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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Seconda Sezione Civile N. 2699/2025 V.G
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
dott.ssa AN TO Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Dube Rotelli)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Laura Possiedi)
e con l'intervento del Pubblio Ministero interveniente ex lege pagina 1 di 3 Premesso che con ricorso presentato congiuntamente dalle parti, queste hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1792/2018 del Tribunale di Venezia (R.G. 6000/2018); che, a mezzo del suddetto ricorso le parti hanno dedotto il mutamento delle condizioni di fatto in ragione dell'intervenuta indipendenza economica del figlio , maggiorenne (n. Per_1 il 19.12.2001), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiore e la Per_2 riduzione di quello in favore del figlio in euro 275,00 mensili oltre rivalutazione Per_3 annuale secondo gli indici Istat, a partire da giugno 2025:
2)la sig.ra manifesta il proprio consenso acchè l'assegno mensile per il figlio Pt_2 ammonti ad euro 200 mensili per i mesi di aprile e maggio 2025, essendo Per_3 Per intervenuto specifico accordo sul punto da parte dei sig.ri e;
Pt_2
3)nulla in punto di regolamentazione delle spese straordinarie, che continueranno ad essere regolate come da protocollo del 2018 del Tribunale di Venezia;
4)la compensazione delle spese straordinarie per i figli non corrisposte fino ad oggi dal sig. con quanto da costui corrisposto per il mantenimento del figlio dal Parte_1 Per_1 momento in cui quest'ultimo è divenuto economicamente autosufficiente sino ad oggi;
5)la rinuncia da parte della sig.ra all'ISTAT non corrisposto negli anni Parte_2 passati e fino a giugno 2025. La rivalutazione sull'assegno di mantenimento per il figlio verrà corrisposta trascorso un anno dalla data dell'udienza fissata per la Per_3 comparizione.
6)le parti concordano che quando avrà raggiunto una condizione lavorativa Per_3 che gli permetta di provvedere autonomamente alle proprie necessità, il padre non corrisponderà più l'assegno di mantenimento in suo favore, e ciò dallo stesso mese in cui percepirà la relativa retribuzione senza bisogno di adire nuovamente l'Intestato Per_3
Tribunale per far recepire tale modifica che si ha qui per acquisita.”. visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
ritenuta l'insussistenza di ragioni ostative;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi in ragione della natura del procedimento;
P.Q.M.
1) a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1792/2018 resa inter partes da questo Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso, fermo il resto;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 6.11.2025 pagina 2 di 3 Il Presidente
Dott.ssa AN TO
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 3 di 3