TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3205/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3205/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Parte_1 C.F._1
Chiapperini, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso telematicamente ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- ATTORE
Contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Paolo Castelluccio, giusta procura conferita su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- CONVENUTA -
Oggetto: franchising
Conclusioni delle parti: come da udienza di precisazione delle conclusioni del 13.3.2024):
- Attore
“preliminarmente reitera la richiesta di ammissione delle prove già richieste nelle memorie istruttorie depositate nel procedimento svoltosi innanzi al tribunale di Bari e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa in riassunzione ed insiste per l'accoglimento delle stesse”.
- Convenuta:
“.. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
innanzi a codesto Tribunale la riassumendo il giudizio già Controparte_1
instaurato innanzi al Tribunale di Bari (RG.10655/2018) di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.
942/2018, emesso in data 05.04.2018, con il quale il predetto Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 21.163,80 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di importi dovuti in forza di n. 14 fatture relative ad un contratto di affiliazione commerciale stipulato tra le parti in data 6.11.2015.
Nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Bari il ha dedotto ed eccepito, in Parte_1
sintesi, a fondamento della propria opposizione:
a) l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trani;
b) il difetto dei presupposti per la concessione della tutela monitoria;
c) nel merito, l'insussistenza della prova del credito, in quanto non corrisponderebbe al vero, né vi sarebbe prova della definizione delle pratiche “Martinelli”, “Guarino”, “Lateano” e , e Per_1
del loro andamento a buon fine giusta intervento professionale del così venendo meno il Parte_1 presupposto di riconoscimento del credito invocato dall'opposta sulla scorta dell'art. 10 del contratto di affiliazione;
né potendo la prova predetta essere desunta dalla mera segnalazione della pratica da parte dell'affiliante;
d) il disconoscimento dell'avversa produzione documentale “in quanto di formazione unilaterale e, dunque, prive di ogni valore probatorio (fatture e preavvisi di fattura)” e poiché, in relazione alle email e all'allegato J, “non riferibili al;
Parte_1
e) la “nullità/annullabilità” del contratto di franchising intercorso tra le parti per violazione degli obblighi precontrattuali di informazione di cui agli artt. 6 e 8 della L. 129/2004, atteso che: - il già agente immobiliare, aveva avviato sin dal 2012 un'attività consistente nella Parte_1 conclusione di operazioni immobiliari volte ad ottenere accordi “saldo e stralcio” con le banche, che consentissero la liberazione degli immobili dal vincolo pignoratizio e/o ipotecario a fronte del versamento di parte delle somme percepite dalla vendita degli stessi immobili;
lo stesso, quindi, nel
2015 era entrato in contatto con un rappresentante dell'opposta ed era stato indotto dall'affiliante a sottoscrivere il contratto di affiliazione attraverso la rappresentazione di false circostanze, tra le quali l'essere dotata di una rete di segnalatori di pratiche sul territorio, di formazione continua, di solida struttura finanziaria per stanziare i fondi necessari per le definizioni saldo e stralcio, di canali preferenziali per la definizione delle trattative con gli istituti di credito, di know-how costituito da particolari conoscenze tecniche dei professionisti consulenti del gruppo, software aggiornati e dedicati;
– che tale rappresentazione l'aveva indotto erroneamente a ritenere di poter conseguire non solo l'aumento esponenziale del numero dei clienti, ma anche una rapidissima definizione delle pratiche affidate e, dunque, un aumento dei profitti, tanto da decidersi a stipulare il contratto e a versare un primo importo di €. 6.800,00 oltre iva, in sede di sottoscrizione del contratto;
- che però da subito si era reso conto dell'infondatezza delle promesse ricevute, posto che “Il corso di formazione iniziale durava solo due giorni ed era caratterizzato da un'estrema eterogeneità dei partecipanti che non consentiva gli elevati standard di preparazione promessi”; “Il manuale operativo consegnato consisteva solo in alcune bozze di lettere di invito a potenziali clienti e di un generico contratto preliminare per l'acquisto degli immobili”; “La formazione successiva era limitata a “webinar”, consistenti in brevi video realizzati da parte dell'unica consulente legale del gruppo franchising, la quale era altresì l'unico soggetto a cui poter rivolgere questioni tecniche
(peraltro non sempre adeguatamente soddisfatte); “Le segnalazioni di potenziali clienti nell'arco di un anno furono solo quattro”; “Le richieste di intervento finanziario, volto al conseguimento del buon esito delle operazione, venivano sistematicamente rifiutate”; “I referenti degli istituti di credito non mostravano alcuna maggiore “elasticità” nella definizione delle trattative, affermando di non conoscere il marchio ”; - dunque, l'affiliazione aveva causato addirittura una CP_2 contrazione degli affari per l'opponente, anche dovuta al malfunzionamento del software gestionale e ciononostante, a seguito delle forti sollecitazioni pervenute l'affiliato aveva corrisposto l'ulteriore importo di €. 6.800,00; - che, quindi, nel 2017, aveva deciso di abbandonare l'attività delle operazioni di saldo e stralcio immobiliare e ricominciare da zero nel settore del real estate.
f) la nullità del contratto del 6.11.2015 per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1 e 3, comma
4, lett. d) L. 129/2004 e 1418 cod. civ., atteso che nel contratto stesso mancherebbe la specificazione di un know-how ben prestabilito, individuabile e già sperimentato e delle sue modalità di trasferimento in favore dell'affiliato; nonché in ragione dell'omessa indicazione delle modalità di calcolo e di pagamento delleroyalties da corrispondere al franchisor, non essendo chiarito quando l'operazione può dirsi conclusa ed essendo la provvigione soggetta a mutamenti laddove l'affiliante,
a suo insindacabile giudizio, decida di intervenire nell'affare apportando propri capitali.
g) la nullità del contratto o la responsabilità contrattuale per violazione degli artt. 4 e 5 della L.
129, in ragione della mancata consegna del contratto definitivo e/o dei suoi allegati almeno trenta giorni prima della conclusione del contratto, non risultando specificati in relazione alla concedenda
“sub-licenza di utilizzo del marchio , gli “estremi della relativa registrazione o del deposito, CP_2
o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio”, né essendovi traccia di comunicazione
“dell'elemento sub f) (servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione)”;
h) che, dunque, sarebbe fondata la domanda riconvenzionale di dichiarazione della risoluzione e/o annullamento del contratto, con conseguente condanna dell'opposta “alla ripetizione/risarcimento dei danni consistenti nelle somme percepite a titolo di fee di ingresso e pari ad €. 13.600,00 oltre iva”.
L'opponente aveva, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, in via pregiudiziale 1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in virtù di quanto esposto nel punto A) del presente atto e, per l'effetto, 2) dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto Nel merito 3) revocare l'opposto decreto, in quanto, oltre che palesemente infondato ed illegittimo, è privo dei crismi della certezza, liquidità ed esigibilità, alla stregua delle circostanze di fatto innanzi dettagliatamente indicate, tutte documentalmente provate;
nonché 4) dichiarare la risoluzione/annullamento del contratto di affiliazione commerciale del 6.11.2015 per quanto esposto nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme ingiunte, 5) con condanna in via riconvenzionale della
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti ovvero alla ripetizione Controparte_3 dell'indebito pari ad €. 13.600,00, interessi come per legge e a quant'altro dovuto per legge e/o per contratto;
6) con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
L'opposta, costituitasi in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, ha invocato il rigetto dell'avversa domanda, deducendo, in estrema sintesi:
1) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza;
2) la sussistenza dei presupposti per la tutela monitoria;
3) la sussistenza del credito e l'infondatezza delle ragioni di opposizione, in quanto: - la pratica “Martinelli/Mastrapasqua” e sarebbero state definite, come Persona_2
comprovato dalla sussistenza di delega a trattare con i creditori, di procura notarile irrevocabile a vendere in favore del e di nota di trascrizione della relativa alienazione;
Parte_1
- lo stesso avrebbe ammesso di aver chiuso la “pratica , di cui Parte_1 Persona_3
aveva inviato una nota specifica di utile netto di Euro 8.657,71 e avrebbe riconosciuto per iscritto l'esistenza di un debito totale di circa 15.000,00 Euro, invocando un piano rateale di rientro, giusta mail del 17.3.2017 tra le parti;
- il disconoscimento delle mail non era specifico e in ogni caso liberamente valutabile dal giudice e le mail erano inviate da e ad un indirizzo IP riconducibile all'opponente;
- il avrebbe gestito anche le pratiche “Lateana” e , pur sfuggendo a tutte Parte_1 Per_1
le richieste scritte di informazioni in merito allo stato della pratica, la prima conclusa con trasferimento della proprietà dello stesso in capo alla signora moglie in regime di Controparte_4
separazione dei beni del signor Parte_1
- era stato viceversa il ad essere inadempiente agli obblighi assunti, non Parte_1
provvedendo mai alla corresponsione del canone dovuto pari ad euro 150/mensili; sottraendosi al pagamento del dovuto in corrispondenza della definizione della prima pratica
”; cominciando ad avere una condotta “di assoluta reticenza riguardo alla Parte_2 lavorazione delle pratiche”, pur condotte dalla sede operativa della Società e nonostante lo stesso percepisse per ogni pratica definita un duplice guadagno, sia come affiliato e sia come CP_2
Agente immobiliare;
- sarebbe infondata l'eccezione di nullità per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 6 della legge
129/2004, per mancata specificazione delle omissioni informative e del rilievo che le stesse avrebbero avuto ai fini della conclusione del contratto, nonché tenendo conto del fatto che dalle stesse allegazioni dell'opponente si evince che lo stesso era esperto del settore;
avendo, inoltre, ricevuto tutte le informazioni richieste almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto;
- le doglianze dell'opponente sarebbero infondate, in quanto: - sarebbe irrilevante l'eterogeneità dei partecipanti al corso di formazione, : - il manuale operativo consta di 225 pagine;
-
i webinar sarebbero seminari interattivi adeguati;
- il aveva in gestione 36 pratiche;
- non Parte_1
vi è prova delle richieste di intervento finanziario;
- il utilizzava il marchio in fase Parte_1 CP_2
di trattativa e giungeva alla conclusione degli affari;
- non è chiarita la consistenza del malfunzionamento del software gestionale Solving Estate, unicamente dedicato alla condivisione delle informazioni e dei documenti relativi alle singole pratiche fra gli affiliati e la Casa madre, né il nesso con l'asserita contrazione degli affari;
- l'essenza nel Know-how sarebbe chiarita nel Manuale Operativo fornito a tutti gli affiliati e costituente parte integrante del Contratto di Affiliazione, mentre gli estremi della sub licenza sarebbero indicati nell'allegato B) al contratto stesso.
- il corrispettivo e le relativa determinazione sarebbero indicati nell'art. 10 del contratto oggetto di causa;
- la formula commerciale sarebbe stata sperimentata sul mercato sin dal 2011, allorquando il marchio era stato registrato;
CP_2
- la avrebbe provveduto all'istruzione iniziale dell'affiliato, alla sua continua CP_2
formazione e ed affiancamento fino alla totale autonomia nella gestione delle pratiche;
4) Ha formulato, infine, “domanda riconvenzionale di risarcimento danni subiti dalla convenuta, sia con riferimento ai costi inutilmente sostenuti dalla società per il continuo supporto tecnico e l'assistenza legale prestate al signor per la gestione delle sue 36 pratiche di Parte_1
saldo e stralcio immobiliare, sia per il danno da lucro cessante derivante dalla definizione in totale autonomia e all'oscuro della Casa Madre delle pratiche dalla stessa sottoposte all'Affiliato
“ e “ ”, oltre che con riferimento ai danni da immagine arrecati alla rete e Per_1 Parte_3 per violazione dell'obbligo di non concorrenza e riservatezza”, danni pari “a complessivi € 15.000,
o alla misura maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria o che sarà determinata anche in via equitativa”.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “affinchè l'On Tribunale adito voglia: 1)
Dichiarare la propria competenza territoriale in forza della previsione contenuta nell'art. 17 del contratto di franchising;
2) Dichiarare la legittimità del Decreto ingiuntivo n.1620/2018 II Sez Trib di Bari, condannando il signor a corrispondere ad la Parte_1 Controparte_3
somma di Euro 21.163,80, oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura;
3) Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata nel merito e non provata;
4) In via gradata condannare il signor al pagamento dell'ulteriore importo di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno subito dalla convenuta, ovvero alla somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o che sarà determinata in via equitativa. 4) Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite”. Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale di Bari ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e con successiva sentenza n. 1210/2022 del 28.3.2022 e comunicata il 5.4.2022, il Tribunale stesso si è dichiarato incompetente in favore di codesto Ufficio, concedendo alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
L'attore (già opponente) ha dunque riassunto il giudizio dinanzi a codesto Tribunale, deducendo di avere “interesse ad ottenere una pronuncia nel merito di accertamento negativo del credito ex adverso vantato, nonché di accoglimento della domanda riconvenzionale già proposta, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Bari”.
Ha formulato, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Trani, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, Nel merito 1) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito asseritamente vantato dalla convenuta;
nonché 2) dichiarare la risoluzione/annullamento del contratto di affiliazione commerciale del 6.11.2015; 3) con condanna in via riconvenzionale della (già spa) al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali subiti ovvero alla ripetizione dell'indebito pari ad €. 13.600,00, interessi come per legge e a quant'altro dovuto per legge e/o per contratto;
4) con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Con comparsa del 24.10.2022 si è costituita in giudizio la convenuta in riassunzione, deducendo che il credito risulterebbe provato dalla documentazione contabile in atti, dal duplice riconoscimento del debito e delle promesse di pagamento contenute nelle mail del 14.07.2016 e del
17.03.2017 e dalla corrispondenza di posta elettronica intercorsa tra le parti e opponendosi all'avversa domanda, per le ragioni di diritto e di fatto già dedotte nel giudizio svoltosi innanzi al
Tribunale di Bari.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare il credito della
(già nei confronti di , nella qualità di Controparte_1 CP_3 Parte_1
socio accomandatario della cessata società Gruppo Zero Positivo S.a.s. di , per Parte_1
le ragioni esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo promosso innanzi il giudice a quo Tribunale di
Bari e riproposte nel presente atto, per complessivi € 21.163,80, oltre interessi di mora di cui al
D.Lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
b) Rigettare ogni contraria eccezione domanda e istanza e, segnatamente la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente Parte_1
, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
c) Accogliere la spiegata
[...] domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare , nella qualità di socio Parte_1
accomandatario della cessata società , al Controparte_5
pagamento a titolo di risarcimento danni da inadempimento per il mancato versamento delle provvigioni pari al 10% sull'utile netto ricavato dalle operazioni “ e “ ”, nonché per Pt_4 Pt_5
i danni all'immagine arrecati alla rete e per violazione dell'obbligo di non concorrenza e riservatezza, il tutto da quantificarsi in complessivi € 15.000,00, o nella misura maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria o che sarà determinata anche in via equitativa;
d) con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa è stata istruita a mezzo documentale, mercé la riproduzione della documentazione di parte già depositata nel procedimento originariamente instaurato.
All'udienza del 13.3.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, la stessa è stata riservata per la decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.-
----------
Le domande attoree sono infondate e devono essere respinte, mentre deve essere accolta in parte quella riconvenzionale formulata dalla convenuta, nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
1. Premessa: la delineazione del thema decidendum.
In primo luogo, preme rilevare che, nel caso di specie, l'originario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato riassunto in seguito a declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Bari, onde tale pronuncia, pur non contenendo alcuna formale declaratoria di nullità dell'opposto decreto, deve ritenersi contenente una revoca implicita dell'emesso decreto (v. Cas. Civ,. ord. n.
90/2022; Cass. n. 1372/2016).
Ne deriva che il giudizio riassunto non ha più ad oggetto (oltre che la questione di competenza) le doglianze relative alla fase monitoria, ma riguarda la sussistenza del credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. 7720/2019; Cass. 1372/2016; Cass. Ord. 15694/2006;
Cass. 14075/1999), oltre che quelle altre domande proposte dalle parti – in via principale o riconvenzionale.
Se, infatti, da un lato, in forza del c.d. principio della translatio iudicii (art. 50 c.p.c.) il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente (Cass. n. 9915/2019; Cass. n. 5542/2021), dall'altro è ben ammessa la proposizione di domande nuove ad opera delle parti, giacché la funzione della riassunzione, mirante alla conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 14/01/2022, n. 1121; Cass., Sez.
III, 8/01/2016, n. 132; Cass. civ. n. 15753/2014).
Ne deriva, dunque, che nel caso di specie, sarà oggetto di delibazione, ad eccezione delle questioni di competenza e delle doglianze relative alla fase monitoria, ogni domanda già proposta dalle parti nel giudizio a quo e riproposta e/o ampliata nella presente sede.
2. Le domande di accertamento dell'invalidità del rapporto formulate dall'attore (già opponente).
Giova anzitutto delibare le domande di accertamento della nullità/annullabilità del contratto di franchising formulate dal in quanto aventi carattere giuridicamente e logicamente Parte_1
pregiudiziale, tanto rispetto a quelle formulate dallo stesso (di accertamento negativo, di ripetizione/risarcimento), quanto a quelle formulate dalla controparte (di adempimento del credito e di risarcimento del danno da inadempimento).
Orbene, tali domande sono infondate.
Occorre, al riguardo, esaminare i singoli profili di invalidità eccepiti dall'attore.
2.1. La dedotta violazione degli obblighi informativi precontrattuali.
2.1.1. Giova premettere, in punto di diritto, che il rapporto intercorso tra le parti è riconducibile alla figura dell'affiliazione commerciale (c.d. “Franchising”), disciplinato dalla L.
129/2004, e definito, ai sensi dell'art. 1, «il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi». Nello specifico, in ordine all'informativa precontrattuale, l'art. 6 della L. 129/2004 così dispone:
«Art. 6 (Obblighi precontrattuali di comportamento) 1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti. […]»
Il successivo art. 8, rubricato “Annullamento del contratto”, dispone poi che:
«
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto».
Dagli elementi normativi testé riportati può evincersi che nel caso di false informazioni fornite dall'affiliante, all'affiliato è concessa la medesima tutela che il codice civile appresta alla parte che abbia prestato un consenso viziato alla conclusione di un contratto, in quanto raggirata con dolo dalla controparte, id est il rimedio dell'annullamento ai sensi dell'art. 1439 cod. civ. (cfr., in ordine alla identità di tutela tra art. 8 l. 129 cit. e art. 1439 cod. civ., Cass. Civ. n. 4321/2019, in parte motiva).
L'annullamento “per false informazioni” è dunque possibile quando (l'attore dia prova che) gli artifizi e i raggiri dolosi «usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato» (c.d. dolo vizio: v. l'art. 1439, comma 1°, cod. civ.) ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. (v. Cass. Civ., 05/11/2024, n. 28450).
All'uopo non è sufficiente la mera esaltazione dei caratteri di un prodotto (c.d. dolus bonus: v.
Cass. n. 19559/2009) o una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, occorrendo la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare (e che abbiano determinato) una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza (v. Cass. civ. n. 20231/2022; Cass. civ. n. 31731/2021).
2.1.2. Orbene, tanto premesso, nel caso di specie deve escludersi che l'affiliante abbia reso informazioni false, tali da ingenerare nell'affiliato un vizio della volontà nella stipulazione del contratto di franchising.
Anzitutto preme rilevare che l'attore si è sostanzialmente limitato a dedurre la falsità di una serie di informazioni ricevute in sede di informativa pre-contrattuale (nello specifico, la sussistenza di: “- canali preferenziali per la definizione delle trattative con gli istituti di credito dovuti alla notorietà del marchio;
- segnalazione di nominativi di debitori esecutati grazie alla rete di CP_2
segnalatori presenti su tutto il territorio nazionale;
- formazione continua attraverso un corso iniziale e successivi corsi di aggiornamento;
- know-how costituito da particolari conoscenze tecniche dei professionisti consulenti del gruppo;
- disponibilità a fornire capitali e finanziamenti per la definizione degli accordi saldo e stralcio con le banche;
- software aggiornati e dedicati”), ma non ha allegato (prima che dimostrato) l'incidenza e il legame causale tra tali informazioni ed il processo di formazione della propria volontà contrattuale.
A tal proposito, ad esempio, il si è lamentato del fatto che il corso di formazione Parte_1 iniziale fosse durato solo due giorni e fosse caratterizzato da un'estrema eterogeneità dei partecipanti, ma non ha specificato la durata (in tesi maggiore) del corso inziale che gli era stata indicata o la specifica composizione partecipativa del corso che gli era stata illustrata, né ciò si evince dal riferimento contrattuale (v. l'art. 6, che parla soltanto di “istruzione iniziale”), con conseguente irrilevanza della censura in termini di annullamento contrattuale.
Allo stesso modo, ha dedotto che “Il manuale operativo consegnato consisteva solo in alcune bozze di lettere di invito a potenziali clienti e di un generico contratto preliminare per l'acquisto degli immobili” ma, ancora una volta, non ha specificato l' “ubi consistam” della falsa informazione
(e, cioè, il contenuto del manuale che in sede precontrattuale gli sarebbe stato prospettato con raggiro); Ed ancora, la mera allegazione secondo cui “la formazione successiva era limitata a
“webinar”, consistenti in brevi video realizzati da parte dell'unica consulente legale del gruppo franchising” non chiarisce il proprium dell'asserita falsa informazione.
Parimenti, l'allegazione sul basso numero di “segnalazioni di potenziali clienti”, non costituisce una censura afferente ad una falsa informazione (non essendo indicata né risultando una quantità pattuita o garantita di segnalazioni minime); Anche volendo volgere lo sguardo alle lamentate censure in termini (non già di invalidità contrattuale ma) di mero inadempimento, parimenti le stesse risultano destituite di fondamento, in quanto:
i) il corso iniziale è stato pacificamente effettuato e non è possibile apprezzarne la “carenza tecnica”, anzi risultando circostanza parimenti pacifica che l'attore sia stato in grado di effettuare l'attività di commercializzazione alla base del rapporto di affiliazione;
ii) la convenuta ha depositato in atti un manuale operativo di 176 pagine (al netto delle addende normative), che risulta contenere quanto indicato in contratto (e cioè, in buona sostanza,
“gli elementi tecnico-organizzativi e le tecniche per l'esercizio dell'attività oggetto del contratto”: cfr. l'art. 5), atteso che: a) l'introduzione e i primi due capitoli afferiscono all'esplicitazione e alla guida nell'attività oggetto di franchising, e cioè quella di cancellazione dei pignoramenti e saldo dei debiti con il metodo “solving estate” (trattativa con i creditori e vendita dei beni), mentre il 4 capitolo e l'appendice forniscono simulazioni di tutta la procedura da seguire nell'attività medesima;
b) il capitolo 3 chiarisce “Il Sistema Accord e la gestione di un'agenzia affiliata, esplicitando “i servizi e il sistema Accord” .
iii) non risulta (allegata e) dimostrata la sussistenza di un'obbligazione di garantire formazione in itinere con modalità diversa da “webinar” e/o rimessa ad una pluralità di formatori. iv) in assenza di un quantitativo minimo contrattuale di segnalazioni garantite, non appare ravvisabile un inadempimento (peraltro di gravità tale da invocare la risoluzione contrattuale, pure richiesta in subordine dall'attore), anche tenendo conto del fatto che: - la convenuta ha allegato la circostanza che il aveva in gestione n. 36 pratiche e l'attore nulla ha
contro
-dedotto sul Parte_1
punto, con valenza anche ex art. 115 c.p.c.; - risulta per tabulas che la convenuta abbia segnalato dei potenziali clienti e la definizione delle relative pratiche;
- nel contratto e nel richiamato manuale operativo è chiarito che i clienti, oltre ad essere segnalati dall'affiliante, devono esser procacciati dallo stesso affiliato.
v) le ulteriori allegazioni secondo cui le richieste di intervento finanziario sarebbero state
“sistematicamente rifiutate” e i referenti degli istituti di credito non avrebbero mostrato di conoscere il marchio ” risultano genericamente articolate, senza indicazione del numero di richieste CP_2 effettuate, delle banche interessate, dei motivi dell'esito negativo, rilevandosi in censure di inadempimento prive del requisito della specificità, come tale irrilevante. Lo stesso dicasi per la non meglio specificata allegazione relativa al “malfunzionamento del software gestionale”, priva di contenuti atti a “qualificare” l'inadempimento, con violazione dell'avverso diritto di difesa.
Inoltre, per come l'attore ha allegato i suddetti profili informativi, può ritenersi che non ricorra l'ipotesi degli artifizi o raggiri, ma si rientri, al più, nel caso del c.d. dolus bonus, trattandosi di mere informazioni fornite dall'affiliante al fine di “sponsorizzare” il proprio prodotto, enfatizzandolo in modo fisiologico, senza trasmigrare nell'alveo dei raggiri idonei ad incidere sul processo formativo della volontà dell'affiliato, anche in considerazione della sua condizione soggettiva.
E' stato, infatti, attore ad aver dedotto che egli era già un esperto nel settore al momento dell'affiliazione avendo avviato una propria attività (una “micro impresa”) nel campo sin dall'anno
2012, essendosi sottoposto a formazione ed avendo acquisito “una certa reputazione quantomeno con i referenti locali delle banche”, affermando in buona sostanza di aver contattato la convenuta al fine di risolvere la problematica di reperimento immediato del denaro necessario alle operazioni di saldo e stralcio. Sicché, la censurata condotta informativa – come visto insussistente – non appare in ogni caso di tale natura da poter determinare un'alterazione della realtà in capo al tale da Parte_1
indurlo a sottoscrivere il contratto di affiliazione, tenuto conto del suo back ground formativo e professionale, che lo rendeva in grado di verificare il “grado” di veridicità delle informazioni ricevute.
Ne deriva, in conclusione, il rigetto della domanda di annullamento.
2.2. La nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1 e 3, comma 4, lett. d)
L. 129/2004 e 1418 cod. civ.
Anche la domanda di nullità per indeterminatezza dell'oggetto non risulta fondata.
2.2.1. Con riguardo all'eccepita mancata specificazione del know-how, occorre anzitutto ricordare, in punto di diritto:
- che il kow-how (id est: il “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato”: così l'art. 3, lett. a. L. 129 cit) non costituisce elemento indefettibile del tipo contrattuale, occorrendo soltanto la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale - ossia, la sperimentata formula commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa (così Cass. Civ. sez. III, 10/05/2018, n.11256);
- che laddove il testo contrattuale faccia espresso riferimento al know-how, la verifica di specificità della relativa clausola impone di confrontarsi con le norme in tema di interpretazione del contratto e con il contenuto necessariamente elastico del requisito, in funzione dello specifico settore economico oggetto dell'affiliazione commerciale, della maggiore o minore complessità strutturale della rete commerciale dell'affiliante e, quindi, all'attività imprenditoriale esercitata in concreto dall'affiliato e dedotta in contratto: quanto meno articolate esse si presentino, tanto più "leggera" potrà essere la descrizione del know-how contenuta nel testo contrattuale;
- che – in ogni caso – l'eventuale invalidità della clausola per difetto di specificità non determina ex se la nullità dell'intero contratto per difetto dell'oggetto (che, come si è detto, non è limitato al trasferimento del know how), occorrendo valutare - nel caso - l'incidenza dell'invalidità della clausola nell'economia complessiva del rapporto (cfr. l'art. 1419 cod. civ.).
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'attività esercitata, deve escludersi l'invalidità contrattuale, in quanto:
i) nel contratto è chiarita l'attività oggetto di affiliazione (operazioni di saldo e stralcio immobiliari), non oggetto di particolare complessità, e la concessione all'affiliato, unitamente al
“Know-how operativo, riguardante le tecniche di prestazione dei servizi suddetti”, anche dei diritti di sub licenza del marcio e dell'insegna “Accord Soluzione Debiti”;
ii) il riferimento a tale know-how operativo può ritenersi contenuto nel manuale operativo – espressamente richiamato in contratto – in cui è evidenziato il bagaglio di conoscenze pratiche necessarie all'affiliato per la gestione della sua attività e riconducibili, in sintesi: - alle modalità di gestione, “passo-passo”, della procedura da attuare nelle pratiche con i debitori pignorati
(segnalazione debitori, indagini sui crediti, proposta ai creditori, reperimento finanziamenti, alienazione del bene, etc); patrimonio pratico che ben può dirsi rispondente al requisito della specificazione, tale da poter consentire alla parte di verificare i requisiti della segretezza ( per tale dovendosi intendere un patrimonio di conoscenze non inaccessibile ma soltanto "non generalmente noto nè facilmente accessibile", così potendosi intendere quello oggetto di causa) e della sostanzialità, trattandosi di conoscenze senza dubbio necessarie e utili all'affiliato nell'esercizio della propria attività in quella specifica rete di franchising: tanto che nel manuale operativo è chiarito altresì che nella fase iniziale vi sarà una sorta di “affiancamento” della casa madre per l'avvio dell'attività dell'affiliato (v. pag. 136: “Nella fase di Start Up è SEMPRE la Casa Madre a CP_2 trattare con gli investitori istituzionali [banche e Finanziarie]. L'esperienza maturata dalla Casa
Madre nella gestione di tali proposte viene trasferita, in questo modo, all'affiliato, che beneficerà del servizio fino a che non avrà maturato un'adeguata competenza in materia”; v. pag. 149: “L'agenzia affiliata opera in un regime di parziale autonomia dalla Casa Madre.[…] NON CP_2
è autonoma: » nella scelta dell'Avvocato che seguirà gli aspetti legali della pratica, che è nominato dall'Avvocato della Casa Madre Accord se questo lo ritiene opportuno;
» nei rapporti con banche e altri creditori (nel primo anno di attività e fino al conseguimento di tutte le competenze richieste per concludere autonomamente un'operazione di vendita e cancellazione del pignoramento);» per
l'ottenimento della Procura a Vendere e la firma del Preliminare di Vendita. N.B. La Casa Madre
Accord assicura all'Agenzia Affiliata un affiancamento costante fino alla totale autonomia nella gestione delle pratiche, dopodiché si può agire in maniera indipendente).
2.2.2. In merito, inoltre, all'eccepita omessa indicazione delle modalità di calcolo e di pagamento delleroyalties da corrispondere al franchisor, sia sufficiente richiamare il contenuto testuale dell'art. 10 del contratto intercorso tra le parti (“Corrispettivi e pagamenti a carico dell'Affiliato”), il quale, dopo aver posto a carico dell'affiliato il pagamento di una commissione di entrata “una tantum” di euro 25.000,00 e di un canone mensile per la gestione del software e delle attività di web marketing, così dispone:
«[…] l'affiliato, ad ogni operazione conclusa, corrisponderà all'affiliante il 10% […] dell'utile generato dalla stessa fatti salvi accordi diversi da considerarsi caso per caso ovvero laddove intervenga direttamente l'affiliante, con capitali propri, al conseguimento del buon esito dell'operazione”.
Tanto chiarito, deve superarsi la censura secondo cui non sarebbe chiaro “quando l'operazione può dirsi conclusa”, soccorrendo a tal fine la chiara indicazione della procedura fornita dal manuale operativo (come detto espressamente richiamato in contratto) la quale trova espresso termine con la cancellazione del pignoramento e la vendita dell'immobile (v. pag. 162 manuale in atti).
In ordine all'ulteriore censura di indeterminatezza per l'ipotesi dell'intervento diretto dell'affiliante, sia sufficiente rilevare che il tenore contrattuale impone una lettura che subordina una diversa determinazione del compenso al raggiungimento di un accordo tra le parti, in difetto del quale resterebbe l'accordo contrattuale del 10%, con conseguente assenza di indeterminatezza.
2.3. La nullità del contratto o la responsabilità contrattuale violazione degli artt. 4 e 5 della L.
129.
Anche le ulteriori doglianze di invalidità risultano infondate, in quanto:
- l'eventuale violazione degli obblighi di comportamento dell'affiliante di cui all'art. 4 l. 129 cit., lungi dall'incidere in senso strutturale sul contratto (trattandosi di violazione di regole di condotta: cfr. Cass. SSUU n. 26724/2007), potrebbero dar luogo a mere conseguenze risarcitorie, nella misura in cui si dia prova di un danno conseguenza direttamente correlato alla dedotta censura di inadempimento: mentre, nel caso di specie, l'attore ha invocato la nullità contrattuale o, in subordine, la responsabilità da inadempimento, senza specifica individuazione di un pregiudizio strettamente riconnesso alla mancata consegna della documentazione indicata;
- la consegna della documentazione contrattuale, inoltre, risulta comprovata dal contenuto dell'art. 16 del medesimo contratto, nel quale “l'affiliato dichiara di aver ricevuto dall'Affiliante copia del contratto di affiliazione 30 giorni prima della data della presente sottoscrizione, unitamente all'elenco degli Affiliati già operativi e dei punti gestiti direttamente”: trattasi di dichiarazione confessoria, in quanto avente ad oggetto un fatto storico e non un giudizio, come tale non soggetta ad un vaglio di possibile vessatorietà (il quale, al contrario, investe le clausole contrattuali, che disciplinano gli aspetti di un rapporto giuridico);
- la specificazione della licenza del marchio risulta comprovata da quanto menzionato nell'art. 4 (“L'Affiliante concede all'Affiliato sub-licenza di utilizzo del marchio e dell'insegna
di cui è licenziatario, nonché di tutti i marchi, insegne ed altri segni di Controparte_1 identificazione aziendale. (Allegato B)”, dovendosi dar rilievo, anche in tal senso, al valore confessorio della dichiarazione di scienza relativa all'avvenuta ricezione degli allegati contrattuali;
- in ordine all'eccepita mancata “comunicazione” delle “caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione”, occorre rilevare: a) che non trattasi di dato da “comunicare”, ma di elemento da inserire nel contratto (cfr. l'art. 3, lett f, L. 129 cit.), nel caso di specie espressamente menzionato (v. gli artt. 5 e 6); b) che la mancata esplicita indicazione della calendarizzazione dell'attività formativa appare irrilevante, tenendo conto che la formazione deve adattarsi al singolo affiliato, in base allo stato della sua professionalità o conoscenza, essendo finalizzata a consentirgli di operare in autonomia.
In definitiva, deve essere esclusa l'invalidità del contratto intercorso tra le parti, con conseguente rigetto della domanda di accertamento della nullità e/o di annullamento e della connessa domanda restitutoria.
Parimenti deve esser respinta la domanda di risoluzione contrattuale (invero articolata soltanto nelle conclusioni, ma non corroborata da uno specifico supporto allegatorio) e/o quella risarcitoria da inadempimento contrattuale, non ravvisandosi un inadempimento dell'affiliante e men che meno uno di gravità tale da dar luogo alla caducazione con effetti ex tunc del rapporto medesimo.
3. La domanda di accertamento del credito formulata dalla convenuta (già opposta)
Passando, dunque, al vaglio della domanda (riconvenzionale) di accertamento del credito (e di condanna) formulata dalla convenuta, occorre rilevarne la fondatezza.
, infatti, la sussistenza del rapporto contrattuale di franchising intercorso tra le parti, la CP_6
affiliante ha agito rivendicando il pagamento di quanto dovuto in forza delle pattuizioni contrattuali e nello specifico:
a) per la seconda e terza tranche della commissione di entrata (fatture nn. 33/2017 e 35/2017) per complessivi € 12.500,00 oltre iva, divenute esigibili in seguito alla conclusione delle prime due operazioni di vendita “saldo e stralcio”, rispettivamente ” e Parte_2
; Persona_2
b) per le provvigioni del 10% sugli utili ricavati dalle operazioni e (fatture Parte_6 Pt_7 nn. 34/2017 e 36/2017) per complessivi € 1.965,00 oltre iva;
c) per i canoni mensili non corrisposti da gennaio 2016 a settembre 2017 (fatture nn. 32/2016,
50/2016, 73/2016, 92/2016, 110/2016, 128/2016, 147/2016, 37/2017, 38/2017 e 82/2017) per l'importo di € 2.882,38, oltre iva.
La convenuta, al riguardo, non ha dedotto né dimostrato l'intervenuto pagamento, ma ha contestato in radice la spettanza del pagamento, eccependo rispettivamente la mancata prova della conclusione delle operazioni e la non spettanza del compenso mensile per inidoneità del servizio.
Entrambe le eccezioni devono essere superate.
3.1. In merito alla prima, sia sufficiente rilevare che, sulla scorta del richiamato art. 10 del contratto, la seconda e la terza rata del compenso “d'ingresso” spettano all'affiliante al momento della conclusione delle prime due operazioni da parte dell'affiliato (operazioni di stralcio “andate a buon fine”).
Nel caso di specie, può ritenersi che la convenuta abbia offerto sufficienti indici probatori in ordine alla sussistenza ed esigibilità del credito menzionato e nello specifico: - l'avvenuto reperimento delle pratiche da parte dell'affiliante e l'avvenuto affidamento al (cfr. Parte_1
scambio di mail tra le parti del 12.5.206, 20.6.2016, 28.7.2016, 14.7.2016, 17.3.2017 sub, doc. all, fasc. convenuta); - l'avvenuto buon esito della trattativa con il creditore (cfr. assenso alla cancellazione dell'ipoteca del 30.6.2016, all. fasc. convenuta); - l'avvenuta stipula degli atti di compravendita, con estinzione delle obbligazioni gravanti sui debitori e cancellazione delle relative ipoteche (v. doc. in atti).
Viceversa, l'attore non ha offerto elementi probatori a supporto della propria impostazione, limitandosi a menzionare la circostanza che negli atti di compravendita gli alienanti non siano stati rappresentati formalmente dal quale procuratore speciale: tale circostanza, tuttavia, da se Parte_1 sola non risulta sufficiente al fine di escludere l'esigibilità del credito – potendo prestarsi anche a dinamiche elusive – e non avendo l'attore dedotto o spiegato l'esito concreto di tali pratiche, pacificamente affidate allo stesso e da egli gestite: il tipo ti attività esercitata, se e perché, ad esempio, abbiano avuto un esito negativo sotto la sua gestione, etc.
Per modo che, una volta acclarata la gestione delle pratiche da parte del e il Parte_1 fattuale esito positivo dell'operazione “saldo e stralcio”, deve ritenersi soddisfatto il requisito contrattuale ai fini della scadenza dell'obbligazione.
D'altro canto, la convenuta ha comprovato anche l'intervenuto esaurimento di altre pratiche, parimenti affidate al dall'affiliante (pratiche “Petrilli” e “Lateana”) e di cui una con Parte_1
intervento dello stesso anche in sede di compravendita, quale procuratore speciale (pratica
“Lateana”, cfr. doc. 10. Fasc. convenuta), per modo che anche sotto tale profilo l'esigibilità del credito risulta soddisfatta.
Irrilevante, infine, appare il disconoscimento della riconducibilità al dei messaggi Parte_1
email prodotti dalla convenuta, atteso che lo stesso (superabile dal Giudice, anche valutando altri mezzi di prova: cfr. Cass. n. 3122/2015) risulta genericamente formulato (non chiarendo, ad esempio, da quale altro e diverso indirizzo avveniva lo scambio di comunicazione tra le parti) ed in ogni caso smentito dall'ulteriore prova documentale offerta dalla convenuta (e, quest'ultima, non disconosciuta dall'attore) e nello specifico: - dall'ulteriore scambio via email intervenuto in occasione delle pratiche e sempre a mezzo del dominio Per_1 Pt_3
”; - dall'iniziale invio della casella di posta Email_1 personalizzata, effettuato a mezzo mail il 4.12.2015, all'indirizzo del Parte_1
, con il quale inizialmente l'attore comunicava con la convenuta (v. Email_2
doc. 13 fasc. convenuta).
3.2. In ordine, infine, al compenso mensile dovuto per la gestione del software e delle attività di web marketing (art. 10 contratto in atti), si è già detto della genericità dell'allegazione di
“malfunzionamento”, priva di specifiche doglianze idonee a “qualificare” l'inadempimento e priva di indicazioni in ordine all'attività di web marketing. In ragione di tanto, dunque, anche tale importo deve ritenersi dovuto, non avendo il debitore comprovato di aver adempiuto o la non imputabilità dell'inadempimento allegato dal creditore.
In definitiva, la pretesa della creditrice deve essere accertata nella misura richiesta, pari ad euro 21.163,80, iva inclusa, con connessa condanna dell'attore al relativo pagamento (e speculare rigetto della domanda di accertamento negativo formulata dallo stesso).
Trattandosi di debito pecuniario di valuta, sono dovuti gli interessi legali, come richiesti dalla convenuta, dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
4. La domanda di risarcimento del danno.
Deve essere respinta, infine, l'ulteriore domanda articolata dalla Controparte_3
e volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento dell'ulteriore importo di € 15.000,00
[...]
a titolo di risarcimento del danno subito in ragione dell'inadempimento da parte del agli Parte_1
obblighi contrattuali.
Anche a voler tacere della genericità degli addebiti mossi nei riguardi della condotta dell'attore – che avrebbe gestito le pratiche in autonomia, risultando reticente alle richieste di informazioni – vi è che in ogni caso non appare compiutamente allegato e, soprattutto, dimostrato il danno subito per effetto del dedotto inadempimento: i riferiti costi sostenuti “per il continuo supporto tecnico e l'assistenza legale” sono rimasti del tutto indimostrati e, in ogni caso, trattasi di spese che rientravano nelle previsioni contrattuali, non potendosi identificare con un “danno”, in assenza di una pronuncia risolutoria che abbia caducato con effetti retroattivi il contratto;
la censurata definizione in autonomia delle pratiche e “Lacatena”, lungi dal poter dar luogo Per_1 ad un “danno da lucro cessante”, costituisce semmai presupposto per invocare la spettanza del relativo compenso contrattuale (percentuale del 10% sugli utili conseguiti dall'affiliato), non richiesta tuttavia nel presente giudizio;
i danni di immagine risultano genericamente allegati e non specificati.
Né potrebbe soccorrere il potere di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., operando quest'ultimo soltanto laddove il danno sia provato nell' an e sia estremamente difficile, per la parte, darne dimostrazione.
In assenza, dunque, di prova, di un danno, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
5. Le spese di lite.
Le spese giudiziali possono esser compensate, stante la soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e dalla nella causa Parte_1 Controparte_1
civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3205/2022, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da per le ragioni di cui in parte Parte_1
motiva;
2. Accoglie in parte la domanda proposta dalla e per Controparte_1
l'effetto, acclarato l'inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali di Parte_1
pagamento, lo condanna a corrispondere, in favore della convenuta, a titolo di compenso spettante, la somma di euro 21.163,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno articolata dalla convenuta;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Trani, il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3205/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Parte_1 C.F._1
Chiapperini, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso telematicamente ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- ATTORE
Contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Paolo Castelluccio, giusta procura conferita su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- CONVENUTA -
Oggetto: franchising
Conclusioni delle parti: come da udienza di precisazione delle conclusioni del 13.3.2024):
- Attore
“preliminarmente reitera la richiesta di ammissione delle prove già richieste nelle memorie istruttorie depositate nel procedimento svoltosi innanzi al tribunale di Bari e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa in riassunzione ed insiste per l'accoglimento delle stesse”.
- Convenuta:
“.. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
innanzi a codesto Tribunale la riassumendo il giudizio già Controparte_1
instaurato innanzi al Tribunale di Bari (RG.10655/2018) di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.
942/2018, emesso in data 05.04.2018, con il quale il predetto Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 21.163,80 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di importi dovuti in forza di n. 14 fatture relative ad un contratto di affiliazione commerciale stipulato tra le parti in data 6.11.2015.
Nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Bari il ha dedotto ed eccepito, in Parte_1
sintesi, a fondamento della propria opposizione:
a) l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trani;
b) il difetto dei presupposti per la concessione della tutela monitoria;
c) nel merito, l'insussistenza della prova del credito, in quanto non corrisponderebbe al vero, né vi sarebbe prova della definizione delle pratiche “Martinelli”, “Guarino”, “Lateano” e , e Per_1
del loro andamento a buon fine giusta intervento professionale del così venendo meno il Parte_1 presupposto di riconoscimento del credito invocato dall'opposta sulla scorta dell'art. 10 del contratto di affiliazione;
né potendo la prova predetta essere desunta dalla mera segnalazione della pratica da parte dell'affiliante;
d) il disconoscimento dell'avversa produzione documentale “in quanto di formazione unilaterale e, dunque, prive di ogni valore probatorio (fatture e preavvisi di fattura)” e poiché, in relazione alle email e all'allegato J, “non riferibili al;
Parte_1
e) la “nullità/annullabilità” del contratto di franchising intercorso tra le parti per violazione degli obblighi precontrattuali di informazione di cui agli artt. 6 e 8 della L. 129/2004, atteso che: - il già agente immobiliare, aveva avviato sin dal 2012 un'attività consistente nella Parte_1 conclusione di operazioni immobiliari volte ad ottenere accordi “saldo e stralcio” con le banche, che consentissero la liberazione degli immobili dal vincolo pignoratizio e/o ipotecario a fronte del versamento di parte delle somme percepite dalla vendita degli stessi immobili;
lo stesso, quindi, nel
2015 era entrato in contatto con un rappresentante dell'opposta ed era stato indotto dall'affiliante a sottoscrivere il contratto di affiliazione attraverso la rappresentazione di false circostanze, tra le quali l'essere dotata di una rete di segnalatori di pratiche sul territorio, di formazione continua, di solida struttura finanziaria per stanziare i fondi necessari per le definizioni saldo e stralcio, di canali preferenziali per la definizione delle trattative con gli istituti di credito, di know-how costituito da particolari conoscenze tecniche dei professionisti consulenti del gruppo, software aggiornati e dedicati;
– che tale rappresentazione l'aveva indotto erroneamente a ritenere di poter conseguire non solo l'aumento esponenziale del numero dei clienti, ma anche una rapidissima definizione delle pratiche affidate e, dunque, un aumento dei profitti, tanto da decidersi a stipulare il contratto e a versare un primo importo di €. 6.800,00 oltre iva, in sede di sottoscrizione del contratto;
- che però da subito si era reso conto dell'infondatezza delle promesse ricevute, posto che “Il corso di formazione iniziale durava solo due giorni ed era caratterizzato da un'estrema eterogeneità dei partecipanti che non consentiva gli elevati standard di preparazione promessi”; “Il manuale operativo consegnato consisteva solo in alcune bozze di lettere di invito a potenziali clienti e di un generico contratto preliminare per l'acquisto degli immobili”; “La formazione successiva era limitata a “webinar”, consistenti in brevi video realizzati da parte dell'unica consulente legale del gruppo franchising, la quale era altresì l'unico soggetto a cui poter rivolgere questioni tecniche
(peraltro non sempre adeguatamente soddisfatte); “Le segnalazioni di potenziali clienti nell'arco di un anno furono solo quattro”; “Le richieste di intervento finanziario, volto al conseguimento del buon esito delle operazione, venivano sistematicamente rifiutate”; “I referenti degli istituti di credito non mostravano alcuna maggiore “elasticità” nella definizione delle trattative, affermando di non conoscere il marchio ”; - dunque, l'affiliazione aveva causato addirittura una CP_2 contrazione degli affari per l'opponente, anche dovuta al malfunzionamento del software gestionale e ciononostante, a seguito delle forti sollecitazioni pervenute l'affiliato aveva corrisposto l'ulteriore importo di €. 6.800,00; - che, quindi, nel 2017, aveva deciso di abbandonare l'attività delle operazioni di saldo e stralcio immobiliare e ricominciare da zero nel settore del real estate.
f) la nullità del contratto del 6.11.2015 per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1 e 3, comma
4, lett. d) L. 129/2004 e 1418 cod. civ., atteso che nel contratto stesso mancherebbe la specificazione di un know-how ben prestabilito, individuabile e già sperimentato e delle sue modalità di trasferimento in favore dell'affiliato; nonché in ragione dell'omessa indicazione delle modalità di calcolo e di pagamento delleroyalties da corrispondere al franchisor, non essendo chiarito quando l'operazione può dirsi conclusa ed essendo la provvigione soggetta a mutamenti laddove l'affiliante,
a suo insindacabile giudizio, decida di intervenire nell'affare apportando propri capitali.
g) la nullità del contratto o la responsabilità contrattuale per violazione degli artt. 4 e 5 della L.
129, in ragione della mancata consegna del contratto definitivo e/o dei suoi allegati almeno trenta giorni prima della conclusione del contratto, non risultando specificati in relazione alla concedenda
“sub-licenza di utilizzo del marchio , gli “estremi della relativa registrazione o del deposito, CP_2
o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio”, né essendovi traccia di comunicazione
“dell'elemento sub f) (servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione)”;
h) che, dunque, sarebbe fondata la domanda riconvenzionale di dichiarazione della risoluzione e/o annullamento del contratto, con conseguente condanna dell'opposta “alla ripetizione/risarcimento dei danni consistenti nelle somme percepite a titolo di fee di ingresso e pari ad €. 13.600,00 oltre iva”.
L'opponente aveva, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, in via pregiudiziale 1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in virtù di quanto esposto nel punto A) del presente atto e, per l'effetto, 2) dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto Nel merito 3) revocare l'opposto decreto, in quanto, oltre che palesemente infondato ed illegittimo, è privo dei crismi della certezza, liquidità ed esigibilità, alla stregua delle circostanze di fatto innanzi dettagliatamente indicate, tutte documentalmente provate;
nonché 4) dichiarare la risoluzione/annullamento del contratto di affiliazione commerciale del 6.11.2015 per quanto esposto nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme ingiunte, 5) con condanna in via riconvenzionale della
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti ovvero alla ripetizione Controparte_3 dell'indebito pari ad €. 13.600,00, interessi come per legge e a quant'altro dovuto per legge e/o per contratto;
6) con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
L'opposta, costituitasi in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, ha invocato il rigetto dell'avversa domanda, deducendo, in estrema sintesi:
1) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza;
2) la sussistenza dei presupposti per la tutela monitoria;
3) la sussistenza del credito e l'infondatezza delle ragioni di opposizione, in quanto: - la pratica “Martinelli/Mastrapasqua” e sarebbero state definite, come Persona_2
comprovato dalla sussistenza di delega a trattare con i creditori, di procura notarile irrevocabile a vendere in favore del e di nota di trascrizione della relativa alienazione;
Parte_1
- lo stesso avrebbe ammesso di aver chiuso la “pratica , di cui Parte_1 Persona_3
aveva inviato una nota specifica di utile netto di Euro 8.657,71 e avrebbe riconosciuto per iscritto l'esistenza di un debito totale di circa 15.000,00 Euro, invocando un piano rateale di rientro, giusta mail del 17.3.2017 tra le parti;
- il disconoscimento delle mail non era specifico e in ogni caso liberamente valutabile dal giudice e le mail erano inviate da e ad un indirizzo IP riconducibile all'opponente;
- il avrebbe gestito anche le pratiche “Lateana” e , pur sfuggendo a tutte Parte_1 Per_1
le richieste scritte di informazioni in merito allo stato della pratica, la prima conclusa con trasferimento della proprietà dello stesso in capo alla signora moglie in regime di Controparte_4
separazione dei beni del signor Parte_1
- era stato viceversa il ad essere inadempiente agli obblighi assunti, non Parte_1
provvedendo mai alla corresponsione del canone dovuto pari ad euro 150/mensili; sottraendosi al pagamento del dovuto in corrispondenza della definizione della prima pratica
”; cominciando ad avere una condotta “di assoluta reticenza riguardo alla Parte_2 lavorazione delle pratiche”, pur condotte dalla sede operativa della Società e nonostante lo stesso percepisse per ogni pratica definita un duplice guadagno, sia come affiliato e sia come CP_2
Agente immobiliare;
- sarebbe infondata l'eccezione di nullità per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 6 della legge
129/2004, per mancata specificazione delle omissioni informative e del rilievo che le stesse avrebbero avuto ai fini della conclusione del contratto, nonché tenendo conto del fatto che dalle stesse allegazioni dell'opponente si evince che lo stesso era esperto del settore;
avendo, inoltre, ricevuto tutte le informazioni richieste almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto;
- le doglianze dell'opponente sarebbero infondate, in quanto: - sarebbe irrilevante l'eterogeneità dei partecipanti al corso di formazione, : - il manuale operativo consta di 225 pagine;
-
i webinar sarebbero seminari interattivi adeguati;
- il aveva in gestione 36 pratiche;
- non Parte_1
vi è prova delle richieste di intervento finanziario;
- il utilizzava il marchio in fase Parte_1 CP_2
di trattativa e giungeva alla conclusione degli affari;
- non è chiarita la consistenza del malfunzionamento del software gestionale Solving Estate, unicamente dedicato alla condivisione delle informazioni e dei documenti relativi alle singole pratiche fra gli affiliati e la Casa madre, né il nesso con l'asserita contrazione degli affari;
- l'essenza nel Know-how sarebbe chiarita nel Manuale Operativo fornito a tutti gli affiliati e costituente parte integrante del Contratto di Affiliazione, mentre gli estremi della sub licenza sarebbero indicati nell'allegato B) al contratto stesso.
- il corrispettivo e le relativa determinazione sarebbero indicati nell'art. 10 del contratto oggetto di causa;
- la formula commerciale sarebbe stata sperimentata sul mercato sin dal 2011, allorquando il marchio era stato registrato;
CP_2
- la avrebbe provveduto all'istruzione iniziale dell'affiliato, alla sua continua CP_2
formazione e ed affiancamento fino alla totale autonomia nella gestione delle pratiche;
4) Ha formulato, infine, “domanda riconvenzionale di risarcimento danni subiti dalla convenuta, sia con riferimento ai costi inutilmente sostenuti dalla società per il continuo supporto tecnico e l'assistenza legale prestate al signor per la gestione delle sue 36 pratiche di Parte_1
saldo e stralcio immobiliare, sia per il danno da lucro cessante derivante dalla definizione in totale autonomia e all'oscuro della Casa Madre delle pratiche dalla stessa sottoposte all'Affiliato
“ e “ ”, oltre che con riferimento ai danni da immagine arrecati alla rete e Per_1 Parte_3 per violazione dell'obbligo di non concorrenza e riservatezza”, danni pari “a complessivi € 15.000,
o alla misura maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria o che sarà determinata anche in via equitativa”.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “affinchè l'On Tribunale adito voglia: 1)
Dichiarare la propria competenza territoriale in forza della previsione contenuta nell'art. 17 del contratto di franchising;
2) Dichiarare la legittimità del Decreto ingiuntivo n.1620/2018 II Sez Trib di Bari, condannando il signor a corrispondere ad la Parte_1 Controparte_3
somma di Euro 21.163,80, oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura;
3) Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata nel merito e non provata;
4) In via gradata condannare il signor al pagamento dell'ulteriore importo di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno subito dalla convenuta, ovvero alla somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o che sarà determinata in via equitativa. 4) Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite”. Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale di Bari ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e con successiva sentenza n. 1210/2022 del 28.3.2022 e comunicata il 5.4.2022, il Tribunale stesso si è dichiarato incompetente in favore di codesto Ufficio, concedendo alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
L'attore (già opponente) ha dunque riassunto il giudizio dinanzi a codesto Tribunale, deducendo di avere “interesse ad ottenere una pronuncia nel merito di accertamento negativo del credito ex adverso vantato, nonché di accoglimento della domanda riconvenzionale già proposta, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Bari”.
Ha formulato, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Trani, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, Nel merito 1) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito asseritamente vantato dalla convenuta;
nonché 2) dichiarare la risoluzione/annullamento del contratto di affiliazione commerciale del 6.11.2015; 3) con condanna in via riconvenzionale della (già spa) al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali subiti ovvero alla ripetizione dell'indebito pari ad €. 13.600,00, interessi come per legge e a quant'altro dovuto per legge e/o per contratto;
4) con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Con comparsa del 24.10.2022 si è costituita in giudizio la convenuta in riassunzione, deducendo che il credito risulterebbe provato dalla documentazione contabile in atti, dal duplice riconoscimento del debito e delle promesse di pagamento contenute nelle mail del 14.07.2016 e del
17.03.2017 e dalla corrispondenza di posta elettronica intercorsa tra le parti e opponendosi all'avversa domanda, per le ragioni di diritto e di fatto già dedotte nel giudizio svoltosi innanzi al
Tribunale di Bari.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare il credito della
(già nei confronti di , nella qualità di Controparte_1 CP_3 Parte_1
socio accomandatario della cessata società Gruppo Zero Positivo S.a.s. di , per Parte_1
le ragioni esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo promosso innanzi il giudice a quo Tribunale di
Bari e riproposte nel presente atto, per complessivi € 21.163,80, oltre interessi di mora di cui al
D.Lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
b) Rigettare ogni contraria eccezione domanda e istanza e, segnatamente la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente Parte_1
, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
c) Accogliere la spiegata
[...] domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare , nella qualità di socio Parte_1
accomandatario della cessata società , al Controparte_5
pagamento a titolo di risarcimento danni da inadempimento per il mancato versamento delle provvigioni pari al 10% sull'utile netto ricavato dalle operazioni “ e “ ”, nonché per Pt_4 Pt_5
i danni all'immagine arrecati alla rete e per violazione dell'obbligo di non concorrenza e riservatezza, il tutto da quantificarsi in complessivi € 15.000,00, o nella misura maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria o che sarà determinata anche in via equitativa;
d) con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa è stata istruita a mezzo documentale, mercé la riproduzione della documentazione di parte già depositata nel procedimento originariamente instaurato.
All'udienza del 13.3.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, la stessa è stata riservata per la decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.-
----------
Le domande attoree sono infondate e devono essere respinte, mentre deve essere accolta in parte quella riconvenzionale formulata dalla convenuta, nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
1. Premessa: la delineazione del thema decidendum.
In primo luogo, preme rilevare che, nel caso di specie, l'originario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato riassunto in seguito a declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Bari, onde tale pronuncia, pur non contenendo alcuna formale declaratoria di nullità dell'opposto decreto, deve ritenersi contenente una revoca implicita dell'emesso decreto (v. Cas. Civ,. ord. n.
90/2022; Cass. n. 1372/2016).
Ne deriva che il giudizio riassunto non ha più ad oggetto (oltre che la questione di competenza) le doglianze relative alla fase monitoria, ma riguarda la sussistenza del credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. 7720/2019; Cass. 1372/2016; Cass. Ord. 15694/2006;
Cass. 14075/1999), oltre che quelle altre domande proposte dalle parti – in via principale o riconvenzionale.
Se, infatti, da un lato, in forza del c.d. principio della translatio iudicii (art. 50 c.p.c.) il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente (Cass. n. 9915/2019; Cass. n. 5542/2021), dall'altro è ben ammessa la proposizione di domande nuove ad opera delle parti, giacché la funzione della riassunzione, mirante alla conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 14/01/2022, n. 1121; Cass., Sez.
III, 8/01/2016, n. 132; Cass. civ. n. 15753/2014).
Ne deriva, dunque, che nel caso di specie, sarà oggetto di delibazione, ad eccezione delle questioni di competenza e delle doglianze relative alla fase monitoria, ogni domanda già proposta dalle parti nel giudizio a quo e riproposta e/o ampliata nella presente sede.
2. Le domande di accertamento dell'invalidità del rapporto formulate dall'attore (già opponente).
Giova anzitutto delibare le domande di accertamento della nullità/annullabilità del contratto di franchising formulate dal in quanto aventi carattere giuridicamente e logicamente Parte_1
pregiudiziale, tanto rispetto a quelle formulate dallo stesso (di accertamento negativo, di ripetizione/risarcimento), quanto a quelle formulate dalla controparte (di adempimento del credito e di risarcimento del danno da inadempimento).
Orbene, tali domande sono infondate.
Occorre, al riguardo, esaminare i singoli profili di invalidità eccepiti dall'attore.
2.1. La dedotta violazione degli obblighi informativi precontrattuali.
2.1.1. Giova premettere, in punto di diritto, che il rapporto intercorso tra le parti è riconducibile alla figura dell'affiliazione commerciale (c.d. “Franchising”), disciplinato dalla L.
129/2004, e definito, ai sensi dell'art. 1, «il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi». Nello specifico, in ordine all'informativa precontrattuale, l'art. 6 della L. 129/2004 così dispone:
«Art. 6 (Obblighi precontrattuali di comportamento) 1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti. […]»
Il successivo art. 8, rubricato “Annullamento del contratto”, dispone poi che:
«
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto».
Dagli elementi normativi testé riportati può evincersi che nel caso di false informazioni fornite dall'affiliante, all'affiliato è concessa la medesima tutela che il codice civile appresta alla parte che abbia prestato un consenso viziato alla conclusione di un contratto, in quanto raggirata con dolo dalla controparte, id est il rimedio dell'annullamento ai sensi dell'art. 1439 cod. civ. (cfr., in ordine alla identità di tutela tra art. 8 l. 129 cit. e art. 1439 cod. civ., Cass. Civ. n. 4321/2019, in parte motiva).
L'annullamento “per false informazioni” è dunque possibile quando (l'attore dia prova che) gli artifizi e i raggiri dolosi «usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato» (c.d. dolo vizio: v. l'art. 1439, comma 1°, cod. civ.) ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. (v. Cass. Civ., 05/11/2024, n. 28450).
All'uopo non è sufficiente la mera esaltazione dei caratteri di un prodotto (c.d. dolus bonus: v.
Cass. n. 19559/2009) o una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, occorrendo la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare (e che abbiano determinato) una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza (v. Cass. civ. n. 20231/2022; Cass. civ. n. 31731/2021).
2.1.2. Orbene, tanto premesso, nel caso di specie deve escludersi che l'affiliante abbia reso informazioni false, tali da ingenerare nell'affiliato un vizio della volontà nella stipulazione del contratto di franchising.
Anzitutto preme rilevare che l'attore si è sostanzialmente limitato a dedurre la falsità di una serie di informazioni ricevute in sede di informativa pre-contrattuale (nello specifico, la sussistenza di: “- canali preferenziali per la definizione delle trattative con gli istituti di credito dovuti alla notorietà del marchio;
- segnalazione di nominativi di debitori esecutati grazie alla rete di CP_2
segnalatori presenti su tutto il territorio nazionale;
- formazione continua attraverso un corso iniziale e successivi corsi di aggiornamento;
- know-how costituito da particolari conoscenze tecniche dei professionisti consulenti del gruppo;
- disponibilità a fornire capitali e finanziamenti per la definizione degli accordi saldo e stralcio con le banche;
- software aggiornati e dedicati”), ma non ha allegato (prima che dimostrato) l'incidenza e il legame causale tra tali informazioni ed il processo di formazione della propria volontà contrattuale.
A tal proposito, ad esempio, il si è lamentato del fatto che il corso di formazione Parte_1 iniziale fosse durato solo due giorni e fosse caratterizzato da un'estrema eterogeneità dei partecipanti, ma non ha specificato la durata (in tesi maggiore) del corso inziale che gli era stata indicata o la specifica composizione partecipativa del corso che gli era stata illustrata, né ciò si evince dal riferimento contrattuale (v. l'art. 6, che parla soltanto di “istruzione iniziale”), con conseguente irrilevanza della censura in termini di annullamento contrattuale.
Allo stesso modo, ha dedotto che “Il manuale operativo consegnato consisteva solo in alcune bozze di lettere di invito a potenziali clienti e di un generico contratto preliminare per l'acquisto degli immobili” ma, ancora una volta, non ha specificato l' “ubi consistam” della falsa informazione
(e, cioè, il contenuto del manuale che in sede precontrattuale gli sarebbe stato prospettato con raggiro); Ed ancora, la mera allegazione secondo cui “la formazione successiva era limitata a
“webinar”, consistenti in brevi video realizzati da parte dell'unica consulente legale del gruppo franchising” non chiarisce il proprium dell'asserita falsa informazione.
Parimenti, l'allegazione sul basso numero di “segnalazioni di potenziali clienti”, non costituisce una censura afferente ad una falsa informazione (non essendo indicata né risultando una quantità pattuita o garantita di segnalazioni minime); Anche volendo volgere lo sguardo alle lamentate censure in termini (non già di invalidità contrattuale ma) di mero inadempimento, parimenti le stesse risultano destituite di fondamento, in quanto:
i) il corso iniziale è stato pacificamente effettuato e non è possibile apprezzarne la “carenza tecnica”, anzi risultando circostanza parimenti pacifica che l'attore sia stato in grado di effettuare l'attività di commercializzazione alla base del rapporto di affiliazione;
ii) la convenuta ha depositato in atti un manuale operativo di 176 pagine (al netto delle addende normative), che risulta contenere quanto indicato in contratto (e cioè, in buona sostanza,
“gli elementi tecnico-organizzativi e le tecniche per l'esercizio dell'attività oggetto del contratto”: cfr. l'art. 5), atteso che: a) l'introduzione e i primi due capitoli afferiscono all'esplicitazione e alla guida nell'attività oggetto di franchising, e cioè quella di cancellazione dei pignoramenti e saldo dei debiti con il metodo “solving estate” (trattativa con i creditori e vendita dei beni), mentre il 4 capitolo e l'appendice forniscono simulazioni di tutta la procedura da seguire nell'attività medesima;
b) il capitolo 3 chiarisce “Il Sistema Accord e la gestione di un'agenzia affiliata, esplicitando “i servizi e il sistema Accord” .
iii) non risulta (allegata e) dimostrata la sussistenza di un'obbligazione di garantire formazione in itinere con modalità diversa da “webinar” e/o rimessa ad una pluralità di formatori. iv) in assenza di un quantitativo minimo contrattuale di segnalazioni garantite, non appare ravvisabile un inadempimento (peraltro di gravità tale da invocare la risoluzione contrattuale, pure richiesta in subordine dall'attore), anche tenendo conto del fatto che: - la convenuta ha allegato la circostanza che il aveva in gestione n. 36 pratiche e l'attore nulla ha
contro
-dedotto sul Parte_1
punto, con valenza anche ex art. 115 c.p.c.; - risulta per tabulas che la convenuta abbia segnalato dei potenziali clienti e la definizione delle relative pratiche;
- nel contratto e nel richiamato manuale operativo è chiarito che i clienti, oltre ad essere segnalati dall'affiliante, devono esser procacciati dallo stesso affiliato.
v) le ulteriori allegazioni secondo cui le richieste di intervento finanziario sarebbero state
“sistematicamente rifiutate” e i referenti degli istituti di credito non avrebbero mostrato di conoscere il marchio ” risultano genericamente articolate, senza indicazione del numero di richieste CP_2 effettuate, delle banche interessate, dei motivi dell'esito negativo, rilevandosi in censure di inadempimento prive del requisito della specificità, come tale irrilevante. Lo stesso dicasi per la non meglio specificata allegazione relativa al “malfunzionamento del software gestionale”, priva di contenuti atti a “qualificare” l'inadempimento, con violazione dell'avverso diritto di difesa.
Inoltre, per come l'attore ha allegato i suddetti profili informativi, può ritenersi che non ricorra l'ipotesi degli artifizi o raggiri, ma si rientri, al più, nel caso del c.d. dolus bonus, trattandosi di mere informazioni fornite dall'affiliante al fine di “sponsorizzare” il proprio prodotto, enfatizzandolo in modo fisiologico, senza trasmigrare nell'alveo dei raggiri idonei ad incidere sul processo formativo della volontà dell'affiliato, anche in considerazione della sua condizione soggettiva.
E' stato, infatti, attore ad aver dedotto che egli era già un esperto nel settore al momento dell'affiliazione avendo avviato una propria attività (una “micro impresa”) nel campo sin dall'anno
2012, essendosi sottoposto a formazione ed avendo acquisito “una certa reputazione quantomeno con i referenti locali delle banche”, affermando in buona sostanza di aver contattato la convenuta al fine di risolvere la problematica di reperimento immediato del denaro necessario alle operazioni di saldo e stralcio. Sicché, la censurata condotta informativa – come visto insussistente – non appare in ogni caso di tale natura da poter determinare un'alterazione della realtà in capo al tale da Parte_1
indurlo a sottoscrivere il contratto di affiliazione, tenuto conto del suo back ground formativo e professionale, che lo rendeva in grado di verificare il “grado” di veridicità delle informazioni ricevute.
Ne deriva, in conclusione, il rigetto della domanda di annullamento.
2.2. La nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1 e 3, comma 4, lett. d)
L. 129/2004 e 1418 cod. civ.
Anche la domanda di nullità per indeterminatezza dell'oggetto non risulta fondata.
2.2.1. Con riguardo all'eccepita mancata specificazione del know-how, occorre anzitutto ricordare, in punto di diritto:
- che il kow-how (id est: il “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato”: così l'art. 3, lett. a. L. 129 cit) non costituisce elemento indefettibile del tipo contrattuale, occorrendo soltanto la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale - ossia, la sperimentata formula commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa (così Cass. Civ. sez. III, 10/05/2018, n.11256);
- che laddove il testo contrattuale faccia espresso riferimento al know-how, la verifica di specificità della relativa clausola impone di confrontarsi con le norme in tema di interpretazione del contratto e con il contenuto necessariamente elastico del requisito, in funzione dello specifico settore economico oggetto dell'affiliazione commerciale, della maggiore o minore complessità strutturale della rete commerciale dell'affiliante e, quindi, all'attività imprenditoriale esercitata in concreto dall'affiliato e dedotta in contratto: quanto meno articolate esse si presentino, tanto più "leggera" potrà essere la descrizione del know-how contenuta nel testo contrattuale;
- che – in ogni caso – l'eventuale invalidità della clausola per difetto di specificità non determina ex se la nullità dell'intero contratto per difetto dell'oggetto (che, come si è detto, non è limitato al trasferimento del know how), occorrendo valutare - nel caso - l'incidenza dell'invalidità della clausola nell'economia complessiva del rapporto (cfr. l'art. 1419 cod. civ.).
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'attività esercitata, deve escludersi l'invalidità contrattuale, in quanto:
i) nel contratto è chiarita l'attività oggetto di affiliazione (operazioni di saldo e stralcio immobiliari), non oggetto di particolare complessità, e la concessione all'affiliato, unitamente al
“Know-how operativo, riguardante le tecniche di prestazione dei servizi suddetti”, anche dei diritti di sub licenza del marcio e dell'insegna “Accord Soluzione Debiti”;
ii) il riferimento a tale know-how operativo può ritenersi contenuto nel manuale operativo – espressamente richiamato in contratto – in cui è evidenziato il bagaglio di conoscenze pratiche necessarie all'affiliato per la gestione della sua attività e riconducibili, in sintesi: - alle modalità di gestione, “passo-passo”, della procedura da attuare nelle pratiche con i debitori pignorati
(segnalazione debitori, indagini sui crediti, proposta ai creditori, reperimento finanziamenti, alienazione del bene, etc); patrimonio pratico che ben può dirsi rispondente al requisito della specificazione, tale da poter consentire alla parte di verificare i requisiti della segretezza ( per tale dovendosi intendere un patrimonio di conoscenze non inaccessibile ma soltanto "non generalmente noto nè facilmente accessibile", così potendosi intendere quello oggetto di causa) e della sostanzialità, trattandosi di conoscenze senza dubbio necessarie e utili all'affiliato nell'esercizio della propria attività in quella specifica rete di franchising: tanto che nel manuale operativo è chiarito altresì che nella fase iniziale vi sarà una sorta di “affiancamento” della casa madre per l'avvio dell'attività dell'affiliato (v. pag. 136: “Nella fase di Start Up è SEMPRE la Casa Madre a CP_2 trattare con gli investitori istituzionali [banche e Finanziarie]. L'esperienza maturata dalla Casa
Madre nella gestione di tali proposte viene trasferita, in questo modo, all'affiliato, che beneficerà del servizio fino a che non avrà maturato un'adeguata competenza in materia”; v. pag. 149: “L'agenzia affiliata opera in un regime di parziale autonomia dalla Casa Madre.[…] NON CP_2
è autonoma: » nella scelta dell'Avvocato che seguirà gli aspetti legali della pratica, che è nominato dall'Avvocato della Casa Madre Accord se questo lo ritiene opportuno;
» nei rapporti con banche e altri creditori (nel primo anno di attività e fino al conseguimento di tutte le competenze richieste per concludere autonomamente un'operazione di vendita e cancellazione del pignoramento);» per
l'ottenimento della Procura a Vendere e la firma del Preliminare di Vendita. N.B. La Casa Madre
Accord assicura all'Agenzia Affiliata un affiancamento costante fino alla totale autonomia nella gestione delle pratiche, dopodiché si può agire in maniera indipendente).
2.2.2. In merito, inoltre, all'eccepita omessa indicazione delle modalità di calcolo e di pagamento delleroyalties da corrispondere al franchisor, sia sufficiente richiamare il contenuto testuale dell'art. 10 del contratto intercorso tra le parti (“Corrispettivi e pagamenti a carico dell'Affiliato”), il quale, dopo aver posto a carico dell'affiliato il pagamento di una commissione di entrata “una tantum” di euro 25.000,00 e di un canone mensile per la gestione del software e delle attività di web marketing, così dispone:
«[…] l'affiliato, ad ogni operazione conclusa, corrisponderà all'affiliante il 10% […] dell'utile generato dalla stessa fatti salvi accordi diversi da considerarsi caso per caso ovvero laddove intervenga direttamente l'affiliante, con capitali propri, al conseguimento del buon esito dell'operazione”.
Tanto chiarito, deve superarsi la censura secondo cui non sarebbe chiaro “quando l'operazione può dirsi conclusa”, soccorrendo a tal fine la chiara indicazione della procedura fornita dal manuale operativo (come detto espressamente richiamato in contratto) la quale trova espresso termine con la cancellazione del pignoramento e la vendita dell'immobile (v. pag. 162 manuale in atti).
In ordine all'ulteriore censura di indeterminatezza per l'ipotesi dell'intervento diretto dell'affiliante, sia sufficiente rilevare che il tenore contrattuale impone una lettura che subordina una diversa determinazione del compenso al raggiungimento di un accordo tra le parti, in difetto del quale resterebbe l'accordo contrattuale del 10%, con conseguente assenza di indeterminatezza.
2.3. La nullità del contratto o la responsabilità contrattuale violazione degli artt. 4 e 5 della L.
129.
Anche le ulteriori doglianze di invalidità risultano infondate, in quanto:
- l'eventuale violazione degli obblighi di comportamento dell'affiliante di cui all'art. 4 l. 129 cit., lungi dall'incidere in senso strutturale sul contratto (trattandosi di violazione di regole di condotta: cfr. Cass. SSUU n. 26724/2007), potrebbero dar luogo a mere conseguenze risarcitorie, nella misura in cui si dia prova di un danno conseguenza direttamente correlato alla dedotta censura di inadempimento: mentre, nel caso di specie, l'attore ha invocato la nullità contrattuale o, in subordine, la responsabilità da inadempimento, senza specifica individuazione di un pregiudizio strettamente riconnesso alla mancata consegna della documentazione indicata;
- la consegna della documentazione contrattuale, inoltre, risulta comprovata dal contenuto dell'art. 16 del medesimo contratto, nel quale “l'affiliato dichiara di aver ricevuto dall'Affiliante copia del contratto di affiliazione 30 giorni prima della data della presente sottoscrizione, unitamente all'elenco degli Affiliati già operativi e dei punti gestiti direttamente”: trattasi di dichiarazione confessoria, in quanto avente ad oggetto un fatto storico e non un giudizio, come tale non soggetta ad un vaglio di possibile vessatorietà (il quale, al contrario, investe le clausole contrattuali, che disciplinano gli aspetti di un rapporto giuridico);
- la specificazione della licenza del marchio risulta comprovata da quanto menzionato nell'art. 4 (“L'Affiliante concede all'Affiliato sub-licenza di utilizzo del marchio e dell'insegna
di cui è licenziatario, nonché di tutti i marchi, insegne ed altri segni di Controparte_1 identificazione aziendale. (Allegato B)”, dovendosi dar rilievo, anche in tal senso, al valore confessorio della dichiarazione di scienza relativa all'avvenuta ricezione degli allegati contrattuali;
- in ordine all'eccepita mancata “comunicazione” delle “caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione”, occorre rilevare: a) che non trattasi di dato da “comunicare”, ma di elemento da inserire nel contratto (cfr. l'art. 3, lett f, L. 129 cit.), nel caso di specie espressamente menzionato (v. gli artt. 5 e 6); b) che la mancata esplicita indicazione della calendarizzazione dell'attività formativa appare irrilevante, tenendo conto che la formazione deve adattarsi al singolo affiliato, in base allo stato della sua professionalità o conoscenza, essendo finalizzata a consentirgli di operare in autonomia.
In definitiva, deve essere esclusa l'invalidità del contratto intercorso tra le parti, con conseguente rigetto della domanda di accertamento della nullità e/o di annullamento e della connessa domanda restitutoria.
Parimenti deve esser respinta la domanda di risoluzione contrattuale (invero articolata soltanto nelle conclusioni, ma non corroborata da uno specifico supporto allegatorio) e/o quella risarcitoria da inadempimento contrattuale, non ravvisandosi un inadempimento dell'affiliante e men che meno uno di gravità tale da dar luogo alla caducazione con effetti ex tunc del rapporto medesimo.
3. La domanda di accertamento del credito formulata dalla convenuta (già opposta)
Passando, dunque, al vaglio della domanda (riconvenzionale) di accertamento del credito (e di condanna) formulata dalla convenuta, occorre rilevarne la fondatezza.
, infatti, la sussistenza del rapporto contrattuale di franchising intercorso tra le parti, la CP_6
affiliante ha agito rivendicando il pagamento di quanto dovuto in forza delle pattuizioni contrattuali e nello specifico:
a) per la seconda e terza tranche della commissione di entrata (fatture nn. 33/2017 e 35/2017) per complessivi € 12.500,00 oltre iva, divenute esigibili in seguito alla conclusione delle prime due operazioni di vendita “saldo e stralcio”, rispettivamente ” e Parte_2
; Persona_2
b) per le provvigioni del 10% sugli utili ricavati dalle operazioni e (fatture Parte_6 Pt_7 nn. 34/2017 e 36/2017) per complessivi € 1.965,00 oltre iva;
c) per i canoni mensili non corrisposti da gennaio 2016 a settembre 2017 (fatture nn. 32/2016,
50/2016, 73/2016, 92/2016, 110/2016, 128/2016, 147/2016, 37/2017, 38/2017 e 82/2017) per l'importo di € 2.882,38, oltre iva.
La convenuta, al riguardo, non ha dedotto né dimostrato l'intervenuto pagamento, ma ha contestato in radice la spettanza del pagamento, eccependo rispettivamente la mancata prova della conclusione delle operazioni e la non spettanza del compenso mensile per inidoneità del servizio.
Entrambe le eccezioni devono essere superate.
3.1. In merito alla prima, sia sufficiente rilevare che, sulla scorta del richiamato art. 10 del contratto, la seconda e la terza rata del compenso “d'ingresso” spettano all'affiliante al momento della conclusione delle prime due operazioni da parte dell'affiliato (operazioni di stralcio “andate a buon fine”).
Nel caso di specie, può ritenersi che la convenuta abbia offerto sufficienti indici probatori in ordine alla sussistenza ed esigibilità del credito menzionato e nello specifico: - l'avvenuto reperimento delle pratiche da parte dell'affiliante e l'avvenuto affidamento al (cfr. Parte_1
scambio di mail tra le parti del 12.5.206, 20.6.2016, 28.7.2016, 14.7.2016, 17.3.2017 sub, doc. all, fasc. convenuta); - l'avvenuto buon esito della trattativa con il creditore (cfr. assenso alla cancellazione dell'ipoteca del 30.6.2016, all. fasc. convenuta); - l'avvenuta stipula degli atti di compravendita, con estinzione delle obbligazioni gravanti sui debitori e cancellazione delle relative ipoteche (v. doc. in atti).
Viceversa, l'attore non ha offerto elementi probatori a supporto della propria impostazione, limitandosi a menzionare la circostanza che negli atti di compravendita gli alienanti non siano stati rappresentati formalmente dal quale procuratore speciale: tale circostanza, tuttavia, da se Parte_1 sola non risulta sufficiente al fine di escludere l'esigibilità del credito – potendo prestarsi anche a dinamiche elusive – e non avendo l'attore dedotto o spiegato l'esito concreto di tali pratiche, pacificamente affidate allo stesso e da egli gestite: il tipo ti attività esercitata, se e perché, ad esempio, abbiano avuto un esito negativo sotto la sua gestione, etc.
Per modo che, una volta acclarata la gestione delle pratiche da parte del e il Parte_1 fattuale esito positivo dell'operazione “saldo e stralcio”, deve ritenersi soddisfatto il requisito contrattuale ai fini della scadenza dell'obbligazione.
D'altro canto, la convenuta ha comprovato anche l'intervenuto esaurimento di altre pratiche, parimenti affidate al dall'affiliante (pratiche “Petrilli” e “Lateana”) e di cui una con Parte_1
intervento dello stesso anche in sede di compravendita, quale procuratore speciale (pratica
“Lateana”, cfr. doc. 10. Fasc. convenuta), per modo che anche sotto tale profilo l'esigibilità del credito risulta soddisfatta.
Irrilevante, infine, appare il disconoscimento della riconducibilità al dei messaggi Parte_1
email prodotti dalla convenuta, atteso che lo stesso (superabile dal Giudice, anche valutando altri mezzi di prova: cfr. Cass. n. 3122/2015) risulta genericamente formulato (non chiarendo, ad esempio, da quale altro e diverso indirizzo avveniva lo scambio di comunicazione tra le parti) ed in ogni caso smentito dall'ulteriore prova documentale offerta dalla convenuta (e, quest'ultima, non disconosciuta dall'attore) e nello specifico: - dall'ulteriore scambio via email intervenuto in occasione delle pratiche e sempre a mezzo del dominio Per_1 Pt_3
”; - dall'iniziale invio della casella di posta Email_1 personalizzata, effettuato a mezzo mail il 4.12.2015, all'indirizzo del Parte_1
, con il quale inizialmente l'attore comunicava con la convenuta (v. Email_2
doc. 13 fasc. convenuta).
3.2. In ordine, infine, al compenso mensile dovuto per la gestione del software e delle attività di web marketing (art. 10 contratto in atti), si è già detto della genericità dell'allegazione di
“malfunzionamento”, priva di specifiche doglianze idonee a “qualificare” l'inadempimento e priva di indicazioni in ordine all'attività di web marketing. In ragione di tanto, dunque, anche tale importo deve ritenersi dovuto, non avendo il debitore comprovato di aver adempiuto o la non imputabilità dell'inadempimento allegato dal creditore.
In definitiva, la pretesa della creditrice deve essere accertata nella misura richiesta, pari ad euro 21.163,80, iva inclusa, con connessa condanna dell'attore al relativo pagamento (e speculare rigetto della domanda di accertamento negativo formulata dallo stesso).
Trattandosi di debito pecuniario di valuta, sono dovuti gli interessi legali, come richiesti dalla convenuta, dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
4. La domanda di risarcimento del danno.
Deve essere respinta, infine, l'ulteriore domanda articolata dalla Controparte_3
e volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento dell'ulteriore importo di € 15.000,00
[...]
a titolo di risarcimento del danno subito in ragione dell'inadempimento da parte del agli Parte_1
obblighi contrattuali.
Anche a voler tacere della genericità degli addebiti mossi nei riguardi della condotta dell'attore – che avrebbe gestito le pratiche in autonomia, risultando reticente alle richieste di informazioni – vi è che in ogni caso non appare compiutamente allegato e, soprattutto, dimostrato il danno subito per effetto del dedotto inadempimento: i riferiti costi sostenuti “per il continuo supporto tecnico e l'assistenza legale” sono rimasti del tutto indimostrati e, in ogni caso, trattasi di spese che rientravano nelle previsioni contrattuali, non potendosi identificare con un “danno”, in assenza di una pronuncia risolutoria che abbia caducato con effetti retroattivi il contratto;
la censurata definizione in autonomia delle pratiche e “Lacatena”, lungi dal poter dar luogo Per_1 ad un “danno da lucro cessante”, costituisce semmai presupposto per invocare la spettanza del relativo compenso contrattuale (percentuale del 10% sugli utili conseguiti dall'affiliato), non richiesta tuttavia nel presente giudizio;
i danni di immagine risultano genericamente allegati e non specificati.
Né potrebbe soccorrere il potere di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., operando quest'ultimo soltanto laddove il danno sia provato nell' an e sia estremamente difficile, per la parte, darne dimostrazione.
In assenza, dunque, di prova, di un danno, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
5. Le spese di lite.
Le spese giudiziali possono esser compensate, stante la soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e dalla nella causa Parte_1 Controparte_1
civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3205/2022, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da per le ragioni di cui in parte Parte_1
motiva;
2. Accoglie in parte la domanda proposta dalla e per Controparte_1
l'effetto, acclarato l'inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali di Parte_1
pagamento, lo condanna a corrispondere, in favore della convenuta, a titolo di compenso spettante, la somma di euro 21.163,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno articolata dalla convenuta;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Trani, il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto