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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'NO IL, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11467/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 009720240095150035000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificata dall'AdER in data 25.3.2024 in relazione al controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 sul Modello IVA/2020 per l'anno di imposta 2019, per un ammontare complessivo di euro 11.405,11, di cui euro 7.658,00 a titolo di omesso versamento IVA.
Rappresenta la ricorrente che, pur non avendo corrisposto i versamenti di cui alle liquidazioni trimestrali
IVA, la dichiarazione finale dell'anno 2019 aveva riportato un credito IVA di euro 250,00.
Secondo la contribuente, dunque, non si è verificato alcun danno erariale;
inoltre, le sanzioni applicate dovrebbero essere ridotte, poiché nel caso di specie non si è verificato alcun mancato versamento nella dichiarazione annuale IVA.
L'Agenzia delle Entrate DP II di Roma, costituitasi in giudizio, ha rilevato che nelle dichiarazioni periodiche la società ricorrente, pur indicando un debito d'imposta, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
ne consegue che la pretesa tributaria è legittima.
Osserva l'Ufficio che si è verificato un danno all'Erario, derivante dalla violazione della normativa in materia.
Quanto alle sanzioni applicate, rileva che con la comunicazione di irregolarità notificata il 9.12.2022 era stata prevista la possibilità di un pagamento a sanzione ridotta al 30%, ma la società non aveva aderito.
L'Agenzia ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che sussistono precisi obblighi di legge che impongono il versamento periodico dell'imposta, negli stretti termini previsti dalle norme di riferimento;
orbene, detti termini devono essere rispettati e a nulla rileva il diverso rapporto dare/avere indicato successivamente nella dichiarazione annuale.
L'ipotesi del credito d'imposta risulta, infatti, disciplinata dalla legge, che consente una compensazione con i versamenti dell'anno successivo o un rimborso, in presenza delle condizioni indicate.
Sussiste, poi, il danno all'Erario, che non aveva ricevuto quanto dovuto dalla contribuente alle singole scadenza di legge.
In ultimo, con riferimento alle sanzioni applicate, si osserva che queste appaiono corrette, dal momento che vi sono stati due omessi versamenti dell'imposta e che la società ha avuto comunque la possibilità di pagare una sanzione ridotta dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate. IL RELATORE IL PRESIDENTE
EO D'ST AS EA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'NO IL, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11467/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 009720240095150035000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificata dall'AdER in data 25.3.2024 in relazione al controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 sul Modello IVA/2020 per l'anno di imposta 2019, per un ammontare complessivo di euro 11.405,11, di cui euro 7.658,00 a titolo di omesso versamento IVA.
Rappresenta la ricorrente che, pur non avendo corrisposto i versamenti di cui alle liquidazioni trimestrali
IVA, la dichiarazione finale dell'anno 2019 aveva riportato un credito IVA di euro 250,00.
Secondo la contribuente, dunque, non si è verificato alcun danno erariale;
inoltre, le sanzioni applicate dovrebbero essere ridotte, poiché nel caso di specie non si è verificato alcun mancato versamento nella dichiarazione annuale IVA.
L'Agenzia delle Entrate DP II di Roma, costituitasi in giudizio, ha rilevato che nelle dichiarazioni periodiche la società ricorrente, pur indicando un debito d'imposta, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
ne consegue che la pretesa tributaria è legittima.
Osserva l'Ufficio che si è verificato un danno all'Erario, derivante dalla violazione della normativa in materia.
Quanto alle sanzioni applicate, rileva che con la comunicazione di irregolarità notificata il 9.12.2022 era stata prevista la possibilità di un pagamento a sanzione ridotta al 30%, ma la società non aveva aderito.
L'Agenzia ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che sussistono precisi obblighi di legge che impongono il versamento periodico dell'imposta, negli stretti termini previsti dalle norme di riferimento;
orbene, detti termini devono essere rispettati e a nulla rileva il diverso rapporto dare/avere indicato successivamente nella dichiarazione annuale.
L'ipotesi del credito d'imposta risulta, infatti, disciplinata dalla legge, che consente una compensazione con i versamenti dell'anno successivo o un rimborso, in presenza delle condizioni indicate.
Sussiste, poi, il danno all'Erario, che non aveva ricevuto quanto dovuto dalla contribuente alle singole scadenza di legge.
In ultimo, con riferimento alle sanzioni applicate, si osserva che queste appaiono corrette, dal momento che vi sono stati due omessi versamenti dell'imposta e che la società ha avuto comunque la possibilità di pagare una sanzione ridotta dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate. IL RELATORE IL PRESIDENTE
EO D'ST AS EA