TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 29.05.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4938/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile – stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Palombaia Cascano snc, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Lombardo, Antonio
Lombardo e Giandomenico Lombardo e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
04.07.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 20.02.2023, alla sede di competenza domanda di riconoscimento del previsto requisito sanitario di CP_1 invalidità, ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità e dell'accertamento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame, disposta l'integrazione della perizia medico-legale.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata al fine di sentire il CTU già nominato in fase di ATPO a chiarimenti;
all'udienza odierna, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso;
ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – Persona_1
e consistenti in “angioma cerebrale ed esiti di craniotomia per medulloblastoma desmoplastico/nodulare interessante l'emisfero cerebellare sx (gennaio 2016), seguito da RT e CHT ed in attuale negatività per ripresa di malattia;
ansia libera;
protrusione discale D11-D12 con segni di radicolopatia arto inferiore destro”, qui da intendersi integralmente trascritti, come affermato nell'ambito della perizia medico-legale depositata nella fase di ATPO.
Essi, tuttavia, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 62% (SESSANTADUE PER CENTO) ed il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. pagina 7 della perizia).
Il CTU, invero, tenuto conto anche della nuova documentazione medica e della consulenza di parte versata in atti, evidenzia che “Con riferimento alla patologia neurologica da cui è affetta la ricorrente, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella CTP allegata al ricorso e della nuova documentazione oggi esibita, chiarisco che, anche al di là della diagnosi – di cui non vi è evidenza allo stato - non vi sono manifestazioni cliniche tipiche di chi è affetto da tali patologie cerebellari. Chiarisco che, allo stato, il documentato peggioramento evidenziato dalla risonanza non può essere ancora tale da determinare esiti funzionalmente rilevanti e ciò in accordo con l'obiettività descritta in elaborato peritale sulla scorta della visita effettuata a marzo 2024. Voglio, ancora, aggiungere che, esaminando il certificato del 13.05.2024, non vi è evidenza di obiettività clinica. Per quanto in premessa, si ritiene si debba continuare a valutare il processo patologico invalidante nella misura del 62% unitamente allo stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992” (cfr. verbale d'udienza del 29.05.2025).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno mensile e dello stato di handicap grave.
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Così, anche con riferimento al merito delle censure avanzate, alle conclusioni del CTU, ritiene la giudice che tali censure siano infondate e, come tali, inidonee a scalfire le risultanze della citata consulenza, che appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle sue conclusioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Il tipo di decisione, in relazione al grado di invalidità in ogni caso accertato dal CTU, induce a compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 29.05.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 29.05.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4938/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile – stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Palombaia Cascano snc, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Lombardo, Antonio
Lombardo e Giandomenico Lombardo e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
04.07.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 20.02.2023, alla sede di competenza domanda di riconoscimento del previsto requisito sanitario di CP_1 invalidità, ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità e dell'accertamento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame, disposta l'integrazione della perizia medico-legale.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata al fine di sentire il CTU già nominato in fase di ATPO a chiarimenti;
all'udienza odierna, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso;
ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – Persona_1
e consistenti in “angioma cerebrale ed esiti di craniotomia per medulloblastoma desmoplastico/nodulare interessante l'emisfero cerebellare sx (gennaio 2016), seguito da RT e CHT ed in attuale negatività per ripresa di malattia;
ansia libera;
protrusione discale D11-D12 con segni di radicolopatia arto inferiore destro”, qui da intendersi integralmente trascritti, come affermato nell'ambito della perizia medico-legale depositata nella fase di ATPO.
Essi, tuttavia, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 62% (SESSANTADUE PER CENTO) ed il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. pagina 7 della perizia).
Il CTU, invero, tenuto conto anche della nuova documentazione medica e della consulenza di parte versata in atti, evidenzia che “Con riferimento alla patologia neurologica da cui è affetta la ricorrente, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella CTP allegata al ricorso e della nuova documentazione oggi esibita, chiarisco che, anche al di là della diagnosi – di cui non vi è evidenza allo stato - non vi sono manifestazioni cliniche tipiche di chi è affetto da tali patologie cerebellari. Chiarisco che, allo stato, il documentato peggioramento evidenziato dalla risonanza non può essere ancora tale da determinare esiti funzionalmente rilevanti e ciò in accordo con l'obiettività descritta in elaborato peritale sulla scorta della visita effettuata a marzo 2024. Voglio, ancora, aggiungere che, esaminando il certificato del 13.05.2024, non vi è evidenza di obiettività clinica. Per quanto in premessa, si ritiene si debba continuare a valutare il processo patologico invalidante nella misura del 62% unitamente allo stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992” (cfr. verbale d'udienza del 29.05.2025).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno mensile e dello stato di handicap grave.
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Così, anche con riferimento al merito delle censure avanzate, alle conclusioni del CTU, ritiene la giudice che tali censure siano infondate e, come tali, inidonee a scalfire le risultanze della citata consulenza, che appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle sue conclusioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Il tipo di decisione, in relazione al grado di invalidità in ogni caso accertato dal CTU, induce a compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 29.05.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico