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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. 452/2025 r.g., cui è stato riunito il giudizio RG NRG
643/2025, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINTO TANIA, E_ C.F._1
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PINTO TANIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOTTALDI Controparte_1 C.F._2
MARIASILVIA e dell'avv. TORTORICI MICHELA ( , elettivamente C.F._3
domiciliato in VIALE MAZZINI 2/A LATINA presso i difensori avv. GOTTALDI MARIASILVIA ed avv. TORTORICI MICHELA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: come da verbale all'udienza di discussione con rimessione della causa al
Collegio tenuta il giorno 17.06.2025 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.02.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata rilevava di aver, in data 10.06.2010, contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni con il sig.
in Salerno, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Controparte_1
Comune con atto n. 83 parte 2 serie A - anno 2010 - Comune di SALERNO (SA) e che dalla loro unione erano nate due figlie, nata il [...] in [...] e Persona_1 Persona_2
nata il [...] in [...], e che il matrimonio si era deteriorato a causa della condotta del resistente per i motivi specificamente indicati nel ricorso.
Concludeva chiedendo: “- emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
- dichiarare la separazione giudiziale tra essi coniugi e con addebito della responsabilità al E_ Controparte_1 sig. - stabilire l'affidamento condiviso delle due figlie minori e Controparte_1 Persona_1
in favore di entrambi i coniugi, con collocazione presso la residenza della madre Persona_2
e diritto di visita del padre come da allegato piano genitoriale (cfr. doc. n.7); nelle more del giudizio, laddove l'On.le Giudicante ravvisi la necessità di accertare l'idoneità al ruolo di genitore del resistente, per i motivi sopra riportati, valutare previa CTU medico legale, la capacità genitoriale del resistente;
- disporre a carico del padre, il sig. l'obbligo del versamento mensile Controparte_1
della somma pari ad Euro 400,00 (cinquecento/00) in favore di ciascuna figlia minore quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sull'IBAN
[...] della sig.ra E_
- assegnare la casa coniugale, in via temporanea ed urgente, alla ricorrente che la abiterà assieme alle due figlie minori, fin quando non sarà in grado di trovare un nuovo alloggio;
- prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50%; - prevedere che l'assegno unico INPS erogato per le due figlie minori venga ripartito tra i coniugi al 50%; - disporre l'acquisizione della documentazione reddituale e fiscale ex art. 473 bis.12, co.3 c.p.c., quali atti indispensabili per consentire al Giudice di valutare correttamente la reale situazione economica nel tempo, nonché disporre accertamento tributario in capo al resistente, laddove, non si provveda al deposito nelle forme previste all'atto della costituzione;
- con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva il resistente, il quale, in via preliminare, avanzava istanza di riunione del giudizio con quello NRG 643/2025 promosso dallo stesso per la separazione nei confronti della sig.ra E_
, con richiesta di addebito della responsabilità alla moglie.
[...] Non si opponeva e, anzi, si associava alla domanda di separazione avanzata dalla stessa, contestando, tuttavia, la domanda di addebito della responsabilità proposta nei suoi confronti, in quanto infondata.
Deduceva, infatti, che la comunione di vita materiale, spirituale e morale tra i coniugi era venuta definitivamente meno e che l'avvenuta separazione di fatto già in essere era dovuta al fatto che la nel mese di marzo 2025 aveva lasciato l'abitazione coniugale stabilendo la propria dimora E_
presso un altro appartamento.
Contestava in toto tutti i motivi di addebito della responsabilità della separazione in quanto riferiti infondatamente e strumentalmente dalla ricorrente a sostegno della domanda. Concludeva in tali termini: “Voglia il Tribunale di Latina adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione perché infondata, sia in fatto sia in diritto, come esposto in atti:
Preliminarmente, nelle more del presente giudizio autorizzare i coniugi a vivere separatamente con reciproco rispetto. Nel merito: A) Pronunciare e Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e ordinando l'annotazione al competente Ufficio dello Controparte_1 E_
Stato Civile del Comune di Latina;
B) Accertare e dichiarare l'addebito di responsabilità della separazione alla sig.ra per la violazione dei doveri discendenti dal matrimonio e E_ per il pregiudizio arrecato alla prole e al marito e, per l'effetto: C) Valutare gli atti commissivi ed omissivi della sig.ra Sig.ra e all'esito disporre l'affidamento esclusivo delle minori E_
a e al padre essendo pregiudizievole per le Persona_1 Persona_2 Controparte_1
minori un affidamento condiviso per tutte le ragioni illustrate nella presente D) Disporre, alla luce di quanto sopra evidenziato e documentato, che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dal sig. sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di Controparte_1
maggiore rilevanza;
E) Assegnare la casa coniugale sita in Latina Strada Zì Maria n. 1985 di proprietà del sig. al 50% con suoi fratello al sig. (Doc.27) che CP_1 Per_3 Controparte_1
continuerà ad abitarci con le figlie minori e , avendo la sig.ra già Per_1 Per_2 E_
lasciato la casa coniugale e locato temporaneamente un appartamento sito in Via Faggiana a Latina nell'attesa di trasferirsi definitivamente in un'altra abitazione già acquistata ed anche in considerazione del fatto che la figlia più grande già dorme stabilmente nella casa coniugale Per_1
dove è rimasto a vivere il padre. F) Disporre, in ordine al regime di visita, che la sig.ra E_
possa vedere le due figlie minori due volte a settimana al pomeriggio in modalità protetta. G)
[...]
Dichiarare in ordine all'obbligo di contribuzione e tenuto conto del collocamento delle minori con il padre, che la madre sig.ra sia tenuta e per l'effetto condannarla a contribuire al E_
mantenimento delle figlie minori con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del
50% come da protocollo di Intesa del Tribunale di Latina da versare al marito entro Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. H) Disporre che gli assegni familiari che ad oggi percepisce la madre per un importo di € 200,00 per ciascuna figlia, siano invece assegnati al padre quale genitore collocatario”. Controparte_1
Con provvedimento del 20.05.2025 veniva disposta la riunione con il giudizio RG NRG 643/2025. Con ordinanza del 26.05.2025 venivano assunti provvedimenti temporanei e urgenti e disposta CTU.
Con ordinanza del 17.06.2025 veniva conferito incarico peritale al fine di procedere a indagine psicologica tesa a monitorare l'ambiente familiare e sociale in cui sono inserite le minori;
verificare le rispettive capacità genitoriali delle parti;
suggerire, all'esito, le soluzioni più congrue, nell'interesse delle minori, in tema di affido, collocazione e frequentazione.
Alla medesima udienza le parti procedevano alla discussione della causa chiedendo pronuncia non definitiva di separazione dei coniugi sullo stato e il proseguo del giudizio ai fini delle istanze istruttorie formulate.
Il Collegio ritiene la domanda di pronuncia sullo stato di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
Reputa, infatti, sussistenti i presupposti di legge, in quanto dagli atti, dal contegno e dalle dichiarazioni degli stessi è da escludere che la comunione materiale e spirituale possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti di addivenire a tale pronunzia, che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda
Va, quindi, emessa pronunzia non definitiva di separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per l'istruzione delle domande ulteriori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi sig. e sig.ra del Controparte_1 E_
matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in data 10.06.2010 in Salerno, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 83 parte 2 serie A - anno 2010 - Comune di SALERNO,
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo;
4. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune indicato per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 20.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino