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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/09/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Francesca Coccoli – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 317/2024 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.5.2025, promossa da
(Cod. Fisc. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, e (Cod. Fisc. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Ricciuti e Lorenzo Ricciuti, per procura in calce all'atto di citazione in appello, Appellanti
Contro
(Cod. Fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, rappresentata e difesa, dall'Avv. Paolo Pozzi per procura il calce alla comparsa di costituzione e di risposta, Appellata
(Cod. Fisc. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo De Angelis per procura conferita con atto del Notaio di Roma del 29.3.2023, Rep. n. Persona_1
20128, Racc. n. 9881, Appellata
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 153/2024 del 4.2.2024.
Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito: in riforma della sentenza impugnata: I) In via principale: a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta in persona Controparte_1
1 del legale rappresentante pro tempore, per i motivi in atti e per l'effetto: a.1) condannare al pagamento in favore della già Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Controparte_3 della somma pari ad € 23.450,00= o nel maggiore o minore danno accertato in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
b) condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese vive e generali nonché le competenze di causa oltre Iva e Cpa come per legge del doppio grado di giudizio.
II) In via gradata accertata la corresponsabilità della Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi in atti e per CP_2 l'effetto: a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in concorso con
[...] CP_4
o in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi
[...] CP_2 come in atti e per l'effetto: a.1) condannare, con vincolo solidale tra loro,
[...]
e o al pagamento in favore della Controparte_1 CP_4 CP_2 già a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_3 danno patrimoniale, della somma pari ad € 23.450,00= o nel maggiore o minore danno accertato in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
b) condannare, con vincolo solidale tra loro, la convenuta e al pagamento Controparte_1 Controparte_4 CP_2 delle spese vive e generali nonché le competenze di causa oltre Iva e Cpa come per legge del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata “ : “Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_1 d'Appello adìta, previo ogni provvedimento del caso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: in via preliminare: - accertare e dichiarare il giudicato formatosi in relazione alle richieste risarcitorie avanzate in proprio dal signor per presunti danni non patrimoniali, per mancata impugnazione CP_3 del relativo capo della sentenza di primo grado e omessa reiterazione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente procedimento di gravame da parte del medesimo signor per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito e in via CP_3 principale: - respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla già in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, e dal signor avverso la sentenza n. CP_3
153/2024 resa dal Tribunale di Chieti, Dottor Alessandro Chiauzzi, per i motivi in narrativa, con conferma del medesimo provvedimento di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse accogliere l'appello promosso dalla già Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal signor Controparte_3
e riformare la sentenza di primo grado: - rigettare integralmente tutte le CP_3 domande di già in persona del Parte_1 Controparte_3 CP_3 legale rappresentante pro-tempore, nonché dello stesso signor anche in CP_3 via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni diffusamente esposte in narrativa;
- al contempo, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della già in persona Parte_1 Controparte_3
[... del legale rappresentante pro tempore, nonché dello stesso signor e/o CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in via esclusiva o in CP_5
2 solido tra loro, per i fatti contestati in entrambi i gradi del presente giudizio, con esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità di e, per Controparte_1 l'effetto, rigettare integralmente le domande degli appellanti e di in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'incidenza della condotta della già Parte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante protempore, e dello stesso signor CP_3 ex art. 1227, comma 2, c.c., nonché di in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, in virtù del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227, comma 2, c.c., nella causazione del danno e, conseguentemente, rigettare ogni richiesta risarcitoria degli appellanti ed ogni domanda di a carico di CP_2
per le ragioni in narrativa;
- in ulteriore subordine, Controparte_1 accertare e dichiarare il concorso della già Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché dello stesso
[...] signor ex art. 1227, comma 1, c.c. e/o di in persona del CP_3 CP_2 legale rappresentante pro-tempore, ai sensi del combinato disposto degli art. 2056
c.c. e 1227 c.c., nella causazione del danno e, conseguentemente, rigettare in tutto o in parte, nella misura che verrà riconosciuta nel presente giudizio, le domande degli appellanti e di in persona del legale rappresentante pro tempore, nei CP_2 confronti di per i motivi in atti;
nel merito e in via Controparte_1 incidentale: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da già Parte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché dello stesso signor
[...] nei confronti di in riforma del capo della CP_3 Controparte_1 sentenza impugnata in cui ha ritenuto assorbita la domanda di manleva formulata da nei confronti di per integrale rigetto delle Controparte_1 CP_2 pretese degli attori procedenti, accertare e dichiarare, anche ex art 2055, comma 2,
c.c., la gravità della condotta di in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore e, conseguentemente, riconoscersi il diritto di regresso di
[...] nei confronti di per i motivi dedotti in narrativa;
in Controparte_1 CP_2 ogni caso: - condannare le parti appellanti e/o in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, in via esclusiva o in solido, all'integrale rifusione in favore di delle spese e dei compensi professionali e tecnici Controparte_1 del presente e del precedente grado di giudizio, oltre accessori di legge e anticipazioni;
in via istruttoria: - non ammettersi ogni eventuale istanza istruttoria avversaria, già respinta, qualora riproposta, e in particolare le prove testimoniali e la richiesta di CTU invocate in primo grado dagli appellanti, seppur non reiterate nel presente gravame, per le motivazioni in narrativa.”.
Conclusioni dell'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello CP_2 adita, contrariis reiectis, per quanto sopra rappresentato e argomentato In via principale di merito: - Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello notificato in data 28.3.2024 con conseguente integrale conferma della sentenza emessa dal
Tribunale di Chieti, G.U. dott. Alessandro Chiauzzi, n. 153/2024 del 23.2.2024, In via subordinata di merito, - in caso di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto rigettare ogni domanda formulata da quest'ultima e dalle parti appellanti nei confronti della terza
3 chiamata sempre in via subordinata di merito: - Nella denegata ipotesi in CP_2 Con cui dovesse essere ritenuta responsabile e, pertanto, condannata al risarcimento del danno, accertare e dichiarare in ogni caso il concorso di colpa della parte attrice/appellante e della NC – quale intermediario - nella causazione del danno medesimo rigettando la pretesa e/o riducendone proporzionalmente l'entità ex art.1227 c.c. II e I comma (cd. concorso di colpa).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 153/2024 del 4.2.2024, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla già Parte_1
, nei confronti della banca “ Controparte_3 Controparte_1
, che ha chiamato in causa la TÀ , ora
[...] Controparte_4 [...]
, disponendo la compensazione delle spese processuali. CP_2
LA TÀ , ora , e il predetto, a Controparte_3 Parte_1
fondamento della citata domanda, hanno dedotto la stipulazione in data 27.1.2020 il conto corrente bancario n. 40430/1000/0000585 presso la banca “ Controparte_1
, Filiale di Chieti, con la funzione “online banking”, di pagamento
[...]
elettronico attraverso il sito web della NC. In data 16.11.2020, , socio CP_3 accomandatario, ha ricevuto alle ore 10.27 un sms sulla chat denominata “Gruppo
ISP”, del seguente testuale tenore: “sicurezza web abbiamo riscontrato accessi anomali al suo conto aziendale, per verificare clicca su http:/./.logiverifica.com/.”;
ha dato corso a quanto chiesto dal messaggio, digitando il codice utente CP_3
e la password e, quindi, è entrato nel conto corrente;
poco tempo dopo ha ricevuto, sul suo telefono cellulare, una chiamata da “ (numero verde Controparte_1
800303303) e l'operatore chiamante gli ha chiesto quali problemi avesse, dato che risultava una chiamata del (o meglio, una persona dichiaratasi con CP_3 CP_3
richiesta di informazioni;
a tale telefonata il non ha dato peso, ritenendo che CP_3
fosse una chiamata di routine; sempre il giorno 16.11.2021, alle ore 17.14, egli ha ricevuto una chiamata telefonica sul suo telefono cellulare con utenza telefonica n.
Con 3494329044 dal numero chiamante +39191 (gestore telefonico ), alla quale ha risposto, ma non ha ricevuto alcuna comunicazione del chiamante. Il predetto si è poi avveduto che il suo telefono cellulare con l'utenza telefonica sopra indicata non consentiva di chiamare né si potevano ricevere chiamate e neppure si poteva utilizzare la navigazione sul web e, in seguito alla chiamata del servizio clienti TIM
4 ha scoperto che al “sistema” risultava una chiamata eseguita alle ore 16.00 con richiesta di cambio della sim, scoprendo poi che un certo “ aveva CP_3
Con chiesto al gestore telefonico di cambiare la sim card dell'utenza telefonica n.
3494329044.
Il predetto ha quindi effettuato una verifica del suddetto conto corrente rilevando che nei giorni 16 e 17 novembre 2020 sono stati effettuati, non dal titolare, il pagamento di un bollettino postale per € 23.450,00 e un bonifico per € 48.771,00.
La si è adoperata per annullare tali disposizioni ristornando poi a proprio CP_6 favore l'importo del bollettino postale.
Ad avviso degli attori, in questo caso si è verificato un furto d'identità attraverso una operazione di phishing, con la responsabilità della “ per Controparte_1
la mancata predisposizione di un adeguato sistema di autenticazione. Essi hanno quindi chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della e la sua conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale CP_6
e non patrimoniale derivante dai fatti descritti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La banca “ , in persona del legale rappresentante, si è Controparte_1
costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, il concorso degli attori nella determinazione del danno e chiamando in causa la società per l'accertamento delle eventuali negligenze di Controparte_4
quest'ultima nella gestione del servizio di home banking.
La predetta TÀ, in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio, chiedendo anch'essa il rigetto della domanda degli attori o, in via subordinata,
l'accertamento del concorso di colpa nella determinazione dell'accaduto.
Il Tribunale di Chieti ha rilevato in primo luogo la necessità della prova della colpa grave dell'utente, per l'esenzione della dalla responsabilità, costituita dalla CP_6
non corretta utilizzazione dello strumento di pagamento elettronico ovvero dalla mancata protezione delle credenziali di accesso al sistema.
Il predetto Tribunale ha quindi ritenuto che la “ abbia Controparte_1
dimostrato di avere offerto al cliente un elevato grado di sicurezza attraverso un sistema di autenticazione a due fattori: codice utente, password di accesso statica e password one time, generata istantaneamente, avendo anche provato di avere
5 previsto un'intera sessione del proprio sito web alle truffe informatiche, per fornire ai propri clienti sia raccomandazioni su come riconoscere ed evitare le truffe sia indicazioni sulle condotte da tenere in seguito, per evitare o limitare gli effetti pregiudizievoli delle frodi informatiche.
Il primo Giudice ha quindi ritenuto l'adempimento da parte della all'obbligo CP_6
previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 11 del 2010 in ordine alla necessità di assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento ed ha ritenuto applicabile l'art. 12, 4° comma, del citato Decreto, per cui le perdite derivate da operazioni di pagamento non autorizzate gravano sul cliente solo se egli abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto per colpa grave agli obblighi imposti dall'art. 7, cioè non si sia attenuto ai termini di servizio e non abbia protetto le credenziali di accesso.
Infatti, secondo il Tribunale di Chieti, l'utente, specialmente per la qualifica di operatore commerciale, avrebbe dovuto adottare una particolare cautela ed attenzione nell'uso degli strumenti di pagamento adottando tutte le misure di sicurezza necessarie a custodire le proprie credenziali ed evitare intromissioni di terzi nei propri sistemi. In questo caso, invece, il legale rappresentante della TÀ attrice, contravvenendo all'obbligo stabilito dall'art. 5 del contratto, ha inserito - per sua stessa ammissione - le credenziali non nell'area personale del sito della
NC ma accedendo ad un link inviato tramite sms, contrariamente a quanto stabilito proprio nell'art. 5 del contratto.
Da tale negligenza, secondo il citato Tribunale, deriva che nessuna responsabilità dell'accaduto può essere attribuita alla NC convenuta, rendendo quindi superflua la valutazione della condotta della TÀ chiamata n causa.
La , in persona del legale rappresentante nonché Parte_1 CP_3 quest'ultimo hanno proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate. La TÀ “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio chiedendo il
[...] rigetto dell'appello, ribadendo comunque la domanda di manleva nei confronti della TÀ . Anche quest'ultima si è costituita in giudizio, CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e comunque l'esclusione della propria
6 responsabilità nonché, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'appellante e della in ordine all'evento dannoso per cui è causa. CP_6
Poi, in seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 13.5.2025, la causa è stata assegnata in decisione, previa precisazione delle conclusioni e previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo dell'appello concerne la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 e 2729 c.c. per l'errata valutazione delle prove da parte del Tribunale di Chieti.
Quest'ultimo, ad avviso degli appellanti, ha in primo luogo ritenuto, in relazione alla diligenza del danneggiato, che il medesimo sia un operatore commerciale abituato a compiere operazioni bancarie rilevanti, mentre la Parte_1
è, secondo la documentazione in atti, una microimpresa ai sensi dell'art. 2435 c.c. e le operazioni risultanti dall'estratto conto del conto corrente bancario concernono importi esigui.
In secondo luogo, il predetto Tribunale avrebbe ignorato che alla citata TÀ è
Co stata indebitamente duplicata la scheda telefonica cosicché il completamento delle operazioni bancarie non autorizzate è avvenuto con l'inserimento dell'OTP attraverso la predetta scheda e il danneggiato si è avveduto di tale circostanza solo quando, dopo l'interruzione del proprio servizio telefonico, è riuscito a contattare la
CP_2
Infine, il Giudice di primo grado avrebbe attribuito presuntivamente la colpa all'Utente per non avere usato correttamente lo strumento di pagamento e per non avere protetto le credenziali di accesso al sistema, omettendo di considerare il carattere notevolmente ingannevole del messaggio sms ricevuto dall'utente e il fatto che la NC ha inviato in codice OTP a chi aveva clonato la scheda Sim.
1.1. In ordine ai rilievi esposti occorre considerare, in maniera determinante, che la banca ha predisposto un sistema di accesso sicuro e che nel caso in esame l'accesso non autorizzato è incontrovertibilmente avvenuto in seguito alla selezione, da parte dell'utente, di un link ricevuto mediante sms.
Rispetto a tale circostanza si deve osservare che, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett.
a), D.Lgs. n. 11 del 2010, l'utente è tenuto a utilizzare lo strumento di pagamento
7 in conformità ai termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso: nell'art. 5 del contratto relativo al servizio di home banking prodotto dalla è previsto che l'utente si impegna ad adottare in particolare CP_6
tutte le ragionevoli misure idonee e a proteggere i codici di accesso da utilizzi non autorizzati, prevendendo in particolare che il corretto accesso all'area personale del sito della NC sia effettuato digitando nel browser l'indirizzo del sito ed effettuando il login senza utilizzare per l'accesso i link ricevuti via e-mail o tramite altri canali.
Pertanto, il fatto che l'Utente abbia immesso le proprie credenziali in una pagina web aperta utilizzando un link ricevuto attraverso un SMS costituisce una violazione dei suddetti obblighi, che ha originato già in sé e in via autonoma l'evento dannoso.
1.2. In effetti, si deve escludere la responsabilità della NC in ordine all'invio del messaggio contenute il link specialmente se si considera che nella guida prodotta dalla medesima NC sono indicati, proprio al fine di tutelare i clienti, molteplici esempi di attacchi fraudolenti, tra cui l'ipotesi di SMS inviati da soggetti individuati con sigle simili a quelle della denominazione della NC e in particolare con una sigla come quella utilizzata in questo caso.
La ha anche indicato ai clienti che il proprio numero verde è configurato per CP_6
la sola ricezione e non può essere utilizzato per chiamare i medesimi clienti.
Nel caso in esame, poi, il link segnalato (https://.logverifica.com/.) non conteneva alcun riferimento a Controparte_1
Inoltre, l'odierno appellante ha omesso di segnalare tempestivamente alla NC
l'interruzione del funzionamento dello strumento di pagamento, avendo contattato Con soltanto la per chiedere spiegazioni su tale interruzione, sebbene, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett. b) del citato D.Lgs. n. 11 del 2010, sussista l'obbligo dell'utente di comunicare senza indugio al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
1.3. Dunque in questo caso il comportamento dell'Utente emerso univocamente dal giudizio di primo grado, costituendo un ripetuto inadempimento alle indicazioni
8 normative e contrattuali, è effettivamente configurabile come colpa grave idonea ad escludere la responsabilità della CP_6
Sotto questo profilo è opportuno richiamare i condivisibili principi affermati dalla
Corte di Cassazione sulla citata responsabilità rispetto alle operazioni effettuate mediante gli strumenti elettronici, secondo cui l'erogatore dei servizi - per il quale sussiste il rischio professionale a possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi - è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente, dovendosi escludere la predetta responsabilità nel caso di colpa grave dell'utente qualora la banca abbia dimostrato, come in questo caso, la previa adozione di mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento (tra le altre, Cass., 12 febbraio 2024, n. 3780; Cass., 15 maggio 2023, n.
13204; Cass., 26 novembre 2020, n. 26916).
1.4. La condotta colposa dell'Utente deve ritenersi, come si è detto, in sé idonea a determinare l'evento dannoso della sottrazione delle somme dal conto corrente attraverso disposizioni non autorizzate, atteso che per eludere il sistema di sicurezza è innanzitutto necessario conoscere le credenziali statiche del correntista, da quest'ultimo ha incautamente fornite a terzi, poiché solo attraverso le stesse è possibile accedere al conto online.
Pertanto, il primo motivo dell'appello è infondato con riguardo a tutti i profili dedotti
2. Dalle considerazioni esposte deriva l'infondatezza anche del secondo motivo dell'impugnazione, nel quale gli appellanti hanno dedotto l'errata applicazione da pate del primo Giudice del D.Lgs. n. 11 del 2010 e dell'art. 116 c.p.c.: i predetti hanno ribadito l'insussistenza della loro responsabilità per i fatti accaduti poiché le operazioni disconosciute sono state autenticate da terzi, che hanno avuto la disponibilità degli strumenti di pagamento di per effetto dell'inganno e CP_3 quindi della duplicazione della SIM dell'Utente.
2.1. Occorre al riguardo ribadire che in effetti l'accesso alle credenziali è stato determinato dalla condotta gravemente imprudente del predetto, che ha violato le disposizioni normative e contrattuali in ordine alle modalità di accesso al servizio di home banking nonché in ordine alla tempestiva segnalazione alla NC dell'interruzione dei servizi dello strumento utilizzato per il predetto accesso.
9 3. Anche il terzo motivo dell'impugnazione, concernente l'errata applicazione, da parte del Tribunale di Chieti, del D.Lgs. n. 11 del 2010 nonché degli artt. 1176, 2° comma, 1218, 2050 e 2055 c.c., è infondato poiché, in primo luogo, la disposizione dell'art. 17 del citato Decreto non prevede le particolari cautele che, ad avviso degli appellanti, la avrebbe dovuto adottare relativamente al pagamento del CP_6
bollettino postale, ritenuto equiparabile ad un bonifico istantaneo.
3.1. Occorre in ogni caso rilevare che, ai sensi dell'art. 5 del contratto del servizio di home banking, il Cliente ha preso atto che attraverso l'utilizzo dei codici è possibile disporre con effetto immediato dei beni e valori oggetto dei rapporti collegati, per cui il Cliente, ricevuti tali codici, si è impegnato ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee e a proteggerli da utilizzi non autorizzati.
In questo caso, secondo le ragioni sopra spiegate, il Cliente non ha adempiuto a tale obbligo, con particolare riguardo alla modalità di accesso al citato servizio;
la d'altra parte, ha dimostrato di avere svolto le attività di informazione e di CP_6 protezione del Cliente rispetto all'illegittimo utilizzo dei predetti codici.
3.2. Poi, con specifico riguardo alla critica degli appellanti alla sentenza di primo grado per l'omessa applicazione dell'art. 1227 c.c., si deve ribadire che le gravi negligenze dell'Utente, già evidenziate, hanno avuto un'autonoma efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 1227 c.c. (in tal senso, tra le altre, Cass., 22 agosto 2024, n.
23024; Cass., 23 marzo 2016, n. 5679).
4. L'insussistenza della responsabilità della NC in ordine al predetto evento rende superfluo l'esame della domanda di manleva dalla medesima proposta nei confronti della TÀ , rispetto alla quale, in assenza della CP_2
responsabilità della NC, non è configurabile la corresponsabilità nella determinazione dell'evento dannoso, dedotta dagli appellanti.
In effetti, dalla consecuzione dei fatti che hanno determinato l'evento dannoso emerge, secondo una valutazione ex ante, che qualora l'Utente non avesse colposamente selezionato il link per l'accesso al sito della NC, la successiva clonazione della Sim del medesimo non avrebbe potuto determinare alcun danno rispetto alle operazioni bancarie.
10 5. L'impugnazione in esame è dunque integralmente infondata e deve essere respinta, disponendo la condanna degli appellanti, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento, in favore delle TÀ appellate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante e da quest'ultimo nei confronti della CP_3 Controparte_1
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla
[...] CP_2
sentenza del Tribunale di Chieti n. 153/2024 del 4.2.2024, che conferma integralmente.
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle TÀ appellate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in favore della “ , in € 355.50 per Controparte_1
spese non imponibili e in € per € 3.966,00 per compenso e a favore della
[...]
, in € 3.966,00 per compenso;
oltre al rimborso delle spese generali 15%, al CP_2
c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale dell'11 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Francesca Coccoli – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 317/2024 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.5.2025, promossa da
(Cod. Fisc. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, e (Cod. Fisc. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Ricciuti e Lorenzo Ricciuti, per procura in calce all'atto di citazione in appello, Appellanti
Contro
(Cod. Fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, rappresentata e difesa, dall'Avv. Paolo Pozzi per procura il calce alla comparsa di costituzione e di risposta, Appellata
(Cod. Fisc. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo De Angelis per procura conferita con atto del Notaio di Roma del 29.3.2023, Rep. n. Persona_1
20128, Racc. n. 9881, Appellata
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 153/2024 del 4.2.2024.
Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito: in riforma della sentenza impugnata: I) In via principale: a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta in persona Controparte_1
1 del legale rappresentante pro tempore, per i motivi in atti e per l'effetto: a.1) condannare al pagamento in favore della già Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Controparte_3 della somma pari ad € 23.450,00= o nel maggiore o minore danno accertato in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
b) condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese vive e generali nonché le competenze di causa oltre Iva e Cpa come per legge del doppio grado di giudizio.
II) In via gradata accertata la corresponsabilità della Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi in atti e per CP_2 l'effetto: a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in concorso con
[...] CP_4
o in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi
[...] CP_2 come in atti e per l'effetto: a.1) condannare, con vincolo solidale tra loro,
[...]
e o al pagamento in favore della Controparte_1 CP_4 CP_2 già a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_3 danno patrimoniale, della somma pari ad € 23.450,00= o nel maggiore o minore danno accertato in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
b) condannare, con vincolo solidale tra loro, la convenuta e al pagamento Controparte_1 Controparte_4 CP_2 delle spese vive e generali nonché le competenze di causa oltre Iva e Cpa come per legge del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata “ : “Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_1 d'Appello adìta, previo ogni provvedimento del caso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: in via preliminare: - accertare e dichiarare il giudicato formatosi in relazione alle richieste risarcitorie avanzate in proprio dal signor per presunti danni non patrimoniali, per mancata impugnazione CP_3 del relativo capo della sentenza di primo grado e omessa reiterazione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente procedimento di gravame da parte del medesimo signor per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito e in via CP_3 principale: - respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla già in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, e dal signor avverso la sentenza n. CP_3
153/2024 resa dal Tribunale di Chieti, Dottor Alessandro Chiauzzi, per i motivi in narrativa, con conferma del medesimo provvedimento di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse accogliere l'appello promosso dalla già Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal signor Controparte_3
e riformare la sentenza di primo grado: - rigettare integralmente tutte le CP_3 domande di già in persona del Parte_1 Controparte_3 CP_3 legale rappresentante pro-tempore, nonché dello stesso signor anche in CP_3 via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni diffusamente esposte in narrativa;
- al contempo, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della già in persona Parte_1 Controparte_3
[... del legale rappresentante pro tempore, nonché dello stesso signor e/o CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in via esclusiva o in CP_5
2 solido tra loro, per i fatti contestati in entrambi i gradi del presente giudizio, con esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità di e, per Controparte_1 l'effetto, rigettare integralmente le domande degli appellanti e di in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'incidenza della condotta della già Parte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante protempore, e dello stesso signor CP_3 ex art. 1227, comma 2, c.c., nonché di in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, in virtù del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227, comma 2, c.c., nella causazione del danno e, conseguentemente, rigettare ogni richiesta risarcitoria degli appellanti ed ogni domanda di a carico di CP_2
per le ragioni in narrativa;
- in ulteriore subordine, Controparte_1 accertare e dichiarare il concorso della già Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché dello stesso
[...] signor ex art. 1227, comma 1, c.c. e/o di in persona del CP_3 CP_2 legale rappresentante pro-tempore, ai sensi del combinato disposto degli art. 2056
c.c. e 1227 c.c., nella causazione del danno e, conseguentemente, rigettare in tutto o in parte, nella misura che verrà riconosciuta nel presente giudizio, le domande degli appellanti e di in persona del legale rappresentante pro tempore, nei CP_2 confronti di per i motivi in atti;
nel merito e in via Controparte_1 incidentale: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da già Parte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché dello stesso signor
[...] nei confronti di in riforma del capo della CP_3 Controparte_1 sentenza impugnata in cui ha ritenuto assorbita la domanda di manleva formulata da nei confronti di per integrale rigetto delle Controparte_1 CP_2 pretese degli attori procedenti, accertare e dichiarare, anche ex art 2055, comma 2,
c.c., la gravità della condotta di in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore e, conseguentemente, riconoscersi il diritto di regresso di
[...] nei confronti di per i motivi dedotti in narrativa;
in Controparte_1 CP_2 ogni caso: - condannare le parti appellanti e/o in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, in via esclusiva o in solido, all'integrale rifusione in favore di delle spese e dei compensi professionali e tecnici Controparte_1 del presente e del precedente grado di giudizio, oltre accessori di legge e anticipazioni;
in via istruttoria: - non ammettersi ogni eventuale istanza istruttoria avversaria, già respinta, qualora riproposta, e in particolare le prove testimoniali e la richiesta di CTU invocate in primo grado dagli appellanti, seppur non reiterate nel presente gravame, per le motivazioni in narrativa.”.
Conclusioni dell'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello CP_2 adita, contrariis reiectis, per quanto sopra rappresentato e argomentato In via principale di merito: - Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello notificato in data 28.3.2024 con conseguente integrale conferma della sentenza emessa dal
Tribunale di Chieti, G.U. dott. Alessandro Chiauzzi, n. 153/2024 del 23.2.2024, In via subordinata di merito, - in caso di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto rigettare ogni domanda formulata da quest'ultima e dalle parti appellanti nei confronti della terza
3 chiamata sempre in via subordinata di merito: - Nella denegata ipotesi in CP_2 Con cui dovesse essere ritenuta responsabile e, pertanto, condannata al risarcimento del danno, accertare e dichiarare in ogni caso il concorso di colpa della parte attrice/appellante e della NC – quale intermediario - nella causazione del danno medesimo rigettando la pretesa e/o riducendone proporzionalmente l'entità ex art.1227 c.c. II e I comma (cd. concorso di colpa).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 153/2024 del 4.2.2024, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla già Parte_1
, nei confronti della banca “ Controparte_3 Controparte_1
, che ha chiamato in causa la TÀ , ora
[...] Controparte_4 [...]
, disponendo la compensazione delle spese processuali. CP_2
LA TÀ , ora , e il predetto, a Controparte_3 Parte_1
fondamento della citata domanda, hanno dedotto la stipulazione in data 27.1.2020 il conto corrente bancario n. 40430/1000/0000585 presso la banca “ Controparte_1
, Filiale di Chieti, con la funzione “online banking”, di pagamento
[...]
elettronico attraverso il sito web della NC. In data 16.11.2020, , socio CP_3 accomandatario, ha ricevuto alle ore 10.27 un sms sulla chat denominata “Gruppo
ISP”, del seguente testuale tenore: “sicurezza web abbiamo riscontrato accessi anomali al suo conto aziendale, per verificare clicca su http:/./.logiverifica.com/.”;
ha dato corso a quanto chiesto dal messaggio, digitando il codice utente CP_3
e la password e, quindi, è entrato nel conto corrente;
poco tempo dopo ha ricevuto, sul suo telefono cellulare, una chiamata da “ (numero verde Controparte_1
800303303) e l'operatore chiamante gli ha chiesto quali problemi avesse, dato che risultava una chiamata del (o meglio, una persona dichiaratasi con CP_3 CP_3
richiesta di informazioni;
a tale telefonata il non ha dato peso, ritenendo che CP_3
fosse una chiamata di routine; sempre il giorno 16.11.2021, alle ore 17.14, egli ha ricevuto una chiamata telefonica sul suo telefono cellulare con utenza telefonica n.
Con 3494329044 dal numero chiamante +39191 (gestore telefonico ), alla quale ha risposto, ma non ha ricevuto alcuna comunicazione del chiamante. Il predetto si è poi avveduto che il suo telefono cellulare con l'utenza telefonica sopra indicata non consentiva di chiamare né si potevano ricevere chiamate e neppure si poteva utilizzare la navigazione sul web e, in seguito alla chiamata del servizio clienti TIM
4 ha scoperto che al “sistema” risultava una chiamata eseguita alle ore 16.00 con richiesta di cambio della sim, scoprendo poi che un certo “ aveva CP_3
Con chiesto al gestore telefonico di cambiare la sim card dell'utenza telefonica n.
3494329044.
Il predetto ha quindi effettuato una verifica del suddetto conto corrente rilevando che nei giorni 16 e 17 novembre 2020 sono stati effettuati, non dal titolare, il pagamento di un bollettino postale per € 23.450,00 e un bonifico per € 48.771,00.
La si è adoperata per annullare tali disposizioni ristornando poi a proprio CP_6 favore l'importo del bollettino postale.
Ad avviso degli attori, in questo caso si è verificato un furto d'identità attraverso una operazione di phishing, con la responsabilità della “ per Controparte_1
la mancata predisposizione di un adeguato sistema di autenticazione. Essi hanno quindi chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della e la sua conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale CP_6
e non patrimoniale derivante dai fatti descritti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La banca “ , in persona del legale rappresentante, si è Controparte_1
costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, il concorso degli attori nella determinazione del danno e chiamando in causa la società per l'accertamento delle eventuali negligenze di Controparte_4
quest'ultima nella gestione del servizio di home banking.
La predetta TÀ, in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio, chiedendo anch'essa il rigetto della domanda degli attori o, in via subordinata,
l'accertamento del concorso di colpa nella determinazione dell'accaduto.
Il Tribunale di Chieti ha rilevato in primo luogo la necessità della prova della colpa grave dell'utente, per l'esenzione della dalla responsabilità, costituita dalla CP_6
non corretta utilizzazione dello strumento di pagamento elettronico ovvero dalla mancata protezione delle credenziali di accesso al sistema.
Il predetto Tribunale ha quindi ritenuto che la “ abbia Controparte_1
dimostrato di avere offerto al cliente un elevato grado di sicurezza attraverso un sistema di autenticazione a due fattori: codice utente, password di accesso statica e password one time, generata istantaneamente, avendo anche provato di avere
5 previsto un'intera sessione del proprio sito web alle truffe informatiche, per fornire ai propri clienti sia raccomandazioni su come riconoscere ed evitare le truffe sia indicazioni sulle condotte da tenere in seguito, per evitare o limitare gli effetti pregiudizievoli delle frodi informatiche.
Il primo Giudice ha quindi ritenuto l'adempimento da parte della all'obbligo CP_6
previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 11 del 2010 in ordine alla necessità di assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento ed ha ritenuto applicabile l'art. 12, 4° comma, del citato Decreto, per cui le perdite derivate da operazioni di pagamento non autorizzate gravano sul cliente solo se egli abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto per colpa grave agli obblighi imposti dall'art. 7, cioè non si sia attenuto ai termini di servizio e non abbia protetto le credenziali di accesso.
