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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 4242/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa 2
DA
, nato a [...] il [...], res. in Ragusa via Parte_1
Teocrito 182, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Angelo Bruno, per mandato in calce all'opposizione, e presso il suo studio domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del 28 maggio 2020, Rep. 2496 e Persona_1
Racc. n. 909 , allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP)
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione Parte_1
avverso il D.I. n. 1576/21, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 3/11/21
(RG n. 3553/21), con cui gli era stato intimato il pagamento di € 27.509,77, oltre ad interessi e spese della fase monitoria, in base al rapporto contrattuale di finanziamento n. 3619215, per le motivazioni ivi meglio illustrate. Chiedeva l'opponente “revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare prescritto il diritto di credito dell'ingiungente; dire che nulla deve l'opponente. Con le spese della presente opposizione”.
Si costituiva la quale chiedeva “In via principale, nel Controparte_1
merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1576/2021, R.G.
n. 3553/2021, del 03/11/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa,
[...] Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, assolutamente vaghe e generiche appaiono le argomentazioni addotte dalla parte opponente, oltre che confutate dalle risultanze documentali acquisite in atti. 4
In particolare, l'asserzione del secondo cui al contratto Parte_1 di finanziamento, dallo stesso sottoscritto, non sarebbe seguìta alcuna erogazione effettiva del credito da parte della società opposta appare in evidente contrasto con le risultanze dell'estratto conto prodotto in atti, da cui si evince il pagamento di alcune rate del mutuo contratto, quali indicate nel piano di ammortamento, condotta, questa, da intendersi quale implicito riconoscimento dell'avvenuto versamento della somma nei propri confronti, in difetto di contestazione specifica del medesimo sul punto.
Nessuna contestazione inoltre è stata sollevata dal medesimo avverso le risultanze dell'estratto conto, per cui quest'ultimo deve intendersi come avente piena valenza probatoria nel rapporto tra le parti.
Del tutto inconferente, poi, è l'ulteriore contestazione dell'opponente secondo cui nessuna autovettura sarebbe stata acquistata, sebbene il relativo acquisto fosse indicato come causale della concessione del finanziamento in questione, esulando tale circostanza dal rapporto tra le parti.
Assolutamente inconducente risulta, altresì, la contestazione afferente all'erronea individuazione di un iban, non avendo lo stesso disconosciuto la sottoscrizione apposta nel contratto in questione, né avendo contestato l'avvenuta stipula del finanziamento o il contenuto di esso.
Altrettanto generica, e quindi infondata, deve intendersi l'ulteriore eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, il quale non ha allegato né dedotto gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie estintiva, in 5
particolare non ha indicato il dies a quo a far data dal quale il diritto avrebbe potuto essere esercitato, e quindi l'inizio di decorrenza del relativo termine prescrizionale, ragion per cui la stessa non appare meritevole di esame e di valutazione.
L'eccezione di prescrizione, infatti, è un'eccezione in senso stretto, come tale rientrante nella sola disponibilità della parte, per cui “deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha
l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso”, anche quando tale fatto sia “conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (cfr. Cass. n.
5413/2021).
Parimenti pacifico è che la prescrizione possa decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi solo quando esso può “essere effettivamente esercitato” (cfr. Cass. ordinanza n. 12182/2021).
Si tratta dunque di un'eccezione in senso stretto, che deve cioè fondarsi su fatti allegati e dimostrati dalla parte che la solleva, mentre il
Giudice non può accogliere tale eccezione sulla base di un fatto diverso da quello dedotto dalla parte medesima.
Di contro non rileva “l'eventuale erronea individuazione del termine applicabile, ovvero – l'erronea indicazione – del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (cfr. Cass. ordinanza n. 12182/2021).
Inammissibili in quanto tardivamente proposte devono intendersi, infine, le ulteriori contestazioni formulate dall'opponente soltanto nella comparsa conclusionale, e quindi come tali non meritevoli di esame, trovando applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. 6
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame andrà rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. Parte_1
1576/21, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 3/11/21 (RG n. 3553/21), e, per l'effetto, conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in €. 2.500,000 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 16 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo