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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/09/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2145/2024 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 49, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giusi Schirmo del Foro di C.F._1 Ragusa, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 22.07.2024; RICORRENTE contro:
C.F. , quale titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._2 individuale VILLA ORTENSIA, corrente in Ragusa, via Massimiliano Kolbe n. 1, P.IVA ; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.08.2024 esponendo di essere stato assunto quale Parte_1 operatore socio-sanitario dalla VILLA ORTENSIA di DI RAIMONDO Margherita, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dell'01.03.2024 e per una paga mensile di € 950,00, e di avere lavorato da tale data fino alle dimissioni dell'01.05.2024, osservando nel turno della mattina orario di lavoro dalle ore 07.00 alle ore 14.30 e nel turno del pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 22.00, ha lamentato di non essere stato giammai retribuito per le prestazioni rese e l'inferiorità della pattuita paga alla retribuzione minima spettantegli in applicazione del C.C.N.L. Servizi Assistenziali – Anaste per i dipendenti di associazioni ed iniziative organizzate operanti nel campo socio-sanitario- assistenziale-educativo, pari ad € 1.477,10 lordi;
ha perciò chiesto volersi “accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 01/03/2024 fino al 01/05/2024; accertare e condannare parte convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3.427,62 o di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta in corso di causa liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”. Ultimata la trattazione nella contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché ritualmente chiamatavi, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.05.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato, il ricorrente non avendo né provato, né chiesto di provare l'esecuzione delle prestazioni di lavoro poste a fondamento dell'avanzata pretesa creditoria, essendosi all'uopo limitato a versare in atti l'insufficiente denuncia datoriale e CP_2 avendo inoltre omesso la produzione del C.C.N.L. di categoria del quale ha invocato l'applicazione. Nell'assoluto difetto di prova dei fatti costitutivi del vantato credito retributivo, la domanda va perciò disattesa perché destituita di fondamento. Nulla sulle spese, attesa la contumacia della resistente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2145/2024 R.G., nella contumacia di Controparte_1 rigetta il ricorso. Così deciso in Ragusa l'11 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2145/2024 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 49, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giusi Schirmo del Foro di C.F._1 Ragusa, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 22.07.2024; RICORRENTE contro:
C.F. , quale titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._2 individuale VILLA ORTENSIA, corrente in Ragusa, via Massimiliano Kolbe n. 1, P.IVA ; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.08.2024 esponendo di essere stato assunto quale Parte_1 operatore socio-sanitario dalla VILLA ORTENSIA di DI RAIMONDO Margherita, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dell'01.03.2024 e per una paga mensile di € 950,00, e di avere lavorato da tale data fino alle dimissioni dell'01.05.2024, osservando nel turno della mattina orario di lavoro dalle ore 07.00 alle ore 14.30 e nel turno del pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 22.00, ha lamentato di non essere stato giammai retribuito per le prestazioni rese e l'inferiorità della pattuita paga alla retribuzione minima spettantegli in applicazione del C.C.N.L. Servizi Assistenziali – Anaste per i dipendenti di associazioni ed iniziative organizzate operanti nel campo socio-sanitario- assistenziale-educativo, pari ad € 1.477,10 lordi;
ha perciò chiesto volersi “accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 01/03/2024 fino al 01/05/2024; accertare e condannare parte convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3.427,62 o di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta in corso di causa liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”. Ultimata la trattazione nella contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché ritualmente chiamatavi, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.05.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato, il ricorrente non avendo né provato, né chiesto di provare l'esecuzione delle prestazioni di lavoro poste a fondamento dell'avanzata pretesa creditoria, essendosi all'uopo limitato a versare in atti l'insufficiente denuncia datoriale e CP_2 avendo inoltre omesso la produzione del C.C.N.L. di categoria del quale ha invocato l'applicazione. Nell'assoluto difetto di prova dei fatti costitutivi del vantato credito retributivo, la domanda va perciò disattesa perché destituita di fondamento. Nulla sulle spese, attesa la contumacia della resistente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2145/2024 R.G., nella contumacia di Controparte_1 rigetta il ricorso. Così deciso in Ragusa l'11 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella