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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8791/2018
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 29.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, a seguito della sostituzione della trattazione in presenza del 29.10.2025 con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 8791 del R.G.A.C. dell'anno 2018 vertente t r a
, (C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in PO (SA), alla Via Tagliata, s.n.c., elettivamente domiciliata alla Via R. Jemma, n. 2,
Battipaglia, presso lo studio legale dell' avv. Maria Gabriella Gallevi
- attrice nel merito possessorio -
E
nata a [...] il [...] (C.F: e nata a [...] CP_1 C.F._2 CP_2
(SA) il 03.01.1960 (C.F. ), rapp.te e difese, giusta procura allegata in atti dall'avv. C.F._3
CA UR presso il cui studio sono domiciliate in PO (SA) alla via S. Giovanni, n. 10;
- Ricorrenti / convenute nel merito possessorio/ -
OGGETTO: azione di reintegrazione del possesso / merito possessorio
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 15\10\2018 e rappresentavano di essere CP_1 CP_2 proprietarie e di avere il possesso di alcuni terreni, di natura bosco ceduo, siti in PO (SA), loc. Conca-
FI (in catasto al fol. 6 p.lle 1672, 1681, 1673, 1679, 1682, 1675 e 1677) e che per accedere ai loro fondi avevano sempre utilizzato un sentiero pedonale – peraltro di loro proprietà, meglio indicato nell'atto di compravendita del Notaio del 02.05.1976 Rep. 334395 Racc. 14860 col quale la defunta madre delle Per_1 ricorrenti, sig.ra , acquistava “parte del fondo rustico di natura bosco ceduto, sito in PO, compreso il Parte_2 sentiero pedonale a sud” identificato al foglio 6 della vecchia particella 81 – costituito in parte da viottolo, in parte da scalette, che si diparte dalla rotabile via Tagliata;
che verso la fine di maggio 2018
[...]
proprietaria di un immobile confinante con il sentiero in questione, aveva assunto una condotta Pt_1 volta a molestare, turbare ed impedire il suindicato passaggio, frapponendosi fisicamente alle ricorrenti o a loro incaricati nel momento del passaggio, contestualmente profferendo nei loro confronti ingiurie ed intimidazioni di vario genere, ivi compresa quella di simulare malori o aggressioni ed avvertire il pronto soccorso;
che nella prima decade del mese di ottobre 2018 la aveva apposto lungo il sentiero Pt_1 pedonale una recinzione, con due cartelli con la dicitura “strada privata” e “attenzione area sottoposta a videosorveglianza”, un cancello a circa venti scalini più in alto della recinzione e sul costone roccioso a destra del sentiero una mattonella recante il numero civico 19; che, di conseguenza, il passaggio di accesso ai fondi di proprietà delle ricorrenti era stato definitivamente impedito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva contestando la stessa esistenza del Parte_1 dedotto passaggio e la legittimità della “chiusura” della sua proprietà.
Escussi gli informatori ammessi, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato e pertanto, con ordinanza del 14/06/2019, a cui si rimanda, lo accoglieva pronunciando il seguente dispositivo: “1) ACCOGLIE per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, ORDINA a alla resistente, di reintegrare le ricorrenti, Parte_1
e nel possesso della servitù di passaggio attraverso il sentiero che si diparte dalla rotabile CP_1 CP_2
Tagliata e attraversa parte della proprietà (p.lle 64, 1320 e 843) fino al fondo di proprietà delle ricorrenti in Pt_1
PO (SA), loc. Conca-FI (in catasto al fol. 6 p.lle 1672, 1681, 1673, 1679, 1682, 1675 e 1677), rimuovendo ogni ostacolo frapposto al suddetto passaggio ovvero mediante la consegna di copia delle chiavi dei cancelli, astenendosi per il futuro da ogni turbativa e\o impedimento;
2) CONDANNA la resistente, al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese processuali Parte_1 che si liquidano nella complessiva somma di Euro 3.400,00 per compensi ed Euro 156,03 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. CA UR per dichiarato anticipo”.
Avverso la suddetta ordinanza la sig.ra in data 08.08.2019, depositava istanza ai Parte_1 sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio cosicché, a suo avviso, il Tribunale potesse pronunciarsi a seguito di un più approfondito e rituale esame delle circostanze sottoposte al suo giudizio accertando definitivamente l'infondatezza e la pagina 2 di 5 temerarietà delle pretese di controparte e rigettando la tutela richiesta fondata su presupposti fattuali del tutto falsi, erronei e svianti.
La chiedeva l'escussione testi e la nomina di CTU per poter dimostrare l'esistenza di un Pt_1 ulteriore accesso di cui disponevano le per poter accedere alle loro proprietà. CP_1
Si costituivano nella prosecuzione del merito possessorio le sig.re e le quali CP_1 CP_2 chiedevano l'escussione testi e si opponevano alla richiesta di escussione testi di controparte siccome assolutamente inidonea ad apportare novità processuali ma piuttosto quale mera ripetizione di un'attività istruttoria già espletata;
inoltre, si opponevano alla richiesta di CTU in quanto risultava avere carattere squisitamente esplorativo e dunque inammissibile.
Contestavano e impugnavano tutto quanto esposto nella istanza siccome del tutto infondato e non provato richiamando tutte le difese spiegate nella fase sommaria alle quali integralmente si riportano.
Nello specifico, deducevano che dall'istruttoria espletata nel corso della fase cautelare, così come rilevato dal Tribunale, fosse emersa la sussistenza dei presupposti dell'azione possessoria intrapresa: possesso, spoglio e animus spoliandi; che è stato dimostrato, attraverso l'escussione degli informatori - le cui dichiarazioni sono risultate puntuali e precise nella descrizione dei luoghi di causa e nelle modalità di esercizio del suddetto passaggio - il possesso pieno, pacifico, pubblico ed ininterrotto da parte delle sig.re del passaggio attraverso il sentiero che si diparte dalla rotabile di via Tagliata e attraversando diversi CP_1 fondi giunge a quello di loro proprietà. Allo stesso modo è stato dimostrato il presupposto della violenza dello spoglio;
infatti, dagli elementi raccolti è emerso che la sig.ra , anche per sua stessa ammissione Pt_1 nella memoria di costituzione della fase cautelare, ha apposto lungo il sentiero in questione una recinzione e due successivi cancelli che hanno impedito il passaggio alle ricorrenti esercitato dalle stesse fino a quel momento (ottobre 2018) per raggiungere i loro fondi, resi in tal modo inaccessibili.
Tale circostanza risulta confermata anche dallo stesso informatore di parte resistente, Tes_1
, che in sede di escussione all'udienza del 30.01.2019 riferiva “preciso che sono stato io ad installare i
[...] cancelli lungo il viottolo”.
Nell'istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio la sig.ra si limitava a ribadire quanto già vanamente sostenuto nel ricorso introduttivo e sconfessato Pt_1 dall'istruttoria espletata.
In ragione di quanto sopra, le sig.re chiedevano al Tribunale di confermare la sussistenza in CP_1 loro favore del possesso del passaggio attraverso il sentiero che si diparte dalla rotabile Tagliata e attraversa parte della proprietà (p.lle 64, 1320 e 843) fino al fondo di proprietà delle ricorrenti sito in PO Pt_1
(SA), loc. Conca – FI (in catasto al fol. 6 p.lle 1672, 1681, 1673, 1679, 1682, 1675 e 1677), rimuovendo ogni ostacolo frapposto al suddetto passaggio ovvero mediante la consegna di copia delle chiavi dei cancelli, astenendosi per il futuro da ogni turbativa e/o impedimento;
di accertare e dichiarare che hanno pagina 3 di 5 da sempre utilizzato il suindicato passaggio per poter accedere ai fondi di loro proprietà e per l'effetto rigettare le avverse pretese in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto.
Espletata l'istruttoria mediante escussione dei rispettivi testi, la causa veniva rinviata all'udienza del
29.10.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, l'ordinanza interdittale va confermata.
È risultata determinante nella definizione del procedimento sommario la dichiarazione in particolare resa da , il quale ha chiaramente riferito che per accedere ai propri fondi le – Testimone_2 CP_1 ma anche gli altri proprietari dei terreni posti a monte della proprietà - utilizzavano il passaggio Pt_1 che, partendo dalla rotabile Tagliata ed attraverso un ponticello, passa dinanzi alla casa della , Pt_1 passaggio che peraltro le stesse provvedevano a pulire dalle erbacce;
, in qualità di CP_1 Persona_2 giardiniere già per conto del padre delle provvedeva alla pulizia del bosco ceduo di loro proprietà CP_1 almeno due volte all'anno, confermava l'utilizzo del passaggio da parte delle dalla testimonianza di CP_1
, genero della , dichiarante di essere stato l'autore materiale del denunciato Testimone_1 Pt_1 spoglio, avendo installato lui stesso i cancelli di chiusura del passaggio.
Dall'escussione dei testimoni nel giudizio di merito possessorio, non sono emerse circostanze in grado di sovvertire l'esito del procedimento sommario.
Segnatamente, in data 18 marzo 2024, -proprietario del fondo confinante con il Testimone_2 rivo ivi esistente che divide le due proprietà- dichiarava che “i sigg. si sono sempre serviti di questo passaggio CP_1 anche attraversando la proprietà dei ciò sino al 2018, sino a quando sono stati apposti delle recinzioni metalliche in Pt_1 ferro e legno ed un cancello in ferro che precludono del tutto il passaggio”, “Ho personalmente visto nell'ottobre del 2018 che i sigg. e la sig.ra , suocera del sistemare sia la recinzione metallica che il Parte_3 Parte_1 Tes_1 cancello utilizzando del cemento e/o calce”, “I sigg. non hanno altro accesso alla loro proprietà se non utilizzando il CP_1 sentiero in questione” mentre nell'udienza del 20 gennaio 2025 il teste – quale proprietario di Testimone_3 un fondo situato dopo la proprietà dei sig.ri riferiva che “dopo la proprietà dei sig.ri mio padre era CP_1 CP_1 proprietario di un fondo adibito a bosco che adesso è mio dove spesso mi recavo per raccogliere foraggio e nell'occasione dovevo necessariamente attraversare il fondo non essendoci altro passaggio”, “Ho visto personalmente la presenza di un cancello Pt_1 del quale chiesi le chiavi alla sig.ra per accedere al mio fondo, ma mi furono negate. Ad oggi non accedo al mio fondo Pt_1 non avendo altro modo”, “Ho potuto attraversare il fondo della sino al 2018”. Pt_1
Dall'istruttoria espletata è emerso che le ricorrenti hanno esercitato il possesso ad immagine CP_1 del diritto reale di servitù di passaggio pedonale attraverso il percorso sopra delineato;
possesso che è stato leso dall'attività di spoglio compiuta dalla come accertato nell'ordinanza possessoria del 14/06/2019 Pt_1 che si conferma integralmente.
Sulla dedotta esistenza di accessi alternativi sopravvenuti, sostenuta dalla parte attrice, si rileva che detta argomentazione è del tutto irrilevante, poiché l'azione possessoria tutela il possesso esercitato ad pagina 4 di 5 immagine di un diritto di servitù di passaggio, a prescindere dall'utilità o comodità comparativa di altre vie: la tutela possessoria guarda alla situazione di fatto al momento dello spoglio, ciò che conta è la lesione dell'assetto possessorio al momento del fatto. In tal senso si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità enunciato dalla Cassazione ex multis in Sentenza n. 9562 del 09/05/2005 “Al fine della tutela del possesso corrispondente ad una servitù di passaggio, è irrilevante la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario od indispensabile al possessore, per avere questi altri e più comodi accessi al proprio fondo, atteso che l'utilità, quale elemento costitutivo essenziale della servitù, viene in considerazione unicamente in sede petitoria, come vantaggio che il fondo servente sia in grado di arrecare direttamente al fondo dominante”.
L'istante va condannata al pagamento delle ulteriori spese di lite per il giudizio di merito Pt_1 possessorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice, dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Conferma l'ordinanza n. cronol. 7132/2019 emessa in data 14.06.2019 che ha ordinato alla sig.ra
[...] di reintegrare le sigg.re e nel possesso della servitù di passaggio Pt_1 CP_2 CP_1 attraverso il sentiero che si diparte dalla rotabile Tagliata e attraversa parte della proprietà (p.lle Pt_1
64, 1320 e 843) fino al fondo di proprietà delle sigg.re e sito in PO (SA), CP_2 CP_1 loc. Conca – FI (in catasto al fol. 6 p.lle 1672, 1681, 1673, 1679, 1682, 1675, 1677), rimuovendo ogni ostacolo frapposto al suddetto passaggio ovvero mediante la consegna di copia delle chiavi dei cancelli, astenendosi per il futuro da ogni turbativa e/o impedimento;
2) Condanna parte istante alla rifusione delle spese del giudizio di merito possessorio che Parte_1 si quantificano in € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno
29.10.2025 Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 29.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, a seguito della sostituzione della trattazione in presenza del 29.10.2025 con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 8791 del R.G.A.C. dell'anno 2018 vertente t r a
, (C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in PO (SA), alla Via Tagliata, s.n.c., elettivamente domiciliata alla Via R. Jemma, n. 2,
Battipaglia, presso lo studio legale dell' avv. Maria Gabriella Gallevi
- attrice nel merito possessorio -
E
nata a [...] il [...] (C.F: e nata a [...] CP_1 C.F._2 CP_2
(SA) il 03.01.1960 (C.F. ), rapp.te e difese, giusta procura allegata in atti dall'avv. C.F._3
CA UR presso il cui studio sono domiciliate in PO (SA) alla via S. Giovanni, n. 10;
- Ricorrenti / convenute nel merito possessorio/ -
OGGETTO: azione di reintegrazione del possesso / merito possessorio
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 15\10\2018 e rappresentavano di essere CP_1 CP_2 proprietarie e di avere il possesso di alcuni terreni, di natura bosco ceduo, siti in PO (SA), loc. Conca-
FI (in catasto al fol. 6 p.lle 1672, 1681, 1673, 1679, 1682, 1675 e 1677) e che per accedere ai loro fondi avevano sempre utilizzato un sentiero pedonale – peraltro di loro proprietà, meglio indicato nell'atto di compravendita del Notaio del 02.05.1976 Rep. 334395 Racc. 14860 col quale la defunta madre delle Per_1 ricorrenti, sig.ra , acquistava “parte del fondo rustico di natura bosco ceduto, sito in PO, compreso il Parte_2 sentiero pedonale a sud” identificato al foglio 6 della vecchia particella 81 – costituito in parte da viottolo, in parte da scalette, che si diparte dalla rotabile via Tagliata;
che verso la fine di maggio 2018
[...]
proprietaria di un immobile confinante con il sentiero in questione, aveva assunto una condotta Pt_1 volta a molestare, turbare ed impedire il suindicato passaggio, frapponendosi fisicamente alle ricorrenti o a loro incaricati nel momento del passaggio, contestualmente profferendo nei loro confronti ingiurie ed intimidazioni di vario genere, ivi compresa quella di simulare malori o aggressioni ed avvertire il pronto soccorso;
che nella prima decade del mese di ottobre 2018 la aveva apposto lungo il sentiero Pt_1 pedonale una recinzione, con due cartelli con la dicitura “strada privata” e “attenzione area sottoposta a videosorveglianza”, un cancello a circa venti scalini più in alto della recinzione e sul costone roccioso a destra del sentiero una mattonella recante il numero civico 19; che, di conseguenza, il passaggio di accesso ai fondi di proprietà delle ricorrenti era stato definitivamente impedito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva contestando la stessa esistenza del Parte_1 dedotto passaggio e la legittimità della “chiusura” della sua proprietà.
Escussi gli informatori ammessi, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato e pertanto, con ordinanza del 14/06/2019, a cui si rimanda, lo accoglieva pronunciando il seguente dispositivo: “1) ACCOGLIE per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, ORDINA a alla resistente, di reintegrare le ricorrenti, Parte_1
e nel possesso della servitù di passaggio attraverso il sentiero che si diparte dalla rotabile CP_1 CP_2
Tagliata e attraversa parte della proprietà (p.lle 64, 1320 e 843) fino al fondo di proprietà delle ricorrenti in Pt_1
PO (SA), loc. Conca-FI (in catasto al fol. 6 p.lle 1672, 1681, 1673, 1679, 1682, 1675 e 1677), rimuovendo ogni ostacolo frapposto al suddetto passaggio ovvero mediante la consegna di copia delle chiavi dei cancelli, astenendosi per il futuro da ogni turbativa e\o impedimento;
2) CONDANNA la resistente, al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese processuali Parte_1 che si liquidano nella complessiva somma di Euro 3.400,00 per compensi ed Euro 156,03 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. CA UR per dichiarato anticipo”.
Avverso la suddetta ordinanza la sig.ra in data 08.08.2019, depositava istanza ai Parte_1 sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio cosicché, a suo avviso, il Tribunale potesse pronunciarsi a seguito di un più approfondito e rituale esame delle circostanze sottoposte al suo giudizio accertando definitivamente l'infondatezza e la pagina 2 di 5 temerarietà delle pretese di controparte e rigettando la tutela richiesta fondata su presupposti fattuali del tutto falsi, erronei e svianti.
La chiedeva l'escussione testi e la nomina di CTU per poter dimostrare l'esistenza di un Pt_1 ulteriore accesso di cui disponevano le per poter accedere alle loro proprietà. CP_1
Si costituivano nella prosecuzione del merito possessorio le sig.re e le quali CP_1 CP_2 chiedevano l'escussione testi e si opponevano alla richiesta di escussione testi di controparte siccome assolutamente inidonea ad apportare novità processuali ma piuttosto quale mera ripetizione di un'attività istruttoria già espletata;
inoltre, si opponevano alla richiesta di CTU in quanto risultava avere carattere squisitamente esplorativo e dunque inammissibile.
Contestavano e impugnavano tutto quanto esposto nella istanza siccome del tutto infondato e non provato richiamando tutte le difese spiegate nella fase sommaria alle quali integralmente si riportano.
Nello specifico, deducevano che dall'istruttoria espletata nel corso della fase cautelare, così come rilevato dal Tribunale, fosse emersa la sussistenza dei presupposti dell'azione possessoria intrapresa: possesso, spoglio e animus spoliandi; che è stato dimostrato, attraverso l'escussione degli informatori - le cui dichiarazioni sono risultate puntuali e precise nella descrizione dei luoghi di causa e nelle modalità di esercizio del suddetto passaggio - il possesso pieno, pacifico, pubblico ed ininterrotto da parte delle sig.re del passaggio attraverso il sentiero che si diparte dalla rotabile di via Tagliata e attraversando diversi CP_1 fondi giunge a quello di loro proprietà. Allo stesso modo è stato dimostrato il presupposto della violenza dello spoglio;
infatti, dagli elementi raccolti è emerso che la sig.ra , anche per sua stessa ammissione Pt_1 nella memoria di costituzione della fase cautelare, ha apposto lungo il sentiero in questione una recinzione e due successivi cancelli che hanno impedito il passaggio alle ricorrenti esercitato dalle stesse fino a quel momento (ottobre 2018) per raggiungere i loro fondi, resi in tal modo inaccessibili.
Tale circostanza risulta confermata anche dallo stesso informatore di parte resistente, Tes_1
, che in sede di escussione all'udienza del 30.01.2019 riferiva “preciso che sono stato io ad installare i
[...] cancelli lungo il viottolo”.
Nell'istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio la sig.ra si limitava a ribadire quanto già vanamente sostenuto nel ricorso introduttivo e sconfessato Pt_1 dall'istruttoria espletata.
In ragione di quanto sopra, le sig.re chiedevano al Tribunale di confermare la sussistenza in CP_1 loro favore del possesso del passaggio attraverso il sentiero che si diparte dalla rotabile Tagliata e attraversa parte della proprietà (p.lle 64, 1320 e 843) fino al fondo di proprietà delle ricorrenti sito in PO Pt_1
(SA), loc. Conca – FI (in catasto al fol. 6 p.lle 1672, 1681, 1673, 1679, 1682, 1675 e 1677), rimuovendo ogni ostacolo frapposto al suddetto passaggio ovvero mediante la consegna di copia delle chiavi dei cancelli, astenendosi per il futuro da ogni turbativa e/o impedimento;
di accertare e dichiarare che hanno pagina 3 di 5 da sempre utilizzato il suindicato passaggio per poter accedere ai fondi di loro proprietà e per l'effetto rigettare le avverse pretese in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto.
Espletata l'istruttoria mediante escussione dei rispettivi testi, la causa veniva rinviata all'udienza del
29.10.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, l'ordinanza interdittale va confermata.
È risultata determinante nella definizione del procedimento sommario la dichiarazione in particolare resa da , il quale ha chiaramente riferito che per accedere ai propri fondi le – Testimone_2 CP_1 ma anche gli altri proprietari dei terreni posti a monte della proprietà - utilizzavano il passaggio Pt_1 che, partendo dalla rotabile Tagliata ed attraverso un ponticello, passa dinanzi alla casa della , Pt_1 passaggio che peraltro le stesse provvedevano a pulire dalle erbacce;
, in qualità di CP_1 Persona_2 giardiniere già per conto del padre delle provvedeva alla pulizia del bosco ceduo di loro proprietà CP_1 almeno due volte all'anno, confermava l'utilizzo del passaggio da parte delle dalla testimonianza di CP_1
, genero della , dichiarante di essere stato l'autore materiale del denunciato Testimone_1 Pt_1 spoglio, avendo installato lui stesso i cancelli di chiusura del passaggio.
Dall'escussione dei testimoni nel giudizio di merito possessorio, non sono emerse circostanze in grado di sovvertire l'esito del procedimento sommario.
Segnatamente, in data 18 marzo 2024, -proprietario del fondo confinante con il Testimone_2 rivo ivi esistente che divide le due proprietà- dichiarava che “i sigg. si sono sempre serviti di questo passaggio CP_1 anche attraversando la proprietà dei ciò sino al 2018, sino a quando sono stati apposti delle recinzioni metalliche in Pt_1 ferro e legno ed un cancello in ferro che precludono del tutto il passaggio”, “Ho personalmente visto nell'ottobre del 2018 che i sigg. e la sig.ra , suocera del sistemare sia la recinzione metallica che il Parte_3 Parte_1 Tes_1 cancello utilizzando del cemento e/o calce”, “I sigg. non hanno altro accesso alla loro proprietà se non utilizzando il CP_1 sentiero in questione” mentre nell'udienza del 20 gennaio 2025 il teste – quale proprietario di Testimone_3 un fondo situato dopo la proprietà dei sig.ri riferiva che “dopo la proprietà dei sig.ri mio padre era CP_1 CP_1 proprietario di un fondo adibito a bosco che adesso è mio dove spesso mi recavo per raccogliere foraggio e nell'occasione dovevo necessariamente attraversare il fondo non essendoci altro passaggio”, “Ho visto personalmente la presenza di un cancello Pt_1 del quale chiesi le chiavi alla sig.ra per accedere al mio fondo, ma mi furono negate. Ad oggi non accedo al mio fondo Pt_1 non avendo altro modo”, “Ho potuto attraversare il fondo della sino al 2018”. Pt_1
Dall'istruttoria espletata è emerso che le ricorrenti hanno esercitato il possesso ad immagine CP_1 del diritto reale di servitù di passaggio pedonale attraverso il percorso sopra delineato;
possesso che è stato leso dall'attività di spoglio compiuta dalla come accertato nell'ordinanza possessoria del 14/06/2019 Pt_1 che si conferma integralmente.
Sulla dedotta esistenza di accessi alternativi sopravvenuti, sostenuta dalla parte attrice, si rileva che detta argomentazione è del tutto irrilevante, poiché l'azione possessoria tutela il possesso esercitato ad pagina 4 di 5 immagine di un diritto di servitù di passaggio, a prescindere dall'utilità o comodità comparativa di altre vie: la tutela possessoria guarda alla situazione di fatto al momento dello spoglio, ciò che conta è la lesione dell'assetto possessorio al momento del fatto. In tal senso si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità enunciato dalla Cassazione ex multis in Sentenza n. 9562 del 09/05/2005 “Al fine della tutela del possesso corrispondente ad una servitù di passaggio, è irrilevante la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario od indispensabile al possessore, per avere questi altri e più comodi accessi al proprio fondo, atteso che l'utilità, quale elemento costitutivo essenziale della servitù, viene in considerazione unicamente in sede petitoria, come vantaggio che il fondo servente sia in grado di arrecare direttamente al fondo dominante”.
L'istante va condannata al pagamento delle ulteriori spese di lite per il giudizio di merito Pt_1 possessorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice, dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Conferma l'ordinanza n. cronol. 7132/2019 emessa in data 14.06.2019 che ha ordinato alla sig.ra
[...] di reintegrare le sigg.re e nel possesso della servitù di passaggio Pt_1 CP_2 CP_1 attraverso il sentiero che si diparte dalla rotabile Tagliata e attraversa parte della proprietà (p.lle Pt_1
64, 1320 e 843) fino al fondo di proprietà delle sigg.re e sito in PO (SA), CP_2 CP_1 loc. Conca – FI (in catasto al fol. 6 p.lle 1672, 1681, 1673, 1679, 1682, 1675, 1677), rimuovendo ogni ostacolo frapposto al suddetto passaggio ovvero mediante la consegna di copia delle chiavi dei cancelli, astenendosi per il futuro da ogni turbativa e/o impedimento;
2) Condanna parte istante alla rifusione delle spese del giudizio di merito possessorio che Parte_1 si quantificano in € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno
29.10.2025 Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5