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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1445 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 2.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1445/2025 R.G.
Oggetto: opposizione avviso addebito vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GROSSO ANTONIETTA MARCELLA
- ricorrente -
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Trapani nella via Scontrino 28 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2025, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29980202500000839000 notificatagli da in data 15/04/2025, per gli avvisi di CP_2
addebito indicati in ricorso.
Si è costituito nel presente giudizio l' che dedotto di avere proceduto allo CP_1
sgravio dei predetti avvisi e di averlo trasmesso ad per cui la comunicazione CP_2
preventiva d'ipoteca, in ragione dello sgravio, non comprende più i predetti avvisi.
Ciò dedotto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.
Ciò premesso si evidenzia che, alla luce di quanto dichiarato dalle parti possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuta mena la ragione sostanziale del conflitto fra le parti.
Relativamente al capitolo sulle spese, si ritiene che possa essere dichiarata la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alle ragioni esposte da entrambe le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Marsala il 7.7.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 1445 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 2.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1445/2025 R.G.
Oggetto: opposizione avviso addebito vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GROSSO ANTONIETTA MARCELLA
- ricorrente -
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Trapani nella via Scontrino 28 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2025, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29980202500000839000 notificatagli da in data 15/04/2025, per gli avvisi di CP_2
addebito indicati in ricorso.
Si è costituito nel presente giudizio l' che dedotto di avere proceduto allo CP_1
sgravio dei predetti avvisi e di averlo trasmesso ad per cui la comunicazione CP_2
preventiva d'ipoteca, in ragione dello sgravio, non comprende più i predetti avvisi.
Ciò dedotto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.
Ciò premesso si evidenzia che, alla luce di quanto dichiarato dalle parti possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuta mena la ragione sostanziale del conflitto fra le parti.
Relativamente al capitolo sulle spese, si ritiene che possa essere dichiarata la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alle ragioni esposte da entrambe le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Marsala il 7.7.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo