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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/10/2024, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa
Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 611/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
e nata il 16.06 .1983 a Benevento, c.f.: , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'a vv. Chessa Antonella ed elettivamente domiciliati in
PItradefusi (AV) alla contrada Casamondisi n. 29;
Attori/Convenuti in riconvenzionale
E
, nato il [...] ad [...], c.f.: e CP_1 C.F._3
nata il [...] ad [...] llosa (BN), c.f.: Per_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Osvaldo Ciriello ed elettivamente domiciliati in
Napoli alla Via Trencia 62;
Convenuti/Attori in riconvenzionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 09.02.2018, zio e Parte_3
a hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità parziale Parte_4 dell'atto di liberalità del 16.04.2014, avente ad oggetto l'area di sedime sita in
Roccabascerana, distinta al fogl io n. 1, particella n. 130, ca 63, stipulato da
[...] in favore di per difetto di causa con ripristino dello status quo CP_1 Per_1 ante e reimmissione nel possesso del terreno;
di dichiarare il proprio diritto di proprietà esclusivo sull'area in esa me;
di ordinare ai convenuti o ai terzi detentori il rilascio immediato del bene;
di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione del provvedimento e, infine, di accertare il loro 1/7 diritto ad ottenere il risarcimento del danno per aver perso l'occasione di vendita del bene de quo e, per l'effetto, di condannare ciascun convenuto, per quanto di responsabilità e/o in solido, al pagamento della somma di € 2.000,00. In punto di fatto gli attori, dopo aver premesso di essere co mproprietari dell'area di sedime suindicata per averla acquistata con atto di compravendita del 25.06.2007, hanno rappresentato di aver scoperto, in occasione di trattative di vendita della res intercorse con interessato all'acquisto, l' intervenuta Persona_2 stipulazione da parte dei convenuti della donazione che, pur risultando illegittima, aveva indotto il terzo a ritirare la propria offerta di acquisto. In punto di diritto, gli attori hanno richiamato gli articoli 769 c.c. e 771 c.c.
Con comparsa del 09.05.2018 si sono costituiti e Per_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda, di dichiarare la nullità dell'atto di compravendita del 25.06.2007 e, in via riconvenzionale, di accertare il loro diritto di proprietà sul bene per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. In particolare i convenuti hanno esposto di aver disposto della res come proprietari, utilizzandola costantemente per ricevere gli ospiti e curandone quotidianamente le piante, da più di vent'anni.
All'udienza del 02.10.2019, sono state escusse Aquilina e Persona_3 Per_4
La prima ha confermato il possesso da parte dei convenuti del terreno
[...] precisando che lo stesso era adibito dai convenuti a coltivazione, nonché a ricovero per attrezzi agricoli. La seconda ha confermato i capitoli di prova articolati dai convenuti, riconoscendo la zonetta di terreno rappresentata nelle foto;
in risposta alle ulteriori domande relative all'attività svolta dal sul terreno in CP_1 argomento, la teste ha , tuttavia, affermato “ non so se ha piantato qualcosa sulla zonetta ”,
“non so riferire”.
Alla medesima udienza è stato escusso che ha confermato l'utilizzo Testimone_1
e la manutenzione della porzione di terreno de quo dal 19.10.2007 da parte degli attori. Il teste ha poi dichiarato d i essersi recato sull'area di sedime periodicamente dal 2007, provvedendo a mantenerla pulita;
che il terreno si presentava tufaceo e, quindi, incoltivabile;
che nel 1986 -1987 l'abitazione e la relativa area erano pulite e Pa curate da PI;
che, do po la demolizione, aveva Parte_5 Persona_2 ottenuto il permesso di parcheggiarvi un'autovettura e di depositarvi legna;
che l'area è, allo stato attuale, adibita a deposito e sono presenti vasi, da circa due anni, probabilmente appartenenti ai germani . CP_1
2/7 All'udienza del 07.10.2020, è stato escusso che ha confermato che gli Testimone_2 attori conservano la porzione di terreno de quo dal 19.10.2007, provvedendo alla sua manutenzione anche a mezzo di incaricati. Il teste h a poi dichiarato quanto segue:
“Non ricordo con precisione quando è s tato demolito il vecchio rudere però quello che posso dire
è che ho visto il sig. PItro LA sistemare l'area da qualche erbaccia e pulire , posso dire di non aver mai visto ppe pulire o coltivare quell'area da quando er o piccolo e comunque Per_5 da oltre 30 anni ”. Il teste ha anche confermato che, sulla zonetta di terreno, si trovava parcheggiata l'autovettura di , suo zio, che vi depositava anche Persona_2 della legna. Interrogato , infine, anche sui capitoli della prova o rale di parte convenuta, il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “ Posso dire di non aver mai visto il sig. ppe accedere al terreno in questione ma posso dire che l'ho visto accedere al Per_5 pozzo. Preciso che il pozzo non si trova sulla zonetta di terreno in questione …quel pezzo di Con terreno non è stato mai coltivato da nessuno ma solo pulito da ella PItro e co Per_6
Pers one…non ho mai visto parcheggiati automezzi o attrezzi agricoli e non ho mai visto coltivare in quel pezzo di terreno ed in particolare il sig. ZO …preciso che tale appezzamento non è mai stato coltiv ato da nessuno;
preciso che ha P ulito PItro LA ma non ho mai visto il sig. ZO…il pezzetto di terra non è mai stato recintato ”.