Infatti, secondo il Tribunale di Chieti, l'utente, specialmente per la qualifica di operatore commerciale, avrebbe dovuto adottare una particolare cautela ed attenzione nell'uso degli strumenti di pagamento adottando tutte le misure di sicurezza necessarie a custodire le proprie credenziali ed evitare intromissioni di terzi nei propri sistemi. In questo caso, invece, il legale rappresentante della TÀ attrice, contravvenendo all'obbligo stabilito dall'art. 5 del contratto, ha inserito - per sua stessa ammissione - le credenziali non nell'area personale del sito della
NC ma accedendo ad un link inviato tramite sms, contrariamente a quanto stabilito proprio nell'art. 5 del contratto.
Da tale negligenza, secondo il citato Tribunale, deriva che nessuna responsabilità dell'accaduto può essere attribuita alla NC convenuta, rendendo quindi superflua la valutazione della condotta della TÀ chiamata n causa.
La , in persona del legale rappresentante nonché Parte_1 CP_3 quest'ultimo hanno proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate. La TÀ “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio chiedendo il
[...] rigetto dell'appello, ribadendo comunque la domanda di manleva nei confronti della TÀ . Anche quest'ultima si è costituita in giudizio, CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e comunque l'esclusione della propria
6 responsabilità nonché, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'appellante e della in ordine all'evento dannoso per cui è causa. CP_6
Poi, in seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 13.5.2025, la causa è stata assegnata in decisione, previa precisazione delle conclusioni e previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo dell'appello concerne la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 e 2729 c.c. per l'errata valutazione delle prove da parte del Tribunale di Chieti.
Quest'ultimo, ad avviso degli appellanti, ha in primo luogo ritenuto, in relazione alla diligenza del danneggiato, che il medesimo sia un operatore commerciale abituato a compiere operazioni bancarie rilevanti, mentre la Parte_1
è, secondo la documentazione in atti, una microimpresa ai sensi dell'art. 2435 c.c. e le operazioni risultanti dall'estratto conto del conto corrente bancario concernono importi esigui.
In secondo luogo, il predetto Tribunale avrebbe ignorato che alla citata TÀ è
Co stata indebitamente duplicata la scheda telefonica cosicché il completamento delle operazioni bancarie non autorizzate è avvenuto con l'inserimento dell'OTP attraverso la predetta scheda e il danneggiato si è avveduto di tale circostanza solo quando, dopo l'interruzione del proprio servizio telefonico, è riuscito a contattare la
CP_2
Infine, il Giudice di primo grado avrebbe attribuito presuntivamente la colpa all'Utente per non avere usato correttamente lo strumento di pagamento e per non avere protetto le credenziali di accesso al sistema, omettendo di considerare il carattere notevolmente ingannevole del messaggio sms ricevuto dall'utente e il fatto che la NC ha inviato in codice OTP a chi aveva clonato la scheda Sim.
1.1. In ordine ai rilievi esposti occorre considerare, in maniera determinante, che la banca ha predisposto un sistema di accesso sicuro e che nel caso in esame l'accesso non autorizzato è incontrovertibilmente avvenuto in seguito alla selezione, da parte dell'utente, di un link ricevuto mediante sms.
Rispetto a tale circostanza si deve osservare che, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett.
a), D.Lgs. n. 11 del 2010, l'utente è tenuto a utilizzare lo strumento di pagamento
7 in conformità ai termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso: nell'art. 5 del contratto relativo al servizio di home banking prodotto dalla è previsto che l'utente si impegna ad adottare in particolare CP_6
tutte le ragionevoli misure idonee e a proteggere i codici di accesso da utilizzi non autorizzati, prevendendo in particolare che il corretto accesso all'area personale del sito della NC sia effettuato digitando nel browser l'indirizzo del sito ed effettuando il login senza utilizzare per l'accesso i link ricevuti via e-mail o tramite altri canali.
Pertanto, il fatto che l'Utente abbia immesso le proprie credenziali in una pagina web aperta utilizzando un link ricevuto attraverso un SMS costituisce una violazione dei suddetti obblighi, che ha originato già in sé e in via autonoma l'evento dannoso.
1.2. In effetti, si deve escludere la responsabilità della NC in ordine all'invio del messaggio contenute il link specialmente se si considera che nella guida prodotta dalla medesima NC sono indicati, proprio al fine di tutelare i clienti, molteplici esempi di attacchi fraudolenti, tra cui l'ipotesi di SMS inviati da soggetti individuati con sigle simili a quelle della denominazione della NC e in particolare con una sigla come quella utilizzata in questo caso.
La ha anche indicato ai clienti che il proprio numero verde è configurato per CP_6
la sola ricezione e non può essere utilizzato per chiamare i medesimi clienti.
Nel caso in esame, poi, il link segnalato (https://.logverifica.com/.) non conteneva alcun riferimento a Controparte_1
Inoltre, l'odierno appellante ha omesso di segnalare tempestivamente alla NC
l'interruzione del funzionamento dello strumento di pagamento, avendo contattato Con soltanto la per chiedere spiegazioni su tale interruzione, sebbene, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett. b) del citato D.Lgs. n. 11 del 2010, sussista l'obbligo dell'utente di comunicare senza indugio al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
1.3. Dunque in questo caso il comportamento dell'Utente emerso univocamente dal giudizio di primo grado, costituendo un ripetuto inadempimento alle indicazioni
8 normative e contrattuali, è effettivamente configurabile come colpa grave idonea ad escludere la responsabilità della CP_6
Sotto questo profilo è opportuno richiamare i condivisibili principi affermati dalla
Corte di Cassazione sulla citata responsabilità rispetto alle operazioni effettuate mediante gli strumenti elettronici, secondo cui l'erogatore dei servizi - per il quale sussiste il rischio professionale a possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi - è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente, dovendosi escludere la predetta responsabilità nel caso di colpa grave dell'utente qualora la banca abbia dimostrato, come in questo caso, la previa adozione di mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento (tra le altre, Cass., 12 febbraio 2024, n. 3780; Cass., 15 maggio 2023, n.
13204; Cass., 26 novembre 2020, n. 26916).
1.4. La condotta colposa dell'Utente deve ritenersi, come si è detto, in sé idonea a determinare l'evento dannoso della sottrazione delle somme dal conto corrente attraverso disposizioni non autorizzate, atteso che per eludere il sistema di sicurezza è innanzitutto necessario conoscere le credenziali statiche del correntista, da quest'ultimo ha incautamente fornite a terzi, poiché solo attraverso le stesse è possibile accedere al conto online.
Pertanto, il primo motivo dell'appello è infondato con riguardo a tutti i profili dedotti
2. Dalle considerazioni esposte deriva l'infondatezza anche del secondo motivo dell'impugnazione, nel quale gli appellanti hanno dedotto l'errata applicazione da pate del primo Giudice del D.Lgs. n. 11 del 2010 e dell'art. 116 c.p.c.: i predetti hanno ribadito l'insussistenza della loro responsabilità per i fatti accaduti poiché le operazioni disconosciute sono state autenticate da terzi, che hanno avuto la disponibilità degli strumenti di pagamento di per effetto dell'inganno e CP_3 quindi della duplicazione della SIM dell'Utente.
2.1. Occorre al riguardo ribadire che in effetti l'accesso alle credenziali è stato determinato dalla condotta gravemente imprudente del predetto, che ha violato le disposizioni normative e contrattuali in ordine alle modalità di accesso al servizio di home banking nonché in ordine alla tempestiva segnalazione alla NC dell'interruzione dei servizi dello strumento utilizzato per il predetto accesso.
9 3. Anche il terzo motivo dell'impugnazione, concernente l'errata applicazione, da parte del Tribunale di Chieti, del D.Lgs. n. 11 del 2010 nonché degli artt. 1176, 2° comma, 1218, 2050 e 2055 c.c., è infondato poiché, in primo luogo, la disposizione dell'art. 17 del citato Decreto non prevede le particolari cautele che, ad avviso degli appellanti, la avrebbe dovuto adottare relativamente al pagamento del CP_6
bollettino postale, ritenuto equiparabile ad un bonifico istantaneo.
3.1. Occorre in ogni caso rilevare che, ai sensi dell'art. 5 del contratto del servizio di home banking, il Cliente ha preso atto che attraverso l'utilizzo dei codici è possibile disporre con effetto immediato dei beni e valori oggetto dei rapporti collegati, per cui il Cliente, ricevuti tali codici, si è impegnato ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee e a proteggerli da utilizzi non autorizzati.
In questo caso, secondo le ragioni sopra spiegate, il Cliente non ha adempiuto a tale obbligo, con particolare riguardo alla modalità di accesso al citato servizio;
la d'altra parte, ha dimostrato di avere svolto le attività di informazione e di CP_6 protezione del Cliente rispetto all'illegittimo utilizzo dei predetti codici.
3.2. Poi, con specifico riguardo alla critica degli appellanti alla sentenza di primo grado per l'omessa applicazione dell'art. 1227 c.c., si deve ribadire che le gravi negligenze dell'Utente, già evidenziate, hanno avuto un'autonoma efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 1227 c.c. (in tal senso, tra le altre, Cass., 22 agosto 2024, n.
23024; Cass., 23 marzo 2016, n. 5679).
4. L'insussistenza della responsabilità della NC in ordine al predetto evento rende superfluo l'esame della domanda di manleva dalla medesima proposta nei confronti della TÀ , rispetto alla quale, in assenza della CP_2
responsabilità della NC, non è configurabile la corresponsabilità nella determinazione dell'evento dannoso, dedotta dagli appellanti.
In effetti, dalla consecuzione dei fatti che hanno determinato l'evento dannoso emerge, secondo una valutazione ex ante, che qualora l'Utente non avesse colposamente selezionato il link per l'accesso al sito della NC, la successiva clonazione della Sim del medesimo non avrebbe potuto determinare alcun danno rispetto alle operazioni bancarie.
10 5. L'impugnazione in esame è dunque integralmente infondata e deve essere respinta, disponendo la condanna degli appellanti, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento, in favore delle TÀ appellate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante e da quest'ultimo nei confronti della CP_3 Controparte_1
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla
[...] CP_2
sentenza del Tribunale di Chieti n. 153/2024 del 4.2.2024, che conferma integralmente.
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle TÀ appellate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in favore della “ , in € 355.50 per Controparte_1
spese non imponibili e in € per € 3.966,00 per compenso e a favore della
[...]
, in € 3.966,00 per compenso;
oltre al rimborso delle spese generali 15%, al CP_2
c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale dell'11 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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