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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.6729/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n.2438/2018 pubblicata il 5.11.2018, nel giudizio n.r.g. 908/2018, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f ), elettivamente domiciliata in via Umberto n. 151, presso Parte_1 P.IVA_1
l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZEO SANTA ANNA, per procura in calce alla citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato, in Controparte_1 C.F._1
Catania Piazza G. Verga n. 29, presso lo studio dell'avv. ASCIUTTI GIANLUCA ITALO, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso di primo grado;
APPELLATO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 15.10.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n.295 del 7.11.2017, emessa dalla Controparte_2
, quale conseguenza del verbale di contestazione n. 62374 del 22.01.2013 per violazione
[...] degli art. 12 e 36 Reg. Aff. e art. 24 D.Lgs 507/93 da cui il verbale n. 62374 del 22/1/2013 dei CP_3
VVUU notificato il 26/2/2013 per l'installazione di due insegne pubblicitarie senza autorizzazione presso la sede dell'associazione non riconosciuta “Pub Merlino”.
A fondamento dell'opposizione il deduceva che, con verbale assemblea di avvicendamento CP_1
1 presidente e consiglio direttivo del 4.12.2012, da quella data egli non ricopriva il ruolo di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta.
Il Comune appellante, di converso, deduceva di avere proceduto nei confronti del in seguito ad CP_1 accertamenti eseguiti presso l'Agenzia delle Entrate, alla data del 16.03.2018, egli risultava essere il legale rappresentante dell'associazione. Eccepiva inoltre la tardività dell'opposizione.
Preliminarmente, occorre procedere al vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato in quanto tardivamente proposto a seguito della notifica della sentenza di primo grado in data 30.11.2018 presso l'Avvocatura Comunale via Umberto, idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
L'appellante ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema
Corte, secondo cui “al fine di far decorrere il termine breve dalla notifica della sentenza, nella relata deve essere espressamente indicato il procuratore costituito quale destinatario dell'atto, seppur c/o il domicilio eletto” (Cass. 2015, n. 17452).
L'eccezione di tardività dell'appello è infondata sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte, non essendo nella specie la notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
In particolare, “In tema di notificazioni quando il è rappresentato in giudizio da un avvocato, Pt_1 facente parte dell'organo comunale con procura ed elezione di domicilio presso la sede comunale, e la notifica della sentenza di primo grado viene effettuata presso l'ente (senza riferimento nominativo al procuratore), la notificazione «non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione” (Cass. n. 15422/18).
L'appello deve pertanto ritenersi tempestivamente proposto.
Con il primo motivo di appello si lamenta il mancato vaglio ad opera del giudice di pace dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
L'eccezione, implicitamente rigettata dal Giudice di Pace, è infondata posto che l'opposizione risulta regolarmente proposta nel termine di legge. Come emerge dagli atti prodotti in primo grado,
l'opposizione è tempestiva in quanto a seguito della notifica perfezionata in data 4.1.2018,
l'opposizione risulta proposta con ricorso depositato in data 24.1.18.
La parte appellante si duole poi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto alla medesima opponibile l'eccepita cessazione dalla carica sulla scorta del verbale di assemblea prodotto dal CP_1 ed in particolare laddove “…ha errato la P.A. resistente nel ritenere che l'obbligazione pecuniaria, di
2 natura sanzionatoria, si estende, automaticamente, nei riguardi dell'odierno ricorrente sol perché lo stesso risulta ancora, per tabulas, così come all'epoca dell'elevazione del prodromico verbale di contestazione N. 62374 del 22.1.13, come da allegata visura presso l'Agenzia delle entrate, legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta “pub Merlino” obbligata in via principale…”
L'appellato in particolare sostiene che dalla visura estratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata al 16 marzo 2018, il risultasse ancora legale rappresentante, senza che sia mai stata CP_1 comunicata all'Agenzia delle Entrate la sostituzione di altro soggetto nella carica della titolarità del legale rappresentante che pertanto resterebbe responsabile in solido con l'associazione per le obbligazioni di quest'ultima.
Ha richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte nella pronuncia n.2169 del 2018, la quale ha ritenuto che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione serve a tutelare i creditori;
ciò nonostante, per i debiti d'imposta, i quali sorgono ex lege, al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie, quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che l'effettiva ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.
Ha in particolare dedotto che la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c., in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'Ente.
L'odierno appellato ha sostenuto invece di non essere più legale rappresentante dal 4.12.2012 producendo un verbale assembleare con avvicendamento di un diverso Presidente sottoscritto.
L'appellante, sulla scorta della documentazione estratta dall'Agenzia delle Entrate, ha desunto che il fosse il legale rappresentante dal 26.01.11, in assenza di sostituzione, concludendo che deve CP_1 concludersi che egli abbia avuto l'effettiva attività di direzione dell'associazione.
L'appellante ha infine impugnato la sentenza anche nella parte in cui, erroneamente rigettando, ha disposto la condanna alle spese di lite.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 38 c.c. “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche
3 personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
In ordine alla notifica al si osserva che “In tema di associazioni dilettantistiche sportive, la CP_1 notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione
è legittima, in quanto, essendo il medesimo solidalmente responsabile con l'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c., l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione” (Cass. n.9980/24).
Come espresso dalla Suprema Corte, “deve enunciarsi il seguente principio di diritto: In tema di associazioni dilettantistiche sportive, è legittima la notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione, in quanto, essendo il medesimo solidalmente obbligato con l'associazione ai sensi dell'art. 38 cod. civ., l'Amministrazione finanziaria, in applicazione dell'art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione”
(Cass. Sez. 5, nn. 6625, 6626, 6627 e 6628 del 27/01/2022).
Dall'esame del verbale di assemblea di avvicendamento del presidente e consiglio direttivo del
4/12/2012 allegato da nel giudizio di primo grado risulterebbe che lo stesso si sia Controparte_1 dimesso dalla carica di presidente e legale rappresentante dell'associazione da tale data con subentro di un diverso presidente.
Tuttavia, è incontestato che non sia stata curata dal alcuna comunicazione della cessazione CP_1 della carica, dell'avvenuta sostituzione del Presidente presso l'Agenzia delle Entrate, tanto che, alla data della consultazione a marzo 2018, il risulta ancora indicato quale legale rappresentante CP_1 dell'associazione.
La giurisprudenza di legittimità opera una distinzione tra obbligazioni negoziali per le quali l'onere della prova grava su colui che vuole fare valere la responsabilità solidale del Presidente dell'associazione non riconosciuta e per le obbligazioni tributarie, per le quali tale onere viene soltanto in parte alleggerito, operando una sorta di presunzione della responsabilità di colui che formalmente risulta essere legale rappresentante ad una certa data, trattandosi di obbligazioni ex lege, purché tuttavia, precisa la giurisprudenza, egli fosse in carica e avesse la gestione dell'associazione. In relazione alle obbligazioni tributarie opera un'inversione dell'onere della prova atteso che grava su colui che formalmente risulta il legale rappresentante fornire la prova della sua estraneità alla gestione e direzione dell'associazione.
Nella specie, trattasi invero di responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo e di
4 emissione della relativa sanzione amministrativa emessa nei confronti dell'associazione non riconosciuta per l'apposizione di insegne non autorizzate presso la sede del Pub Merlino (l'insegna reca l'oggetto “Streap Club Kiss- Laps dance- Table Dance”) mentre la giurisprudenza formatasi in materia tributaria attiene all'ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'associazione, quali obblighi scaturenti ex lege.
L'appellato ha prodotto un verbale di assemblea dal quale risulta l'avvicendamento nella carica, sebbene non risulti curata alcuna comunicazione, a cura e nell'interesse del , presso l'Agenzia CP_1 delle Entrate, al fine di portare a conoscenza l'intervenuta sostituzione della carica di Presidente e legale rappresentante. Trattasi di verbale privo di data certa.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto, "In tema di cessazione dalla carica di legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta, la comunicazione dell'evento - tramite apposito modello - all'anagrafe fiscale ai sensi degli artt. 1,2 e 7, D.P.R. n. 605/1973 da un lato non è certamente sufficiente allo scopo di esimersi dalla responsabilità configurata, nella specie nei confronti dell'amministrazione finanziaria per l'omessa dichiarazione fiscale dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 cod. civ.; dall'altro la stessa non appare un presupposto imprescindibile per l'esenzione da tale responsabilità, laddove l'amministrazione abbia appreso in maniera inequivoca che al momento della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi, poi in concreto omessa e quindi fonte di corresponsabilità, un determinato soggetto più non rivestiva l'incarico suddetto". Proprio la non automaticità della responsabilità del legale rappresentante, e gli obblighi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10, L. n. 212/2000, pur citati dalla CTR, impongono all'amministrazione quantomeno di utilizzare i dati in proprio possesso per verificare chi concretamente fosse il soggetto corresponsabile ai sensi dell'art. 38 cod. civ., senza limitarsi a constatare la mancata comunicazione di variazione presso l'anagrafe tributaria, le cui risultanze peraltro, come predetto, non costituiscono un elemento dal valore inoppugnabile” (Cass.17611/25).
Ancora, “In tema di associazioni non riconosciute, la cessazione della carica di rappresentante legale per essere opponibile all'amministrazione finanziaria deve essere comunicata all'anagrafe tributaria ex artt. 1,2 e 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, sicché non assume a tal fine rilevanza la trasmissione in via telematica del modello EAS, funzionale al solo riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'associazione” (Cass.26924/2019).
Tuttavia, se ciò vale senz'altro a giustificare l'operato del atteso che ha fatto riferimento alle Pt_1 risultanze dell'Agenzia delle Entrate, come ritenuto dal Giudice di Pace, nella fattispecie concreta, in difetto di ulteriori elementi di prova, invero non emergenti dall'accertamento compiuto e funzionale
5 all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, circa l'ingerenza di fatto e in concreto del e pertanto CP_1 un suo coinvolgimento nella gestione dell'associazione ed in particolare dell'illecito amministrativo oggetto di causa, sulla scorta dell'onere della prova gravante sulle parti in materia di opposizione a sanzione amministrativa, non può ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva gestione dell'associazione da parte del al momento dell'accertamento della violazione, fondata nella fattispecie CP_1 esclusivamente su risultanze formali contestate sulla scorta del verbale assembleare prodotto, ma soprattutto per la mancanza di elementi ulteriori desumibili dal verbale di accertamento che consentano di suffragare le risultanze formali nella specifica fattispecie concreta.
In generale, “…la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione non riconosciuta, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (Cass. n. 15422/18).
La Suprema Corte ha chiarito che “in difetto di denunce di variazione, spetta a chi assume siffatta circostanza fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti (non essendo all'uopo sufficiente la prova che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell'associazione, potendo questi aver impegnato l'associazione quale uno dei suoi eventuali ulteriori legali rappresentanti ovvero “in limine” anche quale suo rappresentante apparente)” (Cass.1028/24).
In particolare, “Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente” (Cass. 4747/2020).
La Suprema Corte ha ribadito che “In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell'associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva
6 dell'associazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione stessa, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (Cass.36470/22; Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez.
6-5, 19/06/2015, n. 12473; Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650; Cass., sez. 6-5, 29/01/2018, n. 2169;
Cass., sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747).
Tuttavia, “deve, invece, osservarsi che, in assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, l'art. 38 c.c. sancisce (con ciò prevedendo un'ipotesi di responsabilità solidale non assistita da beneficio di escussione: v. Cass. 11759/02, 13946/91, 1655/85) che, per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta, oltre che il fondo comune, "rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Al fine di rafforzare la garanzia per i terzi creditori, la disposizione comporta, che per ogni obbligazione al cui adempimento sia tenuta l'associazione, sussiste accanto alla responsabilità del fondo comune, la responsabilità di un referente persona fisica. La formula normativa evidenzia, peraltro, che si tratta di responsabilità che tende a trascendere la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale per ricollegarsi più direttamente alla concreta ingerenza nell'attività dell'ente; ciò, ancora una volta, per controbilanciare, a tutela dei terzi che inteloquiscono con l'associazione, l'assenza di vincoli di pubblicità (e, forse, per incentivare l'oculatezza nella gestione dell'ente medesimo)” (Cass. cit.).
In particolare, “Idonei pertanto a rappresentare le associazioni di cui si tratta nei rapporti con i terzi,
Amministrazione finanziaria compresa, sono, non solo coloro che, per atto costitutivo o per statuto o per successive conformi delibere, siano formalmente investiti dei relativi poteri, ma anche, per un verso, coloro che, già legali rappresentanti ma non più, nell'attualità, tali, appaiano ai terzi ancora investiti dei poteri tipici per seguitare a proporsi loro nella precedente veste e, per altro verso, coloro che, mai stati legali rappresentanti, comunque agiscano in fatto come se lo fossero, esercitando i poteri tipici ed in tal modo ingenerando nei terzi l'affidamento di relazionarsi con rappresentanti effettivamente titolati….. Aggiungasi, con specifico riferimento ai rapporti tributari, che le associazioni non riconosciute … non sfuggono all'onere, per poter concretamente operare, di fare richiesta di iscrizione all'anagrafe tributaria mediante attribuzione del codice fiscale, compilando il modello
AA5/6, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009, che richiede tra l'altro l'esplicita indicazione del legale rappresentante, con obbligo di denuncia delle
7 successive variazioni (“trasformazioni”) nei trenta giorni.
5.3.1. In particolare, detto provvedimento dà attuazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in seno al quale: - l'art. 2, comma 1, prevede che
“sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del
Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell' art. 1 [compresi “i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari”, ai sensi del comma 1 di detto articolo], o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale […]”; - l'art. 3, comma 1, prevede che “ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6
[compresi, tra l'altro, i contratti di somministrazione di servizi essenziali e di apertura di conti bancari, i sensi delle lett. g-ter) e g-quinquies) del comma 1 di detto articolo] è tenuto a richiederne l'attribuzione […]”; - l'art. 4, comma 1, prevede che “la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare: a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza”; - l'art. 7, comma 8, prevede che “i rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione”.
5.3.2. Alla luce di quanto precede, in definitiva, con più particolare riguardo alla fattispecie oggetto di giudizio, vale il principio di diritto che si passa ad enunciare: Correttamente l'Amministrazione finanziaria procede ad attività istruttoria partecipata (verifica) nei confronti di un'associazione non riconosciuta (qual è, salve emergenze contrarie, un'associazione sportiva dilettantistica), con l'assistenza di colui che formalmente le risulti essere il legale rappresentante dell'associazione, anche quando il medesimo dichiari, in sede di operazioni, di essere cessato dalla carica, giacché, in difetto di denunce di variazione, spetta a chi assume siffatta circostanza fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti (non essendo all'uopo sufficiente la prova che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell'associazione, potendo questi aver
8 impegnato l'associazione quale uno dei suoi eventuali ulteriori legali rappresentanti ovvero “in limine” anche quale suo rappresentante apparente).
5.4. Nel caso di specie, il …, risultante all'Amministrazione finanziaria legale rappresentante di …., e perciò individuato dall'Amministrazione stessa come contraddittore, non solo non ha mai prodotto, né in sede di procedimento amministrativo né in sede di giudizio, la delibera associativa da cui risultava la sua cessazione dalla carica di presidente con subentro di tale …., ma ha altresì attivamente partecipato, in favore e a nome dell'associazione, alla verifica a carico di questa, mediante interlocuzione con i funzionari e, all'esito di specifiche richieste a lui rivolte nella qualità di formale presidente, mediante produzione di documenti bancari e contabili all'uopo reperiti.
5.5. Donde la CTR, come correttamente denunciato dall'Agenzia, ed in difformità dalle argomentazioni del P.G.: - ha errato nell'addossare all'Amministrazione finanziaria l'onere di indagare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni del
…. ai verificatori, anziché gravare questi della chiara ed inequivoca dimostrazione della cessazione dalla carica rappresentativa, mercé delibera associativa in tal senso;
- ha pretermesso di considerare la sua attiva partecipazione alla verifica in nome e per conto dell'associazione alla stregua di elemento fattuale di per sé decisivamente confermativo quantomeno dell'apparenza dell'esercizio di poteri rappresentativi” (Cass. 1028/24).
La richiamata giurisprudenza pertanto indirettamente ritiene possibile la produzione dei corrispondenti atti associativi ed in particolare di delibera assembleare comprovante l'avvicendamento nella carica al fine di assolvere all'onere probatorio gravante su colui che invoca l'esclusione della responsabilità solidale, nel contempo ritenendo che anche il rappresentante apparente possa essere chiamato a rispondere a prescindere dall'assunzione formale di cariche.
La giurisprudenza richiamata tuttavia non si attaglia esattamente al caso di specie, atteso che nel caso trattato dalla Corte la persona fisica aveva comunque di fatto assunto un ruolo nell'associazione, interfacciandosi con l'ente stesso. La giurisprudenza richiamata attiene a fattispecie aventi ad oggetto obblighi dichiarativi ai fini fiscali nascenti ex lege in capo a chi dirige l'associazione non riconosciuta e nelle quali viene riconosciuta, anche in assenza di ulteriori elementi di prova, sulla base di mere risultanze formali, la responsabilità dei detti soggetti tenuti per l'appunto all'adempimento degli obblighi dichiarativi fiscali.
Nella fattispecie concreta, trattandosi di responsabilità per uno specifico fatto illecito sanzionato in via amministrativa, in assenza di ulteriori elementi di fatto emergenti dall'accertamento compiuto tali da comprovare un concreto ruolo del nell'illecito amministrativo sanzionato ex art.38 c.c., e ex CP_1 art.6 L.689/81 consistente in particolare nell'avvenuta apposizione di insegne non autorizzate, accertato
9 in assenza di contraddittorio con persone fisiche, a prescindere dall'opponibilità o meno della cessazione della carica ai terzi sulla scorta della produzione di un verbale assembleare privo di data certa, in assenza di comunicazione all'anagrafe tributaria dell'intervenuta sostituzione, ciò che appare determinante nella fattispecie concreta, come ritenuto dal giudice di Pace, tenuto conto delle regole di riparto dell'onere della prova in materia di sanzioni amministrative gravante sull'ente, è la mancanza di prova di una effettiva ingerenza e gestione da parte del , nel caso concreto, al tempo CP_1 dell'accertamento, in assenza di elementi di prova ulteriori desumibili dal verbale di accertamento della violazione.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. Va disposta la distrazione delle spese di lite, in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Dà atto che l'appellante è tenuto ai sensi dell'art.13 co.1 quater d.p.r.115/02 al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore Avv. CA IT UT che si liquidano in €662,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Dà atto che l'appellante è tenuto ai sensi dell'art.13 co.1 quater d.p.r.115/02 al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n.2438/2018 pubblicata il 5.11.2018, nel giudizio n.r.g. 908/2018, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f ), elettivamente domiciliata in via Umberto n. 151, presso Parte_1 P.IVA_1
l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZEO SANTA ANNA, per procura in calce alla citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato, in Controparte_1 C.F._1
Catania Piazza G. Verga n. 29, presso lo studio dell'avv. ASCIUTTI GIANLUCA ITALO, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso di primo grado;
APPELLATO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 15.10.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n.295 del 7.11.2017, emessa dalla Controparte_2
, quale conseguenza del verbale di contestazione n. 62374 del 22.01.2013 per violazione
[...] degli art. 12 e 36 Reg. Aff. e art. 24 D.Lgs 507/93 da cui il verbale n. 62374 del 22/1/2013 dei CP_3
VVUU notificato il 26/2/2013 per l'installazione di due insegne pubblicitarie senza autorizzazione presso la sede dell'associazione non riconosciuta “Pub Merlino”.
A fondamento dell'opposizione il deduceva che, con verbale assemblea di avvicendamento CP_1
1 presidente e consiglio direttivo del 4.12.2012, da quella data egli non ricopriva il ruolo di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta.
Il Comune appellante, di converso, deduceva di avere proceduto nei confronti del in seguito ad CP_1 accertamenti eseguiti presso l'Agenzia delle Entrate, alla data del 16.03.2018, egli risultava essere il legale rappresentante dell'associazione. Eccepiva inoltre la tardività dell'opposizione.
Preliminarmente, occorre procedere al vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato in quanto tardivamente proposto a seguito della notifica della sentenza di primo grado in data 30.11.2018 presso l'Avvocatura Comunale via Umberto, idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
L'appellante ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema
Corte, secondo cui “al fine di far decorrere il termine breve dalla notifica della sentenza, nella relata deve essere espressamente indicato il procuratore costituito quale destinatario dell'atto, seppur c/o il domicilio eletto” (Cass. 2015, n. 17452).
L'eccezione di tardività dell'appello è infondata sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte, non essendo nella specie la notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
In particolare, “In tema di notificazioni quando il è rappresentato in giudizio da un avvocato, Pt_1 facente parte dell'organo comunale con procura ed elezione di domicilio presso la sede comunale, e la notifica della sentenza di primo grado viene effettuata presso l'ente (senza riferimento nominativo al procuratore), la notificazione «non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione” (Cass. n. 15422/18).
L'appello deve pertanto ritenersi tempestivamente proposto.
Con il primo motivo di appello si lamenta il mancato vaglio ad opera del giudice di pace dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
L'eccezione, implicitamente rigettata dal Giudice di Pace, è infondata posto che l'opposizione risulta regolarmente proposta nel termine di legge. Come emerge dagli atti prodotti in primo grado,
l'opposizione è tempestiva in quanto a seguito della notifica perfezionata in data 4.1.2018,
l'opposizione risulta proposta con ricorso depositato in data 24.1.18.
La parte appellante si duole poi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto alla medesima opponibile l'eccepita cessazione dalla carica sulla scorta del verbale di assemblea prodotto dal CP_1 ed in particolare laddove “…ha errato la P.A. resistente nel ritenere che l'obbligazione pecuniaria, di
2 natura sanzionatoria, si estende, automaticamente, nei riguardi dell'odierno ricorrente sol perché lo stesso risulta ancora, per tabulas, così come all'epoca dell'elevazione del prodromico verbale di contestazione N. 62374 del 22.1.13, come da allegata visura presso l'Agenzia delle entrate, legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta “pub Merlino” obbligata in via principale…”
L'appellato in particolare sostiene che dalla visura estratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata al 16 marzo 2018, il risultasse ancora legale rappresentante, senza che sia mai stata CP_1 comunicata all'Agenzia delle Entrate la sostituzione di altro soggetto nella carica della titolarità del legale rappresentante che pertanto resterebbe responsabile in solido con l'associazione per le obbligazioni di quest'ultima.
Ha richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte nella pronuncia n.2169 del 2018, la quale ha ritenuto che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione serve a tutelare i creditori;
ciò nonostante, per i debiti d'imposta, i quali sorgono ex lege, al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie, quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che l'effettiva ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.
Ha in particolare dedotto che la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c., in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'Ente.
L'odierno appellato ha sostenuto invece di non essere più legale rappresentante dal 4.12.2012 producendo un verbale assembleare con avvicendamento di un diverso Presidente sottoscritto.
L'appellante, sulla scorta della documentazione estratta dall'Agenzia delle Entrate, ha desunto che il fosse il legale rappresentante dal 26.01.11, in assenza di sostituzione, concludendo che deve CP_1 concludersi che egli abbia avuto l'effettiva attività di direzione dell'associazione.
L'appellante ha infine impugnato la sentenza anche nella parte in cui, erroneamente rigettando, ha disposto la condanna alle spese di lite.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 38 c.c. “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche
3 personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
In ordine alla notifica al si osserva che “In tema di associazioni dilettantistiche sportive, la CP_1 notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione
è legittima, in quanto, essendo il medesimo solidalmente responsabile con l'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c., l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione” (Cass. n.9980/24).
Come espresso dalla Suprema Corte, “deve enunciarsi il seguente principio di diritto: In tema di associazioni dilettantistiche sportive, è legittima la notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione, in quanto, essendo il medesimo solidalmente obbligato con l'associazione ai sensi dell'art. 38 cod. civ., l'Amministrazione finanziaria, in applicazione dell'art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione”
(Cass. Sez. 5, nn. 6625, 6626, 6627 e 6628 del 27/01/2022).
Dall'esame del verbale di assemblea di avvicendamento del presidente e consiglio direttivo del
4/12/2012 allegato da nel giudizio di primo grado risulterebbe che lo stesso si sia Controparte_1 dimesso dalla carica di presidente e legale rappresentante dell'associazione da tale data con subentro di un diverso presidente.
Tuttavia, è incontestato che non sia stata curata dal alcuna comunicazione della cessazione CP_1 della carica, dell'avvenuta sostituzione del Presidente presso l'Agenzia delle Entrate, tanto che, alla data della consultazione a marzo 2018, il risulta ancora indicato quale legale rappresentante CP_1 dell'associazione.
La giurisprudenza di legittimità opera una distinzione tra obbligazioni negoziali per le quali l'onere della prova grava su colui che vuole fare valere la responsabilità solidale del Presidente dell'associazione non riconosciuta e per le obbligazioni tributarie, per le quali tale onere viene soltanto in parte alleggerito, operando una sorta di presunzione della responsabilità di colui che formalmente risulta essere legale rappresentante ad una certa data, trattandosi di obbligazioni ex lege, purché tuttavia, precisa la giurisprudenza, egli fosse in carica e avesse la gestione dell'associazione. In relazione alle obbligazioni tributarie opera un'inversione dell'onere della prova atteso che grava su colui che formalmente risulta il legale rappresentante fornire la prova della sua estraneità alla gestione e direzione dell'associazione.
Nella specie, trattasi invero di responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo e di
4 emissione della relativa sanzione amministrativa emessa nei confronti dell'associazione non riconosciuta per l'apposizione di insegne non autorizzate presso la sede del Pub Merlino (l'insegna reca l'oggetto “Streap Club Kiss- Laps dance- Table Dance”) mentre la giurisprudenza formatasi in materia tributaria attiene all'ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'associazione, quali obblighi scaturenti ex lege.
L'appellato ha prodotto un verbale di assemblea dal quale risulta l'avvicendamento nella carica, sebbene non risulti curata alcuna comunicazione, a cura e nell'interesse del , presso l'Agenzia CP_1 delle Entrate, al fine di portare a conoscenza l'intervenuta sostituzione della carica di Presidente e legale rappresentante. Trattasi di verbale privo di data certa.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto, "In tema di cessazione dalla carica di legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta, la comunicazione dell'evento - tramite apposito modello - all'anagrafe fiscale ai sensi degli artt. 1,2 e 7, D.P.R. n. 605/1973 da un lato non è certamente sufficiente allo scopo di esimersi dalla responsabilità configurata, nella specie nei confronti dell'amministrazione finanziaria per l'omessa dichiarazione fiscale dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 cod. civ.; dall'altro la stessa non appare un presupposto imprescindibile per l'esenzione da tale responsabilità, laddove l'amministrazione abbia appreso in maniera inequivoca che al momento della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi, poi in concreto omessa e quindi fonte di corresponsabilità, un determinato soggetto più non rivestiva l'incarico suddetto". Proprio la non automaticità della responsabilità del legale rappresentante, e gli obblighi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10, L. n. 212/2000, pur citati dalla CTR, impongono all'amministrazione quantomeno di utilizzare i dati in proprio possesso per verificare chi concretamente fosse il soggetto corresponsabile ai sensi dell'art. 38 cod. civ., senza limitarsi a constatare la mancata comunicazione di variazione presso l'anagrafe tributaria, le cui risultanze peraltro, come predetto, non costituiscono un elemento dal valore inoppugnabile” (Cass.17611/25).
Ancora, “In tema di associazioni non riconosciute, la cessazione della carica di rappresentante legale per essere opponibile all'amministrazione finanziaria deve essere comunicata all'anagrafe tributaria ex artt. 1,2 e 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, sicché non assume a tal fine rilevanza la trasmissione in via telematica del modello EAS, funzionale al solo riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'associazione” (Cass.26924/2019).
Tuttavia, se ciò vale senz'altro a giustificare l'operato del atteso che ha fatto riferimento alle Pt_1 risultanze dell'Agenzia delle Entrate, come ritenuto dal Giudice di Pace, nella fattispecie concreta, in difetto di ulteriori elementi di prova, invero non emergenti dall'accertamento compiuto e funzionale
5 all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, circa l'ingerenza di fatto e in concreto del e pertanto CP_1 un suo coinvolgimento nella gestione dell'associazione ed in particolare dell'illecito amministrativo oggetto di causa, sulla scorta dell'onere della prova gravante sulle parti in materia di opposizione a sanzione amministrativa, non può ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva gestione dell'associazione da parte del al momento dell'accertamento della violazione, fondata nella fattispecie CP_1 esclusivamente su risultanze formali contestate sulla scorta del verbale assembleare prodotto, ma soprattutto per la mancanza di elementi ulteriori desumibili dal verbale di accertamento che consentano di suffragare le risultanze formali nella specifica fattispecie concreta.
In generale, “…la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione non riconosciuta, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (Cass. n. 15422/18).
La Suprema Corte ha chiarito che “in difetto di denunce di variazione, spetta a chi assume siffatta circostanza fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti (non essendo all'uopo sufficiente la prova che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell'associazione, potendo questi aver impegnato l'associazione quale uno dei suoi eventuali ulteriori legali rappresentanti ovvero “in limine” anche quale suo rappresentante apparente)” (Cass.1028/24).
In particolare, “Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente” (Cass. 4747/2020).
La Suprema Corte ha ribadito che “In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell'associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva
6 dell'associazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione stessa, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (Cass.36470/22; Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez.
6-5, 19/06/2015, n. 12473; Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650; Cass., sez. 6-5, 29/01/2018, n. 2169;
Cass., sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747).
Tuttavia, “deve, invece, osservarsi che, in assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, l'art. 38 c.c. sancisce (con ciò prevedendo un'ipotesi di responsabilità solidale non assistita da beneficio di escussione: v. Cass. 11759/02, 13946/91, 1655/85) che, per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta, oltre che il fondo comune, "rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Al fine di rafforzare la garanzia per i terzi creditori, la disposizione comporta, che per ogni obbligazione al cui adempimento sia tenuta l'associazione, sussiste accanto alla responsabilità del fondo comune, la responsabilità di un referente persona fisica. La formula normativa evidenzia, peraltro, che si tratta di responsabilità che tende a trascendere la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale per ricollegarsi più direttamente alla concreta ingerenza nell'attività dell'ente; ciò, ancora una volta, per controbilanciare, a tutela dei terzi che inteloquiscono con l'associazione, l'assenza di vincoli di pubblicità (e, forse, per incentivare l'oculatezza nella gestione dell'ente medesimo)” (Cass. cit.).
In particolare, “Idonei pertanto a rappresentare le associazioni di cui si tratta nei rapporti con i terzi,
Amministrazione finanziaria compresa, sono, non solo coloro che, per atto costitutivo o per statuto o per successive conformi delibere, siano formalmente investiti dei relativi poteri, ma anche, per un verso, coloro che, già legali rappresentanti ma non più, nell'attualità, tali, appaiano ai terzi ancora investiti dei poteri tipici per seguitare a proporsi loro nella precedente veste e, per altro verso, coloro che, mai stati legali rappresentanti, comunque agiscano in fatto come se lo fossero, esercitando i poteri tipici ed in tal modo ingenerando nei terzi l'affidamento di relazionarsi con rappresentanti effettivamente titolati….. Aggiungasi, con specifico riferimento ai rapporti tributari, che le associazioni non riconosciute … non sfuggono all'onere, per poter concretamente operare, di fare richiesta di iscrizione all'anagrafe tributaria mediante attribuzione del codice fiscale, compilando il modello
AA5/6, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009, che richiede tra l'altro l'esplicita indicazione del legale rappresentante, con obbligo di denuncia delle
7 successive variazioni (“trasformazioni”) nei trenta giorni.
5.3.1. In particolare, detto provvedimento dà attuazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in seno al quale: - l'art. 2, comma 1, prevede che
“sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del
Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell' art. 1 [compresi “i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari”, ai sensi del comma 1 di detto articolo], o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale […]”; - l'art. 3, comma 1, prevede che “ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6
[compresi, tra l'altro, i contratti di somministrazione di servizi essenziali e di apertura di conti bancari, i sensi delle lett. g-ter) e g-quinquies) del comma 1 di detto articolo] è tenuto a richiederne l'attribuzione […]”; - l'art. 4, comma 1, prevede che “la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare: a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza”; - l'art. 7, comma 8, prevede che “i rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione”.
5.3.2. Alla luce di quanto precede, in definitiva, con più particolare riguardo alla fattispecie oggetto di giudizio, vale il principio di diritto che si passa ad enunciare: Correttamente l'Amministrazione finanziaria procede ad attività istruttoria partecipata (verifica) nei confronti di un'associazione non riconosciuta (qual è, salve emergenze contrarie, un'associazione sportiva dilettantistica), con l'assistenza di colui che formalmente le risulti essere il legale rappresentante dell'associazione, anche quando il medesimo dichiari, in sede di operazioni, di essere cessato dalla carica, giacché, in difetto di denunce di variazione, spetta a chi assume siffatta circostanza fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti (non essendo all'uopo sufficiente la prova che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell'associazione, potendo questi aver
8 impegnato l'associazione quale uno dei suoi eventuali ulteriori legali rappresentanti ovvero “in limine” anche quale suo rappresentante apparente).
5.4. Nel caso di specie, il …, risultante all'Amministrazione finanziaria legale rappresentante di …., e perciò individuato dall'Amministrazione stessa come contraddittore, non solo non ha mai prodotto, né in sede di procedimento amministrativo né in sede di giudizio, la delibera associativa da cui risultava la sua cessazione dalla carica di presidente con subentro di tale …., ma ha altresì attivamente partecipato, in favore e a nome dell'associazione, alla verifica a carico di questa, mediante interlocuzione con i funzionari e, all'esito di specifiche richieste a lui rivolte nella qualità di formale presidente, mediante produzione di documenti bancari e contabili all'uopo reperiti.
5.5. Donde la CTR, come correttamente denunciato dall'Agenzia, ed in difformità dalle argomentazioni del P.G.: - ha errato nell'addossare all'Amministrazione finanziaria l'onere di indagare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni del
…. ai verificatori, anziché gravare questi della chiara ed inequivoca dimostrazione della cessazione dalla carica rappresentativa, mercé delibera associativa in tal senso;
- ha pretermesso di considerare la sua attiva partecipazione alla verifica in nome e per conto dell'associazione alla stregua di elemento fattuale di per sé decisivamente confermativo quantomeno dell'apparenza dell'esercizio di poteri rappresentativi” (Cass. 1028/24).
La richiamata giurisprudenza pertanto indirettamente ritiene possibile la produzione dei corrispondenti atti associativi ed in particolare di delibera assembleare comprovante l'avvicendamento nella carica al fine di assolvere all'onere probatorio gravante su colui che invoca l'esclusione della responsabilità solidale, nel contempo ritenendo che anche il rappresentante apparente possa essere chiamato a rispondere a prescindere dall'assunzione formale di cariche.
La giurisprudenza richiamata tuttavia non si attaglia esattamente al caso di specie, atteso che nel caso trattato dalla Corte la persona fisica aveva comunque di fatto assunto un ruolo nell'associazione, interfacciandosi con l'ente stesso. La giurisprudenza richiamata attiene a fattispecie aventi ad oggetto obblighi dichiarativi ai fini fiscali nascenti ex lege in capo a chi dirige l'associazione non riconosciuta e nelle quali viene riconosciuta, anche in assenza di ulteriori elementi di prova, sulla base di mere risultanze formali, la responsabilità dei detti soggetti tenuti per l'appunto all'adempimento degli obblighi dichiarativi fiscali.
Nella fattispecie concreta, trattandosi di responsabilità per uno specifico fatto illecito sanzionato in via amministrativa, in assenza di ulteriori elementi di fatto emergenti dall'accertamento compiuto tali da comprovare un concreto ruolo del nell'illecito amministrativo sanzionato ex art.38 c.c., e ex CP_1 art.6 L.689/81 consistente in particolare nell'avvenuta apposizione di insegne non autorizzate, accertato
9 in assenza di contraddittorio con persone fisiche, a prescindere dall'opponibilità o meno della cessazione della carica ai terzi sulla scorta della produzione di un verbale assembleare privo di data certa, in assenza di comunicazione all'anagrafe tributaria dell'intervenuta sostituzione, ciò che appare determinante nella fattispecie concreta, come ritenuto dal giudice di Pace, tenuto conto delle regole di riparto dell'onere della prova in materia di sanzioni amministrative gravante sull'ente, è la mancanza di prova di una effettiva ingerenza e gestione da parte del , nel caso concreto, al tempo CP_1 dell'accertamento, in assenza di elementi di prova ulteriori desumibili dal verbale di accertamento della violazione.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. Va disposta la distrazione delle spese di lite, in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Dà atto che l'appellante è tenuto ai sensi dell'art.13 co.1 quater d.p.r.115/02 al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore Avv. CA IT UT che si liquidano in €662,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Dà atto che l'appellante è tenuto ai sensi dell'art.13 co.1 quater d.p.r.115/02 al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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