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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1657/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, nata a [...], l'[...] – cod. fisc. Parte_1 C.F._1
– e , nato a [...], l'[...] – cod. fisc. Parte_2 C.F._2
–, entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv. Simone Angelini, presso lo studio del quale sono elett.te domiciliati in Torre del Greco (NA), al viale Ungheria, n. 20
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.12.2024 le parti, mediante il deposito di note congiunte, si sono riportate agli accordi di cui al ricorso, ed il difensore ha concluso in conformità.
Il P.M. in data 26.02.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07.08.2024, e chiedevano Parte_1 Parte_2 che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04.03.1972 in
Torre del Greco.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 04.03.1972 in Torre del Greco i due avevano contratto matrimonio concordatario;
2. che dalla loro unione erano nati quattro figli: (nata il [...]), (nato il Per_1 Per_2
Per_ 28.03.1977), (nato il [...]) e (nato il [...]), maggiorenni ed Per_3 economicamente autosufficienti;
3. che erano separati sin dal 19.04.2023, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 1019/2023, a seguito della comparizione degli stessi in data 29 marzo 2023 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto un accordo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza cartolare del 03.12.2024, le parti ribadivano la volontà di non volersi conciliare e chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'esito della predetta udienza, il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale concludeva per l'accoglimento del ricorso, come da parere reso in data 26.02.2025.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (29.03.2023) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, all'udienza del 03.12.2024, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
I ricorrenti hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autonomi.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso, è emerso che il è pensionato con un Pt_2 reddito annuo di euro 6.085,30 per il triennio 2021-2023, mentre la è pensionata con un Pt_1 reddito annuo di euro 12.676,00 per l'anno 2021 e di euro 9.982,78 per gli anni 2022 e 2023.
La sentenza va dunque limitata al solo status.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 07.08.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Torre del Greco in data 04 marzo 1972 da e (atto n. 110, parte II, serie A del registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Torre Del Greco, anno 1972);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dà atto che la casa coniugale sita in Torre del Greco (NA), al viale Europa n. 32, condotta in locazione, resterà nella disponibilità di , avendo già trasferito Parte_2 Parte_1 altrove la propria residenza ed il proprio domicilio, ovvero in Torre del Greco (NA), alla via Nazionale
n. 211;
4. dà atto che gli arredi, corredi, mobili e suppellettili presenti nella casa coniugale restano assegnati unitamente all'abitazione al marito;
5. dà atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, con espressa e reciproca rinuncia a qualsivoglia concorso economico al mantenimento personale;
6. nulla sulle spese;
Così deciso in Torre Annunziata, camera di consiglio dell'11.03.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato