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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10497/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa MA Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.10.2024.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Carrano e Gino C.F._2
Bove che li rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e con loro elettivamente domiciliati in Amalfi alla Piazza Santo Spirito presso lo studio dell'avv. Carrano.
ATTORI
pagina 1 di 17 E
, nata il [...] a [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._3
, nato il [...] a [...] (C.F.: Controparte_2
) rappresentati e difesi, giusto mandato a margine della C.F._4
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lidia Sinatore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ubicato in Pagani alla Via Marconi n. 45.
CONVENUTI
E
, (C.F.: , contumace. Controparte_3 C.F._5
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Proprietà – apposizione di confini.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 29.10.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 17-21.11.2017, gli attori e , Parte_1 Parte_2
ciascuno per quanto di ragione, proprietari di 6 delle dieci quote attribuite ai germani
[...]
con atto di divisione per Notar del 14.03.1969 – rep. 9118, convenivano in Pt_1 Per_1
giudizio i confinanti e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
quali proprietari confinanti (quota ex ) per sentir, in primis: Controparte_4
a) -DETERMINARE, sulla scorta dei titoli di proprietà allegati ed in particolare dell'atto di donazione per Notar del 14/3/1969- Rep.9158 (titolo di provenienza Persona_2
pagina 2 di 17 comune alle parti in causa), l'esatto confine tra il fondo dell'attore , Parte_1
sito in località “Toriello” di Tramonti (SA) (Fol.8 n. 2630) e quello dei convenuti
(Fol.8 n. 2139), nonché l'esatto confine tra il fondo dell'istante Controparte_5 [...]
(Fol. 8 nn. 47 e 1449) ed il medesimo fondo dei convenuti (Fol. 8, nn. 2138 Parte_2
e 2139), facenti tutti parte, dell'originario unico fondo rustico poi frazionato in dieci quote in virtù dell'atto divisionale per Notar del 1969; Per_1
b) -ORDINARE l'apposizione dei termini lapidei ove mancanti e la riapposizione di quelli arbitrariamente rimossi, ed in secundis:
c)-CONDANNARE i convenuti al pagamento della metà delle spese necessarie per l'apposizione o il ristabilimento di tutti i segni esteriori che si rendessero necessari tra i fondi contigui o, in subordine, al rimborso della quota parte di esse (50%) in caso di esecuzione diretta degli attori;
d) -Dato atto che il “pozzo” di cui sub n. 7), lett. e) della citazione, sin dall'evento sismico del novembre del 1980 e, comunque, per i motivi illustrati in citazione non raccoglie e, comunque, non è più idoneo a raccogliere acqua, DICHIARARE, la relativa servitù prevista nell'atto del 1969 definitivamente estinta per non uso Per_1
ultraventennale nei confronti dei convenuti, con ordine al Conservatore di trascrizione della emananda sentenza con esonero di responsabilità.
e) -Dato atto che le opere realizzate dai convenuti hanno dato luogo a sconfinamenti e,
comunque, a violazione delle norme sulle distanze legali delle costruzioni dal confine,
CONDANNARE i convenuti in solido tra loro e/o chi di dovere alla demolizione delle fabbriche abusivamente realizzate, ovvero, in subordine, all'arretramento delle stesse a distanza legale con ripristino dello stato dei luoghi e rilascio del terreno occupato in favore di parte attrice. pagina 3 di 17 f) -Dato in ogni caso atto che le opere edili di cui sub n. 7, lett. A), B) e C) della premessa della citazione, oltre ad essere prive di titolo abilitativo edilizio, hanno determinato sia l'arbitraria parziale occupazione delle particelle nn. 1449 e 2630 di esclusiva proprietà attorea sia la violazione delle norme sulle distanze legali dal confine della sovrastante proprietà di cui sono rispettivamente titolari gli istanti,
CONDANNARE i convenuti, anche in solido tra loro e/o chi di dovere, alla rimozione -
dalla proprietà di - e/o all'arretramento a distanza legale dal confine del Parte_2
bombolone del gas, alla rimozione dalla proprietà di del montacarichi Parte_1
(cavo e motore) e/o all'arretramento dello stesso all'interno della proprietà esclusiva di essi convenuti, nonché al ripristino degli originari canali di scolo delle acque meteoriche come originariamente esistenti al momento della divisione del fondo in dieci quote,
previa rimozione dai canali di scolo delle relative fabbriche e/o impedimenti.
g) -ORDINARE ai convenuti l'immediato ripristino del muro a secco (macera) di cui sub n. 7) lett. D) della premessa della citazione con ordine, altresì, di non molestare ulteriormente gli attori nell'esercizio delle facoltà connesse al loro diritto di proprietà con arbitrarie intromissioni e/o invasioni di proprietà
h)-CONDANNARE i convenuti, in solido tra loro e/o chi di dovere, per le causali di cui in premessa ivi inclusa la responsabilità per violazione della normativa urbanistica-
edilizia ex art. 872 c.c., al risarcimento di tutti i danni arrecati, sia diretti che indiretti, nonché di quelli subendi successivamente all'istituzione del giudizio, oltre a quelli che derivano agli attori dai molteplici disagi per il mancato godimento degli immobili ex
adverso illegittimamente occupati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto da accertarsi e quantificarsi in corso di causa a mezzo di ctu che sin d'ora si richiede, ovvero, in subordine, in via equitativa ex art. 1226 c.c.. pagina 4 di 17 i)-CONDANNARE, infine, i convenuti in solido tra loro e/o chi di dovere al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio di merito e di quello incidentale di danno temuto con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre rivalsa iva e cap e rimborso spese forfettarie come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU in entrambi i giudizi e di quelle di CTP.
Assumevano che il era proprietario e possessore, in virtù di atto per Parte_1
Notar del 3.3.2009 -Rep. 18291 – del fondo rustico con entrostante fabbricato Per_3
in Tramonti alla frazione Cesarano, località “Toriello” riportato nel Catasto Terreni al fol. 8, part.2392 di are 9,82, part. 2394 (già 1456) di are 9,07 e part.2393 fabbr. rurale;
che l'immobile confinava tra l'altro con beni di proprietà Controparte_2
e ubicati sul versante nord est e a quota CP_1 Controparte_3
sottostante distinti al C.T. di Tramonti al Fol.8 part. 1034, 2138,2139 (già 1451 e 1457); che il era proprietario e possessore, tra gli altri, in virtù dell'atto Parte_2
per Notar del 14.03.1969 dell'immobile sto in Tramonti di are 10,96 circa, Per_1
riportato in C.T. di Tramonti al Folio 8, part. 45; che anche questi beni confinavano con le proprietà e;
che lo stesso era proprietario (divenuto tale CP_2 CP_1
a vari titoli) altresì delle part.lle 47, 49, 1448, 1449, 1452 e 1970 e che le part.lle 47 e
1449 confinavano con beni dei convenuti odierni;
che tutte le particelle facevano parte di un unico originario fondo rustico (originariamente distinto in Catasto con i mappali
45, 46, 47, 49 e 1034 Fol. 8) di dui erano esclusivi proprietari e possessori CP_6
e (nonni degli odierni attori); che con atto di cessione-
[...] Controparte_7
donazione per Notar del 14.03.69 veniva trasferito in capo ai dieci figli Per_1 Parte_1
Con CP_1
, (genitore attori), MA, , , , ed
[...] Per_4 Pt_2 CP_8 CP_9 CP_12
(quota convenuti) - previa suddivisione in altrettanti quote;
che nel tempo i CP_4
pagina 5 di 17 rapporti tra i confinanti erano sempre stati difficili;
che, i convenuti, senza autorizzazione ed in assenza di titoli abilitativi avevano realizzato opere edili lungo il confine (mappale 2630 già 1456) in violazione delle distanze legali e procedendo ad una illegittima occupazione abusiva dei suoli di esclusiva proprietà dell'attore; che avevano altresì provveduto alla realizzazione abusiva di un impianto edile ed alla sopraelevazone delle fabbriche aumentando la cubatura con strutture in lamiera, sempre in violazione delle distanze legali e con aggravamento sulle proprietà attrici dovute alla occupazione e/o invasione di suolo;
che, nell'aria triangolare di sconfinamento in danno di Parte_2
era stato realizzato abusivamente un serbatoio del gas “fuori terra”, privo di
[...]
recinzioni, nonché un impianto di montacarichi per trasporto aereo di materiali il cui ancoraggio ed i cui fili insistevano sulla proprietà ; che con le opere abusive Pt_1
denunciate avevano manomesso gli scoli delle acque piovane comportano l'alterazione del naturale pendio del terreno che aveva determinato un aumento del flusso e della velocità delle acque meteoriche;
che nella proprietà del i convenuti Parte_1
avrebbero più volte demolito e manomesso un muro a secco alterando il flusso delle piovane cui ha fatto seguito denuncia penale;
che andava dichiarata l'estinzione della servitù di diritto di presa d'acqua esistente sul pozzo, di esclusiva proprietà dell'attore
, stante il non uso protrattosi per oltre vent'anni anche perché non più Parte_1
idonea a raccogliere acqua.
La causa veniva iscritta al ruolo con il n. RG 10497/2017 ed assegnata alla II Sez. civile del Tribunale di Salerno.
Il contraddittorio si integrava con la costituzione dei signori e CP_1
i quali impugnavano le circostanze in fatto ed in diritto come riportate CP_2
in citazione, eccependone l'infondatezza, e spiegando domanda riconvenzionale pagina 6 di 17 concludevano per sentir in via principale, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova;
in via riconvenzionale, accogliere l'eccezione e la domanda riconvenzionale di usucapione per tutti gli eventuali sconfinamenti o asserita occupazione abusiva accertando l'intervenuta usucapione;
accertare e quantificare tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dai sig. CP_1
e , a seguito ed in conseguenza delle opere realizzate dai
[...] Controparte_2
che hanno causato allagamenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Pt_1
dal giorno del dovuto fino al soddisfo;
con condanna degli attori, sigg. Parte_1
e , per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
[...] Pt_2
Le difese dei convenuti affermavano che nessuna opera era stata da loro realizzate sin dal 1986; che la determinazione dei confini e dell'apposizione di termini era già realizzata e, in subordine, spiegavano domanda riconvenzionale per sentir accertare l'intervenuta usucapione dell'area eventualmente occupata in eccesso, rispetto al confine reale tra i fondi che, invece, erano stati proprio gli attori a dar luogo ad una serie di interventi sui terreni che avevano tra l'altro destabilizzato il sottile equilibrio idrogeologico della zona con conseguenza, in ordine a riversamenti di acque, nei propri terreni causando loro danno.
Le parti depositavano le memorie ex art.183 cpc VI co: quindi, con ordinanza del 19
febbraio 2020 il giudice ammetteva le prove per testi articolate dalle parti.
La fase istruttoria, espletata la prova testimoniale, si completava con la relazione di consulenza tecnica a firma dell'arch. . Persona_5
Ritenuto istruito il giudizio e maturo per la decisione il GI invitava le parti a precisare le proprie conclusioni all'udienza cartolare del 29.10.2024 trattenendo la causa a sentenza pagina 7 di 17 con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori, nella parte relativa alla richiesta di determinazione dei confini, va inquadrata nella fattispecie delineata dall'art.950 del Codice civile, nell'ambito indicato dell'apposizione di termini e regolamento dei confini, con conseguenziale rilascio delle porzioni di terreno ritenute illegittimamente detenute.
Le parti attrici, nello specifico, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-DETERMINARE, sulla scorta dei titoli di proprietà allegati ed in particolare dell'atto di donazione per Notar del 14/3/1969- Rep.9158 (titolo di provenienza Persona_2
comune alle parti in causa), l'esatto confine tra il fondo dell'attore , Parte_1
sito in località “Toriello” di Tramonti (SA) (Fol.8 n. 2630) e quello dei convenuti
(Fol.8 n. 2139), nonché l'esatto confine tra il fondo dell'istante Controparte_5 [...]
(Fol. 8 nn. 47 e 1449) ed il medesimo fondo dei convenuti (Fol. 8, nn. 2138 Parte_2
e 2139), facenti tutti parte, dell'originario unico fondo rustico poi frazionato in dieci quote in virtù dell'atto divisionale per Notar del 1969; Per_1
b) -ORDINARE l'apposizione dei termini lapidei ove mancanti e la riapposizione di quelli arbitrariamente rimossi, ed in secundis:
c)-CONDANNARE i convenuti al pagamento della metà delle spese necessarie per l'apposizione o il ristabilimento di tutti i segni esteriori che si rendessero necessari tra i fondi contigui o, in subordine, al rimborso della quota parte di esse (50%) in caso di esecuzione diretta degli attori.
Assumevano, al riguardo, i convenuti che la loro proprietà risultava interamente recintata dal 1986 e che la recinzione era costituita da un muretto con una ringhiera in pagina 8 di 17 legno per cui non si poteva addurre alcuna incertezza nei confini, né alcuno sconfinamento.
Tra la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate sussiste un rapporto di pregiudizialità – dipendenza, ossia, la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate è dipendente dalla prima, con la conseguenza che l'accoglimento o il rigetto della domanda di regolamento dei confini determina rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda.
Nell'azione di regolamento di confini, l'onus probandi grava sia in capo all'attore che al convenuto tenuti, infatti, entrambi, ad allegare e ad offrire qualunque mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudicante, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve stabilire il confine in riferimento agli elementi che gli appaiono più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, che hanno valore sussidiario.
Va preliminarmente dichiarata la legittimità ad agire ed a resistere delle parti in causa: i rispettivi titoli di proprietà, infatti, oltre a trovare il conforto della produzione documentale, non vengono fatti oggetto di alcuna contestazione.
Relativamente alla domanda avente ad oggetto il regolamento dei confini, la medesima deve ritenersi infondata, sul presupposto che, come eccepito dalla parte convenuta, il confine fra i fondi in proprietà degli attori e quello di proprietà del convenuto non si appalesano incerti, risultando provato che la proprietà Commentale risulti recintata almeno a far data dall'anno 1990, sicché l'azione non è proponibile, a fronte di una situazione di fatto cristallizzata nei venti anni procedenti alla instaurazione del giudizio:
pagina 9 di 17 in tal senso depongono le prove orali assunte sul punto per mezzo dei testi Tes_1
e .
[...] Testimone_2
Gli attori hanno proposta domanda per l'accertamento giudiziale della estinzione, per non uso ultraventennale, della servitù prevista nell'atto del 1969, relativa al Per_1
diritto di presa d'acqua dal pozzo ubicato nella proprietà . Pt_1
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata in fatto ed in diritto.
Le servitù si estinguono per il non uso protratto per un periodo di almeno venti anni, tanto stabilisce la norma di cui all'art. 1073 CC.
Nel caso di specie è stato dimostrato, tanto con le concordanti dichiarazioni dei testi escussi sulla circostanza relativa al non uso, quanto con gli accertamenti svolti dal consulente dell'Ufficio, che – almeno a far data dall'anno 1980 (ed in seguito ai noti eventi sismici) il pozzo non fu più attivo e funzionante e i proprietari o possessori dei fondi dominanti non esercitarono più il proprio diritto relativo alla presa d'acqua: in particolare, riferisce il teste che, in seguito al sisma del 1980, il Controparte_6
manufatto costituente la cisterna dalla quale si attingeva acqua per uso irriguo fu danneggiato e non riparato, sicché diveniva concretamente impossibile la raccolta delle acque piovane, essendo venuta meno la pendenza necessaria per l'effettivo accumulo delle acque piovane (del pari riferisce anche la teste ). Testimone_3
Ancora, gli attori hanno chiesto: “Dato atto che le opere realizzate dai convenuti hanno dato luogo a sconfinamenti e, comunque, a violazione delle norme sulle distanze legali delle costruzioni dal confine, CONDANNARE i convenuti in solido tra loro e/o chi di dovere alla demolizione delle fabbriche abusivamente realizzate, ovvero, in subordine, all'arretramento delle stesse a distanza legale con ripristino dello stato dei luoghi e rilascio del terreno occupato in favore di parte attrice”. pagina 10 di 17 Assumono gli attori che i confinanti abbiano edificato delle Parte_3
“fabbriche” non rispettando le norme sulle distanze legali dal confine, quando non sconfinando nei fondi limitrofi.
I convenuti eccepiscono che le uniche opere realizzate risalgono ad oltre un trentennio prima dell'instaurazione del presente giudizio, chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi l'usucapione relativamente alle zone di terreno eventualmente oggetto dello sconfinamento, qualora accertato.
Sul punto, il consulente nominato riferisce che: “lo scrivente può sicuramente affermare che, pur non sconfinando nella proprietà , i manufatti di parte convenuta non Pt_1
rispettano la distanza minima di m. 5,00 dai confini. Infatti, l'abitazione del sig.
in particolare il locale magazzino posto sul retro ha il proprio spigolo CP_2
esterno ubicato proprio sulla linea di confine;
analogo discorso vale anche per il capanno in lamiera collocato quasi sul confine tra la p. lla 2139 (Commentale) e la p. lla 15 2630
( ) e per l'altra costruzione adibita a magazzino posto anch'esso a meno di m. Pt_1
5,00 dal muro di confine con la p. lla n. 2655 ( ). Per completezza di trattazione Pt_1
si aggiunge che, intestata alla sig.ra madre del sig. pende CP_1 CP_2
una richiesta di condono ai sensi della L. 724/94, prot. n. 1322 del 28.02.1995 per una serie di abusi relativi ad un fabbricato su due piani dei quali il secondo ad uso civile abitazione, che non è stata ancora definita dall'UTC in quanto non è mai stata integrata secondo le richieste avanzate dall'ufficio preposto del Comune”.
A fronte della domanda delle parti attrici, relativa al mancato rispetto delle distanze regolamentari per le costruzioni sul fondo di proprietà i convenuti Parte_3
hanno eccepito – in via riconvenzionale – l'avvenuta usucapione del diritto a mantenere pagina 11 di 17 le fabbriche come collocate, sul presupposto che l'edificazione sarebbe avvenuta oltre venti anni prima dalla proposizione dell'avversa azione.
L'eccezione si deve ritenere fondata, tanto sulla base delle deposizioni testimoniali (il teste riferisce, difatti, che la casa dei Commentale risale all'anno 1980) Controparte_6
che sulla base della documentazione prodotta (documentazione relativa ai permessi di costruire, nonché ad istanze di sanatoria) dalla quale si evince che le edificazioni risalgono, almeno, alla metà degli anni Ottanta.
In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore di quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. – Cass. II, 5 settembre 2023 n. 2584. Cass. II, 22 febbraio 2010, n.
4240; Cass. II, 22 aprile 2022, n. 12865; Cass. II, 10 gennaio 2023, n. 343. In
particolare, la Corte di cassazione, ritenendo infondati i motivi del gravame, ha affermato che “Come ricorda Cass. ord. n. 343/2023, seppur non è mancata qualche pronuncia che ha opinato in senso contrario (come Cass. n. 20769 del 2007), ormai da tempo, questa Corte costantemente afferma che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali”.
pagina 12 di 17 La Corte di Cassazione, pertanto, ha ritenuto ammissibile la possibilità di usucapire il diritto a tenere ad una distanza inferiore da quella legalmente prevista un immobile,
precisando che “L'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale, in effetti, alla stipula pattizia di una deroga in tal senso perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo. Se dalla norma codicistica o da quella integrativa discende, come comunemente si afferma, il diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve,
nondimeno, ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione (con opere quindi permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione, da parte del confinante, del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale: senza che ciò infici, naturalmente, le facoltà della pubblica amministrazione, restando,
così, salva la disciplina pubblicistica e l'osservanza degli standard d i qualsivoglia natura che il legislatore o l'amministrazione abbiano fissato, anche alla stregua, eventualmente, di normativa di fonte sovranazionale”.
Per la Suprema Corte a nulla rileva il fatto che la costruzione sia abusiva poiché
l'irregolarità edilizia non ha alcun riflesso sul piano civilistico, non ostando, pertanto, alla possibilità che si perfezionino i requisiti e termini necessari ai fini dell'usucapione.
Nella fattispecie la Corte (con l'ordinanza n. 25843 del 05.09.2023) ha ritenuto ammissibile l'acquisto per usucapione della servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, pronunciando la seguente massima: “Deve, in definitiva, ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una pagina 13 di 17 costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici: e ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva,
atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem”, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto ( Sul punto Cass. n.
3979 del 2013; Cass. n. 1395 del 2017; Cass. n. 25863 del 2021).
La domanda deve essere, dunque, rigettata.
Gli attori chiedono, ancora, la condanna dei convenuti, anche in solido tra loro e/o chi di dovere, alla rimozione - dalla proprietà di - e/o all'arretramento a Parte_2
distanza legale dal confine del bombolone del gas, alla rimozione dalla proprietà di
[...]
del montacarichi (cavo e motore) e/o all'arretramento dello stesso Parte_1
all'interno della proprietà esclusiva di essi convenuti, nonché al ripristino degli originari canali di scolo delle acque meteoriche come originariamente esistenti al momento della divisione del fondo in dieci quote, previa rimozione dai canali di scolo delle relative fabbriche e/o impedimenti.
La difesa dei convenuti ribadisce che il montacarichi ed il serbatoio del gas risultano entrambi installati da oltre tre decenni, senza, tuttavia, fornire una prova sufficiente al riguardo: la circostanza che tali “manufatti” siano stati collocati in un tempo così
risalente non è risultata dimostrata, nulla di significativo al riguardo avendo riferito i testi, né essendo stata altrimenti data prova al riguardo.
Il montacarichi ed il serbatoio del gas dovranno, dunque, essere spostati sino a raggiungere la distanza regolamentare dai confini fra i fondi.
Ancora, gli attori – allegando che i convenuti abbiano demolito il muro a secco insistente sulla loro proprietà – chiedono la condanna al ripristino. pagina 14 di 17 La domanda deve essere accolta, sul presupposto che effettivamente risulta comprovato dalle prove orali assunte – ed anche sulla base della sentenza penale prodotta in giudizio
– che abbia arbitrariamente abbattutto o danneggiato parte del Controparte_2
muro a secco (macera) che il stava facendo erigere all'interno del proprio Pt_1
fondo.
Da ultimo, e relativamente alla domanda avanzata in via riconvenzionale dalle parti convenute, avente ad oggetto la domanda di ripristino del sistema di scolo delle acque piovane si osserva quanto segue.
L'accertamento tecnico eseguito, pur avendo dato atto che le acque non risultano correttamente irregimentate, ha, tuttavia, rilevato che sono stati effettuati, dai proprietari di tutti i fondi confinanti, opere di modifica dello stato dei luoghi, risultando impossibile stabilire quale fosse lo stato quo ante, né a chi sia esattamente riconducibile la responsabilità delle modifiche effettuate: la domanda non può che essere rigettata.
Alla luce delle statuizioni prese sulle domande contrapposte le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa MA
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 10497/2017, così
decide:
- Rigetta la domanda di accertamento dei confini fra i fondi in proprietà delle parti in causa.
- Rigetta la domanda relativa alla pretesa violazione delle distanze legali, in accoglimento della contrapposta eccezione di usucapione come formulata da e Controparte_2 CP_1
pagina 15 di 17 - Ordina alle parti convenute e lo Controparte_2 CP_1
spostamento dei manufatti costituiti dal montacarichi e dal bombolone del gas a distanza regolamentare dai confini, non inferiore a metri cinque.
- Dichiara estinta per non uso ventennale la servitù di presa d'acqua dalla cisterna di cui all'atto divisionale per Notar del 1969, come già gravante sul fondo Per_1
in proprietà di con ordine al Conservatore dei RR.II. di Parte_1
procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità.
- Ordina a di provvedere all'integrale ripristino dello stato Controparte_2
dei luoghi relativo al muro a secco (macera) come eretto da nel Parte_1
proprio fondo, con ordine di astenersi da qualsiasi turbativa al riguardo.
- Rigetta la domanda relativa al ripristino del sistema di scoli delle acque piovane.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
pone a definitivo carico delle parti attrici e delle parti convenute le spese di CTU, nella misura della metà.
Così deciso in Salerno, lì 10 aprile 2025.
Il giudice dott. sa MA Stefania Picece
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa MA Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.10.2024.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Carrano e Gino C.F._2
Bove che li rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e con loro elettivamente domiciliati in Amalfi alla Piazza Santo Spirito presso lo studio dell'avv. Carrano.
ATTORI
pagina 1 di 17 E
, nata il [...] a [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._3
, nato il [...] a [...] (C.F.: Controparte_2
) rappresentati e difesi, giusto mandato a margine della C.F._4
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lidia Sinatore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ubicato in Pagani alla Via Marconi n. 45.
CONVENUTI
E
, (C.F.: , contumace. Controparte_3 C.F._5
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Proprietà – apposizione di confini.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 29.10.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 17-21.11.2017, gli attori e , Parte_1 Parte_2
ciascuno per quanto di ragione, proprietari di 6 delle dieci quote attribuite ai germani
[...]
con atto di divisione per Notar del 14.03.1969 – rep. 9118, convenivano in Pt_1 Per_1
giudizio i confinanti e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
quali proprietari confinanti (quota ex ) per sentir, in primis: Controparte_4
a) -DETERMINARE, sulla scorta dei titoli di proprietà allegati ed in particolare dell'atto di donazione per Notar del 14/3/1969- Rep.9158 (titolo di provenienza Persona_2
pagina 2 di 17 comune alle parti in causa), l'esatto confine tra il fondo dell'attore , Parte_1
sito in località “Toriello” di Tramonti (SA) (Fol.8 n. 2630) e quello dei convenuti
(Fol.8 n. 2139), nonché l'esatto confine tra il fondo dell'istante Controparte_5 [...]
(Fol. 8 nn. 47 e 1449) ed il medesimo fondo dei convenuti (Fol. 8, nn. 2138 Parte_2
e 2139), facenti tutti parte, dell'originario unico fondo rustico poi frazionato in dieci quote in virtù dell'atto divisionale per Notar del 1969; Per_1
b) -ORDINARE l'apposizione dei termini lapidei ove mancanti e la riapposizione di quelli arbitrariamente rimossi, ed in secundis:
c)-CONDANNARE i convenuti al pagamento della metà delle spese necessarie per l'apposizione o il ristabilimento di tutti i segni esteriori che si rendessero necessari tra i fondi contigui o, in subordine, al rimborso della quota parte di esse (50%) in caso di esecuzione diretta degli attori;
d) -Dato atto che il “pozzo” di cui sub n. 7), lett. e) della citazione, sin dall'evento sismico del novembre del 1980 e, comunque, per i motivi illustrati in citazione non raccoglie e, comunque, non è più idoneo a raccogliere acqua, DICHIARARE, la relativa servitù prevista nell'atto del 1969 definitivamente estinta per non uso Per_1
ultraventennale nei confronti dei convenuti, con ordine al Conservatore di trascrizione della emananda sentenza con esonero di responsabilità.
e) -Dato atto che le opere realizzate dai convenuti hanno dato luogo a sconfinamenti e,
comunque, a violazione delle norme sulle distanze legali delle costruzioni dal confine,
CONDANNARE i convenuti in solido tra loro e/o chi di dovere alla demolizione delle fabbriche abusivamente realizzate, ovvero, in subordine, all'arretramento delle stesse a distanza legale con ripristino dello stato dei luoghi e rilascio del terreno occupato in favore di parte attrice. pagina 3 di 17 f) -Dato in ogni caso atto che le opere edili di cui sub n. 7, lett. A), B) e C) della premessa della citazione, oltre ad essere prive di titolo abilitativo edilizio, hanno determinato sia l'arbitraria parziale occupazione delle particelle nn. 1449 e 2630 di esclusiva proprietà attorea sia la violazione delle norme sulle distanze legali dal confine della sovrastante proprietà di cui sono rispettivamente titolari gli istanti,
CONDANNARE i convenuti, anche in solido tra loro e/o chi di dovere, alla rimozione -
dalla proprietà di - e/o all'arretramento a distanza legale dal confine del Parte_2
bombolone del gas, alla rimozione dalla proprietà di del montacarichi Parte_1
(cavo e motore) e/o all'arretramento dello stesso all'interno della proprietà esclusiva di essi convenuti, nonché al ripristino degli originari canali di scolo delle acque meteoriche come originariamente esistenti al momento della divisione del fondo in dieci quote,
previa rimozione dai canali di scolo delle relative fabbriche e/o impedimenti.
g) -ORDINARE ai convenuti l'immediato ripristino del muro a secco (macera) di cui sub n. 7) lett. D) della premessa della citazione con ordine, altresì, di non molestare ulteriormente gli attori nell'esercizio delle facoltà connesse al loro diritto di proprietà con arbitrarie intromissioni e/o invasioni di proprietà
h)-CONDANNARE i convenuti, in solido tra loro e/o chi di dovere, per le causali di cui in premessa ivi inclusa la responsabilità per violazione della normativa urbanistica-
edilizia ex art. 872 c.c., al risarcimento di tutti i danni arrecati, sia diretti che indiretti, nonché di quelli subendi successivamente all'istituzione del giudizio, oltre a quelli che derivano agli attori dai molteplici disagi per il mancato godimento degli immobili ex
adverso illegittimamente occupati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto da accertarsi e quantificarsi in corso di causa a mezzo di ctu che sin d'ora si richiede, ovvero, in subordine, in via equitativa ex art. 1226 c.c.. pagina 4 di 17 i)-CONDANNARE, infine, i convenuti in solido tra loro e/o chi di dovere al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio di merito e di quello incidentale di danno temuto con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre rivalsa iva e cap e rimborso spese forfettarie come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU in entrambi i giudizi e di quelle di CTP.
Assumevano che il era proprietario e possessore, in virtù di atto per Parte_1
Notar del 3.3.2009 -Rep. 18291 – del fondo rustico con entrostante fabbricato Per_3
in Tramonti alla frazione Cesarano, località “Toriello” riportato nel Catasto Terreni al fol. 8, part.2392 di are 9,82, part. 2394 (già 1456) di are 9,07 e part.2393 fabbr. rurale;
che l'immobile confinava tra l'altro con beni di proprietà Controparte_2
e ubicati sul versante nord est e a quota CP_1 Controparte_3
sottostante distinti al C.T. di Tramonti al Fol.8 part. 1034, 2138,2139 (già 1451 e 1457); che il era proprietario e possessore, tra gli altri, in virtù dell'atto Parte_2
per Notar del 14.03.1969 dell'immobile sto in Tramonti di are 10,96 circa, Per_1
riportato in C.T. di Tramonti al Folio 8, part. 45; che anche questi beni confinavano con le proprietà e;
che lo stesso era proprietario (divenuto tale CP_2 CP_1
a vari titoli) altresì delle part.lle 47, 49, 1448, 1449, 1452 e 1970 e che le part.lle 47 e
1449 confinavano con beni dei convenuti odierni;
che tutte le particelle facevano parte di un unico originario fondo rustico (originariamente distinto in Catasto con i mappali
45, 46, 47, 49 e 1034 Fol. 8) di dui erano esclusivi proprietari e possessori CP_6
e (nonni degli odierni attori); che con atto di cessione-
[...] Controparte_7
donazione per Notar del 14.03.69 veniva trasferito in capo ai dieci figli Per_1 Parte_1
Con CP_1
, (genitore attori), MA, , , , ed
[...] Per_4 Pt_2 CP_8 CP_9 CP_12
(quota convenuti) - previa suddivisione in altrettanti quote;
che nel tempo i CP_4
pagina 5 di 17 rapporti tra i confinanti erano sempre stati difficili;
che, i convenuti, senza autorizzazione ed in assenza di titoli abilitativi avevano realizzato opere edili lungo il confine (mappale 2630 già 1456) in violazione delle distanze legali e procedendo ad una illegittima occupazione abusiva dei suoli di esclusiva proprietà dell'attore; che avevano altresì provveduto alla realizzazione abusiva di un impianto edile ed alla sopraelevazone delle fabbriche aumentando la cubatura con strutture in lamiera, sempre in violazione delle distanze legali e con aggravamento sulle proprietà attrici dovute alla occupazione e/o invasione di suolo;
che, nell'aria triangolare di sconfinamento in danno di Parte_2
era stato realizzato abusivamente un serbatoio del gas “fuori terra”, privo di
[...]
recinzioni, nonché un impianto di montacarichi per trasporto aereo di materiali il cui ancoraggio ed i cui fili insistevano sulla proprietà ; che con le opere abusive Pt_1
denunciate avevano manomesso gli scoli delle acque piovane comportano l'alterazione del naturale pendio del terreno che aveva determinato un aumento del flusso e della velocità delle acque meteoriche;
che nella proprietà del i convenuti Parte_1
avrebbero più volte demolito e manomesso un muro a secco alterando il flusso delle piovane cui ha fatto seguito denuncia penale;
che andava dichiarata l'estinzione della servitù di diritto di presa d'acqua esistente sul pozzo, di esclusiva proprietà dell'attore
, stante il non uso protrattosi per oltre vent'anni anche perché non più Parte_1
idonea a raccogliere acqua.
La causa veniva iscritta al ruolo con il n. RG 10497/2017 ed assegnata alla II Sez. civile del Tribunale di Salerno.
Il contraddittorio si integrava con la costituzione dei signori e CP_1
i quali impugnavano le circostanze in fatto ed in diritto come riportate CP_2
in citazione, eccependone l'infondatezza, e spiegando domanda riconvenzionale pagina 6 di 17 concludevano per sentir in via principale, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova;
in via riconvenzionale, accogliere l'eccezione e la domanda riconvenzionale di usucapione per tutti gli eventuali sconfinamenti o asserita occupazione abusiva accertando l'intervenuta usucapione;
accertare e quantificare tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dai sig. CP_1
e , a seguito ed in conseguenza delle opere realizzate dai
[...] Controparte_2
che hanno causato allagamenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Pt_1
dal giorno del dovuto fino al soddisfo;
con condanna degli attori, sigg. Parte_1
e , per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
[...] Pt_2
Le difese dei convenuti affermavano che nessuna opera era stata da loro realizzate sin dal 1986; che la determinazione dei confini e dell'apposizione di termini era già realizzata e, in subordine, spiegavano domanda riconvenzionale per sentir accertare l'intervenuta usucapione dell'area eventualmente occupata in eccesso, rispetto al confine reale tra i fondi che, invece, erano stati proprio gli attori a dar luogo ad una serie di interventi sui terreni che avevano tra l'altro destabilizzato il sottile equilibrio idrogeologico della zona con conseguenza, in ordine a riversamenti di acque, nei propri terreni causando loro danno.
Le parti depositavano le memorie ex art.183 cpc VI co: quindi, con ordinanza del 19
febbraio 2020 il giudice ammetteva le prove per testi articolate dalle parti.
La fase istruttoria, espletata la prova testimoniale, si completava con la relazione di consulenza tecnica a firma dell'arch. . Persona_5
Ritenuto istruito il giudizio e maturo per la decisione il GI invitava le parti a precisare le proprie conclusioni all'udienza cartolare del 29.10.2024 trattenendo la causa a sentenza pagina 7 di 17 con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori, nella parte relativa alla richiesta di determinazione dei confini, va inquadrata nella fattispecie delineata dall'art.950 del Codice civile, nell'ambito indicato dell'apposizione di termini e regolamento dei confini, con conseguenziale rilascio delle porzioni di terreno ritenute illegittimamente detenute.
Le parti attrici, nello specifico, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-DETERMINARE, sulla scorta dei titoli di proprietà allegati ed in particolare dell'atto di donazione per Notar del 14/3/1969- Rep.9158 (titolo di provenienza Persona_2
comune alle parti in causa), l'esatto confine tra il fondo dell'attore , Parte_1
sito in località “Toriello” di Tramonti (SA) (Fol.8 n. 2630) e quello dei convenuti
(Fol.8 n. 2139), nonché l'esatto confine tra il fondo dell'istante Controparte_5 [...]
(Fol. 8 nn. 47 e 1449) ed il medesimo fondo dei convenuti (Fol. 8, nn. 2138 Parte_2
e 2139), facenti tutti parte, dell'originario unico fondo rustico poi frazionato in dieci quote in virtù dell'atto divisionale per Notar del 1969; Per_1
b) -ORDINARE l'apposizione dei termini lapidei ove mancanti e la riapposizione di quelli arbitrariamente rimossi, ed in secundis:
c)-CONDANNARE i convenuti al pagamento della metà delle spese necessarie per l'apposizione o il ristabilimento di tutti i segni esteriori che si rendessero necessari tra i fondi contigui o, in subordine, al rimborso della quota parte di esse (50%) in caso di esecuzione diretta degli attori.
Assumevano, al riguardo, i convenuti che la loro proprietà risultava interamente recintata dal 1986 e che la recinzione era costituita da un muretto con una ringhiera in pagina 8 di 17 legno per cui non si poteva addurre alcuna incertezza nei confini, né alcuno sconfinamento.
Tra la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate sussiste un rapporto di pregiudizialità – dipendenza, ossia, la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate è dipendente dalla prima, con la conseguenza che l'accoglimento o il rigetto della domanda di regolamento dei confini determina rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda.
Nell'azione di regolamento di confini, l'onus probandi grava sia in capo all'attore che al convenuto tenuti, infatti, entrambi, ad allegare e ad offrire qualunque mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudicante, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve stabilire il confine in riferimento agli elementi che gli appaiono più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, che hanno valore sussidiario.
Va preliminarmente dichiarata la legittimità ad agire ed a resistere delle parti in causa: i rispettivi titoli di proprietà, infatti, oltre a trovare il conforto della produzione documentale, non vengono fatti oggetto di alcuna contestazione.
Relativamente alla domanda avente ad oggetto il regolamento dei confini, la medesima deve ritenersi infondata, sul presupposto che, come eccepito dalla parte convenuta, il confine fra i fondi in proprietà degli attori e quello di proprietà del convenuto non si appalesano incerti, risultando provato che la proprietà Commentale risulti recintata almeno a far data dall'anno 1990, sicché l'azione non è proponibile, a fronte di una situazione di fatto cristallizzata nei venti anni procedenti alla instaurazione del giudizio:
pagina 9 di 17 in tal senso depongono le prove orali assunte sul punto per mezzo dei testi Tes_1
e .
[...] Testimone_2
Gli attori hanno proposta domanda per l'accertamento giudiziale della estinzione, per non uso ultraventennale, della servitù prevista nell'atto del 1969, relativa al Per_1
diritto di presa d'acqua dal pozzo ubicato nella proprietà . Pt_1
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata in fatto ed in diritto.
Le servitù si estinguono per il non uso protratto per un periodo di almeno venti anni, tanto stabilisce la norma di cui all'art. 1073 CC.
Nel caso di specie è stato dimostrato, tanto con le concordanti dichiarazioni dei testi escussi sulla circostanza relativa al non uso, quanto con gli accertamenti svolti dal consulente dell'Ufficio, che – almeno a far data dall'anno 1980 (ed in seguito ai noti eventi sismici) il pozzo non fu più attivo e funzionante e i proprietari o possessori dei fondi dominanti non esercitarono più il proprio diritto relativo alla presa d'acqua: in particolare, riferisce il teste che, in seguito al sisma del 1980, il Controparte_6
manufatto costituente la cisterna dalla quale si attingeva acqua per uso irriguo fu danneggiato e non riparato, sicché diveniva concretamente impossibile la raccolta delle acque piovane, essendo venuta meno la pendenza necessaria per l'effettivo accumulo delle acque piovane (del pari riferisce anche la teste ). Testimone_3
Ancora, gli attori hanno chiesto: “Dato atto che le opere realizzate dai convenuti hanno dato luogo a sconfinamenti e, comunque, a violazione delle norme sulle distanze legali delle costruzioni dal confine, CONDANNARE i convenuti in solido tra loro e/o chi di dovere alla demolizione delle fabbriche abusivamente realizzate, ovvero, in subordine, all'arretramento delle stesse a distanza legale con ripristino dello stato dei luoghi e rilascio del terreno occupato in favore di parte attrice”. pagina 10 di 17 Assumono gli attori che i confinanti abbiano edificato delle Parte_3
“fabbriche” non rispettando le norme sulle distanze legali dal confine, quando non sconfinando nei fondi limitrofi.
I convenuti eccepiscono che le uniche opere realizzate risalgono ad oltre un trentennio prima dell'instaurazione del presente giudizio, chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi l'usucapione relativamente alle zone di terreno eventualmente oggetto dello sconfinamento, qualora accertato.
Sul punto, il consulente nominato riferisce che: “lo scrivente può sicuramente affermare che, pur non sconfinando nella proprietà , i manufatti di parte convenuta non Pt_1
rispettano la distanza minima di m. 5,00 dai confini. Infatti, l'abitazione del sig.
in particolare il locale magazzino posto sul retro ha il proprio spigolo CP_2
esterno ubicato proprio sulla linea di confine;
analogo discorso vale anche per il capanno in lamiera collocato quasi sul confine tra la p. lla 2139 (Commentale) e la p. lla 15 2630
( ) e per l'altra costruzione adibita a magazzino posto anch'esso a meno di m. Pt_1
5,00 dal muro di confine con la p. lla n. 2655 ( ). Per completezza di trattazione Pt_1
si aggiunge che, intestata alla sig.ra madre del sig. pende CP_1 CP_2
una richiesta di condono ai sensi della L. 724/94, prot. n. 1322 del 28.02.1995 per una serie di abusi relativi ad un fabbricato su due piani dei quali il secondo ad uso civile abitazione, che non è stata ancora definita dall'UTC in quanto non è mai stata integrata secondo le richieste avanzate dall'ufficio preposto del Comune”.
A fronte della domanda delle parti attrici, relativa al mancato rispetto delle distanze regolamentari per le costruzioni sul fondo di proprietà i convenuti Parte_3
hanno eccepito – in via riconvenzionale – l'avvenuta usucapione del diritto a mantenere pagina 11 di 17 le fabbriche come collocate, sul presupposto che l'edificazione sarebbe avvenuta oltre venti anni prima dalla proposizione dell'avversa azione.
L'eccezione si deve ritenere fondata, tanto sulla base delle deposizioni testimoniali (il teste riferisce, difatti, che la casa dei Commentale risale all'anno 1980) Controparte_6
che sulla base della documentazione prodotta (documentazione relativa ai permessi di costruire, nonché ad istanze di sanatoria) dalla quale si evince che le edificazioni risalgono, almeno, alla metà degli anni Ottanta.
In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore di quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. – Cass. II, 5 settembre 2023 n. 2584. Cass. II, 22 febbraio 2010, n.
4240; Cass. II, 22 aprile 2022, n. 12865; Cass. II, 10 gennaio 2023, n. 343. In
particolare, la Corte di cassazione, ritenendo infondati i motivi del gravame, ha affermato che “Come ricorda Cass. ord. n. 343/2023, seppur non è mancata qualche pronuncia che ha opinato in senso contrario (come Cass. n. 20769 del 2007), ormai da tempo, questa Corte costantemente afferma che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali”.
pagina 12 di 17 La Corte di Cassazione, pertanto, ha ritenuto ammissibile la possibilità di usucapire il diritto a tenere ad una distanza inferiore da quella legalmente prevista un immobile,
precisando che “L'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale, in effetti, alla stipula pattizia di una deroga in tal senso perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo. Se dalla norma codicistica o da quella integrativa discende, come comunemente si afferma, il diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve,
nondimeno, ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione (con opere quindi permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione, da parte del confinante, del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale: senza che ciò infici, naturalmente, le facoltà della pubblica amministrazione, restando,
così, salva la disciplina pubblicistica e l'osservanza degli standard d i qualsivoglia natura che il legislatore o l'amministrazione abbiano fissato, anche alla stregua, eventualmente, di normativa di fonte sovranazionale”.
Per la Suprema Corte a nulla rileva il fatto che la costruzione sia abusiva poiché
l'irregolarità edilizia non ha alcun riflesso sul piano civilistico, non ostando, pertanto, alla possibilità che si perfezionino i requisiti e termini necessari ai fini dell'usucapione.
Nella fattispecie la Corte (con l'ordinanza n. 25843 del 05.09.2023) ha ritenuto ammissibile l'acquisto per usucapione della servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, pronunciando la seguente massima: “Deve, in definitiva, ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una pagina 13 di 17 costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici: e ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva,
atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem”, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto ( Sul punto Cass. n.
3979 del 2013; Cass. n. 1395 del 2017; Cass. n. 25863 del 2021).
La domanda deve essere, dunque, rigettata.
Gli attori chiedono, ancora, la condanna dei convenuti, anche in solido tra loro e/o chi di dovere, alla rimozione - dalla proprietà di - e/o all'arretramento a Parte_2
distanza legale dal confine del bombolone del gas, alla rimozione dalla proprietà di
[...]
del montacarichi (cavo e motore) e/o all'arretramento dello stesso Parte_1
all'interno della proprietà esclusiva di essi convenuti, nonché al ripristino degli originari canali di scolo delle acque meteoriche come originariamente esistenti al momento della divisione del fondo in dieci quote, previa rimozione dai canali di scolo delle relative fabbriche e/o impedimenti.
La difesa dei convenuti ribadisce che il montacarichi ed il serbatoio del gas risultano entrambi installati da oltre tre decenni, senza, tuttavia, fornire una prova sufficiente al riguardo: la circostanza che tali “manufatti” siano stati collocati in un tempo così
risalente non è risultata dimostrata, nulla di significativo al riguardo avendo riferito i testi, né essendo stata altrimenti data prova al riguardo.
Il montacarichi ed il serbatoio del gas dovranno, dunque, essere spostati sino a raggiungere la distanza regolamentare dai confini fra i fondi.
Ancora, gli attori – allegando che i convenuti abbiano demolito il muro a secco insistente sulla loro proprietà – chiedono la condanna al ripristino. pagina 14 di 17 La domanda deve essere accolta, sul presupposto che effettivamente risulta comprovato dalle prove orali assunte – ed anche sulla base della sentenza penale prodotta in giudizio
– che abbia arbitrariamente abbattutto o danneggiato parte del Controparte_2
muro a secco (macera) che il stava facendo erigere all'interno del proprio Pt_1
fondo.
Da ultimo, e relativamente alla domanda avanzata in via riconvenzionale dalle parti convenute, avente ad oggetto la domanda di ripristino del sistema di scolo delle acque piovane si osserva quanto segue.
L'accertamento tecnico eseguito, pur avendo dato atto che le acque non risultano correttamente irregimentate, ha, tuttavia, rilevato che sono stati effettuati, dai proprietari di tutti i fondi confinanti, opere di modifica dello stato dei luoghi, risultando impossibile stabilire quale fosse lo stato quo ante, né a chi sia esattamente riconducibile la responsabilità delle modifiche effettuate: la domanda non può che essere rigettata.
Alla luce delle statuizioni prese sulle domande contrapposte le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa MA
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 10497/2017, così
decide:
- Rigetta la domanda di accertamento dei confini fra i fondi in proprietà delle parti in causa.
- Rigetta la domanda relativa alla pretesa violazione delle distanze legali, in accoglimento della contrapposta eccezione di usucapione come formulata da e Controparte_2 CP_1
pagina 15 di 17 - Ordina alle parti convenute e lo Controparte_2 CP_1
spostamento dei manufatti costituiti dal montacarichi e dal bombolone del gas a distanza regolamentare dai confini, non inferiore a metri cinque.
- Dichiara estinta per non uso ventennale la servitù di presa d'acqua dalla cisterna di cui all'atto divisionale per Notar del 1969, come già gravante sul fondo Per_1
in proprietà di con ordine al Conservatore dei RR.II. di Parte_1
procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità.
- Ordina a di provvedere all'integrale ripristino dello stato Controparte_2
dei luoghi relativo al muro a secco (macera) come eretto da nel Parte_1
proprio fondo, con ordine di astenersi da qualsiasi turbativa al riguardo.
- Rigetta la domanda relativa al ripristino del sistema di scoli delle acque piovane.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
pone a definitivo carico delle parti attrici e delle parti convenute le spese di CTU, nella misura della metà.
Così deciso in Salerno, lì 10 aprile 2025.
Il giudice dott. sa MA Stefania Picece
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17