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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Prima sezione civile
La Corte d'Appello di Trieste, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 263/2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rigo del Foro di Udine e con Parte_1
elezione di domicilio presso il suo studio in Udine, Via Luigi Moretti n. 2,
APPELLANTE
Contro con sede in Buia, Via Praz dai Trois n. 4, in persona del Presidente del CP_1
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, sig.ra rappresentata CP_2
e difesa dall'avv. Paolo Persello, con studio in Udine, Via Manin n.18/9
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 722/2024 del Tribunale di Udine, depositata in data 25.06.2024, notificata il 26.06.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da foglio elettronico dd. 25.2.2025.
“in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Udine n. 722/2024 depositata in data 25.06.2024, accerta4to e dichiarato il credito del sig. in proprio Parte_1
nonché quale titolare dell'omonima impresa individuale nei confronti di CP_1 per l'importo di € 42.399,88 IVA compresa, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs.
n° 231/02 dalla scadenza della fattura azionata sino al saldo rigettare l'opposizione formalizzata da poiché manifestamente infondata e, per l'effetto, CP_1
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 665/2023 del 16.06.2023 del Tribunale di Udine, condannando al pagamento del suindicato importo di CP_1
€ 42.399,88 IVA compresa, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n° 231/02 dalla scadenza della fattura azionata sino al saldo o a quella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o, in subordine, di equità.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del giudizio monitorio, disponendo la restituzione delle somme versate dal sig. in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata.
In via istruttoria
Disporre C.T.U. volta alla descrizione dello stato dei luoghi, con riferimento al cantiere sito nel Comune di Buja, Via Praz dei Trois n. 4, con particolare riguardo ai lavori indicati nel consuntivo di cui al doc. 10 depositato da Controparte, accertando e dichiarando la relativa esecuzione e quantificando i lavori secondo il prezziario regionale aggiornato alla data di conclusione dei lavori o, in subordine, secondo i criteri di equità e/o di giustizia ritenuti dall'On.le Corte d'Appello adita.”.
Per l'appellato: come da foglio elettronico dd. 4.3.2025:
“In via preliminare processuale: dichiararsi inammissibile la produzione per la prima volta in grado d'appello dei documenti n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 prodotti dall'appellante.
Nel merito in via principale: rigettarsi l'appello perché inammissibile e/o infondato e confermarsi in ogni sua parte la sentenza appellata. Spese del grado rifuse.
Nel merito in via incidentale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, annullarsi la sentenza appellata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione tempestivamente formulata in primo grado dalla società appellata, nell'udienza del 05.05.2024 e, conseguentemente, non ha dichiarato inammissibile per tardività la produzione documentale effettuata dal convenuto in primo grado in data
05.05.2024, dopo la scadenza di tutti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In via istruttoria: la società appellata si oppone all'ammissione della C.T.U. richiesta dall'appellato essendo la stessa inammissibile per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione in grado d'appello”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/11 1. otteneva ingiunzione di pagamento della somma di € 42.399,88, Parte_1
oltre interessi e spese, richiesta a saldo del corrispettivo di lavori edili eseguiti presso la sede della società ingiunta.
2. Nella sua opposizione al decreto ingiuntivo, sosteneva di aver CP_1
appaltato la realizzazione di una parte di pavimentazione in cemento armato, presso uno stabilimento di Buja, concordando un prezzo onnicomprensivo di € 50/mq, oltre all'IVA di legge. I lavori erano stati eseguiti nel 2018 e le relative fatture del complessivo importo di € 20.000,00 più IVA, emesse all'epoca in acconto, erano state pagate: il cantiere veniva quindi rilasciato senza alcuna ulteriore richiesta di pagamento.
Contestava la debenza della somma portata dalla ulteriore fattura di cui era stato chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo, emessa a distanza di tre anni dalla fine dei lavori appaltati, rilevando che una analoga fattura era stata emessa da
[...]
, fratello di , per altri lavori eseguiti nel 2019 che erano stati CP_3 Parte_1 anch'essi già pagati: sicché aveva chiesto ad entrambi di ricevere una fattura CP_1
a saldo di importo zero per poter chiudere le partite contabili.
La società opponente contestava anche che il ricorrente avesse eseguito i lavori indicati nel documento di parte depositato e che vi fosse stato un progetto dei lavori stessi, e sosteneva che la contabilità prodotta con il ricorso monitorio riportava prezzi diversi da quelli concordati e da quelli applicabili ai lavori effettivamente eseguiti.
Inoltre, eccepiva la quantità e misura dei lavori resi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nella sua costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, Pt_1
deduceva di avere effettivamente eseguito i lavori fatturati e di avere applicato, in
[...]
assenza di un accordo delle parti, il prezziario regionale, in base al quale il corrispettivo complessivo era stato quantificato in € 54.754,00 oltre IVA, chiedendone il pagamento.
4. Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., la società opponente deduceva che aveva subappaltato parte dei lavori alla impresa Parte_1
I.C.O.S. di Degano s.r.l., che era stata poi pagata direttamente da Circa 240 CP_1
mq. di pavimentazione erano stati materialmente realizzati dalla società I.C.O.S. di
Degano S.r.l. la quale, per accordi tra le parti, aveva provveduto alla diretta fatturazione dei lavori stessi per € 12.766,50 a la quale aveva dato corso al relativo CP_1
pag. 3/11 pagamento. I rimanenti 412 mq. di pavimentazione erano sempre stati materialmente realizzati, per un corrispettivo di € 27/mq + IVA, dalla società I.C.O.S. di Degano S.r.l., la quale aveva poi provveduto ad emettere fattura per € 8.190,00+IVA nei confronti del sig. Parte_1
4.1. Nella successiva memoria il convenuto opposto, pur dando atto di ciò, ribadiva la correttezza dell'importo richiesto in relazione ai lavori da egli direttamente eseguiti.
5. Assunte le prove ammesse, negata la c.t.u. richiesta dal convenuto1, il Tribunale di Udine rigettava la domanda assumendo che, a fronte alla contestazione del credito, era onere del convenuto opposto provarne il fondamento, ovvero provare l'esecuzione dei lavori per i quali aveva chiesto di essere pagato: tale prova non era stata fornita, e tale mancanza non era surrogabile da alcuna C.T.U.. Inoltre, non era stato possibile accertare né l'estensione della pavimentazione realizzata dall'impresa del convenuto, né le quantità di materiale impiegato, non essendo quindi possibile quantificare il corrispettivo dovuto applicando i tariffari regionali, atteso che non era neppure stato provato che le parti avessero concordato un corrispettivo forfettario di 50,00 euro al metro quadro. Peraltro, nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., era stato dedotto che parte delle opere erano state subappaltate da a I.C.O.S. di Parte_1
Degano s.r.l., ma direttamente pagate da tale circostanza non era stata CP_1 contestata dall'opposto, e non era pertanto possibile determinare la misura degli scavi e dei getti, essendo inoltre esclusa dal subappalto la fornitura e posa della rete elettrosaldata. Inoltre, le prove assunte non avevano consentito di datare le opere come eseguite nel febbraio del 2018, o del 2019 o del 2020. Neppure i fatti che secondo avrebbero giustificato le quantità di materiale indicate nel consuntivo (le Parte_1
diverse quote di livello dello scavo, le difficoltà di posa determinate dalla condizione
“sghemba” dei materiali ferrosi impiegati, il peso del ferro e la presunta posa in tre pag. 4/11 strati) potevano essere verificabili a mezzo di una C.T.U., se non demolendo interamente la pavimentazione eseguita.
Messe quindi in rilevo tutte le discrepanze istruttorie e stante l'impossibilità di ricostruire quanto realizzato dal convenuto opposto, il giudice riteneva, infine, impossibile accertare a posteriori quali fossero le opere eseguite dalla impresa di Pt_1
e confutare che i lavori eseguiti fossero stati compensati con le somme ricevute,
[...] sia pur fatturate a titolo di “acconto”, evidenziando che il “saldo” era stato chiesto a distanza di tre anni dalla esecuzione dei lavori senza che l'emissione della fattura, di cui era stato richiesto il pagamento in sede monitoria, fosse stata anticipata da richieste o solleciti.
6. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. Parte_1
722/2024 depositata in data 25.06.2024, notificata in data 26/06/2024, con la quale il giudice ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellata CP_1
revocando lo stesso e respingendo le domande proposte da ,
[...] Parte_1
condannando lo stesso alle spese del giudizio.
L'appellante ha chiesto
“in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Udine n. 722/2024 depositata in data 25.06.2024, accertato e dichiarato il credito del sig. in proprio Parte_1
nonché quale titolare dell'omonima impresa individuale nei confronti di CP_1 per l'importo di € 42.399,88 IVA compresa, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs.
n° 231/02 dalla scadenza della fattura azionata sino al saldo rigettare l'opposizione formalizzata da poiché manifestamente infondata e, per l'effetto, CP_1
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 665/2023 del 16.06.2023 del
Tribunale di Udine, condannando al pagamento del suindicato importo di CP_1
€ 42.399,88 IVA compresa, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n° 231/02 dalla scadenza della fattura azionata sino al saldo o a quella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o, in subordine, di equità”. Il tutto con vittoria di spese e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata e previa C.T.U. volta alla descrizione dello stato dei luoghi, con riferimento al cantiere sito nel Comune di Buja, Via Praz dei Trois n. 4, con particolare riguardo ai lavori indicati nel consuntivo di cui al doc. 10 depositato da controparte, accertando e dichiarando la pag. 5/11 relativa esecuzione e quantificando i lavori secondo il prezziario regionale aggiornato alla data di conclusione dei lavori o, in subordine, secondo i criteri di equità e/o di giustizia ritenuti.
Parte appellante ha riproposto il consuntivo di parte già prodotto in primo grado,
e con esso ha ribadito la circostanza – contestata dall'opponente – che tra il ed Pt_1 il legale rappresentante di controparte intercorresse un rapporto “fiduciario” in forza del quale, in assenza di accordo sul prezzo, si sarebbe dovuto applicare il prezziario regionale, escludendo la preparazione, il ferro e la rete di armatura. Nulla allegava in merito alla mancata richiesta per tre anni del corrispettivo ancora dovuto, e sosteneva essere del tutto irrilevante il fatto che parte dei lavori erano stati subappaltati alla società
. I.C.O.S. di Degano S.R.L..
Con l'appello è stata formulata una unica censura, come di seguito:
“Censura della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l'esecuzione dei lavori nonché con riguardo alla ritenuta impossibilità di accertare l'estensione della pavimentazione realizzata ed il corrispettivo dovuto (pag. 4 della sentenza impugnata, da “di fronte alla contestazione del credito...” a “...l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato” e non ha ammesso la C.T.U. richiesta.”, sostenendosi che sussistevano tutti gli elementi per disporre la C.T.U. richiesta, che avrebbe consentito di quantificare il corrispettivo dovuto applicando i tariffari regionali, così come preteso dall'appellante: tra le prove offerte vi sarebbero la “memoria d.d. 05.03.2024 del geom.
(documento depositato dopo la scadenza dei termini per articolare le prove Per_1
contrarie) nonché il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
24.06.2024, da cui “emergono in maniera chiara le zone di intervento evidenziate con delle frecce alla quale corrispondono circa mq 1.000 di pavimentazione”.
L'appellante ha depositato i risultati di una richiesta di accesso agli atti, accolta successivamente alla pubblicazione della sentenza in data 22.07.2024, dalla quale risulterebbe che l'impresa di era l'unica incaricata come impresa esecutrice Parte_1
delle opere di cui alle pratiche depositate;
inoltre, in forza di quanto emerso documentalmente, ha prodotto una relazione tecnica illustrativa dell'ing. Per_2
(doc. 6 – relazione tecnica illustrativa) nonché alcuni elaborati grafici (doc. 7 –
[...]
elaborati grafici) che individuerebbero chiaramente l'oggetto e l'estensione degli pag. 6/11 interventi, nonchè due CILA dd. 26.03.2018 e 25.01.2021 a firma del legale rappresentante di e che indicherebbero quale unica impresa esecutrice CP_1
quella di e la dichiarazione di fine lavori del 25.01.2021. Parte_1
Ha concluso quindi come sopra.
7. Si è costituita ricostruendo i rapporti intercorsi tra le parti, lo CP_1
svolgimento del processo di primo grado, il tenore delle prove assunte, ed il fatto che le stesse “non hanno offerto alcuna precisa indicazione in relazione alla quantità e alla qualità dei lavori eseguiti”, essendo inutilizzabile la documentazione prodotta dopo la scadenza dei termini, così come quella prodotta in sede di appello, senza neppure aver dimostrato l'impossibilità di averla potuta versare in atti in primo grado: la stessa sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione.
Si è opposta a qualsiasi consulenza dal momento che, a fronte delle specifiche contestazioni, parte appellante avrebbe dovuto dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa in primo grado, nel mentre tale prova era fallita, come dettagliatamente motivato dal Tribunale di Udine.
Ha inoltre proposto appello incidentale condizionato relativamente al fatto che, in primo grado, l'appellante aveva prodotto tardivamente, in data 05.05.2024, dopo la scadenza di tutti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., una relazione tecnica con corredo di fotografie e che, pur a fronte della eccepita tardività e inammissibilità della produzione, il primo giudice non aveva rilevato l'inammissibilità della documentazione pur avendola ritenuta ininfluente: a tal fine, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, ha quindi proposto appello incidentale condizionato affinchè, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, la sentenza appellata sia annullata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione formulata dalla società appellata. .
8. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di disporre mezzi istruttori, all'udienza del 6.5.2025 le parti si sono riportate agli scritti conclusivi ed il
Collegio si è riservato la decisione.
9. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La censura formulata dall'appellante si fonda su una lettura errata del principio di distribuzione dell'onere della prova, correttamente applicato, invece, nella sentenza del
Tribunale di Udine.
pag. 7/11 A parere dell'appellante, erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto non dimostrata l'esecuzione dei lavori e deciso di non dar luogo alla consulenza tecnica richiesta per accertare l'estensione della pavimentazione realizzata ed il corrispettivo dovuto.
Come efficacemente sintetizzato dal primo giudice, ha agito in via Parte_1
monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo di lavori ellitticamente descritti come “preparazione e demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo (anche armate), con nuova esecuzione e posa in opera”. A dimostrazione del titolo, però, ha prodotto un “consuntivo lavori”, unilateralmente predisposto ed il cui contenuto è stato tempestivamente contestato dall'opponente sia relativamente alla tipologia delle opere eseguite, che alle misure, che ai prezzi unitari. Inoltre sono stati introdotti dall'opponente fatti non smentiti, quali l'intervenuta esecuzione di opere da parte del fratello dell'opposto con una propria impresa, nonché il subappalto da parte di Pt_1
di una parte dei lavori alla impresa I.C.O.S. di Degano s.r.l. poi
[...] Parte_2
pagata direttamente da .. Il convenuto opposto, a fronte di queste allegazioni, CP_1 si è limitato a ribadire la correttezza dell'importo richiesto in relazione ai lavori da egli direttamente eseguiti.
