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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/09/2024, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
1140/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio A, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1140/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, proposta congiuntamente da: nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...], rapp.to e difeso C.F._1 dall'avv. Angela Esentato presso il cui studio è elett.te dom.to in Torre Annunziata, al Corso Umberto I, 148, in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo;
E
, nata il [...] a [...], (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Carmine Iovino presso il cui studio è elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele n.
106, in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Torre Annunziata;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 9.07.2024, i ricorrenti si sono riportati al ricorso depositato e hanno chiesto di pronunciare provvedimento di revisione dei patti, rispetto alla separazione del 2020 alle condizioni pattuite di comune accordo e riportate pedissequamente nel ricorso depositato a firma congiunta delle parti e dei procuratori.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.05.2024, le parti in epigrafe indicate hanno chiesto di modificare le condizioni della separazione convenute con accordo di negoziazione assistita del 28.09.2020. In particolare, hanno allegato che, nel predetto accordo di negoziazione assistita, i coniugi hanno previsto, per quel che in questa sede rileva, l'affido condiviso dei figli minori della coppia,
e , con collocazione preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto Per_1 Per_2 di visita paterno – tenuto conto degli impegni lavorativi del durante il fine settimana – in Pt_1 ragione di tre pomeriggi a settimana da concordarsi fra le parti, dall'uscita della scuola al mattino successivo, allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola, ponendo a carico del l'obbligo Pt_1 di corrispondere alla un assegno mensile di € 700,00 a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Hanno, inoltre, allegato che con ricorso depositato in data 21.07.2022 il aveva instaurato Pt_3 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata giudizio per la modifica delle condizioni della separazione (n.r.g. 1428/2022) al fine di ottenere la revoca dell'assegno mensile di euro 700,00 posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, stante l'affido paritetico dei
N. 1140/2024 R.G. - pag. 1 di 3 minori di fatto concordato dalle parti e in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche, o in subordine, ne chiedeva la riduzione a complessivi euro 200,00 mensili, ponendo a fondamento di tale richiesta un peggioramento delle proprie condizioni economiche, avendo contratto diversi prestiti presso istituti di credito e parenti al fine di pagare le cure riabilitative conseguenti ad un incidente subito ed essendo, di contro, nelle more migliorate le condizioni reddituali della assunta con contratto full time presso la società Parte_2 CP_1 mbito di tale giudizio, la costituitasi chiedeva in via riconvenzionale la modifica
[...] Parte_2 della regolamentazione del diritto di visita padre-figli, stante le difficoltà organizzative che il regime previsto in sede di separazione aveva creato, anche a discapito dei minori, i quali erano costretti a frequenti spostamenti tra le abitazioni dei due genitori durante la settimana scolastica, per venir incontro alle esigenze lavorative del padre.
Con decreto n. cronol. 995/2023 del 22.03.2023 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta dal ritenendo non provato il Pt_1 dedotto deterioramento delle condizioni economiche del ricorrente e, nel contempo, accoglieva la richiesta di modifica proposta dalla regolamentando il regime di visita paterno in Parte_2 ragione di due pomeriggi a settimana, da concordare con la madre alla luce delle esigenze dei minori e di quelle lavorative del padre, o in ogni caso dall'uscita di scuola del martedì sino all'ingresso a scuola del giovedì, con pernottamento presso la casa paterna, nonché un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, compatibilmente con gli impegni lavorativi del Pt_1
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli con decreto n. cronol. 291/2024 del 11/03/2024, con il quale veniva rigettato il reclamo proposto dal Pt_1
Ciò evidenziato, hanno dedotto un peggioramento delle condizioni economiche del in Pt_1 ragione dell'aggravio delle spese incombenti su quest'ultimo e legate al pagamento del canone di locazione e, quindi, chiesto di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico del predetto in favore dei minori nella misura di € 600,00 complessivi;
inoltre, tenuto conto degli impegni lavorativi del impegnato durante tutti i fine settimana, le parti concordemente Pt_1 prevedevano, a modifica del regime di visita paterno, che il padre potesse tenere con sé i figli minori a settimane alterne due giorni e due pernottamenti consecutivi dall'uscita della scuola, e tre giorni e tre pernottamenti sempre dall'uscita della scuola, da concordare di volta in volta secondo i turni lavorativi del sig. e della sig.ra e le esigenze dei minori. Il sig. Pt_1 Parte_2 Pt_1 durante i giorni di permanenza presso di sé, avrebbe prelevato e riaccompagnato i figli a scuola.
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, la frequentazione tra il padre e i figli sarebbe continuata con le stesse modalità e la stessa frequenza, ma il sig. avrebbe prelevato Pt_1
i figli presso la casa della madre e ivi riaccompagnati, secondo gli stessi orari, salvo diverso accordo fra le parti.
Nominato il giudice relatore e disposta integrazione documentale, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.07.2024, le parti chiedevano accogliersi il ricorso e, per l'effetto, modificarsi le condizioni della separazione in conformità agli accordi raggiunti fra i coniugi. Quindi con ordinanza del 15 luglio 2024 il giudice relatore rimetteva la causa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM;
il PM in data 17 luglio 2024, esprimeva parere positivo all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, ritiene il collegio che la domanda proposta congiuntamente dalle parti non possa trovare accoglimento.
Pacifico è infatti che la modifica delle condizioni della separazione presuppone l'allegazione e la prova di circostanze di fatto nuove e diverse che dimostrino l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, o migliorativa del beneficiario, o entrambe, o comunque la sopravvenienza di circostanze che comportino l'estinzione dell'obbligo, successive alla sentenza di separazione e tali da giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già effettuata nella pronuncia.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 Nel caso che ne occupa, come comprovato dalla documentazione in atti ( modelli 730 del Pt_1 relativi ai redditi degli anni 2020-2022) nessuna variazione di reddito è intervenuta rispetto all'epoca della separazione e tanto può ritenersi anche sulla scorta della valutazione già compiuta sul punto, dapprima dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 22.03.2023, e successivamente dalla Corte di Appello di Napoli con decreto dell'11.03.2024. Del resto, gli stessi ricorrenti a supporto della chiesta modifica, non hanno dedotto una variazione in peius del reddito percepito dal ma un peggioramento delle sue condizioni economiche in Pt_1 ragione degli oneri economici legati al pagamento del canone di locazione. Va, tuttavia, osservato come in atti non sia stata versata documentazione relativa alla locazione di un immobile da parte del
( il quale, vale la pena osservare, aveva dedotto tale circostanza anche innanzi alla Corte di Pt_1 Appello di Napoli, indicandola quale sua intenzione futura) e neppure indicato l'importo del canone di locazione eventualmente pattuito. In definitiva non risulta la prova della locazione dell'immobile né dell'entità dell'eventuale canone corrisposto per la stessa. Quanto, poi, al miglioramento della posizione economica della tale circostanza era stata già a suo tempo dedotta e valutata Parte_2 nell'ambito del procedimento ex art 710 c.p.c. In definitiva le parti non hanno comprovato alcuna sopravvenienza che possa giustificare una riduzione, seppur modesta, dell'assegno di mantenimento in favore dei minori, Quanto, poi, alla modifica del regime di visite da parte del genitore non collocatario, va osservato che tale richiesta aveva già costituito oggetto di reclamo, puntualmente disatteso dalla Corte di
Appello di Napoli. Il collegio non può in questa sede non osservare come nel bilanciamento fra le opposte esigenze che vengono in rilievo nel caso concreto – gli impegni lavorativi del da Pt_1 un lato e le esigenze di stabilità dei minori dall'altro – non possano che privilegiarsi le necessità di questi ultimi, tanto più che, per come si evince dalla motivazione del decreto del Tribunale di Torre
Annunziata del 22.03.2023 e dal successivo decreto della Corte di Appello di Napoli dell'11.03.2024, la modifica in quella sede disposta del regime di visita paterno veniva motivata dal disagio che i figli della coppia, ed in particolare il primogenito, avevano iniziato a manifestare per i loro cambi di domicilio ed abitudini dovuti all'assetto del diritto di visita paterno originariamente stabilito - e di cui in questa sede si chiede sostanzialmente il ripristino -, necessitando di una maggiore regolarizzazione dei loro ritmi di vita nel corso della settimana. Va, tra l'altro, rimarcato che la previsione della permanenza dei minori durante un fine settimana ogni 15 giorni, non appare limitativa del diritto di visita paterno sol che si rifletta che tale regolamentazione fa comunque salvi i diversi accordi delle parti e che, per come è emerso nei precedenti procedimenti, il risulta Pt_1 nei fine settimana impegnato soltanto nella giornata del sabato, con conseguente possibilità di organizzarsi per la migliore gestione della permanenza dei minori presso di sé.
In ragione delle motivazioni che precedono, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.07.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio A, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1140/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, proposta congiuntamente da: nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...], rapp.to e difeso C.F._1 dall'avv. Angela Esentato presso il cui studio è elett.te dom.to in Torre Annunziata, al Corso Umberto I, 148, in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo;
E
, nata il [...] a [...], (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Carmine Iovino presso il cui studio è elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele n.
106, in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Torre Annunziata;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 9.07.2024, i ricorrenti si sono riportati al ricorso depositato e hanno chiesto di pronunciare provvedimento di revisione dei patti, rispetto alla separazione del 2020 alle condizioni pattuite di comune accordo e riportate pedissequamente nel ricorso depositato a firma congiunta delle parti e dei procuratori.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.05.2024, le parti in epigrafe indicate hanno chiesto di modificare le condizioni della separazione convenute con accordo di negoziazione assistita del 28.09.2020. In particolare, hanno allegato che, nel predetto accordo di negoziazione assistita, i coniugi hanno previsto, per quel che in questa sede rileva, l'affido condiviso dei figli minori della coppia,
e , con collocazione preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto Per_1 Per_2 di visita paterno – tenuto conto degli impegni lavorativi del durante il fine settimana – in Pt_1 ragione di tre pomeriggi a settimana da concordarsi fra le parti, dall'uscita della scuola al mattino successivo, allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola, ponendo a carico del l'obbligo Pt_1 di corrispondere alla un assegno mensile di € 700,00 a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Hanno, inoltre, allegato che con ricorso depositato in data 21.07.2022 il aveva instaurato Pt_3 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata giudizio per la modifica delle condizioni della separazione (n.r.g. 1428/2022) al fine di ottenere la revoca dell'assegno mensile di euro 700,00 posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, stante l'affido paritetico dei
N. 1140/2024 R.G. - pag. 1 di 3 minori di fatto concordato dalle parti e in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche, o in subordine, ne chiedeva la riduzione a complessivi euro 200,00 mensili, ponendo a fondamento di tale richiesta un peggioramento delle proprie condizioni economiche, avendo contratto diversi prestiti presso istituti di credito e parenti al fine di pagare le cure riabilitative conseguenti ad un incidente subito ed essendo, di contro, nelle more migliorate le condizioni reddituali della assunta con contratto full time presso la società Parte_2 CP_1 mbito di tale giudizio, la costituitasi chiedeva in via riconvenzionale la modifica
[...] Parte_2 della regolamentazione del diritto di visita padre-figli, stante le difficoltà organizzative che il regime previsto in sede di separazione aveva creato, anche a discapito dei minori, i quali erano costretti a frequenti spostamenti tra le abitazioni dei due genitori durante la settimana scolastica, per venir incontro alle esigenze lavorative del padre.
Con decreto n. cronol. 995/2023 del 22.03.2023 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta dal ritenendo non provato il Pt_1 dedotto deterioramento delle condizioni economiche del ricorrente e, nel contempo, accoglieva la richiesta di modifica proposta dalla regolamentando il regime di visita paterno in Parte_2 ragione di due pomeriggi a settimana, da concordare con la madre alla luce delle esigenze dei minori e di quelle lavorative del padre, o in ogni caso dall'uscita di scuola del martedì sino all'ingresso a scuola del giovedì, con pernottamento presso la casa paterna, nonché un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, compatibilmente con gli impegni lavorativi del Pt_1
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli con decreto n. cronol. 291/2024 del 11/03/2024, con il quale veniva rigettato il reclamo proposto dal Pt_1
Ciò evidenziato, hanno dedotto un peggioramento delle condizioni economiche del in Pt_1 ragione dell'aggravio delle spese incombenti su quest'ultimo e legate al pagamento del canone di locazione e, quindi, chiesto di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico del predetto in favore dei minori nella misura di € 600,00 complessivi;
inoltre, tenuto conto degli impegni lavorativi del impegnato durante tutti i fine settimana, le parti concordemente Pt_1 prevedevano, a modifica del regime di visita paterno, che il padre potesse tenere con sé i figli minori a settimane alterne due giorni e due pernottamenti consecutivi dall'uscita della scuola, e tre giorni e tre pernottamenti sempre dall'uscita della scuola, da concordare di volta in volta secondo i turni lavorativi del sig. e della sig.ra e le esigenze dei minori. Il sig. Pt_1 Parte_2 Pt_1 durante i giorni di permanenza presso di sé, avrebbe prelevato e riaccompagnato i figli a scuola.
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, la frequentazione tra il padre e i figli sarebbe continuata con le stesse modalità e la stessa frequenza, ma il sig. avrebbe prelevato Pt_1
i figli presso la casa della madre e ivi riaccompagnati, secondo gli stessi orari, salvo diverso accordo fra le parti.
Nominato il giudice relatore e disposta integrazione documentale, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.07.2024, le parti chiedevano accogliersi il ricorso e, per l'effetto, modificarsi le condizioni della separazione in conformità agli accordi raggiunti fra i coniugi. Quindi con ordinanza del 15 luglio 2024 il giudice relatore rimetteva la causa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM;
il PM in data 17 luglio 2024, esprimeva parere positivo all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, ritiene il collegio che la domanda proposta congiuntamente dalle parti non possa trovare accoglimento.
Pacifico è infatti che la modifica delle condizioni della separazione presuppone l'allegazione e la prova di circostanze di fatto nuove e diverse che dimostrino l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, o migliorativa del beneficiario, o entrambe, o comunque la sopravvenienza di circostanze che comportino l'estinzione dell'obbligo, successive alla sentenza di separazione e tali da giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già effettuata nella pronuncia.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 Nel caso che ne occupa, come comprovato dalla documentazione in atti ( modelli 730 del Pt_1 relativi ai redditi degli anni 2020-2022) nessuna variazione di reddito è intervenuta rispetto all'epoca della separazione e tanto può ritenersi anche sulla scorta della valutazione già compiuta sul punto, dapprima dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 22.03.2023, e successivamente dalla Corte di Appello di Napoli con decreto dell'11.03.2024. Del resto, gli stessi ricorrenti a supporto della chiesta modifica, non hanno dedotto una variazione in peius del reddito percepito dal ma un peggioramento delle sue condizioni economiche in Pt_1 ragione degli oneri economici legati al pagamento del canone di locazione. Va, tuttavia, osservato come in atti non sia stata versata documentazione relativa alla locazione di un immobile da parte del
( il quale, vale la pena osservare, aveva dedotto tale circostanza anche innanzi alla Corte di Pt_1 Appello di Napoli, indicandola quale sua intenzione futura) e neppure indicato l'importo del canone di locazione eventualmente pattuito. In definitiva non risulta la prova della locazione dell'immobile né dell'entità dell'eventuale canone corrisposto per la stessa. Quanto, poi, al miglioramento della posizione economica della tale circostanza era stata già a suo tempo dedotta e valutata Parte_2 nell'ambito del procedimento ex art 710 c.p.c. In definitiva le parti non hanno comprovato alcuna sopravvenienza che possa giustificare una riduzione, seppur modesta, dell'assegno di mantenimento in favore dei minori, Quanto, poi, alla modifica del regime di visite da parte del genitore non collocatario, va osservato che tale richiesta aveva già costituito oggetto di reclamo, puntualmente disatteso dalla Corte di
Appello di Napoli. Il collegio non può in questa sede non osservare come nel bilanciamento fra le opposte esigenze che vengono in rilievo nel caso concreto – gli impegni lavorativi del da Pt_1 un lato e le esigenze di stabilità dei minori dall'altro – non possano che privilegiarsi le necessità di questi ultimi, tanto più che, per come si evince dalla motivazione del decreto del Tribunale di Torre
Annunziata del 22.03.2023 e dal successivo decreto della Corte di Appello di Napoli dell'11.03.2024, la modifica in quella sede disposta del regime di visita paterno veniva motivata dal disagio che i figli della coppia, ed in particolare il primogenito, avevano iniziato a manifestare per i loro cambi di domicilio ed abitudini dovuti all'assetto del diritto di visita paterno originariamente stabilito - e di cui in questa sede si chiede sostanzialmente il ripristino -, necessitando di una maggiore regolarizzazione dei loro ritmi di vita nel corso della settimana. Va, tra l'altro, rimarcato che la previsione della permanenza dei minori durante un fine settimana ogni 15 giorni, non appare limitativa del diritto di visita paterno sol che si rifletta che tale regolamentazione fa comunque salvi i diversi accordi delle parti e che, per come è emerso nei precedenti procedimenti, il risulta Pt_1 nei fine settimana impegnato soltanto nella giornata del sabato, con conseguente possibilità di organizzarsi per la migliore gestione della permanenza dei minori presso di sé.
In ragione delle motivazioni che precedono, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.07.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3