
, partita IVA n. ) con sede legale in Roma, Viale America n. 351, in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Martano (Le), al viale Savoia 20, presso e nello Studio dell'Avv. Stefano Gallo (c. f.: ), e da questi rappresentata e difesa come da C.F._2 documentazione in atti;
Opposta, attrice in chiamata di terzo
(p. iva corrente in Via Controparte_2 P.IVA_4
XX Settembre n. 6 a Taranto in persona del l.r.p.t.;
(p. iva ) corrente in Via Giuseppe Grezar n. 14 a Controparte_2 P.IVA_4
Roma in persona del l.r.p.t.;
1 Opposte contumaci
E N E I C O N F R O N T I D I
con sede legale e direzione generale in Parte_2
Altamura (BA) alla via O. Serena 13, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione a CCIAA di
RI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_5
Taranto alla via Roma 12 presso il suo procuratore giudiziale Avv. Angelo Angarano (c.f.
[...]
) che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
C.F._3
Terza chiamata
Ove all'udienza dell'11 luglio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 10 ottobre e 30 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e
2 le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo la evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
[1- preliminarmente ed in rito, disporre, la sospensione dell'atto impugnato cartella di pagamento fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 di pagamento n. 10620220010675074/003 resa da , agente della Controparte_4
– i Taranto, notificata in data 23.09.2022, a mezzo pec, della somma complessiva CP_2 CP_5 di € =136.244,54=, ed ogni suo atto presupposto e consequenziale, ancorchè i gnoto e disconosciuto all'istante, anche inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza sopra esposti, in accogli mento delle argomentazioni esposte nel presente atto ovvero del fumus boni iuris, nonché in forza del grave e irreparabile danno che provoca l'esecuzio- ne delle somme richieste alla ricorrente (periculum in mora) ovvero,
in via subordinata,
2- fissare l'udienza di comparizione delle parti ai fini della trattazione della presente istanza cautelare ed, in quella sede, sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato per i medesimi motivi tutti sopra esposti;
3- ancora preliminarmente ed in rito, accertare e dichiarare per le motivazioni ampiamente esposte nella narrativa del presente atto la nullità, an nullabilità, invalidità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 10620220010675074/003 resa da , Agente della Controparte_4
Riscossione – Prov. di Taranto, notificata il 23.09.2022, a mezzo pec, su incarico di
[...]
; per lo ef fetto assumere tutti i consequenziali Controparte_3 provvedimenti del caso;
4- sempre preliminarmente e nel merito, senza rinuncia alcuna alle pre liminare quanto assorbente eccezione, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla narrativa dell'atto che precede, la nullità
e/o annulabilità, anche par ziale, della fidejussione posta a garanzia del contratto di finanziamento con cesso da giusta atto per Dott. Controparte_6
, Notaio in Taranto, del 24.02.2010, n. 35.228 rep. n. 16543 Racc., con il quale Persona_1 concedeva a , già “ l'importo di € Parte_3 Controparte_7
=1.500.000,00= (unmilionecin quecentomila|00), coperto dal “Fondo di Garanzia per le PMI ex lege 662/ 1996” gestito dal;
CP_8
5- e per lo effetto e comunque, nel merito, accertare e dichiarare la decadenza dall'azione ex art. 1957 cc. della , come in atti identificato, per le Parte_4 Controparte_9 motivazioni tutte dette nella nar rativa dell'atto che precede, ed assumere tutti i consequenziale provvedimen ti del caso;
6- comunque, accertare e dichiarare che come identi ficata, nulla deve alla Parte_1 [...]
come identificata, per tutte le ragioni dedotte nella Controparte_3
5 narrativa dell'atto che precede;
7- condannare chi di ragione alle spese e competenze del presente giudizio. ]
A sostegno delle richieste deduceva: 1) che con rogito del 24 ottobre 2010 n. 35228 rep. n. 16543 racc. a ministero di notaro la concedeva un Persona_1 Parte_2 mutuo chirografario di euro 1.500.000 in favore della garantito sino a Parte_3 concorrenza di euro 1.200.000 dal Fondo di Garanzia per le PMI ex lege 662/1996 gestito dal
[...]
; 2) che il credito era altresì assistito da garanzia fideiussoria prestata da Controparte_3 Pt_3
, 3) che la debitrice depositava
[...] Controparte_10 Parte_1 Parte_3 domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F., omologato il 17 novembre 2021 ed oggetto di ricorso per Cassazione da parte della;
4) che la era CP_11 Controparte_3 annoverata tra i creditori privilegiati per euro 144.504,00; 5) che la debitrice Parte_3 non poteva adempiere il Concordato Preventivo stante la pendenza del ricorso per Cassazione avverso il decreto di omologa del concordato;
6) che la cartella di pagamento opposta era sfornita di preesistente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 21 del dpr 46/1999, avendo le somme di danaro erogate natura privatistica;
7) nullità della fideiussione prestata nel rogito per notaro a seguito della Per_1 decadenza comminata dall''art. 1957 cc.
Si costituiva con comparsa di risposta la Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni:
[In via preliminare: A) autorizzare a chiamare in Controparte_1 causa (p.iva ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, con sede legale in 70022 Altamura (Ba), via Ottavio Serena, 13, e al contempo fissare una nuova udienza per consentire tale chiamata a norma dell'art. 269 c.p.c.;
B) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto non ricorrenti i presupposti di Legge.
C) in via principale, rigettare integralmente, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto,
l'atto di citazione proposto dalla in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
Parte_1
D) in via gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, anche parzialmente,
l'opposizione proposta dalla società attrice per motivi attinenti a vizi e/o illegittimità della fideiussione da essa sottoscritta illo tempore con , accertare e Parte_2 dichiarare il diritto della convenuta a essere Controparte_1
6 manlevata e tenuta indenne dal predetto istituto di credito rispetto a quanto fosse tenuta a pagare alla a titolo di spese e competenze del presente giudizio. Parte_1
E) Con vittoria di spese e competenze di causa.]
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
[1. Accertare e Dichiarare la legittimità della fideiussione contenuta nel contratto per atto Dott.
, Notaio in Taranto, del 24.02.2010, n. 35.228 rep. n. 16543 Racc. rigettando ogni Persona_1 contraria domanda in merito.
2. Decidere sulle spese di causa secondo giustizia.]
Così la argomentava le proprie richieste processuali: Parte_2
[Con atto di chiamata in causa del terzo notificato il 31.03.2023 la
[...]
a chiamato in causa la Controparte_1 Parte_2 per essere eventualmente garantita dagli effetti pregiudizievoli della domanda formulata dalla parte attrice in ordine alla pretesa nullità della fideiussione contenuta nel contratto per atto per Dott.
, Notaio in Taranto, del 24.02.2010, n. 35.228 rep. n. 16543 Racc.(doc.4 fascicolo Persona_1 di parte attrice), con il quale veniva erogato un mutuo chirografario dalla Parte_2
alla , domanda che di seguito si trascrive: “in via gradata,
[...] Parte_3 per la denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, anche parzialmente, l'opposizione proposta dalla società attrice per motivi attinenti a vizi e/o illegittimità della fideiussione da essa sottoscritta illo tempore con , accertare e dichiarare il diritto Parte_2 della convenuta a essere manlevata e tenuta Controparte_1 indenne dal predetto istituto di credito rispetto a quanto fosse tenuta a pagare alla a Parte_1 titolo di spese e competenze del presente giudizio.”
Invero, la società attrice al punto sub.2 dell'atto di citazione ha eccepito la nullità della fideiussione contenuta nel contratto di mutuo in quanto “con provvedimento reso dalla CA d'Italia n. 55 del
2005, … si è ritenuto, a priori, che la deroga alla clausola ex art. 1957 c.c. costituisce il frutto di intese restrittive anticoncorrenziali, vietate ai sensi dell'art. 2 della L. 287/1990”.
Orbene la disciplina invocata dalla parte attrice, recentemente oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, se può – a determinate condizioni- trovare applicazione ai contratti di fideiussione omnibus redatti secondo il cd. schema ABI non trova applicazione alle fideiussioni contenute nei
7 contratti di mutuo (allegato 1) come quello in esame, in quanto le garanzie fideiussorie collegate al contratto di mutuo fondiario sono state prestate “ad hoc” nell'atto notarile del 24.02.2010 giusta art. 6 del contratto e art. 11 del capitolato, tanto da escludere il riferimento allo schema ABI invocato dall'attrice. Da ciò discende la validità della la deroga pattizia alla clausola ex art. 1957 !
Né alcun profilo di nullità può ulteriormente ravvisarsi nelle ulteriori condizioni di fideiussione
(art.11 contratto di mutuo) avendole la parte mutuataria e i garanti espressamente approvate e sottoscritte separatamente, stante la completa legittimità delle stesse.
Da tanto consegue che alcuna decadenza dalla garanzia per fideiussione si è verificata anche per
! ] Controparte_1
Motivi della decisione
I.- L'opponente deduce che la cartella esattoriale non sia idonea a conferire efficacia di titolo esecutivo a crediti di natura privatistica che vi siano iscritti a ruolo e, di conseguenza, l'assenza di un titolo esecutivo nella preannunciata espropriazione forzata, con conseguenziale ipotizzata inesistenza del diritto ad agire in executivis.
Le opposte non sembra abbiano replicato in maniera specifica allegando l'esistenza di un titolo esecutivo a fondamento dei crediti iscritti a ruolo nella cartella esattoriale.
La cartella esattoriale non costituisce infatti un titolo esecutivo.
Neppure i ruoli in base ai quali viene emessa la cartella esattoriale costituiscono sempre titoli esecutivi e, quindi, non sempre sono idonei a promuovere l'esecuzione forzata.
L'art. 25 del dpr 602/1973, come modificato dall'art. 11 del DLvo 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337”), sotto la rubrica “cartella di pagamento” così dispone nel suo comma secondo: “2.-La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.”
Come fatto palese dal dettato normativo, la cartella di pagamento non è titolo esecutivo ma assimilabile alla figura del precetto così descritto nell'articolo 480 comma 1 del cpc: “1.- Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non
8 minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.”
L'art. 25 comma 2 dpr 602/1973 e l'art. 480 comma 1 cpc sono così due gocce d'acqua e la cartella esattoria e l'atto di precetto tra loro perfettamente giustapponibili.
Qual è il contenuto dell'obbligo il cui pagamento viene intimato con la cartella esattoriale ?
L' “l'obbligo risultante dal ruolo” risponde l'art. 25 del dpr 602/1973.
E che cosa sono i ruoli ?
L'art. 10 del dpr 602/1973, come modificato dal D.Lvo 46/1999, sotto la rubrica “definizioni” così dispone:
“1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) concessionario: il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ruolo: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.”
Il ruolo è così un mero elenco di debitori per determinate causali.
L'art. 49 del dpr 602/1973, come modificato dal DLvo 46/1999, sotto la rubrica “espropriazione forzata”, così dispone:
“1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ((...)); il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”
L'art. 17 del DLvo 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), sotto la rubrica “entrate riscosse mediante ruolo”, effettua tuttavia importanti precisazioni che determinano il contenuto generico della regola dettata nell'art. 49 del dpr 602/1973, specificando cosa in concreto può essere iscritto nei ruoli:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto
9 legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3- ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”
L'art. 21 del D.Lvo 46/1999, sotto la rubrica “presupposti dell'iscrizione a ruolo”, così dispone:
“1.- Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi', quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo
17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.”
Il già menzionato art. 17 del DLvo 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), sotto la rubrica “entrate riscosse mediante ruolo”, effettua specificazioni decisive nei suoi commi 3bis e 3ter:
“3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”
Nel caso in cui gli atti giuridici fonte dei crediti siano stati posti in essere da società per azioni a partecipazione pubblica, il credito potrà essere iscritto sul ruolo solo se previamente riconosciuto da una ingiunzione emessa dall'autorità giudiziaria ai sensi del R.D. 639/1910.
Nel caso il credito origini da rapporti privati occorrerà ex art. 21 DLvo 46/1999 un titolo esecutivo riconducibile nella nozione di cui all'art. 474 cpc già menzionato ed esaminato supra.
II.- L'art. 2 comma 100 della ls 662/1996 così dispone:
“100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di Per_2
10 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi Controparte_1 dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ((. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita', che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini della redazione del piano annuale di attivita', la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del
CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del nonche' dell'efficace e costante monitoraggio CP_12 dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente)); (6) (72) (80) (82) (84) (86) (87) (88) (90) (91) ((93)) b) una somma fino ad un massimo
11 di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l' dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si Controparte_13 renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel Per_2 triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
101. La garanzia del fondo centrale dell di cui alla predetta legge n. 1068 del Controparte_13
1964 e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e puo' essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l' puo' anche prestare fideiussioni, ferma Controparte_13 restando la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalita' e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale puo' essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall' con contabilita' Controparte_13 separata.”
Come fatto palese dal lessico giuridico utilizzato dal legislatore, la Controparte_3
ha svolto nella vicenda del finanziamento erogato agli opponenti una funzione
[...] avente la tipica causa del contratto di assicurazione: “il puo' destinare: a) una somma fino ad Per_2 un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai Controparte_1 crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.
Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
“I fatti oggetto della polizza assicurativa rappresentano per il creditore ( nella fattispecie, per la
……… che ha erogato il mutuo a ……………..) un rischio e, segnatamente, il rischio dell'inadempimento del suo debitore. Per le società di assicurazione come la….- omissis -……… è normale l'assunzione del rischio essendo il contratto stesso di assicurazione fondato sulla sua esistenza, difettando diversamente l'oggetto come elemento costitutivo del negozio e, conseguenzialmente, profilandosi la nullità dettata dall'art. 1418 comma 2 c.c. (“Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall' art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall' art. 1346.”) in
12 relazione al contenuto obbligatorio del contratto dettato dall' art. 1325 c.c. (“I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto; 4) la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”). In materia assicurativa l'art. 1895 del codice civile, sotto la rubrica “inesistenza del rischio”, così dispone: “Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”. L'art. 1916 del codice civile, sotto la rubrica “diritto di surrogazione dell'assicuratore”, così dispone: “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”. Per il caso di inadempimento di obbligazione contrattuale, costituente l'oggetto del rischio per il quale era stipulata la polizza, l'art. 1916 c.c. attribuisce all'assicuratore il diritto di surrogarsi all'assicurato “verso i terzi responsabili” , ovverosia verso il debitore inadempiente.
L'assunzione del rischio è infatti l'oggetto sociale dell'impresa assicuratrice che opera mediante la stipula di un contratto tipicamente aleatorio, ove l'incertezza degli eventi muove l'ago della bilancia dell'equilibrio economico;
a sua volta l'assunzione del rischio è la causa del singolo contratto che l'impresa di assicurazioni stipula con il proprio cliente. La surroga ex 1203 cc opera a favore dell'assicuratore nei limiti dell'indennizzo versato all'assicurato e, correlativamente, il credito di quest'ultimo è estinto nei limiti di quanto abbia ricevuto. Correttamente la dottrina ha da tempo coniato con successo il sintagma “estinzione relativa del rapporto obbligatorio” per evidenziare gli effetti della surrogazione: il pagamento infatti segna normalmente l'estinzione satisfattiva del credito, mentre in caso di pagamento con surrogazione l'effetto estintivo, totale o parziale in dipendenza del pagamento totale o parziale, si verifica solo nei confronti dell'originario titolare della situazione giuridica attiva del rapporto obbligatorio , mentre per la parte di credito estinta nei di lui confronti sopravvive in capo al solvens che con la surrogazione si avvale dei cd rimedi recuperatori del credito originariamente attribuiti al suo titolare. Ecco quindi il significato di “estinzione relativa del rapporto obbligatorio: 1)il diritto dell'originario creditore ( l'assicurato ) si estingue in tutto o in parte a seguito del pagamento dell'indennizzo ricevuto dall'assicuratore; 2)l'assicuratore che ha pagato l'assicurato si surroga nei di lui diritti verso il responsabile in funzione recuperatoria di quanto versato a titolo di indennizzo. Coerentemente l'art. 1205 del codice civile dispone: “Se il pagamento è parziale , il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro dovuto.” Così nel caso in cui l'indennizzo ricevuto dalla …- omissis -
…… non copra l'intero ammontare del credito vantato verso la….- omissis -…….la pretesa creditoria della ricorrente sopravviverà limitatamente alla sola parte non estinta dal pagamento dell'indennizzo. E' così escluso che l'assicurato, in caso di percezione dell'indennizzo, possa continuare ad agire contro il debitore inadempiente, a meno che abbia ricevuto dall'assicuratore un
13 indennizzo parziale nel quale caso per effetto dell'art. 1205 cc potrà agire contro il debitore per la sola parte di credito per la quale nulla ha percepito, in concorso con l'assicuratore che agisce in surroga per la parte di pagamento effettuata all'assicurato; le due azioni correranno così affiancate come due rotaie della ferrovia, senza possibilità di incrociarsi in quanto aventi differenti oggetti e petita. L'art. 1205 del codice civile esclude di conseguenza che il debitore inadempiente possa essere esposto al rischio di un doppio pagamento, sia verso l'assicuratore che agisca in surroga dopo aver indennizzato l'assicurato, sia verso quest'ultimo, dovendo al più pagare a ciascuno di essi la sola parte di sua spettanza.” (Così il giudice unico dott. BE MU nella sentenza monocratica emessa il 13 giugno 2022 nel procedimento n. 6426/2019 r.g.Tribunale di Taranto).
La configurazione giuridica non cambierebbe qualora all'art. 2 comma 100 della ls 662/1996 si volesse attribuire la configurazione di una fideiussione ex lege a carico della
[...]
, Controparte_3
L'art. 1949 del codice civile, sotto la rubrica “surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore”, così dispone: “Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”.
Anche in tale ipotesi la , dopo aver pagato alla Controparte_3 creditrice mutuante CA Popolare di Puglia e Basilicata spa il debito insoluto contratto dalla mutuataria avrebbe avuto il diritto di sostituirsi alla mutuante Parte_3 [...]
per esercitare i di lei diritti di mutuante nei confronti non solo della debitrice Parte_2 mutuataria ma anche dei di lei fideiussori in quanto l'art. 1204 cc, sotto Parte_3 la rubrica “terzi garanti”, così dispone: “La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.”
Ne consegue che sia ai sensi dell'art. 1916 cc, qualora l'art. 2 comma 100 della ls 662/1996 si dovesse ritenere costitutivo di una assicurazione ex lege, sia ai sensi dell'art. 1949 cc, qualora la predetta norma volesse ritenersi costitutiva di una fideiussione ex lege, la Controparte_3
, dopo aver indennizzato la creditrice CA Popolare di Puglia e Basilicata spa
[...] di quanto da essa non ricevuto per l'inadempimento della mutuataria, avrebbe legittimamente potuto agire sia contro essa debitrice sia contro i di lei garanti, come infatti è la opponente, per Parte_1 il semplice disposto dell'art. 1204 cc: “La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.”
Il rapporto giuridico fondamentale è costituito tuttavia da un atto notarile e, segnatamente, dal rogito
14 del 24 ottobre 2010 n. 35228 rep. n. 16543 racc. a ministero di notaro col quale la Persona_1
concedeva un mutuo chirografario di euro 1.500.000 in favore Parte_2 della garantito sino a concorrenza di euro 1.200.000 dal Fondo di Garanzia Parte_3 per le PMI ex lege 662/1996 gestito dal;
il credito era assistito da Controparte_3 garanzia fideiussoria prestata da , in favore della Parte_3 Controparte_10 Parte_1 debitrice principale e mutuataria . Parte_3
L'art. 474 cpc, sotto la rubrica [titolo esecutivo], così dispone nel suo comma secondo: [Sono titoli esecutivi: 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.]
Ne consegue che la , adempiendo l'obbligazione Controparte_3 di garanzia in favore della mutuante CA Popolare di Puglia e Basilicata spa, si è surrogata in toto nella sua posizione giuridica e, quindi, anche nel diritto di agire in executivis contenuto nella forma pubblica in cui è stato stipulato l'atto di mutuo da cui è sorto il debito pagato dalla
[...]
. Controparte_3
La surrogazione ex artt. 1201 e ss cc non costituisce di per se un titolo esecutivo, ma sostituendo il solvens in luogo del creditore originario, consente al primo di beneficiare del diritto di agire in executivis eventualmente acquisito dal secondo nell'atto da cui è derivato il rapporto obbligatorio;
così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[Correttamente la dottrina ha da tempo coniato con successo il sintagma “estinzione relativa del rapporto obbligatorio” per evidenziare gli effetti della surrogazione: il pagamento infatti segna normalmente l'estinzione satisfattiva del credito, mentre in caso di pagamento con surrogazione l'effetto estintivo, totale o parziale in dipendenza del pagamento totale o parziale, si verifica solo nei confronti dell'originario titolare della situazione giuridica attiva del rapporto obbligatorio , mentre per la parte di credito estinta nei di lui confronti sopravvive in capo al solvens che con la surrogazione si avvale dei cd rimedi recuperatori del credito originariamente attribuiti al suo titolare. Ecco quindi il significato di “estinzione relativa del rapporto obbligatorio:
1)il diritto dell'originario creditore ( l'assicurato ) si estingue in tutto o in parte a seguito del pagamento dell'indennizzo ricevuto dall'assicuratore;
2)l'assicuratore che ha pagato l'assicurato si surroga nei di lui diritti verso il responsabile in funzione recuperatoria di quanto versato a titolo di indennizzo.
15 Coerentemente l'art. 1205 del codice civile dispone: “Se il pagamento è parziale , il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro dovuto.”
Così nel caso in cui l'indennizzo ricevuto dalla ……….. non copra l'intero ammontare del credito vantato verso la ……………. la pretesa creditoria della ricorrente sopravviverà limitatamente alla sola parte non estinta dal pagamento dell'indennizzo.
E' così escluso che l'assicurato, in caso di percezione dell'indennizzo, possa continuare ad agire contro il debitore inadempiente, a meno che abbia ricevuto dall'assicuratore un indennizzo parziale nel quale caso per effetto dell'art. 1205 cc potrà agire contro il debitore per la sola parte di credito per la quale nulla ha percepito, in concorso con l'assicuratore che agisce in surroga per la parte di pagamento effettuata all'assicurato; le due azioni correranno così affiancate come due rotaie della ferrovia, senza possibilità di incrociarsi in quanto aventi differenti oggetti e petita.
L'art. 1205 del codice civile esclude di conseguenza che il debitore inadempiente possa essere esposto al rischio di un doppio pagamento, sia verso l'assicuratore che agisca in surroga dopo aver indennizzato l'assicurato, sia verso quest'ultimo, dovendo al più pagare a ciascuno di essi la sola parte di sua spettanza.
Ne consegue che la …………. avendo percepito, come da essa stessa riconosciuto, l'indennizzo per il caso di inadempimento del proprio debitore contrattuale, conservava il proprio credito verso quest'ultimo nella sola parte non soddisfatta e nei suddetti limiti avrebbe potuto agire contro ……….. mentre in caso di erogazione di un indennizzo a totale copertura del credito insoddisfatto nessuna pretesa sarebbe residuata in capo all' AT ………contro i debitori inadempienti.
La disciplina della surrogazione non prevede deroghe a favore dell'autonomia privata, onde le eventuali pattuizioni difformi del contratto di assicurazione devono ritenersi inefficaci verso gli opponenti.
In tal senso milita anche la regola generale in tema di contratto dettata nell'art. 1372 del codice civile che, sotto la rubrica “efficacia del contratto”, così disponeva il 21 aprile 1942 e così dispone tutt'oggi: “1.- Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per causa ammesse dalla legge. 2.- Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.”
Ne consegue che il contratto di assicurazione stipulato tra ……….e la ……….. è inefficace verso la opponente che, viceversa, può vantare tutti i diritti che le attribuisce la disciplina legale del
16 pagamento con surrogazione senza che questi possano esserle sottratti da un contratto intercorso tra soggetti terzi.
Incombeva sulla ricorrente ed opposta l'onere di specificare l'eventuale esistenza di un credito residuo a seguito della percezione dell'indennizzo dalla propria compagnia di assicurazione, e limitare la domanda ai sensi dell'art. 1205 cc.
Questa precisazione non sembra esserci mai stata nella fase di trattazione della causa, quando le parti sono chiamate ad intavolare il thema decidendi in tutta la sua completezza ( iudex iuxta alligata et probata partium iudicare debet)] (Così il G.U. dott. BE MU nella sentenza monocratica emessa il 13 giugno 2022 6426/2019 r.g.Tribunale di Taranto).
La surrogazione fa semplicemente subentrare il solvens nella stessa posizione giuridica del creditore in tutto o in parte soddisfatto: se questi era munito di titolo esecutivo idoneo, anche il solvens potrà beneficarne sostituendosi al creditore soddisfatto.
Poiché nella vicenda sottoposta a giudizio il creditore originario, Parte_2
, era munita di titolo esecutivo costituito ex art. 474 n. 3 cpc dall'atto pubblico notarile del
[...]
24 ottobre 2010 n. 35228 rep. n. 16543 racc. a ministero di notaro col quale la Persona_1
concedeva un mutuo chirografario di euro 1.500.000 alla Parte_2 mutuataria garantito sino a concorrenza di euro 1.200.000 dal Fondo di Parte_3
Garanzia per le PMI ex lege 662/1996 gestito dal ed assistito da garanzia Controparte_3 fideiussoria prestata da , il pagamento da parte Parte_3 Controparte_10 Parte_1 della le ha consentito di sostituirsi integralmente Controparte_3 alla posizione giuridica assunta dalla nel rogito del 24 ottobre 2010 e, Controparte_14 quindi, di avere titolo esecutivo idoneo ex art. 474 comma secondo n. 3 cpc nei confronti della e di coloro i quali nel rogito prestarono fideiussione. Parte_1
Ne deriva l'infondatezza dei relativi motivi di opposizione dispiegati nel presente giudizio.
III.- L'opponente ha dedotto la nullità della fideiussione prestata nel rogito del 24 ottobre 2010 laddove sancisce la deroga al disposto dell'art. 1957 cc e la permanenza della obbligazione di garanzia dei fideiussori anche dopo lo spirare del termine di sei mesi imposto dalla predetta norma al creditore per l'esperimento delle azioni a carico del debitore principale.
17 L'opponente deduce la nullità del patto in quanto mera riproduzione dell'art. 6 dello Schema A.B.I. che esonera la CA dal rispetto dell'onere di perseguire il debitore entro 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale per conservare la garanzia contro il fideiussore.
L'art. 1957 cc appare derogabile dall'autonomia privata in quanto la tutela del fideiussore è comunque assicurata dalla maggiore ampiezza dell' art. 1953 del codice civile che dispone: “Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso nei casi seguenti: 2) quando il debitore è divenuto insolvente;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine.
Ne consegue che verificatasi la scadenza del debito garantito, il fideiussore, anche quando abbia pattiziamente esonerato il creditore dalle incombenze di cui all' art. 1957 cc, può agire immediatamente contro il debitore per chiedergli la liberazione o idonee garanzie in caso di escussione della fideiussione.
La vera tutela del fideiussore è così contenuta nell'art. 1953 cc che sopravvive anche nei casi in cui l'art. 1957 sia stato pattiziamente derogato con la clausola tacciata di invalidità degli opponenti.
Inoltre l'art. 1957 cc appare una deroga in melius per il fideiussore rispetto al regime dei “limiti della fideiussione” di cui all'art. 1941 cc, secondo cui: “1.- La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. 2.- Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. 3.- La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.”
Ne consegue che, se non esistesse l'articolo 1957 cc, scaduto il termine apposto alla obbligazione sia il debitore principale sia il fideiussore sarebbero obbligati in solido nei normali limiti della prescrizione estintiva del diritto del creditore.
La deroga all'art. 1957 cc sancita nell'art. 6 del modello A.B.I. non fa altro che ristabilire tra debitore principale e fideiussore quella uguaglianza e parità di trattamento propria della obbligazione solidale passiva di cui all'art. 1944 cc (“Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.”
Poiché alla scadenza della obbligazione principale inizia il termine di prescrizione, lo stesso dovrebbe accadere per la obbligazione del fideiussore ex art. 1941 cc;
tuttavia l'art. 1957 cc deroga in melius per il fideiussore in quanto sottopone l'azione del creditore verso il fideiussore a decadenza.
18 Il patto contrattuale che elimina tale termine di decadenza non fa altro che riportare il fideiussore alla condizione naturale legale prevista dall'art. 1941 cc, equiparandolo al debitore principale come dispone la predetta norma.
Ne consegue che la deroga all'art. 1957 cc non è vessatoria o espressione di prevaricazione contrattuale in quanto ristabilisce le condizioni sancite nell'art. 1941 cc e lascia intatto il potere attribuito dall'art. 1953 cc al fideiussore.
L'art. 1957 cc appare così una disposizione particolarmente favorevole al fideiussore e posta in deroga alle norme ordinarie in tema sia di obbligazione solidale sia della stessa fideiussione, onde al predetto art. 1957 cc non può non riconoscersi le caratteristiche della norma eccezionale propria dell'art. 14 delle preleggi che, sotto la rubrica “Applicazione delle leggi penali ed eccezionali”, così dispone: [Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.]
Trattasi di una norma eccezionale denotante il favor del Legislatore del 1942 verso il fideiussore, poco compatibile tuttavia con il principio di uguaglianza che sarebbe stato introdotto dal 01 gennaio
1948 per mezzo dell'art. 3 della Costituzione, onde ben potrebbe ipotizzarsi una illegittimità costituzionale sopravvenuta dell'art. 1957 cc a seguito della entrata in vigore della Costituzione e, segnatamente, del principio di uguaglianza ivi sancito nell'art. 3.
La deroga all'art. 1957 cc appare piuttosto attuazione del principio di parità tra le parti del contratto,
a sua volta espressione e manifestazione del principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della
Costituzione e, quindi, inconsapevolmente, l' ha anticipato forse l'intervento della Corte CP_15
Costituzionale.
IV.- L'opposizione di deve così essere rigettata. Parte_1
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della ai sensi Parte_1 dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia della (p. iva Controparte_2
) corrente in Via XX Settembre n. 6 a Taranto in persona del l.r.p.t.; P.IVA_4
b) dichiara la contumacia della (p. iva corrente in Controparte_2 P.IVA_4
Via Giuseppe Grezar n. 14 a Roma in persona del l.r.p.t.;
19 c) rigetta l'opposizione ed ogni domanda proposta da Parte_1
d) condanna la al pagamento di spese e competenze del presente giudizio in favore della Parte_1
CA Popolare di Puglia e Basilicata s.p.a., liquidandole in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
e) condanna la al pagamento di spese e competenze del presente giudizio in favore della Parte_1 liquidandole in euro 6000,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
f) nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 04 novembre 2025;
Il giudice dott.BE MU
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 17 novembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6456 dell'anno 2022
T R A
con sede in 74121 Taranto alla via Mezzetti n. 15 (p. iva: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., ai fini della presente procedura rappresentata e difesa dal- l'Avv. Marcella Palmini
(c.f.: con studio professionale in Taranto alla p.zza Bettolo n. 3 ove è CodiceFiscale_1 pure elettivamente domiciliata come da documentazione in atti;
Opponente
C O N T R O
(codice fiscale Controparte_1
, partita IVA n. ) con sede legale in Roma, Viale America n. 351, in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Martano (Le), al viale Savoia 20, presso e nello Studio dell'Avv. Stefano Gallo (c. f.: ), e da questi rappresentata e difesa come da C.F._2 documentazione in atti;
Opposta, attrice in chiamata di terzo
(p. iva corrente in Via Controparte_2 P.IVA_4
XX Settembre n. 6 a Taranto in persona del l.r.p.t.;
(p. iva ) corrente in Via Giuseppe Grezar n. 14 a Controparte_2 P.IVA_4
Roma in persona del l.r.p.t.;
1 Opposte contumaci
E N E I C O N F R O N T I D I
con sede legale e direzione generale in Parte_2
Altamura (BA) alla via O. Serena 13, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione a CCIAA di
RI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_5
Taranto alla via Roma 12 presso il suo procuratore giudiziale Avv. Angelo Angarano (c.f.
[...]
) che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
C.F._3
Terza chiamata
Ove all'udienza dell'11 luglio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 10 ottobre e 30 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e
2 le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo la evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
[1- preliminarmente ed in rito, disporre, la sospensione dell'atto impugnato cartella di pagamento fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 di pagamento n. 10620220010675074/003 resa da , agente della Controparte_4
– i Taranto, notificata in data 23.09.2022, a mezzo pec, della somma complessiva CP_2 CP_5 di € =136.244,54=, ed ogni suo atto presupposto e consequenziale, ancorchè i gnoto e disconosciuto all'istante, anche inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza sopra esposti, in accogli mento delle argomentazioni esposte nel presente atto ovvero del fumus boni iuris, nonché in forza del grave e irreparabile danno che provoca l'esecuzio- ne delle somme richieste alla ricorrente (periculum in mora) ovvero,
in via subordinata,
2- fissare l'udienza di comparizione delle parti ai fini della trattazione della presente istanza cautelare ed, in quella sede, sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato per i medesimi motivi tutti sopra esposti;
3- ancora preliminarmente ed in rito, accertare e dichiarare per le motivazioni ampiamente esposte nella narrativa del presente atto la nullità, an nullabilità, invalidità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 10620220010675074/003 resa da , Agente della Controparte_4
Riscossione – Prov. di Taranto, notificata il 23.09.2022, a mezzo pec, su incarico di
[...]
; per lo ef fetto assumere tutti i consequenziali Controparte_3 provvedimenti del caso;
4- sempre preliminarmente e nel merito, senza rinuncia alcuna alle pre liminare quanto assorbente eccezione, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla narrativa dell'atto che precede, la nullità
e/o annulabilità, anche par ziale, della fidejussione posta a garanzia del contratto di finanziamento con cesso da giusta atto per Dott. Controparte_6
, Notaio in Taranto, del 24.02.2010, n. 35.228 rep. n. 16543 Racc., con il quale Persona_1 concedeva a , già “ l'importo di € Parte_3 Controparte_7
=1.500.000,00= (unmilionecin quecentomila|00), coperto dal “Fondo di Garanzia per le PMI ex lege 662/ 1996” gestito dal;
CP_8
5- e per lo effetto e comunque, nel merito, accertare e dichiarare la decadenza dall'azione ex art. 1957 cc. della , come in atti identificato, per le Parte_4 Controparte_9 motivazioni tutte dette nella nar rativa dell'atto che precede, ed assumere tutti i consequenziale provvedimen ti del caso;
6- comunque, accertare e dichiarare che come identi ficata, nulla deve alla Parte_1 [...]
come identificata, per tutte le ragioni dedotte nella Controparte_3
5 narrativa dell'atto che precede;
7- condannare chi di ragione alle spese e competenze del presente giudizio. ]
A sostegno delle richieste deduceva: 1) che con rogito del 24 ottobre 2010 n. 35228 rep. n. 16543 racc. a ministero di notaro la concedeva un Persona_1 Parte_2 mutuo chirografario di euro 1.500.000 in favore della garantito sino a Parte_3 concorrenza di euro 1.200.000 dal Fondo di Garanzia per le PMI ex lege 662/1996 gestito dal
[...]
; 2) che il credito era altresì assistito da garanzia fideiussoria prestata da Controparte_3 Pt_3
, 3) che la debitrice depositava
[...] Controparte_10 Parte_1 Parte_3 domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F., omologato il 17 novembre 2021 ed oggetto di ricorso per Cassazione da parte della;
4) che la era CP_11 Controparte_3 annoverata tra i creditori privilegiati per euro 144.504,00; 5) che la debitrice Parte_3 non poteva adempiere il Concordato Preventivo stante la pendenza del ricorso per Cassazione avverso il decreto di omologa del concordato;
6) che la cartella di pagamento opposta era sfornita di preesistente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 21 del dpr 46/1999, avendo le somme di danaro erogate natura privatistica;
7) nullità della fideiussione prestata nel rogito per notaro a seguito della Per_1 decadenza comminata dall''art. 1957 cc.
Si costituiva con comparsa di risposta la Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni:
[In via preliminare: A) autorizzare a chiamare in Controparte_1 causa (p.iva ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, con sede legale in 70022 Altamura (Ba), via Ottavio Serena, 13, e al contempo fissare una nuova udienza per consentire tale chiamata a norma dell'art. 269 c.p.c.;
B) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto non ricorrenti i presupposti di Legge.
C) in via principale, rigettare integralmente, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto,
l'atto di citazione proposto dalla in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
Parte_1
D) in via gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, anche parzialmente,
l'opposizione proposta dalla società attrice per motivi attinenti a vizi e/o illegittimità della fideiussione da essa sottoscritta illo tempore con , accertare e Parte_2 dichiarare il diritto della convenuta a essere Controparte_1
6 manlevata e tenuta indenne dal predetto istituto di credito rispetto a quanto fosse tenuta a pagare alla a titolo di spese e competenze del presente giudizio. Parte_1
E) Con vittoria di spese e competenze di causa.]
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
[1. Accertare e Dichiarare la legittimità della fideiussione contenuta nel contratto per atto Dott.
, Notaio in Taranto, del 24.02.2010, n. 35.228 rep. n. 16543 Racc. rigettando ogni Persona_1 contraria domanda in merito.
2. Decidere sulle spese di causa secondo giustizia.]
Così la argomentava le proprie richieste processuali: Parte_2
[Con atto di chiamata in causa del terzo notificato il 31.03.2023 la
[...]
a chiamato in causa la Controparte_1 Parte_2 per essere eventualmente garantita dagli effetti pregiudizievoli della domanda formulata dalla parte attrice in ordine alla pretesa nullità della fideiussione contenuta nel contratto per atto per Dott.
, Notaio in Taranto, del 24.02.2010, n. 35.228 rep. n. 16543 Racc.(doc.4 fascicolo Persona_1 di parte attrice), con il quale veniva erogato un mutuo chirografario dalla Parte_2
alla , domanda che di seguito si trascrive: “in via gradata,
[...] Parte_3 per la denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, anche parzialmente, l'opposizione proposta dalla società attrice per motivi attinenti a vizi e/o illegittimità della fideiussione da essa sottoscritta illo tempore con , accertare e dichiarare il diritto Parte_2 della convenuta a essere manlevata e tenuta Controparte_1 indenne dal predetto istituto di credito rispetto a quanto fosse tenuta a pagare alla a Parte_1 titolo di spese e competenze del presente giudizio.”
Invero, la società attrice al punto sub.2 dell'atto di citazione ha eccepito la nullità della fideiussione contenuta nel contratto di mutuo in quanto “con provvedimento reso dalla CA d'Italia n. 55 del
2005, … si è ritenuto, a priori, che la deroga alla clausola ex art. 1957 c.c. costituisce il frutto di intese restrittive anticoncorrenziali, vietate ai sensi dell'art. 2 della L. 287/1990”.
Orbene la disciplina invocata dalla parte attrice, recentemente oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, se può – a determinate condizioni- trovare applicazione ai contratti di fideiussione omnibus redatti secondo il cd. schema ABI non trova applicazione alle fideiussioni contenute nei
7 contratti di mutuo (allegato 1) come quello in esame, in quanto le garanzie fideiussorie collegate al contratto di mutuo fondiario sono state prestate “ad hoc” nell'atto notarile del 24.02.2010 giusta art. 6 del contratto e art. 11 del capitolato, tanto da escludere il riferimento allo schema ABI invocato dall'attrice. Da ciò discende la validità della la deroga pattizia alla clausola ex art. 1957 !
Né alcun profilo di nullità può ulteriormente ravvisarsi nelle ulteriori condizioni di fideiussione
(art.11 contratto di mutuo) avendole la parte mutuataria e i garanti espressamente approvate e sottoscritte separatamente, stante la completa legittimità delle stesse.
Da tanto consegue che alcuna decadenza dalla garanzia per fideiussione si è verificata anche per
! ] Controparte_1
Motivi della decisione
I.- L'opponente deduce che la cartella esattoriale non sia idonea a conferire efficacia di titolo esecutivo a crediti di natura privatistica che vi siano iscritti a ruolo e, di conseguenza, l'assenza di un titolo esecutivo nella preannunciata espropriazione forzata, con conseguenziale ipotizzata inesistenza del diritto ad agire in executivis.
Le opposte non sembra abbiano replicato in maniera specifica allegando l'esistenza di un titolo esecutivo a fondamento dei crediti iscritti a ruolo nella cartella esattoriale.
La cartella esattoriale non costituisce infatti un titolo esecutivo.
Neppure i ruoli in base ai quali viene emessa la cartella esattoriale costituiscono sempre titoli esecutivi e, quindi, non sempre sono idonei a promuovere l'esecuzione forzata.
L'art. 25 del dpr 602/1973, come modificato dall'art. 11 del DLvo 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337”), sotto la rubrica “cartella di pagamento” così dispone nel suo comma secondo: “2.-La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.”
Come fatto palese dal dettato normativo, la cartella di pagamento non è titolo esecutivo ma assimilabile alla figura del precetto così descritto nell'articolo 480 comma 1 del cpc: “1.- Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non
8 minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.”
L'art. 25 comma 2 dpr 602/1973 e l'art. 480 comma 1 cpc sono così due gocce d'acqua e la cartella esattoria e l'atto di precetto tra loro perfettamente giustapponibili.
Qual è il contenuto dell'obbligo il cui pagamento viene intimato con la cartella esattoriale ?
L' “l'obbligo risultante dal ruolo” risponde l'art. 25 del dpr 602/1973.
E che cosa sono i ruoli ?
L'art. 10 del dpr 602/1973, come modificato dal D.Lvo 46/1999, sotto la rubrica “definizioni” così dispone:
“1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) concessionario: il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ruolo: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.”
Il ruolo è così un mero elenco di debitori per determinate causali.
L'art. 49 del dpr 602/1973, come modificato dal DLvo 46/1999, sotto la rubrica “espropriazione forzata”, così dispone:
“1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ((...)); il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”
L'art. 17 del DLvo 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), sotto la rubrica “entrate riscosse mediante ruolo”, effettua tuttavia importanti precisazioni che determinano il contenuto generico della regola dettata nell'art. 49 del dpr 602/1973, specificando cosa in concreto può essere iscritto nei ruoli:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto
9 legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3- ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”
L'art. 21 del D.Lvo 46/1999, sotto la rubrica “presupposti dell'iscrizione a ruolo”, così dispone:
“1.- Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi', quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo
17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.”
Il già menzionato art. 17 del DLvo 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), sotto la rubrica “entrate riscosse mediante ruolo”, effettua specificazioni decisive nei suoi commi 3bis e 3ter:
“3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”
Nel caso in cui gli atti giuridici fonte dei crediti siano stati posti in essere da società per azioni a partecipazione pubblica, il credito potrà essere iscritto sul ruolo solo se previamente riconosciuto da una ingiunzione emessa dall'autorità giudiziaria ai sensi del R.D. 639/1910.
Nel caso il credito origini da rapporti privati occorrerà ex art. 21 DLvo 46/1999 un titolo esecutivo riconducibile nella nozione di cui all'art. 474 cpc già menzionato ed esaminato supra.
II.- L'art. 2 comma 100 della ls 662/1996 così dispone:
“100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di Per_2
10 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi Controparte_1 dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ((. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita', che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini della redazione del piano annuale di attivita', la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del
CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del nonche' dell'efficace e costante monitoraggio CP_12 dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente)); (6) (72) (80) (82) (84) (86) (87) (88) (90) (91) ((93)) b) una somma fino ad un massimo
11 di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l' dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si Controparte_13 renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel Per_2 triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
101. La garanzia del fondo centrale dell di cui alla predetta legge n. 1068 del Controparte_13
1964 e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e puo' essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l' puo' anche prestare fideiussioni, ferma Controparte_13 restando la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalita' e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale puo' essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall' con contabilita' Controparte_13 separata.”
Come fatto palese dal lessico giuridico utilizzato dal legislatore, la Controparte_3
ha svolto nella vicenda del finanziamento erogato agli opponenti una funzione
[...] avente la tipica causa del contratto di assicurazione: “il puo' destinare: a) una somma fino ad Per_2 un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai Controparte_1 crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.
Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
“I fatti oggetto della polizza assicurativa rappresentano per il creditore ( nella fattispecie, per la
……… che ha erogato il mutuo a ……………..) un rischio e, segnatamente, il rischio dell'inadempimento del suo debitore. Per le società di assicurazione come la….- omissis -……… è normale l'assunzione del rischio essendo il contratto stesso di assicurazione fondato sulla sua esistenza, difettando diversamente l'oggetto come elemento costitutivo del negozio e, conseguenzialmente, profilandosi la nullità dettata dall'art. 1418 comma 2 c.c. (“Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall' art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall' art. 1346.”) in
12 relazione al contenuto obbligatorio del contratto dettato dall' art. 1325 c.c. (“I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto; 4) la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”). In materia assicurativa l'art. 1895 del codice civile, sotto la rubrica “inesistenza del rischio”, così dispone: “Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”. L'art. 1916 del codice civile, sotto la rubrica “diritto di surrogazione dell'assicuratore”, così dispone: “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”. Per il caso di inadempimento di obbligazione contrattuale, costituente l'oggetto del rischio per il quale era stipulata la polizza, l'art. 1916 c.c. attribuisce all'assicuratore il diritto di surrogarsi all'assicurato “verso i terzi responsabili” , ovverosia verso il debitore inadempiente.
L'assunzione del rischio è infatti l'oggetto sociale dell'impresa assicuratrice che opera mediante la stipula di un contratto tipicamente aleatorio, ove l'incertezza degli eventi muove l'ago della bilancia dell'equilibrio economico;
a sua volta l'assunzione del rischio è la causa del singolo contratto che l'impresa di assicurazioni stipula con il proprio cliente. La surroga ex 1203 cc opera a favore dell'assicuratore nei limiti dell'indennizzo versato all'assicurato e, correlativamente, il credito di quest'ultimo è estinto nei limiti di quanto abbia ricevuto. Correttamente la dottrina ha da tempo coniato con successo il sintagma “estinzione relativa del rapporto obbligatorio” per evidenziare gli effetti della surrogazione: il pagamento infatti segna normalmente l'estinzione satisfattiva del credito, mentre in caso di pagamento con surrogazione l'effetto estintivo, totale o parziale in dipendenza del pagamento totale o parziale, si verifica solo nei confronti dell'originario titolare della situazione giuridica attiva del rapporto obbligatorio , mentre per la parte di credito estinta nei di lui confronti sopravvive in capo al solvens che con la surrogazione si avvale dei cd rimedi recuperatori del credito originariamente attribuiti al suo titolare. Ecco quindi il significato di “estinzione relativa del rapporto obbligatorio: 1)il diritto dell'originario creditore ( l'assicurato ) si estingue in tutto o in parte a seguito del pagamento dell'indennizzo ricevuto dall'assicuratore; 2)l'assicuratore che ha pagato l'assicurato si surroga nei di lui diritti verso il responsabile in funzione recuperatoria di quanto versato a titolo di indennizzo. Coerentemente l'art. 1205 del codice civile dispone: “Se il pagamento è parziale , il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro dovuto.” Così nel caso in cui l'indennizzo ricevuto dalla …- omissis -
…… non copra l'intero ammontare del credito vantato verso la….- omissis -…….la pretesa creditoria della ricorrente sopravviverà limitatamente alla sola parte non estinta dal pagamento dell'indennizzo. E' così escluso che l'assicurato, in caso di percezione dell'indennizzo, possa continuare ad agire contro il debitore inadempiente, a meno che abbia ricevuto dall'assicuratore un
13 indennizzo parziale nel quale caso per effetto dell'art. 1205 cc potrà agire contro il debitore per la sola parte di credito per la quale nulla ha percepito, in concorso con l'assicuratore che agisce in surroga per la parte di pagamento effettuata all'assicurato; le due azioni correranno così affiancate come due rotaie della ferrovia, senza possibilità di incrociarsi in quanto aventi differenti oggetti e petita. L'art. 1205 del codice civile esclude di conseguenza che il debitore inadempiente possa essere esposto al rischio di un doppio pagamento, sia verso l'assicuratore che agisca in surroga dopo aver indennizzato l'assicurato, sia verso quest'ultimo, dovendo al più pagare a ciascuno di essi la sola parte di sua spettanza.” (Così il giudice unico dott. BE MU nella sentenza monocratica emessa il 13 giugno 2022 nel procedimento n. 6426/2019 r.g.Tribunale di Taranto).
La configurazione giuridica non cambierebbe qualora all'art. 2 comma 100 della ls 662/1996 si volesse attribuire la configurazione di una fideiussione ex lege a carico della
[...]
, Controparte_3
L'art. 1949 del codice civile, sotto la rubrica “surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore”, così dispone: “Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”.
Anche in tale ipotesi la , dopo aver pagato alla Controparte_3 creditrice mutuante CA Popolare di Puglia e Basilicata spa il debito insoluto contratto dalla mutuataria avrebbe avuto il diritto di sostituirsi alla mutuante Parte_3 [...]
per esercitare i di lei diritti di mutuante nei confronti non solo della debitrice Parte_2 mutuataria ma anche dei di lei fideiussori in quanto l'art. 1204 cc, sotto Parte_3 la rubrica “terzi garanti”, così dispone: “La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.”
Ne consegue che sia ai sensi dell'art. 1916 cc, qualora l'art. 2 comma 100 della ls 662/1996 si dovesse ritenere costitutivo di una assicurazione ex lege, sia ai sensi dell'art. 1949 cc, qualora la predetta norma volesse ritenersi costitutiva di una fideiussione ex lege, la Controparte_3
, dopo aver indennizzato la creditrice CA Popolare di Puglia e Basilicata spa
[...] di quanto da essa non ricevuto per l'inadempimento della mutuataria, avrebbe legittimamente potuto agire sia contro essa debitrice sia contro i di lei garanti, come infatti è la opponente, per Parte_1 il semplice disposto dell'art. 1204 cc: “La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.”
Il rapporto giuridico fondamentale è costituito tuttavia da un atto notarile e, segnatamente, dal rogito
14 del 24 ottobre 2010 n. 35228 rep. n. 16543 racc. a ministero di notaro col quale la Persona_1
concedeva un mutuo chirografario di euro 1.500.000 in favore Parte_2 della garantito sino a concorrenza di euro 1.200.000 dal Fondo di Garanzia Parte_3 per le PMI ex lege 662/1996 gestito dal;
il credito era assistito da Controparte_3 garanzia fideiussoria prestata da , in favore della Parte_3 Controparte_10 Parte_1 debitrice principale e mutuataria . Parte_3
L'art. 474 cpc, sotto la rubrica [titolo esecutivo], così dispone nel suo comma secondo: [Sono titoli esecutivi: 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.]
Ne consegue che la , adempiendo l'obbligazione Controparte_3 di garanzia in favore della mutuante CA Popolare di Puglia e Basilicata spa, si è surrogata in toto nella sua posizione giuridica e, quindi, anche nel diritto di agire in executivis contenuto nella forma pubblica in cui è stato stipulato l'atto di mutuo da cui è sorto il debito pagato dalla
[...]
. Controparte_3
La surrogazione ex artt. 1201 e ss cc non costituisce di per se un titolo esecutivo, ma sostituendo il solvens in luogo del creditore originario, consente al primo di beneficiare del diritto di agire in executivis eventualmente acquisito dal secondo nell'atto da cui è derivato il rapporto obbligatorio;
così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[Correttamente la dottrina ha da tempo coniato con successo il sintagma “estinzione relativa del rapporto obbligatorio” per evidenziare gli effetti della surrogazione: il pagamento infatti segna normalmente l'estinzione satisfattiva del credito, mentre in caso di pagamento con surrogazione l'effetto estintivo, totale o parziale in dipendenza del pagamento totale o parziale, si verifica solo nei confronti dell'originario titolare della situazione giuridica attiva del rapporto obbligatorio , mentre per la parte di credito estinta nei di lui confronti sopravvive in capo al solvens che con la surrogazione si avvale dei cd rimedi recuperatori del credito originariamente attribuiti al suo titolare. Ecco quindi il significato di “estinzione relativa del rapporto obbligatorio:
1)il diritto dell'originario creditore ( l'assicurato ) si estingue in tutto o in parte a seguito del pagamento dell'indennizzo ricevuto dall'assicuratore;
2)l'assicuratore che ha pagato l'assicurato si surroga nei di lui diritti verso il responsabile in funzione recuperatoria di quanto versato a titolo di indennizzo.
15 Coerentemente l'art. 1205 del codice civile dispone: “Se il pagamento è parziale , il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro dovuto.”
Così nel caso in cui l'indennizzo ricevuto dalla ……….. non copra l'intero ammontare del credito vantato verso la ……………. la pretesa creditoria della ricorrente sopravviverà limitatamente alla sola parte non estinta dal pagamento dell'indennizzo.
E' così escluso che l'assicurato, in caso di percezione dell'indennizzo, possa continuare ad agire contro il debitore inadempiente, a meno che abbia ricevuto dall'assicuratore un indennizzo parziale nel quale caso per effetto dell'art. 1205 cc potrà agire contro il debitore per la sola parte di credito per la quale nulla ha percepito, in concorso con l'assicuratore che agisce in surroga per la parte di pagamento effettuata all'assicurato; le due azioni correranno così affiancate come due rotaie della ferrovia, senza possibilità di incrociarsi in quanto aventi differenti oggetti e petita.
L'art. 1205 del codice civile esclude di conseguenza che il debitore inadempiente possa essere esposto al rischio di un doppio pagamento, sia verso l'assicuratore che agisca in surroga dopo aver indennizzato l'assicurato, sia verso quest'ultimo, dovendo al più pagare a ciascuno di essi la sola parte di sua spettanza.
Ne consegue che la …………. avendo percepito, come da essa stessa riconosciuto, l'indennizzo per il caso di inadempimento del proprio debitore contrattuale, conservava il proprio credito verso quest'ultimo nella sola parte non soddisfatta e nei suddetti limiti avrebbe potuto agire contro ……….. mentre in caso di erogazione di un indennizzo a totale copertura del credito insoddisfatto nessuna pretesa sarebbe residuata in capo all' AT ………contro i debitori inadempienti.
La disciplina della surrogazione non prevede deroghe a favore dell'autonomia privata, onde le eventuali pattuizioni difformi del contratto di assicurazione devono ritenersi inefficaci verso gli opponenti.
In tal senso milita anche la regola generale in tema di contratto dettata nell'art. 1372 del codice civile che, sotto la rubrica “efficacia del contratto”, così disponeva il 21 aprile 1942 e così dispone tutt'oggi: “1.- Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per causa ammesse dalla legge. 2.- Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.”
Ne consegue che il contratto di assicurazione stipulato tra ……….e la ……….. è inefficace verso la opponente che, viceversa, può vantare tutti i diritti che le attribuisce la disciplina legale del
16 pagamento con surrogazione senza che questi possano esserle sottratti da un contratto intercorso tra soggetti terzi.
Incombeva sulla ricorrente ed opposta l'onere di specificare l'eventuale esistenza di un credito residuo a seguito della percezione dell'indennizzo dalla propria compagnia di assicurazione, e limitare la domanda ai sensi dell'art. 1205 cc.
Questa precisazione non sembra esserci mai stata nella fase di trattazione della causa, quando le parti sono chiamate ad intavolare il thema decidendi in tutta la sua completezza ( iudex iuxta alligata et probata partium iudicare debet)] (Così il G.U. dott. BE MU nella sentenza monocratica emessa il 13 giugno 2022 6426/2019 r.g.Tribunale di Taranto).
La surrogazione fa semplicemente subentrare il solvens nella stessa posizione giuridica del creditore in tutto o in parte soddisfatto: se questi era munito di titolo esecutivo idoneo, anche il solvens potrà beneficarne sostituendosi al creditore soddisfatto.
Poiché nella vicenda sottoposta a giudizio il creditore originario, Parte_2
, era munita di titolo esecutivo costituito ex art. 474 n. 3 cpc dall'atto pubblico notarile del
[...]
24 ottobre 2010 n. 35228 rep. n. 16543 racc. a ministero di notaro col quale la Persona_1
concedeva un mutuo chirografario di euro 1.500.000 alla Parte_2 mutuataria garantito sino a concorrenza di euro 1.200.000 dal Fondo di Parte_3
Garanzia per le PMI ex lege 662/1996 gestito dal ed assistito da garanzia Controparte_3 fideiussoria prestata da , il pagamento da parte Parte_3 Controparte_10 Parte_1 della le ha consentito di sostituirsi integralmente Controparte_3 alla posizione giuridica assunta dalla nel rogito del 24 ottobre 2010 e, Controparte_14 quindi, di avere titolo esecutivo idoneo ex art. 474 comma secondo n. 3 cpc nei confronti della e di coloro i quali nel rogito prestarono fideiussione. Parte_1
Ne deriva l'infondatezza dei relativi motivi di opposizione dispiegati nel presente giudizio.
III.- L'opponente ha dedotto la nullità della fideiussione prestata nel rogito del 24 ottobre 2010 laddove sancisce la deroga al disposto dell'art. 1957 cc e la permanenza della obbligazione di garanzia dei fideiussori anche dopo lo spirare del termine di sei mesi imposto dalla predetta norma al creditore per l'esperimento delle azioni a carico del debitore principale.
17 L'opponente deduce la nullità del patto in quanto mera riproduzione dell'art. 6 dello Schema A.B.I. che esonera la CA dal rispetto dell'onere di perseguire il debitore entro 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale per conservare la garanzia contro il fideiussore.
L'art. 1957 cc appare derogabile dall'autonomia privata in quanto la tutela del fideiussore è comunque assicurata dalla maggiore ampiezza dell' art. 1953 del codice civile che dispone: “Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso nei casi seguenti: 2) quando il debitore è divenuto insolvente;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine.
Ne consegue che verificatasi la scadenza del debito garantito, il fideiussore, anche quando abbia pattiziamente esonerato il creditore dalle incombenze di cui all' art. 1957 cc, può agire immediatamente contro il debitore per chiedergli la liberazione o idonee garanzie in caso di escussione della fideiussione.
La vera tutela del fideiussore è così contenuta nell'art. 1953 cc che sopravvive anche nei casi in cui l'art. 1957 sia stato pattiziamente derogato con la clausola tacciata di invalidità degli opponenti.
Inoltre l'art. 1957 cc appare una deroga in melius per il fideiussore rispetto al regime dei “limiti della fideiussione” di cui all'art. 1941 cc, secondo cui: “1.- La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. 2.- Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. 3.- La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.”
Ne consegue che, se non esistesse l'articolo 1957 cc, scaduto il termine apposto alla obbligazione sia il debitore principale sia il fideiussore sarebbero obbligati in solido nei normali limiti della prescrizione estintiva del diritto del creditore.
La deroga all'art. 1957 cc sancita nell'art. 6 del modello A.B.I. non fa altro che ristabilire tra debitore principale e fideiussore quella uguaglianza e parità di trattamento propria della obbligazione solidale passiva di cui all'art. 1944 cc (“Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.”
Poiché alla scadenza della obbligazione principale inizia il termine di prescrizione, lo stesso dovrebbe accadere per la obbligazione del fideiussore ex art. 1941 cc;
tuttavia l'art. 1957 cc deroga in melius per il fideiussore in quanto sottopone l'azione del creditore verso il fideiussore a decadenza.
18 Il patto contrattuale che elimina tale termine di decadenza non fa altro che riportare il fideiussore alla condizione naturale legale prevista dall'art. 1941 cc, equiparandolo al debitore principale come dispone la predetta norma.
Ne consegue che la deroga all'art. 1957 cc non è vessatoria o espressione di prevaricazione contrattuale in quanto ristabilisce le condizioni sancite nell'art. 1941 cc e lascia intatto il potere attribuito dall'art. 1953 cc al fideiussore.
L'art. 1957 cc appare così una disposizione particolarmente favorevole al fideiussore e posta in deroga alle norme ordinarie in tema sia di obbligazione solidale sia della stessa fideiussione, onde al predetto art. 1957 cc non può non riconoscersi le caratteristiche della norma eccezionale propria dell'art. 14 delle preleggi che, sotto la rubrica “Applicazione delle leggi penali ed eccezionali”, così dispone: [Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.]
Trattasi di una norma eccezionale denotante il favor del Legislatore del 1942 verso il fideiussore, poco compatibile tuttavia con il principio di uguaglianza che sarebbe stato introdotto dal 01 gennaio
1948 per mezzo dell'art. 3 della Costituzione, onde ben potrebbe ipotizzarsi una illegittimità costituzionale sopravvenuta dell'art. 1957 cc a seguito della entrata in vigore della Costituzione e, segnatamente, del principio di uguaglianza ivi sancito nell'art. 3.
La deroga all'art. 1957 cc appare piuttosto attuazione del principio di parità tra le parti del contratto,
a sua volta espressione e manifestazione del principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della
Costituzione e, quindi, inconsapevolmente, l' ha anticipato forse l'intervento della Corte CP_15
Costituzionale.
IV.- L'opposizione di deve così essere rigettata. Parte_1
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della ai sensi Parte_1 dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia della (p. iva Controparte_2
) corrente in Via XX Settembre n. 6 a Taranto in persona del l.r.p.t.; P.IVA_4
b) dichiara la contumacia della (p. iva corrente in Controparte_2 P.IVA_4
Via Giuseppe Grezar n. 14 a Roma in persona del l.r.p.t.;
19 c) rigetta l'opposizione ed ogni domanda proposta da Parte_1
d) condanna la al pagamento di spese e competenze del presente giudizio in favore della Parte_1
CA Popolare di Puglia e Basilicata s.p.a., liquidandole in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
e) condanna la al pagamento di spese e competenze del presente giudizio in favore della Parte_1 liquidandole in euro 6000,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
f) nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 04 novembre 2025;
Il giudice dott.BE MU
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli 3