TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOP
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1595 2024 promossa
DA
Pt
in proprio e quale mandataria di e Pt_1 Parte_2 Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to CLAUDIO ALIANELLO domiciliato in
Fabriano, Via Cialdini 12
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to MASSIMO Controparte_1
FRANCESCO DOTTO e domiciliata elettivamente C/O AVV. M. GNEMMI
C.SO MAZZINI, 148 ANCONA
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia il Tribunale di Pesaro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
IN MERITO:
CP_ accertati gli inadempimenti contrattuali della (già e Controparte_1
dichiarata la risoluzione della scrittura privata del 16.02.2020 per di lei esclusiva
CP_ responsabilità, condannare la (già , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati e dunque al pagamento a favore della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
pagina 1 di 8 tempore, in proprio e nella sua spiegata qualifica, della somma di € 198.274,13
e/o di quella somma minore o maggiore che sarà dimostrata e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente o quantomeno parzialmente, tenendo conto del concorso di colpa di controparte nella causazione del danno, le domande proposte da in proprio e quale mandataria dell' costituita da Parte_1 CP_3
e da in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, Parte_2 Controparte_4 non provate.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento, con I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La in proprio e nella qualifica di cui in epigrafe, quale capofila in Pt_1
ATI, citava nel presente giudizio la per sentir dichiarare la Controparte_1
risoluzione della scrittura privata del 16.02.2020 e la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato come in conclusioni.
Deduceva l'attrice che, a seguito del comportamento illecito di un consulente incaricato dalla convenuta ed in conseguenza del successivo, ulteriore, inadempimento della la Regione Marche dichiarava la CP_5 decadenza e revoca del finanziamento per il progetto denominato “Impresa 4.0:
Innovazione, ricerca e formazione” , con conseguente obbligo di restituzione di quanto fin lì erogato.
Parte attrice ritiene che la revoca del finanziamento sia conseguente al colpevole mancato inserimento di voci da rendicontarsi, non solo a seguito del comportamento di un consulente della e dal successivo inesatto, Controparte_1
se non mancato, adempimento degli oneri di cui alla scrittura 16.2.2020.
I sopra citati eventi portavano a fronteggiare con modalità e tempistiche inadeguate le richieste della Regione Marche, anche a fronte della comunicazione di avvio del procedimento di revoca all'ammissione del finanziamento che era già stato in parte erogato.
Di qui la domanda risarcitoria espressa in conclusioni.
pagina 2 di 8 Si costituiva la contestando in fatto ed in diritto le avverse Controparte_1
pretese.
La convenuta, in particolare eccepiva che, il comportamento del proprio consulente era stato scoperto in tempo per porvi rimedio, come in effetti avvenuto.
Evidenziava ancora la convenuta, che la revoca del finanziamento era invece da collegarsi al comportamento delle altre aziende, rispetto all'odierna attrice, costitutive dell'ATI e ad una inadeguata spesa rispetto al minimo ammesso dal bando oltre che ad una inadeguata risposta alle richieste ed istanze avanzate dalla
Regione e frutto di attività autonoma dell'ATI.
Le aziende riunite in ATI, sempre a dire della convenuta, non avrebbero prodotto la documentazione sufficiente e necessaria ai fini di una corretta rendicontazione, fatto che aveva condotto all'esclusione di un rilevante numero di spese.
Detta carenza andava ad incidere negativamente sulla misura dell'investimento riconoscibile che risultava così inferiore al minimo stabilito per bando, andando così ad incidere sulla concreta erogabilità del finanziamento, determinandone la revoca.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda
La causa veniva ritenuta sostanzialmente istruita a mezzo della documentazione depositata in atti dalle parti e pertanto assunta in decisione ex art 281 sexies ul.co.cpc dopo precisazione delle conclusioni e discussione orale delle Parti.
2) A fronte del contratto 16.2.2020 inter partes, la Convenuta riceveva la documentazione da rendicontarsi che veniva trasmessa da ciascuna partecipante all'ATI.
Un consulente della invece di provvedere all'inserimento Controparte_1
della documentazione sulla piattaforma Regionale, avrebbe falsificato le ricevute attestanti il deposito della predetta documentazione, richiesta a fini di controllo, verifica e rendicontazione.
Detto comportamento veniva tuttavia scoperto a fronte dell'avviso, inviato da parte della Regione, di mancato deposito della documentazione richiesta dal bando.
pagina 3 di 8 La comunicazione della Regione consentiva di mettere riparo alla mancanza provocata dal comportamento del consulente, e la documentazione, caricata sulla piattaforma regionale, veniva così avviata alla rendicontazione nei termini previsti dal Bando.
Il consulente che aveva provocato la spiacevole situazione veniva allontanato dalla Convenuta.
Quanto sopra non appare in contestazione tra le parti, per quanto rilevabile dai rispettivi atti.
Non è quindi discutibile il fatto che la motivazione della revoca del finanziamento non sia da ricercarsi nei, sia pur spiacevoli, fatti verificatisi.
Quanto sopra risulta per documento dello stesso responsabile del procedimento di revoca del finanziamento che evidenziava (cfr all.38 fascicolo parte attrice):
Irrilevanza di quei fatti, ai fini della revoca, che viene ribadita nel documento istruttorio allegato al provvedimento finale, in cui si legge :
Appare invece che le motivazioni di revoca siano rinvenibili nel fatto che il progetto abbia comportato una spesa inferiore al limite minimo previsto per bando, ma per vero, vedremo, non solo.
Ed infatti, sempre dall'atto amministrativo di revoca risulta:
pagina 4 di 8 Ciò implica, per conseguenza, che la revoca sia da riconnettersi alla documentazione di spesa ed ai relativi giustificativi forniti dalle singole componenti dell'ATI.
Ancora una volta vengono in aiuto gli atti regionali.
Se infatti viene a scorrersi la Comunicazione per richiesta di integrazioni domanda di aiuto nr. 19262 in risposta al bando (cfr All 25 di parte attrice) potrà notarsi che la Regione, mediante quell'atto, richiede integrazioni documentali ed indica le poste che non possono essere ammesse in liquidazione.
Parte attrice a questo punto, con il proprio allegato 36), affermato come inviato alla Regione in data 2.6.23, ritiene di aver provato che la Convenuta, sin dal giugno 2022 abbia dato causa agli errori che hanno poi determinato la revoca del finanziamento e sia così venuta meno ai suoi obblighi contrattuali.
Deve osservarsi tuttavia che il citato allegato nulla dice in ordine a pretesi errori, che per vero non risultano essere né specificatamente dedotti e tanto meno provati, come al contrario, preciso onere dell'attrice.
Si osserva infatti che, l'atto istruttorio di revoca del finanziamento, chiarisce ancora una volta la situazione in quanto in esso si legge:
L'atto parla chiaramente di nuovi documenti di spesa allegati in data 2.6.23 non tempestivamente rendicontati.
Nel caso di specie, tuttavia, anche ove si volesse affermare che la documentazione non rendicontata sia quella allegata alla nota di chiarimenti del 2.6.23 essa non sarebbe comunque in grado di coprire la differenza tra il concretamente accertato, da parte della Regione, come investimento speso, ed il minimo investimento previsto per bando.
pagina 5 di 8 Si osserva infatti che l'avviso di avvio di procedimento accerta un investimento rendicontato ammissibile per € 358.341,69 ed un rendicontato non ammissibile per € 51.541,31.
Ebbene quand'anche si volesse affermare che la documentazione allegata alla nota del 2.6.23 fosse stata tempestivamente rendicontata ed il tetto di investimento totale fosse quindi ora pari ad € 411.116,90 (cfr all.35 di parte attrice), non sarebbero stati rendicontabili importi per € 17.023,34 per carenza sotto il profilo documentale, ai sensi del punto 2.1, dell'Appendice A.3 del bando (cfr all. 1 di parte attrice) riconducendo nuovamente l'importo dell'investimento al di sotto del minimo di bando pari ad € 400.000,00, così come ricavabile da estratto del provvedimento regionale all.28) di parte attrice:
Vero che parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare che la mancata produzione di documentazione è stata frutto della mancata trasmissione alla stessa ( devesi comunque notare che mediante mail all.3 di parte convenuta, quest'ultima ricorda all'ATI, con dovizia di documentazione allegata, le modalità di rendicontazione e la documentazione necessaria perché la spesa possa considerarsi positivamente rendicontabile), ma è pur vero che la responsabilità dell'incaricato nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività conferita, presuppone la prova del nesso causale tra la condotta lesiva ed il pregiudizio sopportato dal pagina 6 di 8 cliente, e non potrà certo addossarsi a quello il danno se il risultato sarebbe stato il medesimo indipendentemente dal suo operato.
In ragione di quanto sopra la domanda risolutoria e quella di danno non possono trovare accoglimento.
Parte attrice ritiene inoltre che la convenuta sia venuta meno ai propri obblighi contrattuali anche sotto un ulteriore profilo, ovvero che abbia omesso di fornire, o abbia fornito tardivamente, la propria collaborazione per la redazione di atti difensivi a fronte dell'avviso di avvio del procedimento per la revoca del finanziamento
Dovrà allora qui farsi riferimento al contratto16.2.2020.
Detto contratto allegato in atti quale all.2) di parte attrice afferma che la
Convenuta si assume l'incarico di :
Anche in tal caso deve osservarsi che parte attrice, nel suo atto introduttivo, riferisce che, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, fosse indetto, presso la sede della convenuta un incontro per
Contr decidere su come fronteggiare la situazione e che la Convenuta andò ad esprimere la volontà di non farsi carico di redigere ed inviare uno scritto difensivo per controbattere a quanto eccepito dalla Regione Marche.
Se non che anche detta affermazione non appare trovare conferma in quanto vi è in atti (cfr all. 4 et 5 di parte convenuta)
Nelle comunicazioni di cui agli allegati 4.et 5 diparte convenuta si evidenziano all'ATI alcuni errori in cui sia incorsa la Regione nel valutare le spese rendicontate e dall'altro la specifica dell'ulteriore rendicontabile, che tra gli altri appare ricomprendere indicazioni sulla rendicontazione anche della pagina 7 di 8 documentazione oggetto di esclusione e di cui più sopra è stato riportato lo stralcio (cfr box finale dell'allegato 28 di parte attrice, più sopra).
Anche in tal caso la domanda non può essere accolta in quanto risulta per tabulas che la convenuta abbia fornito il supporto previsto contrattualmente, che l'ATI abbia anche utilizzato talune osservazioni prodotte dalla Convenuta.
Le spese vanno tuttavia compensate in quanto la situazione complessiva in cui si è svolta la vicenda lasciavano potenziali ombre di dubbio che giustificano il ricorso alla tutela giurisdizionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da in proprio e n.q., per le motivazioni tutte sovra espresse, Pt_1
così decide
1) respinge la domanda per le ragioni di cui in parte motiva
2) compensa le spese.
Così deciso in Pesaro, in data 29/05/2025
Il G.O.P.
(Gianfranco Tamburini)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOP
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1595 2024 promossa
DA
Pt
in proprio e quale mandataria di e Pt_1 Parte_2 Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to CLAUDIO ALIANELLO domiciliato in
Fabriano, Via Cialdini 12
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to MASSIMO Controparte_1
FRANCESCO DOTTO e domiciliata elettivamente C/O AVV. M. GNEMMI
C.SO MAZZINI, 148 ANCONA
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia il Tribunale di Pesaro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
IN MERITO:
CP_ accertati gli inadempimenti contrattuali della (già e Controparte_1
dichiarata la risoluzione della scrittura privata del 16.02.2020 per di lei esclusiva
CP_ responsabilità, condannare la (già , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati e dunque al pagamento a favore della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
pagina 1 di 8 tempore, in proprio e nella sua spiegata qualifica, della somma di € 198.274,13
e/o di quella somma minore o maggiore che sarà dimostrata e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente o quantomeno parzialmente, tenendo conto del concorso di colpa di controparte nella causazione del danno, le domande proposte da in proprio e quale mandataria dell' costituita da Parte_1 CP_3
e da in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, Parte_2 Controparte_4 non provate.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento, con I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La in proprio e nella qualifica di cui in epigrafe, quale capofila in Pt_1
ATI, citava nel presente giudizio la per sentir dichiarare la Controparte_1
risoluzione della scrittura privata del 16.02.2020 e la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato come in conclusioni.
Deduceva l'attrice che, a seguito del comportamento illecito di un consulente incaricato dalla convenuta ed in conseguenza del successivo, ulteriore, inadempimento della la Regione Marche dichiarava la CP_5 decadenza e revoca del finanziamento per il progetto denominato “Impresa 4.0:
Innovazione, ricerca e formazione” , con conseguente obbligo di restituzione di quanto fin lì erogato.
Parte attrice ritiene che la revoca del finanziamento sia conseguente al colpevole mancato inserimento di voci da rendicontarsi, non solo a seguito del comportamento di un consulente della e dal successivo inesatto, Controparte_1
se non mancato, adempimento degli oneri di cui alla scrittura 16.2.2020.
I sopra citati eventi portavano a fronteggiare con modalità e tempistiche inadeguate le richieste della Regione Marche, anche a fronte della comunicazione di avvio del procedimento di revoca all'ammissione del finanziamento che era già stato in parte erogato.
Di qui la domanda risarcitoria espressa in conclusioni.
pagina 2 di 8 Si costituiva la contestando in fatto ed in diritto le avverse Controparte_1
pretese.
La convenuta, in particolare eccepiva che, il comportamento del proprio consulente era stato scoperto in tempo per porvi rimedio, come in effetti avvenuto.
Evidenziava ancora la convenuta, che la revoca del finanziamento era invece da collegarsi al comportamento delle altre aziende, rispetto all'odierna attrice, costitutive dell'ATI e ad una inadeguata spesa rispetto al minimo ammesso dal bando oltre che ad una inadeguata risposta alle richieste ed istanze avanzate dalla
Regione e frutto di attività autonoma dell'ATI.
Le aziende riunite in ATI, sempre a dire della convenuta, non avrebbero prodotto la documentazione sufficiente e necessaria ai fini di una corretta rendicontazione, fatto che aveva condotto all'esclusione di un rilevante numero di spese.
Detta carenza andava ad incidere negativamente sulla misura dell'investimento riconoscibile che risultava così inferiore al minimo stabilito per bando, andando così ad incidere sulla concreta erogabilità del finanziamento, determinandone la revoca.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda
La causa veniva ritenuta sostanzialmente istruita a mezzo della documentazione depositata in atti dalle parti e pertanto assunta in decisione ex art 281 sexies ul.co.cpc dopo precisazione delle conclusioni e discussione orale delle Parti.
2) A fronte del contratto 16.2.2020 inter partes, la Convenuta riceveva la documentazione da rendicontarsi che veniva trasmessa da ciascuna partecipante all'ATI.
Un consulente della invece di provvedere all'inserimento Controparte_1
della documentazione sulla piattaforma Regionale, avrebbe falsificato le ricevute attestanti il deposito della predetta documentazione, richiesta a fini di controllo, verifica e rendicontazione.
Detto comportamento veniva tuttavia scoperto a fronte dell'avviso, inviato da parte della Regione, di mancato deposito della documentazione richiesta dal bando.
pagina 3 di 8 La comunicazione della Regione consentiva di mettere riparo alla mancanza provocata dal comportamento del consulente, e la documentazione, caricata sulla piattaforma regionale, veniva così avviata alla rendicontazione nei termini previsti dal Bando.
Il consulente che aveva provocato la spiacevole situazione veniva allontanato dalla Convenuta.
Quanto sopra non appare in contestazione tra le parti, per quanto rilevabile dai rispettivi atti.
Non è quindi discutibile il fatto che la motivazione della revoca del finanziamento non sia da ricercarsi nei, sia pur spiacevoli, fatti verificatisi.
Quanto sopra risulta per documento dello stesso responsabile del procedimento di revoca del finanziamento che evidenziava (cfr all.38 fascicolo parte attrice):
Irrilevanza di quei fatti, ai fini della revoca, che viene ribadita nel documento istruttorio allegato al provvedimento finale, in cui si legge :
Appare invece che le motivazioni di revoca siano rinvenibili nel fatto che il progetto abbia comportato una spesa inferiore al limite minimo previsto per bando, ma per vero, vedremo, non solo.
Ed infatti, sempre dall'atto amministrativo di revoca risulta:
pagina 4 di 8 Ciò implica, per conseguenza, che la revoca sia da riconnettersi alla documentazione di spesa ed ai relativi giustificativi forniti dalle singole componenti dell'ATI.
Ancora una volta vengono in aiuto gli atti regionali.
Se infatti viene a scorrersi la Comunicazione per richiesta di integrazioni domanda di aiuto nr. 19262 in risposta al bando (cfr All 25 di parte attrice) potrà notarsi che la Regione, mediante quell'atto, richiede integrazioni documentali ed indica le poste che non possono essere ammesse in liquidazione.
Parte attrice a questo punto, con il proprio allegato 36), affermato come inviato alla Regione in data 2.6.23, ritiene di aver provato che la Convenuta, sin dal giugno 2022 abbia dato causa agli errori che hanno poi determinato la revoca del finanziamento e sia così venuta meno ai suoi obblighi contrattuali.
Deve osservarsi tuttavia che il citato allegato nulla dice in ordine a pretesi errori, che per vero non risultano essere né specificatamente dedotti e tanto meno provati, come al contrario, preciso onere dell'attrice.
Si osserva infatti che, l'atto istruttorio di revoca del finanziamento, chiarisce ancora una volta la situazione in quanto in esso si legge:
L'atto parla chiaramente di nuovi documenti di spesa allegati in data 2.6.23 non tempestivamente rendicontati.
Nel caso di specie, tuttavia, anche ove si volesse affermare che la documentazione non rendicontata sia quella allegata alla nota di chiarimenti del 2.6.23 essa non sarebbe comunque in grado di coprire la differenza tra il concretamente accertato, da parte della Regione, come investimento speso, ed il minimo investimento previsto per bando.
pagina 5 di 8 Si osserva infatti che l'avviso di avvio di procedimento accerta un investimento rendicontato ammissibile per € 358.341,69 ed un rendicontato non ammissibile per € 51.541,31.
Ebbene quand'anche si volesse affermare che la documentazione allegata alla nota del 2.6.23 fosse stata tempestivamente rendicontata ed il tetto di investimento totale fosse quindi ora pari ad € 411.116,90 (cfr all.35 di parte attrice), non sarebbero stati rendicontabili importi per € 17.023,34 per carenza sotto il profilo documentale, ai sensi del punto 2.1, dell'Appendice A.3 del bando (cfr all. 1 di parte attrice) riconducendo nuovamente l'importo dell'investimento al di sotto del minimo di bando pari ad € 400.000,00, così come ricavabile da estratto del provvedimento regionale all.28) di parte attrice:
Vero che parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare che la mancata produzione di documentazione è stata frutto della mancata trasmissione alla stessa ( devesi comunque notare che mediante mail all.3 di parte convenuta, quest'ultima ricorda all'ATI, con dovizia di documentazione allegata, le modalità di rendicontazione e la documentazione necessaria perché la spesa possa considerarsi positivamente rendicontabile), ma è pur vero che la responsabilità dell'incaricato nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività conferita, presuppone la prova del nesso causale tra la condotta lesiva ed il pregiudizio sopportato dal pagina 6 di 8 cliente, e non potrà certo addossarsi a quello il danno se il risultato sarebbe stato il medesimo indipendentemente dal suo operato.
In ragione di quanto sopra la domanda risolutoria e quella di danno non possono trovare accoglimento.
Parte attrice ritiene inoltre che la convenuta sia venuta meno ai propri obblighi contrattuali anche sotto un ulteriore profilo, ovvero che abbia omesso di fornire, o abbia fornito tardivamente, la propria collaborazione per la redazione di atti difensivi a fronte dell'avviso di avvio del procedimento per la revoca del finanziamento
Dovrà allora qui farsi riferimento al contratto16.2.2020.
Detto contratto allegato in atti quale all.2) di parte attrice afferma che la
Convenuta si assume l'incarico di :
Anche in tal caso deve osservarsi che parte attrice, nel suo atto introduttivo, riferisce che, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, fosse indetto, presso la sede della convenuta un incontro per
Contr decidere su come fronteggiare la situazione e che la Convenuta andò ad esprimere la volontà di non farsi carico di redigere ed inviare uno scritto difensivo per controbattere a quanto eccepito dalla Regione Marche.
Se non che anche detta affermazione non appare trovare conferma in quanto vi è in atti (cfr all. 4 et 5 di parte convenuta)
Nelle comunicazioni di cui agli allegati 4.et 5 diparte convenuta si evidenziano all'ATI alcuni errori in cui sia incorsa la Regione nel valutare le spese rendicontate e dall'altro la specifica dell'ulteriore rendicontabile, che tra gli altri appare ricomprendere indicazioni sulla rendicontazione anche della pagina 7 di 8 documentazione oggetto di esclusione e di cui più sopra è stato riportato lo stralcio (cfr box finale dell'allegato 28 di parte attrice, più sopra).
Anche in tal caso la domanda non può essere accolta in quanto risulta per tabulas che la convenuta abbia fornito il supporto previsto contrattualmente, che l'ATI abbia anche utilizzato talune osservazioni prodotte dalla Convenuta.
Le spese vanno tuttavia compensate in quanto la situazione complessiva in cui si è svolta la vicenda lasciavano potenziali ombre di dubbio che giustificano il ricorso alla tutela giurisdizionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da in proprio e n.q., per le motivazioni tutte sovra espresse, Pt_1
così decide
1) respinge la domanda per le ragioni di cui in parte motiva
2) compensa le spese.
Così deciso in Pesaro, in data 29/05/2025
Il G.O.P.
(Gianfranco Tamburini)
pagina 8 di 8