9.1. Sulla base di questi elementi correttamente nella sentenza si è precisato che
“Di fronte alla contestazione del credito, sarebbe onere del convenuto opposto provarne il fondamento, ovvero provare l'esecuzione dei lavori per i quali chiede di essere pagato e tale prova non è stata fornita, né è acquisibile a mezzo della C.T.U. richiesta da ”. Parte_1
In primo luogo, non è stato possibile accertare l'estensione della pavimentazione realizzata dalla impresa del convenuto, né le quantità di materiale impiegato. Inoltre, nel cantiere hanno operato in tempi diversi molteplici imprese, e non è stato neanche possibile stabilire con chiarezza quando abbia eseguito i lavori: se infatti Pt_1
l'opponente ha eccepito che essi risalivano al 2018, l'opposto invece aveva affermato che essi erano terminati nel dicembre 2021 (o nel 2022, come dichiarato nell'interpello formale da lui reso): tuttavia contraddittoriamente ha poi sostenuto che le opere realizzate dal fratello nell'autunno del 2021 erano state eseguite “a distanza di più di un anno” da quelle realizzate da lui. Anche il teste di parte convenuta opposta Tes_1
pag. 8/11 non è stato in grado di confermare né l'una né l'altra versione, avendo affermato di non ricordare se i lavori fossero stati eseguiti nel febbraio del 2018, o del 2019 o del 2020.
Né costituiscono prove la “memoria d.d. 05.03.2024 del geom. (documento Per_1
depositato dopo la scadenza dei termini per la formulazione delle prove contrarie) o il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24.06.2024, da cui si sostiene che “emergono in maniera chiara le zone di intervento evidenziate con delle frecce alla quale corrispondono circa mq 1.000 di pavimentazione”. Condivisibili, sul punto, le osservazioni dell'appellato in merito alle plurime incoerenze della deposizione del teste.
9.2. Forse cosciente delle lacune istruttorie, l'appellante ha prodotto ora in appello tutta una serie di documenti descritti in precedenza2, irrimediabilmente scontrandosi, tuttavia, con il divieto di produzione di nuovi documenti in appello che può essere superato solo nel caso in cui venga allegato e poi accertato che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento per la decisione (Cass., sez. 1 - , Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024). Nulla al riguardo ha allegato parte appellante né nell'atto introduttivo, né in comparsa conclusionale, solo limitandosi nella replica a sostenere che “L'eccezione relativa al tardivo deposito dei documenti è evidentemente infondata posto che gli stessi, come documentato, sono entrati nella sfera di conoscibilità dell'appellante soltanto con l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti d.d. 22.07.2024, successiva, appunto, alla sentenza di primo grado. E' quindi evidente che gli stessi non potevano essere prodotti nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 345 c. 3, c.p.c.”.
Di questi documenti non può quindi farsi alcun utilizzo.
Del resto, una produzione tardiva era stata fatta anche in primo grado, senza che il giudice abbia ritenuto necessario affrontare la questione, evidentemente ritenendo gli stessi irrilevanti: si tratta della documentazione dimessa dal convenuto in primo grado in data 05.05.2024, dopo la scadenza di tutti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
pag. 9/11 9.3. Su questo impianto istruttorio, ed a fronte della contestazione dei fatti principali e secondari, una eventuale consulenza tecnica, ampiamente distruttiva, sarebbe stata meramente esplorativa e comunque non risolutiva, come ampiamente e correttamente motivato nella sentenza di primo grado.
9.4. Giova, inoltre, rammentare che il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo qualora non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.
10. Da tutte queste considerazioni derivano quindi l'infondatezza dell'appello e la correttezza della decisione del Tribunale di Udine, la cui decisione merita integrale conferma, ancorchè non si possano negare una serie di incoerenze relativamente al rapporto intercorso tra le parti: contraddizioni che, tuttavia, si annullano reciprocamente, senza poter assurgere ad elementi indiziari coerenti. Invero, se per un verso i pagamenti effettuati dall'appellata venivano qualificati come “acconti”, è anche vero che non è stata contestata la presenza di più imprese per eseguire lavori dello stesso genere, non sono state dimostrate le epoche e la qualità delle opere rese e dei materiali impiegati, ed è stata validamente eccepita la mancanza di quei rapporti familiari che, in tesi dell'appaltatore, avrebbero giustificato una carenza di documenti e lo stesso grave ritardo con cui sono stati fatti valere in giudizio i pretesi diritti.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell'attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva e decisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 263/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'impugnazione proposta da avverso la. sentenza n. Parte_1
722/2024 depositata in data 25.06.2024 del Tribunale di Udine;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'appellato, liquidate in euro 5.800,00 per competenze oltre spese generali, esborsi, I.V.A. e CNAP come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 6 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con questa motivazione:
“ritenuto che dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dai testimoni assunti è emerso che il piazzale esterno dello stabilimento della società opponente è stato oggetto di plurimi interventi di pavimentazione eseguiti anche da terze imprese, sicché la C.T.U. richiesta dalla società convenuta opposta non consentirebbe neppure di accertare la superficie oggetto dei lavori eseguiti dal convenuto opposto e tanto meno consentirebbe di accertare i quantitativi di materiale impiegato, salvo voler demolire interamente la pavimentazione”…; 2 Si tratta di quanto acquisito a seguito della richiesta di accesso agli atti, accolta successivamente alla sentenza pubblicata in data 22.07.2024, tra cui una relazione tecnica illustrativa dell'ing. Per_2
, alcuni elaborati grafici (doc. 7 – elaborati grafici) che individuerebbero chiaramente l'oggetto e
[...] l'estensione degli interventi, e infine due CILA dd. 26.03.2018 e 25.01.2021 a firma del legale rappresentante di e che indicherebbero quale unica impresa esecutrice quella di CP_1 Pt_1
e la dichiarazione di fine lavori del 25.01.2021.
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Prima sezione civile
La Corte d'Appello di Trieste, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 263/2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rigo del Foro di Udine e con Parte_1
elezione di domicilio presso il suo studio in Udine, Via Luigi Moretti n. 2,
APPELLANTE
Contro con sede in Buia, Via Praz dai Trois n. 4, in persona del Presidente del CP_1
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, sig.ra rappresentata CP_2
e difesa dall'avv. Paolo Persello, con studio in Udine, Via Manin n.18/9
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 722/2024 del Tribunale di Udine, depositata in data 25.06.2024, notificata il 26.06.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da foglio elettronico dd. 25.2.2025.
“in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Udine n. 722/2024 depositata in data 25.06.2024, accerta4to e dichiarato il credito del sig. in proprio Parte_1
nonché quale titolare dell'omonima impresa individuale nei confronti di CP_1 per l'importo di € 42.399,88 IVA compresa, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs.
n° 231/02 dalla scadenza della fattura azionata sino al saldo rigettare l'opposizione formalizzata da poiché manifestamente infondata e, per l'effetto, CP_1
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 665/2023 del 16.06.2023 del Tribunale di Udine, condannando al pagamento del suindicato importo di CP_1
€ 42.399,88 IVA compresa, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n° 231/02 dalla scadenza della fattura azionata sino al saldo o a quella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o, in subordine, di equità.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del giudizio monitorio, disponendo la restituzione delle somme versate dal sig. in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata.
In via istruttoria
Disporre C.T.U. volta alla descrizione dello stato dei luoghi, con riferimento al cantiere sito nel Comune di Buja, Via Praz dei Trois n. 4, con particolare riguardo ai lavori indicati nel consuntivo di cui al doc. 10 depositato da Controparte, accertando e dichiarando la relativa esecuzione e quantificando i lavori secondo il prezziario regionale aggiornato alla data di conclusione dei lavori o, in subordine, secondo i criteri di equità e/o di giustizia ritenuti dall'On.le Corte d'Appello adita.”.
Per l'appellato: come da foglio elettronico dd. 4.3.2025:
“In via preliminare processuale: dichiararsi inammissibile la produzione per la prima volta in grado d'appello dei documenti n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 prodotti dall'appellante.
Nel merito in via principale: rigettarsi l'appello perché inammissibile e/o infondato e confermarsi in ogni sua parte la sentenza appellata. Spese del grado rifuse.
Nel merito in via incidentale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, annullarsi la sentenza appellata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione tempestivamente formulata in primo grado dalla società appellata, nell'udienza del 05.05.2024 e, conseguentemente, non ha dichiarato inammissibile per tardività la produzione documentale effettuata dal convenuto in primo grado in data
05.05.2024, dopo la scadenza di tutti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In via istruttoria: la società appellata si oppone all'ammissione della C.T.U. richiesta dall'appellato essendo la stessa inammissibile per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione in grado d'appello”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/11 1. otteneva ingiunzione di pagamento della somma di € 42.399,88, Parte_1
oltre interessi e spese, richiesta a saldo del corrispettivo di lavori edili eseguiti presso la sede della società ingiunta.
2. Nella sua opposizione al decreto ingiuntivo, sosteneva di aver CP_1
appaltato la realizzazione di una parte di pavimentazione in cemento armato, presso uno stabilimento di Buja, concordando un prezzo onnicomprensivo di € 50/mq, oltre all'IVA di legge. I lavori erano stati eseguiti nel 2018 e le relative fatture del complessivo importo di € 20.000,00 più IVA, emesse all'epoca in acconto, erano state pagate: il cantiere veniva quindi rilasciato senza alcuna ulteriore richiesta di pagamento.
Contestava la debenza della somma portata dalla ulteriore fattura di cui era stato chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo, emessa a distanza di tre anni dalla fine dei lavori appaltati, rilevando che una analoga fattura era stata emessa da
[...]
, fratello di , per altri lavori eseguiti nel 2019 che erano stati CP_3 Parte_1 anch'essi già pagati: sicché aveva chiesto ad entrambi di ricevere una fattura CP_1
a saldo di importo zero per poter chiudere le partite contabili.
La società opponente contestava anche che il ricorrente avesse eseguito i lavori indicati nel documento di parte depositato e che vi fosse stato un progetto dei lavori stessi, e sosteneva che la contabilità prodotta con il ricorso monitorio riportava prezzi diversi da quelli concordati e da quelli applicabili ai lavori effettivamente eseguiti.
Inoltre, eccepiva la quantità e misura dei lavori resi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nella sua costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, Pt_1
deduceva di avere effettivamente eseguito i lavori fatturati e di avere applicato, in
[...]
assenza di un accordo delle parti, il prezziario regionale, in base al quale il corrispettivo complessivo era stato quantificato in € 54.754,00 oltre IVA, chiedendone il pagamento.
4. Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., la società opponente deduceva che aveva subappaltato parte dei lavori alla impresa Parte_1
I.C.O.S. di Degano s.r.l., che era stata poi pagata direttamente da Circa 240 CP_1
mq. di pavimentazione erano stati materialmente realizzati dalla società I.C.O.S. di
Degano S.r.l. la quale, per accordi tra le parti, aveva provveduto alla diretta fatturazione dei lavori stessi per € 12.766,50 a la quale aveva dato corso al relativo CP_1
pag. 3/11 pagamento. I rimanenti 412 mq. di pavimentazione erano sempre stati materialmente realizzati, per un corrispettivo di € 27/mq + IVA, dalla società I.C.O.S. di Degano S.r.l., la quale aveva poi provveduto ad emettere fattura per € 8.190,00+IVA nei confronti del sig. Parte_1
4.1. Nella successiva memoria il convenuto opposto, pur dando atto di ciò, ribadiva la correttezza dell'importo richiesto in relazione ai lavori da egli direttamente eseguiti.
5. Assunte le prove ammesse, negata la c.t.u. richiesta dal convenuto1, il Tribunale di Udine rigettava la domanda assumendo che, a fronte alla contestazione del credito, era onere del convenuto opposto provarne il fondamento, ovvero provare l'esecuzione dei lavori per i quali aveva chiesto di essere pagato: tale prova non era stata fornita, e tale mancanza non era surrogabile da alcuna C.T.U.. Inoltre, non era stato possibile accertare né l'estensione della pavimentazione realizzata dall'impresa del convenuto, né le quantità di materiale impiegato, non essendo quindi possibile quantificare il corrispettivo dovuto applicando i tariffari regionali, atteso che non era neppure stato provato che le parti avessero concordato un corrispettivo forfettario di 50,00 euro al metro quadro. Peraltro, nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., era stato dedotto che parte delle opere erano state subappaltate da a I.C.O.S. di Parte_1
Degano s.r.l., ma direttamente pagate da tale circostanza non era stata CP_1 contestata dall'opposto, e non era pertanto possibile determinare la misura degli scavi e dei getti, essendo inoltre esclusa dal subappalto la fornitura e posa della rete elettrosaldata. Inoltre, le prove assunte non avevano consentito di datare le opere come eseguite nel febbraio del 2018, o del 2019 o del 2020. Neppure i fatti che secondo avrebbero giustificato le quantità di materiale indicate nel consuntivo (le Parte_1
diverse quote di livello dello scavo, le difficoltà di posa determinate dalla condizione
“sghemba” dei materiali ferrosi impiegati, il peso del ferro e la presunta posa in tre pag. 4/11 strati) potevano essere verificabili a mezzo di una C.T.U., se non demolendo interamente la pavimentazione eseguita.
Messe quindi in rilevo tutte le discrepanze istruttorie e stante l'impossibilità di ricostruire quanto realizzato dal convenuto opposto, il giudice riteneva, infine, impossibile accertare a posteriori quali fossero le opere eseguite dalla impresa di Pt_1
e confutare che i lavori eseguiti fossero stati compensati con le somme ricevute,
[...] sia pur fatturate a titolo di “acconto”, evidenziando che il “saldo” era stato chiesto a distanza di tre anni dalla esecuzione dei lavori senza che l'emissione della fattura, di cui era stato richiesto il pagamento in sede monitoria, fosse stata anticipata da richieste o solleciti.
6. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. Parte_1
722/2024 depositata in data 25.06.2024, notificata in data 26/06/2024, con la quale il giudice ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellata CP_1
revocando lo stesso e respingendo le domande proposte da ,
[...] Parte_1
condannando lo stesso alle spese del giudizio.
L'appellante ha chiesto
“in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Udine n. 722/2024 depositata in data 25.06.2024, accertato e dichiarato il credito del sig. in proprio Parte_1
nonché quale titolare dell'omonima impresa individuale nei confronti di CP_1 per l'importo di € 42.399,88 IVA compresa, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs.
n° 231/02 dalla scadenza della fattura azionata sino al saldo rigettare l'opposizione formalizzata da poiché manifestamente infondata e, per l'effetto, CP_1
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 665/2023 del 16.06.2023 del
Tribunale di Udine, condannando al pagamento del suindicato importo di CP_1
€ 42.399,88 IVA compresa, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n° 231/02 dalla scadenza della fattura azionata sino al saldo o a quella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o, in subordine, di equità”. Il tutto con vittoria di spese e restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata e previa C.T.U. volta alla descrizione dello stato dei luoghi, con riferimento al cantiere sito nel Comune di Buja, Via Praz dei Trois n. 4, con particolare riguardo ai lavori indicati nel consuntivo di cui al doc. 10 depositato da controparte, accertando e dichiarando la pag. 5/11 relativa esecuzione e quantificando i lavori secondo il prezziario regionale aggiornato alla data di conclusione dei lavori o, in subordine, secondo i criteri di equità e/o di giustizia ritenuti.
Parte appellante ha riproposto il consuntivo di parte già prodotto in primo grado,
e con esso ha ribadito la circostanza – contestata dall'opponente – che tra il ed Pt_1 il legale rappresentante di controparte intercorresse un rapporto “fiduciario” in forza del quale, in assenza di accordo sul prezzo, si sarebbe dovuto applicare il prezziario regionale, escludendo la preparazione, il ferro e la rete di armatura. Nulla allegava in merito alla mancata richiesta per tre anni del corrispettivo ancora dovuto, e sosteneva essere del tutto irrilevante il fatto che parte dei lavori erano stati subappaltati alla società
. I.C.O.S. di Degano S.R.L..
Con l'appello è stata formulata una unica censura, come di seguito:
“Censura della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l'esecuzione dei lavori nonché con riguardo alla ritenuta impossibilità di accertare l'estensione della pavimentazione realizzata ed il corrispettivo dovuto (pag. 4 della sentenza impugnata, da “di fronte alla contestazione del credito...” a “...l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato” e non ha ammesso la C.T.U. richiesta.”, sostenendosi che sussistevano tutti gli elementi per disporre la C.T.U. richiesta, che avrebbe consentito di quantificare il corrispettivo dovuto applicando i tariffari regionali, così come preteso dall'appellante: tra le prove offerte vi sarebbero la “memoria d.d. 05.03.2024 del geom.
(documento depositato dopo la scadenza dei termini per articolare le prove Per_1
contrarie) nonché il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
24.06.2024, da cui “emergono in maniera chiara le zone di intervento evidenziate con delle frecce alla quale corrispondono circa mq 1.000 di pavimentazione”.
L'appellante ha depositato i risultati di una richiesta di accesso agli atti, accolta successivamente alla pubblicazione della sentenza in data 22.07.2024, dalla quale risulterebbe che l'impresa di era l'unica incaricata come impresa esecutrice Parte_1
delle opere di cui alle pratiche depositate;
inoltre, in forza di quanto emerso documentalmente, ha prodotto una relazione tecnica illustrativa dell'ing. Per_2
(doc. 6 – relazione tecnica illustrativa) nonché alcuni elaborati grafici (doc. 7 –
[...]
elaborati grafici) che individuerebbero chiaramente l'oggetto e l'estensione degli pag. 6/11 interventi, nonchè due CILA dd. 26.03.2018 e 25.01.2021 a firma del legale rappresentante di e che indicherebbero quale unica impresa esecutrice CP_1
quella di e la dichiarazione di fine lavori del 25.01.2021. Parte_1
Ha concluso quindi come sopra.
7. Si è costituita ricostruendo i rapporti intercorsi tra le parti, lo CP_1
svolgimento del processo di primo grado, il tenore delle prove assunte, ed il fatto che le stesse “non hanno offerto alcuna precisa indicazione in relazione alla quantità e alla qualità dei lavori eseguiti”, essendo inutilizzabile la documentazione prodotta dopo la scadenza dei termini, così come quella prodotta in sede di appello, senza neppure aver dimostrato l'impossibilità di averla potuta versare in atti in primo grado: la stessa sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione.
Si è opposta a qualsiasi consulenza dal momento che, a fronte delle specifiche contestazioni, parte appellante avrebbe dovuto dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa in primo grado, nel mentre tale prova era fallita, come dettagliatamente motivato dal Tribunale di Udine.
Ha inoltre proposto appello incidentale condizionato relativamente al fatto che, in primo grado, l'appellante aveva prodotto tardivamente, in data 05.05.2024, dopo la scadenza di tutti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., una relazione tecnica con corredo di fotografie e che, pur a fronte della eccepita tardività e inammissibilità della produzione, il primo giudice non aveva rilevato l'inammissibilità della documentazione pur avendola ritenuta ininfluente: a tal fine, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, ha quindi proposto appello incidentale condizionato affinchè, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, la sentenza appellata sia annullata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione formulata dalla società appellata. .
8. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di disporre mezzi istruttori, all'udienza del 6.5.2025 le parti si sono riportate agli scritti conclusivi ed il
Collegio si è riservato la decisione.
9. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La censura formulata dall'appellante si fonda su una lettura errata del principio di distribuzione dell'onere della prova, correttamente applicato, invece, nella sentenza del
Tribunale di Udine.
pag. 7/11 A parere dell'appellante, erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto non dimostrata l'esecuzione dei lavori e deciso di non dar luogo alla consulenza tecnica richiesta per accertare l'estensione della pavimentazione realizzata ed il corrispettivo dovuto.
Come efficacemente sintetizzato dal primo giudice, ha agito in via Parte_1
monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo di lavori ellitticamente descritti come “preparazione e demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo (anche armate), con nuova esecuzione e posa in opera”. A dimostrazione del titolo, però, ha prodotto un “consuntivo lavori”, unilateralmente predisposto ed il cui contenuto è stato tempestivamente contestato dall'opponente sia relativamente alla tipologia delle opere eseguite, che alle misure, che ai prezzi unitari. Inoltre sono stati introdotti dall'opponente fatti non smentiti, quali l'intervenuta esecuzione di opere da parte del fratello dell'opposto con una propria impresa, nonché il subappalto da parte di Pt_1
di una parte dei lavori alla impresa I.C.O.S. di Degano s.r.l. poi
[...] Parte_2
pagata direttamente da .. Il convenuto opposto, a fronte di queste allegazioni, CP_1 si è limitato a ribadire la correttezza dell'importo richiesto in relazione ai lavori da egli direttamente eseguiti.
9.1. Sulla base di questi elementi correttamente nella sentenza si è precisato che
“Di fronte alla contestazione del credito, sarebbe onere del convenuto opposto provarne il fondamento, ovvero provare l'esecuzione dei lavori per i quali chiede di essere pagato e tale prova non è stata fornita, né è acquisibile a mezzo della C.T.U. richiesta da ”. Parte_1
In primo luogo, non è stato possibile accertare l'estensione della pavimentazione realizzata dalla impresa del convenuto, né le quantità di materiale impiegato. Inoltre, nel cantiere hanno operato in tempi diversi molteplici imprese, e non è stato neanche possibile stabilire con chiarezza quando abbia eseguito i lavori: se infatti Pt_1
l'opponente ha eccepito che essi risalivano al 2018, l'opposto invece aveva affermato che essi erano terminati nel dicembre 2021 (o nel 2022, come dichiarato nell'interpello formale da lui reso): tuttavia contraddittoriamente ha poi sostenuto che le opere realizzate dal fratello nell'autunno del 2021 erano state eseguite “a distanza di più di un anno” da quelle realizzate da lui. Anche il teste di parte convenuta opposta Tes_1
pag. 8/11 non è stato in grado di confermare né l'una né l'altra versione, avendo affermato di non ricordare se i lavori fossero stati eseguiti nel febbraio del 2018, o del 2019 o del 2020.
Né costituiscono prove la “memoria d.d. 05.03.2024 del geom. (documento Per_1
depositato dopo la scadenza dei termini per la formulazione delle prove contrarie) o il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24.06.2024, da cui si sostiene che “emergono in maniera chiara le zone di intervento evidenziate con delle frecce alla quale corrispondono circa mq 1.000 di pavimentazione”. Condivisibili, sul punto, le osservazioni dell'appellato in merito alle plurime incoerenze della deposizione del teste.
9.2. Forse cosciente delle lacune istruttorie, l'appellante ha prodotto ora in appello tutta una serie di documenti descritti in precedenza2, irrimediabilmente scontrandosi, tuttavia, con il divieto di produzione di nuovi documenti in appello che può essere superato solo nel caso in cui venga allegato e poi accertato che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento per la decisione (Cass., sez. 1 - , Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024). Nulla al riguardo ha allegato parte appellante né nell'atto introduttivo, né in comparsa conclusionale, solo limitandosi nella replica a sostenere che “L'eccezione relativa al tardivo deposito dei documenti è evidentemente infondata posto che gli stessi, come documentato, sono entrati nella sfera di conoscibilità dell'appellante soltanto con l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti d.d. 22.07.2024, successiva, appunto, alla sentenza di primo grado. E' quindi evidente che gli stessi non potevano essere prodotti nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 345 c. 3, c.p.c.”.
Di questi documenti non può quindi farsi alcun utilizzo.
Del resto, una produzione tardiva era stata fatta anche in primo grado, senza che il giudice abbia ritenuto necessario affrontare la questione, evidentemente ritenendo gli stessi irrilevanti: si tratta della documentazione dimessa dal convenuto in primo grado in data 05.05.2024, dopo la scadenza di tutti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
pag. 9/11 9.3. Su questo impianto istruttorio, ed a fronte della contestazione dei fatti principali e secondari, una eventuale consulenza tecnica, ampiamente distruttiva, sarebbe stata meramente esplorativa e comunque non risolutiva, come ampiamente e correttamente motivato nella sentenza di primo grado.
9.4. Giova, inoltre, rammentare che il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo qualora non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.
10. Da tutte queste considerazioni derivano quindi l'infondatezza dell'appello e la correttezza della decisione del Tribunale di Udine, la cui decisione merita integrale conferma, ancorchè non si possano negare una serie di incoerenze relativamente al rapporto intercorso tra le parti: contraddizioni che, tuttavia, si annullano reciprocamente, senza poter assurgere ad elementi indiziari coerenti. Invero, se per un verso i pagamenti effettuati dall'appellata venivano qualificati come “acconti”, è anche vero che non è stata contestata la presenza di più imprese per eseguire lavori dello stesso genere, non sono state dimostrate le epoche e la qualità delle opere rese e dei materiali impiegati, ed è stata validamente eccepita la mancanza di quei rapporti familiari che, in tesi dell'appaltatore, avrebbero giustificato una carenza di documenti e lo stesso grave ritardo con cui sono stati fatti valere in giudizio i pretesi diritti.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell'attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva e decisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 263/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'impugnazione proposta da avverso la. sentenza n. Parte_1
722/2024 depositata in data 25.06.2024 del Tribunale di Udine;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'appellato, liquidate in euro 5.800,00 per competenze oltre spese generali, esborsi, I.V.A. e CNAP come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 6 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con questa motivazione:
“ritenuto che dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dai testimoni assunti è emerso che il piazzale esterno dello stabilimento della società opponente è stato oggetto di plurimi interventi di pavimentazione eseguiti anche da terze imprese, sicché la C.T.U. richiesta dalla società convenuta opposta non consentirebbe neppure di accertare la superficie oggetto dei lavori eseguiti dal convenuto opposto e tanto meno consentirebbe di accertare i quantitativi di materiale impiegato, salvo voler demolire interamente la pavimentazione”…; 2 Si tratta di quanto acquisito a seguito della richiesta di accesso agli atti, accolta successivamente alla sentenza pubblicata in data 22.07.2024, tra cui una relazione tecnica illustrativa dell'ing. Per_2
, alcuni elaborati grafici (doc. 7 – elaborati grafici) che individuerebbero chiaramente l'oggetto e
[...] l'estensione degli interventi, e infine due CILA dd. 26.03.2018 e 25.01.2021 a firma del legale rappresentante di e che indicherebbero quale unica impresa esecutrice quella di CP_1 Pt_1
e la dichiarazione di fine lavori del 25.01.2021.
[...]