Terminata l'istruttoria la causa è stata rinviata svariate volte per bonario componimento ed infine assegnata in decisione con termini di cui all'art. 190 cpc.
Le parti hanno depositato le proprie comparse conclusionali riportandosi alle rispettive posizioni.
La domanda degli at tori è fondata e va accolta in base alla motivazione che segue.
In via preliminare deve essere ricordato che, qualora il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere pro batorio posto a carico dell'attore in rivendicazione, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (v. Cass. civ.,
Sez. II, 10 marzo 2006, n° 5161).
Orbene nel caso di specie gli attori hanno dimostrato la titolarità dei beni median te la produzione in giudizio del contratto di compravendita del 19.10.2007, n. 18803, raccolta n. 6585 per notaio Filippo Marinelli, avente ad oggetto, fra l'altro, l'area di sedime per cui è causa, debitamente trascritto presso il Servizio di Pubblicità
3/7 Immobiliare di Avellino, con richiesta del 23.10.2007, n. pres. 138, reg. gen. 22911, reg. part. 15232, a favore di gnetti RI e contro la CE e risulta Pt_3 Pt_5 provato per tabulas che i precedenti danti causa erano divenuti proprietari della res
a seguito della successione di icita, deceduta ab intestato il 01.11.1998 (cfr. Per_8 denuncia di successione 6/612 del 23.06.1999 A.d.E. di Benevento, trascritta in
Avellino il 13.09.2001 al n. 13955 r.p. e 16062 r.g.), la quale, a sua volta, aveva ricevuto il terreno conteso con atto di divisione datato 01.10.1980, per notaio
, n. 75268 di repertorio e n. 16837 di raccolta, a sua volta trascritto. Persona_9
Pertanto, l'onere probatorio gravante sugli attori può dirsi assolto.
Ciò premesso deve essere verificato se la domanda riconvenzionale risulta fondata.
Anzitutto si osserva che incombe su chi invoca l'acquisto per usucapione o ne eccepisce l'acquisto l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso sia la decorrenza del ventennio.
Orbene, ritiene il Tribunale che i convenuti non hanno indicato, con precisione, il momento iniziale di decorrenza del possesso sull'area controversa, né fornito la prova del possesso uti dominus pacifico, ininterrotto e ultraventennale necessario ai fini dell'acquisto dei terreni per cui è causa. In proposito, infatti, osserva il
Tribunale che l a parte ha dedotto l'usucapione del bene per aver disposto dell'area di sedime da trent'anni a questa parte. Tuttavia, questa circostanza, oltre ad essere allegata in maniera generica e lacunosa, non è stata provata in quanto il teste di parte convenuta ha reso delle dichiarazioni imprecise in ordine Persona_4 all'attività svolta sul terreno (“ non so se ha piantato qualcosa sulla zonetta ” e “non so riferire”), mentre quelli di parte attrice hanno smentito la ricostruzione dei fatti dei germani . Se ca rente è la prova dell'elemento materiale del corpus, del tutto CP_1 assente è la dimostrazione dell'ulteriore ed imprescindibile elemento dell' animus, che avrebbe potuto emergere anche da una precisa ed incontrovertibile volontà di escludere terzi dal godimento del cespite in questione tenuto conto che dall'esame dell'istruttoria è emerso che, nello stesso periodo eventualmente utile alla pretesa usucapione, anche altre persone hanno fatto uso dell'area per vari scopi e, soprattutto, che il pezzetto di terra non è mai stato recintato. In altri termini ritiene il Tribunale che dalle deposizioni testimoniali non risulta provata l'esistenza di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in capo ai convenuti, protrattosi sul terreno in di samina in modo continuativo per oltre venti anni alla data di introduzione del presente giudizio, in quanto non risultano confermate le attività dominicali asseritamente svolte sull'area di cui alla particella
4/7 130, come la coltivazione o la cura delle pian te, rimanendo, al contrario, controversa la stessa coltivabilità del suolo in questione. Ad ogni modo, come sopra indicato, né dagli atti difensivi né dall'istruttoria espletata è possibile desumere che le predette attività siano state esercitate uti dominus e non con un diverso convincimento soggettivo.
A fini di mera completezza deve essere anche ricordato che, qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi dell a domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruament e motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (v. tra le tante Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n° 3468).
Sulle suesposte considerazioni la domanda riconvenzionale di usucapione proposta deve essere rigettat a ed accolta quella di rivendica formulata dagli attori ai sensi dell'art. 948 c.c.
Deve essere accolta , altresì, anche l'ulteriore domanda proposta dagli stessi e dichiarata la nullità dell'atto di donazione con il quale ha trasferito CP_1
a il terreno in esame. Per_1
Al riguardo, infatti, vale richiamare il principio della Cassazione (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., 2016, n.° 5068) che ha affermato che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressa mente vietata, è nulla per difetto di causa;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare. In altri termini, le Sezioni Unite hanno, osservato quanto segue: “Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donant e, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto
l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purchè l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782
c.c.). 5.4. - La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il
5/7 donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina
l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la caren za della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall' art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell' art. 769 c.c. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e dell'art.
1325 c.c., e art. 1418 c.c., comma 2 . In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere pre cisa mente delineato nell'atto pubblico;
in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo ”.
Nel caso di speci e, dalla lettura dell'atto di donazione predetto risulta che il donante riteneva di essere proprietario di quanto donato per averlo usucapito. Tale convinzione si è e rivelata erronea alla luce di quanto già illustrato in ordine all'infondatezza della doma nda di usucapione. Ne deriva che l'atto di donazione d el
16.04.2014, avente ad oggetto anche beni altrui , è affetto da nullità parziale, per la carenza di una causa donativa, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 5068/2016.
In merito alla domanda di parte attrice di ordinare al conservatore di porre in essere la trascrizione della sentenza in esame deve, invece, essere rilevato che il codice civile non conferisce al giudice il potere di emanare un ordine di questo tipo al conservatore, potendo costituire semmai la trascrizione della sentenza un dovere di quest'ultimo e dovendo la relativa formalità essere eseguita anche senza un ordine del giudice (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, 11 ag osto 2005, n° 16853).
Infine le domande attoree di risarcimento danni non possono trovare accoglimento, perché non risulta accertata la paventata perdita di chance e non essendo sufficiente, come noto, ai fini risarcitori, l'accertamento della violazione di un diritto o meglio la mera allegazione della stessa . Nel caso di specie, in altre parole, gli attori non hanno dimostrato lo stato avanzato delle trattative con il possibile acquirente del fondo, né il reale interessamento di quest'ultimo, né, infine, c he la mancata conclusione dell'accordo di vendita sia effettivamente imputabile al comportamento dei convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della lite e del grado di complessità della causa.
P.Q.M.
6/7 Il Tribunale di Avellino , Prima Sezione Civile , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigr afe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di rivendica proposta dagli attori e, per l'effetto, accerta P la proprietà in capo a z e dell'area di Parte_3 Parte_2 sedime sita in Roccabascerana, distint a al foglio n. 1, particella n. 130, ca 63
e condanna i convenuti a rilasciare immediatamente in favore di parte attrice,
l'appezzamento in esame libero e vuoto da persone e cose;
- dichiara la nullità parziale dell'atto di donazione del 16.04.2014, n. 39408 del repertorio n. 4889 , in relazione al bene indicato alla lettera b , posto in essere da in favore di CP_1 Per_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dag li attori;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da i convenuti;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Per_1 favore degli attori, e delle spese di lite, Parte_8 Parte_2 che si liquidano in € 3.80 8,00, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 125 per spese vive.
