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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barrafranca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24485599 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente. Resistente/Appellato: l'avv. Nominativo_1, per AREA, chiede l'estinzione della causa per cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 24485599 relativo alla TARI 2019 del Comune di Barrafranca, avente ad oggetto la somma complessiva di € 318,60, notificato in data 4.8.2025.
Con unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione di legge relativamente all'art. 3, e 21 septies della Legge n. 241/1990 nonché all'art. 7 della Legge n. 212/2000 e conseguente illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento ricevuto per mancanza degli elementi essenziali nonché privo di motivazione perché non contiene tutti i dati essenziali necessariamente richiesti né l'atto impugnato fa riferimento ad altro eventuale atto notificato in precedenza che contiene i dati essenziali mancanti cui si possa far riferimento e verifica.
Non si costituisce il Comune di Barrafranca.
La soc. AREA Riscossioni per conto del Comune di Barrafranca nella memoria di costituzione in giudizio ha comunicato l'annullamento dell'atto impugnato.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 10 Febbraio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto, con particolare alle osservazioni di parte delegata dal Comune non costituito, ritiene cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, che sussistono le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere- Spese compensate.
Cosi deciso in Enna il 10 Febbraio 2026
IL DI OC
VA IN AN
Firmato digitalmente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barrafranca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24485599 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente. Resistente/Appellato: l'avv. Nominativo_1, per AREA, chiede l'estinzione della causa per cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 24485599 relativo alla TARI 2019 del Comune di Barrafranca, avente ad oggetto la somma complessiva di € 318,60, notificato in data 4.8.2025.
Con unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione di legge relativamente all'art. 3, e 21 septies della Legge n. 241/1990 nonché all'art. 7 della Legge n. 212/2000 e conseguente illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento ricevuto per mancanza degli elementi essenziali nonché privo di motivazione perché non contiene tutti i dati essenziali necessariamente richiesti né l'atto impugnato fa riferimento ad altro eventuale atto notificato in precedenza che contiene i dati essenziali mancanti cui si possa far riferimento e verifica.
Non si costituisce il Comune di Barrafranca.
La soc. AREA Riscossioni per conto del Comune di Barrafranca nella memoria di costituzione in giudizio ha comunicato l'annullamento dell'atto impugnato.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 10 Febbraio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto, con particolare alle osservazioni di parte delegata dal Comune non costituito, ritiene cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, che sussistono le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere- Spese compensate.
Cosi deciso in Enna il 10 Febbraio 2026
IL DI OC
VA IN AN
Firmato digitalmente