Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2550 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIELMI STEFANIA
) con il patrocinio dell'Avv. LOVISON Parte_2 C.F._2
DENIS ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La madre trasferirà la propria residenza altrove;
3. Il figlio minore sarà affidato
Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre, ove la trasferirà;
4. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio minore , tra cui quelle relative all'istruzione (andamento
Per_1 scolastico, iscrizione alla scuola, ecc...), all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con potestà separata di entrambi i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza con il figlio;
5. trascorrerà, tendenzialmente, il giovedì, venerdì e sabato presso il
Per_1 papà, che lo preleverà da scuola il giovedì e lo riporterà dalla mamma la domenica mattina, salvo il fatto che, a settimane alterne, mamma e papà si alterneranno nella giornata di sabato e domenica;
di conseguenza: la prima settimana starà con
Per_1 la mamma il lunedì, martedì e mercoledì e col papà il giovedì, venerdì, sabato e domenica;
la seconda settimana starà con la mamma il lunedì, martedì e
Per_1 mercoledì e col papà il giovedì, venerdì e, in alternanza con la mamma, il sabato o la domenica;
a seguire per le settimane successive secondo lo stesso schema, ciò al fine di garantire a la possibilità di passare con entrambi i genitori sia il sabato sia la
Per_1 domenica, a settimane alternate;
6. E' fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori motivato da esigenze lavorative dei medesimi, o da, per esempio, gite con pernotto,
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7. Durante le vacanze estive, trascorrerà Per_1 con ciascun genitore un periodo di tre settimane anche non consecutive, da concordare preventivamente entro il mese di aprile. Durante le festività natalizie, Per_1 trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Santo
Stefano, nonché il 31 dicembre e il 1° gennaio. Durante le vacanze pasquali,
Per_1 trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Sono fatte salve esigenze particolari che dovranno essere comunicate all'altro genitore con un preavviso di almeno 30 giorni.
7. In caso di temporanea indisponibilità del genitore in quel momento collocatario per, ad esempio, accompagnare/prelevare a scuola, al calcio o altrove, verranno chiamati in
Per_1 soccorso, nell'ordine, l'altro genitore, i nonni dalla parte del genitore in quel momento collocatario e, solo in ultima istanza, i nonni dalla parte del genitore non collocatario in quel momento. Qualora, invece, il genitore collocatario non potesse tenere
Per_1 presso di sé nei giorni pattuiti - per impegni sopravvenuti improrogabili o malattie – potrà chiedere all'altro di tenerlo presso di sé; cessato l'impedimento, entrambi i genitori riprenderanno a rispettare il calendario generale senza che si faccia questione di 'recupero' delle giornate;
8. Durante i periodi di spettanza di ciascun genitore, lo stesso si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui si trova con ed a consentirgli
Per_1 di sentire telefonicamente l'altro genitore;
9. I genitori si impegnano affinché
Per_1 possa frequentare il gruppo dei pari, anche accompagnandolo a compleanni o ritrovi con amici. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi e gli amici frequentati da di cui sia venuto a conoscenza. Il recupero del materiale
Per_1 scolastico, sportivo e degli effetti personali di sarà a carico del genitore che
Per_1 lo preleverà da scuola o dall'abitazione dell'altro genitore, previo accordo con l'altro sui tempi e i modi;
10. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento di , la somma mensile di euro 350,00, da
Per_1 versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, fin tanto che lo stesso non diventi economicamente autosufficiente;
11.
Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio , previa esibizione entro Per_1 il mese successivo, da parte del genitore che ha anticipato l'intero esborso, della relativa distinta di pagamento, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara, ovvero: (a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) spese per farmaci prescritti dal pediatra 3) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
4) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
5) tickets sanitari;
(b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
(c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
2) gite scolastiche senza pernottamento;
3) trasporto pubblico o scuolabus;
4) mensa;
(d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
(e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
(f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 2 di 4 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze;
12. Il Sig. Pt_2
si dichiara disponibile a che la Sig.ra percepisca in via
[...] Parte_1 esclusiva l'assegno unico e universale per i figli a carico, da chiunque venga richiesto all'Inps; 13. A definizione dei pregressi rapporti patrimoniali, la Sig.ra Parte_1 si impegna a trasferire al Sig. , che accetta, con successivo rogito
[...] Parte_2 notarile entro 30 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione, e comunque non oltre il 15/03/2025, la propria quota di proprietà pari a 1/2 dell'intero immobile di civile abitazione, già adibito a loro residenza coniugale, sito in via Rossatti Bruno n. 37 di
Ferrara con annessa pertinenza e precisamente: - porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, posto ai piani terra e primo, con pertinenziale area cortiliva esclusiva di estensione inferiore a mq. 5000, composta da un locale, oltre cucina, servizio cantina e accessorio al piano terra e da due locali più servizio al piano primo, collegati da scala interna, con un locale ad uso autorimessa al piano terra, il tutto censito nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 256 come seguenti: - mappale 576, subalterno 19 via Rossatti Bruno SNC, piano T-1, z.c.2, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita catastale euro 671,39; - mappale 578, subalterno 9, via Rossatti Bruno SNC, piano T, z.c.2, categoria C/6, classe 3, mq. 14, rendita catastale euro 74,47. Il valore della quota è stato concordato tra i ricorrenti in euro 115,000, nell'ambito della separazione dei coniugi, e verrà corrisposto dal Sig. alla Sig.ra che Parte_2 Parte_1 rinuncia all'ipoteca legale, con le seguenti modalità: euro 15.000,00, entro e non oltre il giorno 25/11/2024, il restante importo alla stipulazione del contratto definitivo di vendita, sottoposto a condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo, e comunque non oltre il 15/03/2025. Le spese relative al trasferimento della quota dell'immobile di cui sopra, compresa quella di registrazione e trascrizione, saranno a carico del Sig.
, con i benefici fiscali previsti per il trasferimento tra i coniugi. Il saldo del Parte_2 conto corrente cointestato e i relativi investimenti verranno divisi equamente tra i coniugi;
14. Il mutuo, acceso dal Sig. in data 21/12/2017 presso BNL per Parte_2 l'importo di euro 83.134,09, rimarrà intestato in via esclusiva al medesimo;
15. Il contenuto della casa familiare verrà equamente diviso tra i ricorrenti secondo modalità e tempi da concordarsi;
16. L'auto Peugeot mod. HI TECH TG. FH826JP, intestata alla Sig.ra sarà intestata ed assegnata in via esclusiva alla medesima;
Parte_1 17. L'autovettura Skoda Octavia SW targa FY335WS, intestata al Sig. , Parte_2 sarà intestata ed assegnata in via esclusiva al medesimo;
18. Il cane di razza segugio denominato “Thor”, registrato all'anagrafe canina al nome della Sig.ra Parte_1 rimane collocato presso la medesima, la quale se ne farà interamente carico;
19. I coniugi danno il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi al figlio minore;
20. Le spese relative al presente Per_1 procedimento vengono integralmente compensate tra le parti,
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole
IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole il cui ascolto, avuto riguardo al contenuto dell'accordo, non appare necessario ai sensi dell'art. 473– bis.4 c.p.c.;
pagina 3 di 4 visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di PADOVA.
Ferrara, 21 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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