Così deciso in data 8 .10.2024
Il Giudice
dott.ssa Paola Beatrice
7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa
Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 611/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
e nata il 16.06 .1983 a Benevento, c.f.: , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'a vv. Chessa Antonella ed elettivamente domiciliati in
PItradefusi (AV) alla contrada Casamondisi n. 29;
Attori/Convenuti in riconvenzionale
E
, nato il [...] ad [...], c.f.: e CP_1 C.F._3
nata il [...] ad [...] llosa (BN), c.f.: Per_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Osvaldo Ciriello ed elettivamente domiciliati in
Napoli alla Via Trencia 62;
Convenuti/Attori in riconvenzionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 09.02.2018, zio e Parte_3
a hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità parziale Parte_4 dell'atto di liberalità del 16.04.2014, avente ad oggetto l'area di sedime sita in
Roccabascerana, distinta al fogl io n. 1, particella n. 130, ca 63, stipulato da
[...] in favore di per difetto di causa con ripristino dello status quo CP_1 Per_1 ante e reimmissione nel possesso del terreno;
di dichiarare il proprio diritto di proprietà esclusivo sull'area in esa me;
di ordinare ai convenuti o ai terzi detentori il rilascio immediato del bene;
di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione del provvedimento e, infine, di accertare il loro 1/7 diritto ad ottenere il risarcimento del danno per aver perso l'occasione di vendita del bene de quo e, per l'effetto, di condannare ciascun convenuto, per quanto di responsabilità e/o in solido, al pagamento della somma di € 2.000,00. In punto di fatto gli attori, dopo aver premesso di essere co mproprietari dell'area di sedime suindicata per averla acquistata con atto di compravendita del 25.06.2007, hanno rappresentato di aver scoperto, in occasione di trattative di vendita della res intercorse con interessato all'acquisto, l' intervenuta Persona_2 stipulazione da parte dei convenuti della donazione che, pur risultando illegittima, aveva indotto il terzo a ritirare la propria offerta di acquisto. In punto di diritto, gli attori hanno richiamato gli articoli 769 c.c. e 771 c.c.
Con comparsa del 09.05.2018 si sono costituiti e Per_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda, di dichiarare la nullità dell'atto di compravendita del 25.06.2007 e, in via riconvenzionale, di accertare il loro diritto di proprietà sul bene per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. In particolare i convenuti hanno esposto di aver disposto della res come proprietari, utilizzandola costantemente per ricevere gli ospiti e curandone quotidianamente le piante, da più di vent'anni.
All'udienza del 02.10.2019, sono state escusse Aquilina e Persona_3 Per_4
La prima ha confermato il possesso da parte dei convenuti del terreno
[...] precisando che lo stesso era adibito dai convenuti a coltivazione, nonché a ricovero per attrezzi agricoli. La seconda ha confermato i capitoli di prova articolati dai convenuti, riconoscendo la zonetta di terreno rappresentata nelle foto;
in risposta alle ulteriori domande relative all'attività svolta dal sul terreno in CP_1 argomento, la teste ha , tuttavia, affermato “ non so se ha piantato qualcosa sulla zonetta ”,
“non so riferire”.
Alla medesima udienza è stato escusso che ha confermato l'utilizzo Testimone_1
e la manutenzione della porzione di terreno de quo dal 19.10.2007 da parte degli attori. Il teste ha poi dichiarato d i essersi recato sull'area di sedime periodicamente dal 2007, provvedendo a mantenerla pulita;
che il terreno si presentava tufaceo e, quindi, incoltivabile;
che nel 1986 -1987 l'abitazione e la relativa area erano pulite e Pa curate da PI;
che, do po la demolizione, aveva Parte_5 Persona_2 ottenuto il permesso di parcheggiarvi un'autovettura e di depositarvi legna;
che l'area è, allo stato attuale, adibita a deposito e sono presenti vasi, da circa due anni, probabilmente appartenenti ai germani . CP_1
2/7 All'udienza del 07.10.2020, è stato escusso che ha confermato che gli Testimone_2 attori conservano la porzione di terreno de quo dal 19.10.2007, provvedendo alla sua manutenzione anche a mezzo di incaricati. Il teste h a poi dichiarato quanto segue:
“Non ricordo con precisione quando è s tato demolito il vecchio rudere però quello che posso dire
è che ho visto il sig. PItro LA sistemare l'area da qualche erbaccia e pulire , posso dire di non aver mai visto ppe pulire o coltivare quell'area da quando er o piccolo e comunque Per_5 da oltre 30 anni ”. Il teste ha anche confermato che, sulla zonetta di terreno, si trovava parcheggiata l'autovettura di , suo zio, che vi depositava anche Persona_2 della legna. Interrogato , infine, anche sui capitoli della prova o rale di parte convenuta, il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “ Posso dire di non aver mai visto il sig. ppe accedere al terreno in questione ma posso dire che l'ho visto accedere al Per_5 pozzo. Preciso che il pozzo non si trova sulla zonetta di terreno in questione …quel pezzo di Con terreno non è stato mai coltivato da nessuno ma solo pulito da ella PItro e co Per_6
Pers one…non ho mai visto parcheggiati automezzi o attrezzi agricoli e non ho mai visto coltivare in quel pezzo di terreno ed in particolare il sig. ZO …preciso che tale appezzamento non è mai stato coltiv ato da nessuno;
preciso che ha P ulito PItro LA ma non ho mai visto il sig. ZO…il pezzetto di terra non è mai stato recintato ”.
Terminata l'istruttoria la causa è stata rinviata svariate volte per bonario componimento ed infine assegnata in decisione con termini di cui all'art. 190 cpc.
Le parti hanno depositato le proprie comparse conclusionali riportandosi alle rispettive posizioni.
La domanda degli at tori è fondata e va accolta in base alla motivazione che segue.
In via preliminare deve essere ricordato che, qualora il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere pro batorio posto a carico dell'attore in rivendicazione, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (v. Cass. civ.,
Sez. II, 10 marzo 2006, n° 5161).
Orbene nel caso di specie gli attori hanno dimostrato la titolarità dei beni median te la produzione in giudizio del contratto di compravendita del 19.10.2007, n. 18803, raccolta n. 6585 per notaio Filippo Marinelli, avente ad oggetto, fra l'altro, l'area di sedime per cui è causa, debitamente trascritto presso il Servizio di Pubblicità
3/7 Immobiliare di Avellino, con richiesta del 23.10.2007, n. pres. 138, reg. gen. 22911, reg. part. 15232, a favore di gnetti RI e contro la CE e risulta Pt_3 Pt_5 provato per tabulas che i precedenti danti causa erano divenuti proprietari della res
a seguito della successione di icita, deceduta ab intestato il 01.11.1998 (cfr. Per_8 denuncia di successione 6/612 del 23.06.1999 A.d.E. di Benevento, trascritta in
Avellino il 13.09.2001 al n. 13955 r.p. e 16062 r.g.), la quale, a sua volta, aveva ricevuto il terreno conteso con atto di divisione datato 01.10.1980, per notaio
, n. 75268 di repertorio e n. 16837 di raccolta, a sua volta trascritto. Persona_9
Pertanto, l'onere probatorio gravante sugli attori può dirsi assolto.
Ciò premesso deve essere verificato se la domanda riconvenzionale risulta fondata.
Anzitutto si osserva che incombe su chi invoca l'acquisto per usucapione o ne eccepisce l'acquisto l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso sia la decorrenza del ventennio.
Orbene, ritiene il Tribunale che i convenuti non hanno indicato, con precisione, il momento iniziale di decorrenza del possesso sull'area controversa, né fornito la prova del possesso uti dominus pacifico, ininterrotto e ultraventennale necessario ai fini dell'acquisto dei terreni per cui è causa. In proposito, infatti, osserva il
Tribunale che l a parte ha dedotto l'usucapione del bene per aver disposto dell'area di sedime da trent'anni a questa parte. Tuttavia, questa circostanza, oltre ad essere allegata in maniera generica e lacunosa, non è stata provata in quanto il teste di parte convenuta ha reso delle dichiarazioni imprecise in ordine Persona_4 all'attività svolta sul terreno (“ non so se ha piantato qualcosa sulla zonetta ” e “non so riferire”), mentre quelli di parte attrice hanno smentito la ricostruzione dei fatti dei germani . Se ca rente è la prova dell'elemento materiale del corpus, del tutto CP_1 assente è la dimostrazione dell'ulteriore ed imprescindibile elemento dell' animus, che avrebbe potuto emergere anche da una precisa ed incontrovertibile volontà di escludere terzi dal godimento del cespite in questione tenuto conto che dall'esame dell'istruttoria è emerso che, nello stesso periodo eventualmente utile alla pretesa usucapione, anche altre persone hanno fatto uso dell'area per vari scopi e, soprattutto, che il pezzetto di terra non è mai stato recintato. In altri termini ritiene il Tribunale che dalle deposizioni testimoniali non risulta provata l'esistenza di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in capo ai convenuti, protrattosi sul terreno in di samina in modo continuativo per oltre venti anni alla data di introduzione del presente giudizio, in quanto non risultano confermate le attività dominicali asseritamente svolte sull'area di cui alla particella
4/7 130, come la coltivazione o la cura delle pian te, rimanendo, al contrario, controversa la stessa coltivabilità del suolo in questione. Ad ogni modo, come sopra indicato, né dagli atti difensivi né dall'istruttoria espletata è possibile desumere che le predette attività siano state esercitate uti dominus e non con un diverso convincimento soggettivo.
A fini di mera completezza deve essere anche ricordato che, qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi dell a domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruament e motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (v. tra le tante Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n° 3468).
Sulle suesposte considerazioni la domanda riconvenzionale di usucapione proposta deve essere rigettat a ed accolta quella di rivendica formulata dagli attori ai sensi dell'art. 948 c.c.
Deve essere accolta , altresì, anche l'ulteriore domanda proposta dagli stessi e dichiarata la nullità dell'atto di donazione con il quale ha trasferito CP_1
a il terreno in esame. Per_1
Al riguardo, infatti, vale richiamare il principio della Cassazione (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., 2016, n.° 5068) che ha affermato che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressa mente vietata, è nulla per difetto di causa;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare. In altri termini, le Sezioni Unite hanno, osservato quanto segue: “Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donant e, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto
l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purchè l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782
c.c.). 5.4. - La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il
5/7 donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina
l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la caren za della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall' art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell' art. 769 c.c. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e dell'art.
1325 c.c., e art. 1418 c.c., comma 2 . In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere pre cisa mente delineato nell'atto pubblico;
in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo ”.
Nel caso di speci e, dalla lettura dell'atto di donazione predetto risulta che il donante riteneva di essere proprietario di quanto donato per averlo usucapito. Tale convinzione si è e rivelata erronea alla luce di quanto già illustrato in ordine all'infondatezza della doma nda di usucapione. Ne deriva che l'atto di donazione d el
16.04.2014, avente ad oggetto anche beni altrui , è affetto da nullità parziale, per la carenza di una causa donativa, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 5068/2016.
In merito alla domanda di parte attrice di ordinare al conservatore di porre in essere la trascrizione della sentenza in esame deve, invece, essere rilevato che il codice civile non conferisce al giudice il potere di emanare un ordine di questo tipo al conservatore, potendo costituire semmai la trascrizione della sentenza un dovere di quest'ultimo e dovendo la relativa formalità essere eseguita anche senza un ordine del giudice (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, 11 ag osto 2005, n° 16853).
Infine le domande attoree di risarcimento danni non possono trovare accoglimento, perché non risulta accertata la paventata perdita di chance e non essendo sufficiente, come noto, ai fini risarcitori, l'accertamento della violazione di un diritto o meglio la mera allegazione della stessa . Nel caso di specie, in altre parole, gli attori non hanno dimostrato lo stato avanzato delle trattative con il possibile acquirente del fondo, né il reale interessamento di quest'ultimo, né, infine, c he la mancata conclusione dell'accordo di vendita sia effettivamente imputabile al comportamento dei convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della lite e del grado di complessità della causa.
P.Q.M.
6/7 Il Tribunale di Avellino , Prima Sezione Civile , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigr afe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di rivendica proposta dagli attori e, per l'effetto, accerta P la proprietà in capo a z e dell'area di Parte_3 Parte_2 sedime sita in Roccabascerana, distint a al foglio n. 1, particella n. 130, ca 63
e condanna i convenuti a rilasciare immediatamente in favore di parte attrice,
l'appezzamento in esame libero e vuoto da persone e cose;
- dichiara la nullità parziale dell'atto di donazione del 16.04.2014, n. 39408 del repertorio n. 4889 , in relazione al bene indicato alla lettera b , posto in essere da in favore di CP_1 Per_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dag li attori;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da i convenuti;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Per_1 favore degli attori, e delle spese di lite, Parte_8 Parte_2 che si liquidano in € 3.80 8,00, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 125 per spese vive.
Così deciso in data 8 .10.2024
Il Giudice
dott.ssa Paola Beatrice
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