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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/11/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 470/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 470/2025 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. BELVISI LAURA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Nocera Inferiore ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott. MORBIOLI Nicoletta e FUCCI Chiara e domiciliata presso l Controparte_2 resistente conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 27/11/2025. Oggetto: Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- il ricorrente, inserito nella graduatorie definitive di III fascia del personale A.T.A della provincia di per il triennio 2024/2027, chiede CP_2
l'accertamento del diritto al riconoscimento di 6 punti per anno per il titolo costituito dall'espletamento del servizio militare obbligatorio per tre anni consecutivi dal 2007 al 2009;
- sostiene il ricorrente che le disposizioni di cui al DM 89/2024, come affermato da giurisprudenza anche di legittimità, subordinando pagina 1 di 5 l'attribuzione del superiore punteggio al servizio militare alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, violino l'art. 52 Cost. e la normativa primaria vigente in materia, in particolare l'art. 569 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, nonché l'art. 52 c. 2 della Costituzione;
- Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, CP_1 eccependo l'inammissibilità delle domande avversarie per sopravvenuta carenza di interesse ad agire quanto al profilo di assistente amministrativo, essendo stato il ricorrente escluso in data 14/07/2025 dalle relative graduatorie per mancanza di titoli, nonché il fatto che il ricorrente risulta aver richiesto la valutazione di servizio militare in ferma volontaria. Ribadisce in ogni caso il la correttezza dell'operato CP_1 dell'Amministrazione nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, nonché la legittimità del DM 89/2024 applicato al caso di specie in quanto conforme al quadro normativo vigente, essendo il servizio stato prestato non in costanza del rapporto di lavoro.
- In sede di udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa alle graduatorie di assistente amministrativo.
Ritenuto che:
- Deve innanzi tutto rilevarsi che il ricorrente ha dichiarato, nella domanda amministrativa per l'inserimento nelle graduatorie provinciali (doc. 1 ric. e doc. 2 res.), di aver svolto servizio di leva (obbligatorio) dal 17/03/2001 al 17/03/2002, e servizio militare volontario in ferma prefissata dal 28/05/2008 al 27/05/2009. Tali servizi risultano confermati dallo stato di servizio prodotto dal ricorrente (doc. 3 ric.). I servizi prestati in tali anni risultano valorizzati dal , per l'attribuzione del punteggio ai fini CP_1 della formazione delle graduatorie, in conformità al disposto del DM 89/24, quale servizio equivalente al servizio reso presso Amministrazioni dello Stato (cfr. doc. 6 e 6bis res.: 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
- L'operato del , in relazione alla fattispecie concreta come sopra CP_1
pagina 2 di 5 correttamente ricostruita, risulta corretto, e non sussistono valide ragioni per la disapplicazione del DM richiamato.
- Su fattispecie analoghe a quella di cui si discute, questo giudice ha già emesso varie pronunce, tra le quali ordinanza cautelare in data 4/10/2021, nell'ambito del procedimento RG n. 861-1/2021, accogliendo le ragioni dell'Amministrazione convenuta sull'insussistenza del fumus boni iuris. Non sussistono elementi per discostarsi dai contenuti di detta pronuncia, che si riportano di seguito per le parti d'interesse: “Nel merito, le domande cautelari devono essere rigettate per difetto del requisito del fumus boni iuris. Le disposizioni del DM 50/2021, a cui il i è attenuto - il fatto è incontestato – nella redazione delle graduatorie ed in specie nel determinare il punteggio spettante al ricorrente, appaiono infatti compatibili sia con il quadro legislativo vigente sia con i principi costituzionali richiamati dal ricorrente. Viene in considerazione, in primis, il disposto dell'art. 52 c. 2 della Costituzione secondo cui l'adempimento del servizio militare obbligatorio non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. Le prescrizioni del D.M. citato, che prevedono, per il servizio militare prestato in pendenza di rapporto di lavoro, l'attribuzione di un punteggio pari a quello attribuito per pregresso servizio alle dipendenze del rispondono esattamente alla prescrizione costituzionale, volta ad evitare che la prestazione del servizio militare obbligatorio possa incidere negativamente sulla situazione lavorativa del cittadino. In tal modo, infatti, al dipendente del he non possa prestare il proprio servizio perché chiamato alla leva viene garantito un trattamento esattamente sovrapponibile a quello che avrebbe avuto in assenza dell'obbligo. La disposizione del DM che prevede detto trattamento per il servizio militare prestato in pendenza del rapporto di lavoro è pertanto non solo compatibile, ma imposta dal dettato costituzionale. Coerente con la fonte costituzionale risulta anche l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, secondo cui: « 1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del pagina 3 di 5 presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.». Il comma 2 del citato articolo risponde esattamente al dettato dell'art. 52 Cost., impedendo il pregiudizio che deriverebbe al dipendente chiamato alla leva dalla forzata astensione dall'attività lavorativa. Il comma 1, peraltro, disciplina la diversa situazione di chi, in epoca antecedente l'assunzione, ha prestato il servizio militare, equiparando detto servizio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per concorsi pubblici, al servizio per impiego civile presso qualsiasi amministrazione pubblica. Prescrizione analoga è quella contemplata dal contestato DM 50/21, ed applicata al ricorrente con attribuzione di punteggio pari a 0,6 per l'anno di leva. [… SS …] Non risulta dunque alcun parametro legislativo che appaia violato dal DM 50/21, né può sostenersi che il sistema, così delineato, violi i principi di uguaglianza e ragionevolezza, essendo invece perfettamente coerente con la disposizione costituzionale citata, che è volta unicamente ad impedire che la prestazione del servizio di leva pregiudichi la posizione lavorativa del cittadino. Non vi è infatti sovrapponibilità di situazioni tra il soggetto che, conseguito il titolo di studio valido per l'accesso ad un determinato impiego, ma non impiegato in alcuna amministrazione, presti il servizio di leva, e quello che invece sia già stato assunto. Le situazioni appaiono del tutto eterogenee, con riferimento al fine della norma che riconosce solo al secondo il pieno punteggio, come se non avesse interrotto il servizio presso l'amministrazione civile: lo scopo infatti è quello di impedire una lesione alla sua sfera giuridica che non è affatto rinvenibile in mancanza di un rapporto di lavoro in essere. Per contro, il riconoscimento, anche nel primo caso, di detto pieno punteggio porterebbe ad una discriminazione rispetto agli aspiranti che vantano servizi pregressi presso altre amministrazioni: equiparare a quello svolto presso il un Controparte_1 servizio (come quello presso le forze armate) del tutto eterogeneo rispetto ad esso, appare
– se svincolato da una logica “riparatoria” – privo di giustificazione e ragionevolezza. L'ordinamento, in sostanza, e in particolare nello specifico ambito delle graduatorie provinciali per l'assunzione di personale ATA presso il non Controparte_1 prevede un punteggio premiale per chi abbia svolto il servizio di leva, che dovrebbe come tale essere esteso anche a coloro che lo abbiano svolto prima dell'ipotetica assunzione, ma semplicemente – in ossequio al disposto dell'art. 52 Cost. – evita che il servizio di leva
pagina 4 di 5 comporti un danno (in termini di punteggio e computo di anzianità di servizio) per i dipendenti che debbano sospendere o interrompere l'attività lavorativa per ottemperare all'obbligo di leva. A differenza di questi ultimi, i soggetti senza alcun rapporto di lavoro in essere al momento della chiamata al servizio militare, non possono affermare che ove non fossero stati arruolati avrebbero potuto proseguire il servizio alle dipendenze del e ciò giustifica la non applicabilità della relativa norma di tutela”. CP_1
- Tale interpretazione risulta peraltro confermata da recente sentenza della Suprema Corte: Cass. Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024, così massimata: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
- Discende da quanto esposto il rigetto delle domande del ricorrente.
- Le spese di lite, in considerazione delle difformi pronunce rese su identiche questioni presso altri Tribunali, nonché delle pronunce del Consiglio di Stato, prodotte dalla parte ricorrente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Vicenza, 27/11/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 470/2025 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. BELVISI LAURA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Nocera Inferiore ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott. MORBIOLI Nicoletta e FUCCI Chiara e domiciliata presso l Controparte_2 resistente conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 27/11/2025. Oggetto: Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- il ricorrente, inserito nella graduatorie definitive di III fascia del personale A.T.A della provincia di per il triennio 2024/2027, chiede CP_2
l'accertamento del diritto al riconoscimento di 6 punti per anno per il titolo costituito dall'espletamento del servizio militare obbligatorio per tre anni consecutivi dal 2007 al 2009;
- sostiene il ricorrente che le disposizioni di cui al DM 89/2024, come affermato da giurisprudenza anche di legittimità, subordinando pagina 1 di 5 l'attribuzione del superiore punteggio al servizio militare alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, violino l'art. 52 Cost. e la normativa primaria vigente in materia, in particolare l'art. 569 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, nonché l'art. 52 c. 2 della Costituzione;
- Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, CP_1 eccependo l'inammissibilità delle domande avversarie per sopravvenuta carenza di interesse ad agire quanto al profilo di assistente amministrativo, essendo stato il ricorrente escluso in data 14/07/2025 dalle relative graduatorie per mancanza di titoli, nonché il fatto che il ricorrente risulta aver richiesto la valutazione di servizio militare in ferma volontaria. Ribadisce in ogni caso il la correttezza dell'operato CP_1 dell'Amministrazione nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, nonché la legittimità del DM 89/2024 applicato al caso di specie in quanto conforme al quadro normativo vigente, essendo il servizio stato prestato non in costanza del rapporto di lavoro.
- In sede di udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa alle graduatorie di assistente amministrativo.
Ritenuto che:
- Deve innanzi tutto rilevarsi che il ricorrente ha dichiarato, nella domanda amministrativa per l'inserimento nelle graduatorie provinciali (doc. 1 ric. e doc. 2 res.), di aver svolto servizio di leva (obbligatorio) dal 17/03/2001 al 17/03/2002, e servizio militare volontario in ferma prefissata dal 28/05/2008 al 27/05/2009. Tali servizi risultano confermati dallo stato di servizio prodotto dal ricorrente (doc. 3 ric.). I servizi prestati in tali anni risultano valorizzati dal , per l'attribuzione del punteggio ai fini CP_1 della formazione delle graduatorie, in conformità al disposto del DM 89/24, quale servizio equivalente al servizio reso presso Amministrazioni dello Stato (cfr. doc. 6 e 6bis res.: 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
- L'operato del , in relazione alla fattispecie concreta come sopra CP_1
pagina 2 di 5 correttamente ricostruita, risulta corretto, e non sussistono valide ragioni per la disapplicazione del DM richiamato.
- Su fattispecie analoghe a quella di cui si discute, questo giudice ha già emesso varie pronunce, tra le quali ordinanza cautelare in data 4/10/2021, nell'ambito del procedimento RG n. 861-1/2021, accogliendo le ragioni dell'Amministrazione convenuta sull'insussistenza del fumus boni iuris. Non sussistono elementi per discostarsi dai contenuti di detta pronuncia, che si riportano di seguito per le parti d'interesse: “Nel merito, le domande cautelari devono essere rigettate per difetto del requisito del fumus boni iuris. Le disposizioni del DM 50/2021, a cui il i è attenuto - il fatto è incontestato – nella redazione delle graduatorie ed in specie nel determinare il punteggio spettante al ricorrente, appaiono infatti compatibili sia con il quadro legislativo vigente sia con i principi costituzionali richiamati dal ricorrente. Viene in considerazione, in primis, il disposto dell'art. 52 c. 2 della Costituzione secondo cui l'adempimento del servizio militare obbligatorio non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. Le prescrizioni del D.M. citato, che prevedono, per il servizio militare prestato in pendenza di rapporto di lavoro, l'attribuzione di un punteggio pari a quello attribuito per pregresso servizio alle dipendenze del rispondono esattamente alla prescrizione costituzionale, volta ad evitare che la prestazione del servizio militare obbligatorio possa incidere negativamente sulla situazione lavorativa del cittadino. In tal modo, infatti, al dipendente del he non possa prestare il proprio servizio perché chiamato alla leva viene garantito un trattamento esattamente sovrapponibile a quello che avrebbe avuto in assenza dell'obbligo. La disposizione del DM che prevede detto trattamento per il servizio militare prestato in pendenza del rapporto di lavoro è pertanto non solo compatibile, ma imposta dal dettato costituzionale. Coerente con la fonte costituzionale risulta anche l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, secondo cui: « 1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del pagina 3 di 5 presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.». Il comma 2 del citato articolo risponde esattamente al dettato dell'art. 52 Cost., impedendo il pregiudizio che deriverebbe al dipendente chiamato alla leva dalla forzata astensione dall'attività lavorativa. Il comma 1, peraltro, disciplina la diversa situazione di chi, in epoca antecedente l'assunzione, ha prestato il servizio militare, equiparando detto servizio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per concorsi pubblici, al servizio per impiego civile presso qualsiasi amministrazione pubblica. Prescrizione analoga è quella contemplata dal contestato DM 50/21, ed applicata al ricorrente con attribuzione di punteggio pari a 0,6 per l'anno di leva. [… SS …] Non risulta dunque alcun parametro legislativo che appaia violato dal DM 50/21, né può sostenersi che il sistema, così delineato, violi i principi di uguaglianza e ragionevolezza, essendo invece perfettamente coerente con la disposizione costituzionale citata, che è volta unicamente ad impedire che la prestazione del servizio di leva pregiudichi la posizione lavorativa del cittadino. Non vi è infatti sovrapponibilità di situazioni tra il soggetto che, conseguito il titolo di studio valido per l'accesso ad un determinato impiego, ma non impiegato in alcuna amministrazione, presti il servizio di leva, e quello che invece sia già stato assunto. Le situazioni appaiono del tutto eterogenee, con riferimento al fine della norma che riconosce solo al secondo il pieno punteggio, come se non avesse interrotto il servizio presso l'amministrazione civile: lo scopo infatti è quello di impedire una lesione alla sua sfera giuridica che non è affatto rinvenibile in mancanza di un rapporto di lavoro in essere. Per contro, il riconoscimento, anche nel primo caso, di detto pieno punteggio porterebbe ad una discriminazione rispetto agli aspiranti che vantano servizi pregressi presso altre amministrazioni: equiparare a quello svolto presso il un Controparte_1 servizio (come quello presso le forze armate) del tutto eterogeneo rispetto ad esso, appare
– se svincolato da una logica “riparatoria” – privo di giustificazione e ragionevolezza. L'ordinamento, in sostanza, e in particolare nello specifico ambito delle graduatorie provinciali per l'assunzione di personale ATA presso il non Controparte_1 prevede un punteggio premiale per chi abbia svolto il servizio di leva, che dovrebbe come tale essere esteso anche a coloro che lo abbiano svolto prima dell'ipotetica assunzione, ma semplicemente – in ossequio al disposto dell'art. 52 Cost. – evita che il servizio di leva
pagina 4 di 5 comporti un danno (in termini di punteggio e computo di anzianità di servizio) per i dipendenti che debbano sospendere o interrompere l'attività lavorativa per ottemperare all'obbligo di leva. A differenza di questi ultimi, i soggetti senza alcun rapporto di lavoro in essere al momento della chiamata al servizio militare, non possono affermare che ove non fossero stati arruolati avrebbero potuto proseguire il servizio alle dipendenze del e ciò giustifica la non applicabilità della relativa norma di tutela”. CP_1
- Tale interpretazione risulta peraltro confermata da recente sentenza della Suprema Corte: Cass. Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024, così massimata: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
- Discende da quanto esposto il rigetto delle domande del ricorrente.
- Le spese di lite, in considerazione delle difformi pronunce rese su identiche questioni presso altri Tribunali, nonché delle pronunce del Consiglio di Stato, prodotte dalla parte ricorrente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Vicenza, 27/11/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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