TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/09/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4975/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4975/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Notorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Nastasi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.02.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha chiesto, tra l'altro, lo scioglimento Parte_1
della comunione ereditaria sui cespiti relitti dai defunti genitori e CP_2
Controparte_3
1.1. - si è costituito in giudizio proponendo, tra l'altro, domanda CP_1 riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione su taluni degli immobili oggetto della domanda attorea.
1.2. - Disposto il mutamento del rito, la causa, istruita a mezzo prove orali e documentali, è stata posta in decisione all'udienza del 17.02.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. - È infondata e va respinta la domanda riconvenzionale con la quale ha CP_1 chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto in proprio favore, per intervenuta usucapione ultraventennale, dei seguenti beni immobili:
a) Immobile sito ad Avola in via Fontana, p. t. foglio 43, part. 1951, sub. 3, mq 18,
cat. C/6, rendita catastale € 70,65.
b) Immobile sito ad Avola in via Fontana, p. t. foglio 43, part. 1951, sub. 6 e 7, mq
140, cat. C/6, rendita catastale € 369,27.
c) Immobile sito ad Avola in via Fontana (catastalmente via Felice Orsini), p. 1, foglio 43, part. 1951, sub. 8 e 9, piano 1, in corso di definizione;
d) Immobile sito ad Avola in via Fontana (catastalmente via Felice Orsini), p. 2, foglio 43, part. 1951, sub. 10 e 11, lastrico solare, cat. F/5.
2.1. - Al riguardo, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversio possessionis nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per
Pag. 2 di 5 l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva
(cfr. Cass. n. 11903/2015; in tema di condominio, cfr. Cass. n. 17322/2010; in tema di comunione ereditaria, cfr. Cass. n. 35067/2022).
2.2. - In particolare, la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei comproprietari abbia occupato l'intero immobile e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. Cass. n. 7075/1999); ha, poi, escluso che la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus possa desumersi dal mero fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, atteso che il coerede che invochi l'usucapione deve anche provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr.
Cass. n. 5226/2002); in tema di comunione ordinaria, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere dell'altrui compossesso, atti di mera gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di un altro compossessore (cfr. Cass. n. 9100/2018); ancora, ha ritenuto irrilevante il fatto che un coerede, che già abitava con il padre un appartamento e, quindi, ne aveva le chiavi, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità, con la precisazione (tratta da Cass. n. 1370/1999) che, ai fini dell'invocata fattispecie acquisitiva, potrebbe assumere rilevanza l'intervenuta sostituzione della serratura - della quale tutti i coeredi avessero in precedenza la chiave - accompagnata dalla prova che la sostituzione sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi e non invece a fini di ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (cfr. Cass. n. 9359/2021).
2.3. - Giova, inoltre, osservare che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale
Pag. 3 di 5 fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressiva dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., in questi termini, Cass. n. 1796/2022; più in generale, cfr. Cass. n.
19196/2005, secondo cui: «il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto»).
2.4. - L'onere della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapente
(cfr. Cass. n. 13921/2002).
2.5. - Con riguardo al caso in esame, non ha dimostrato - non risultando CP_1
all'uopo idonee le allegazioni e le prove offerte in giudizio - che il rapporto materiale con il compendio immobiliare oggetto di lite si sia verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, da oltre vent'anni, la sorella (e, prima di essa, i genitori: circostanza, questa, nemmeno latamente evocata dal , da ogni possibilità CP_1
di instaurare analogo rapporto con il bene, essendosi il predetto limitato a sostenere di avere svolto una serie di attività compatibili con la sua qualità di comproprietario, restando del tutto neutra, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'altra comproprietaria si sia astenuta dall'uso della cosa comune, rientrando pur sempre il non uso tra le facoltà di godimento della res delineato dall'art. 832 c.c. (cfr. Sez. Un., n.
33645/2022).
2.6. - Ne deriva il rigetto della domanda.
3. - Ai fini della prosecuzione del giudizio di divisione, deve dichiararsi l'apertura delle successioni testamentarie dei defunti genitori delle parti in lite, aventi ad oggetto i cespiti indicati nella certificazione ipocatastale notarile in atti (doc. 11, fasc. attrice).
4. - Vertendosi in ipotesi di cumulo oggettivo di cause fra le stesse parti (ex art. 36
c.p.c., a seguito di domanda riconvenzionale), il processo deve proseguire, previa separazione ex artt. 104 e 279, n. 5), c.p.c., in relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e alle ulteriori domande reciprocamente proposte dalle parti.
Pag. 4 di 5 5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della domanda riconvenzionale determinato, a norma dell'art. 15, co. 1, c.p.c., moltiplicando per duecento la rendita catastale dei beni oggetto di lite, così per complessivi € 87.984,00, nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di
, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai CP_1
valori medi liquidatori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, parzialmente pronunciando nella causa iscritta al n. 4975/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da . CP_1
2) Dichiara aperta la successione testamentaria in morte di Persona_1
nata ad [...] il [...] e deceduta il 02.12.2016 e la successione testamentaria in morte di nato ad [...] il [...] e deceduto CP_2
il 06.03.1996, aventi per oggetto i cespiti specificamente indicati nella relazione ipocatastale del 25.10.2021 a ministero del Notaio dott. Persona_2
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 5 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4975/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Notorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Nastasi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.02.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha chiesto, tra l'altro, lo scioglimento Parte_1
della comunione ereditaria sui cespiti relitti dai defunti genitori e CP_2
Controparte_3
1.1. - si è costituito in giudizio proponendo, tra l'altro, domanda CP_1 riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione su taluni degli immobili oggetto della domanda attorea.
1.2. - Disposto il mutamento del rito, la causa, istruita a mezzo prove orali e documentali, è stata posta in decisione all'udienza del 17.02.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. - È infondata e va respinta la domanda riconvenzionale con la quale ha CP_1 chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto in proprio favore, per intervenuta usucapione ultraventennale, dei seguenti beni immobili:
a) Immobile sito ad Avola in via Fontana, p. t. foglio 43, part. 1951, sub. 3, mq 18,
cat. C/6, rendita catastale € 70,65.
b) Immobile sito ad Avola in via Fontana, p. t. foglio 43, part. 1951, sub. 6 e 7, mq
140, cat. C/6, rendita catastale € 369,27.
c) Immobile sito ad Avola in via Fontana (catastalmente via Felice Orsini), p. 1, foglio 43, part. 1951, sub. 8 e 9, piano 1, in corso di definizione;
d) Immobile sito ad Avola in via Fontana (catastalmente via Felice Orsini), p. 2, foglio 43, part. 1951, sub. 10 e 11, lastrico solare, cat. F/5.
2.1. - Al riguardo, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversio possessionis nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per
Pag. 2 di 5 l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva
(cfr. Cass. n. 11903/2015; in tema di condominio, cfr. Cass. n. 17322/2010; in tema di comunione ereditaria, cfr. Cass. n. 35067/2022).
2.2. - In particolare, la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei comproprietari abbia occupato l'intero immobile e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. Cass. n. 7075/1999); ha, poi, escluso che la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus possa desumersi dal mero fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, atteso che il coerede che invochi l'usucapione deve anche provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr.
Cass. n. 5226/2002); in tema di comunione ordinaria, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere dell'altrui compossesso, atti di mera gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di un altro compossessore (cfr. Cass. n. 9100/2018); ancora, ha ritenuto irrilevante il fatto che un coerede, che già abitava con il padre un appartamento e, quindi, ne aveva le chiavi, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità, con la precisazione (tratta da Cass. n. 1370/1999) che, ai fini dell'invocata fattispecie acquisitiva, potrebbe assumere rilevanza l'intervenuta sostituzione della serratura - della quale tutti i coeredi avessero in precedenza la chiave - accompagnata dalla prova che la sostituzione sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi e non invece a fini di ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (cfr. Cass. n. 9359/2021).
2.3. - Giova, inoltre, osservare che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale
Pag. 3 di 5 fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressiva dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., in questi termini, Cass. n. 1796/2022; più in generale, cfr. Cass. n.
19196/2005, secondo cui: «il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto»).
2.4. - L'onere della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapente
(cfr. Cass. n. 13921/2002).
2.5. - Con riguardo al caso in esame, non ha dimostrato - non risultando CP_1
all'uopo idonee le allegazioni e le prove offerte in giudizio - che il rapporto materiale con il compendio immobiliare oggetto di lite si sia verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, da oltre vent'anni, la sorella (e, prima di essa, i genitori: circostanza, questa, nemmeno latamente evocata dal , da ogni possibilità CP_1
di instaurare analogo rapporto con il bene, essendosi il predetto limitato a sostenere di avere svolto una serie di attività compatibili con la sua qualità di comproprietario, restando del tutto neutra, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'altra comproprietaria si sia astenuta dall'uso della cosa comune, rientrando pur sempre il non uso tra le facoltà di godimento della res delineato dall'art. 832 c.c. (cfr. Sez. Un., n.
33645/2022).
2.6. - Ne deriva il rigetto della domanda.
3. - Ai fini della prosecuzione del giudizio di divisione, deve dichiararsi l'apertura delle successioni testamentarie dei defunti genitori delle parti in lite, aventi ad oggetto i cespiti indicati nella certificazione ipocatastale notarile in atti (doc. 11, fasc. attrice).
4. - Vertendosi in ipotesi di cumulo oggettivo di cause fra le stesse parti (ex art. 36
c.p.c., a seguito di domanda riconvenzionale), il processo deve proseguire, previa separazione ex artt. 104 e 279, n. 5), c.p.c., in relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e alle ulteriori domande reciprocamente proposte dalle parti.
Pag. 4 di 5 5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della domanda riconvenzionale determinato, a norma dell'art. 15, co. 1, c.p.c., moltiplicando per duecento la rendita catastale dei beni oggetto di lite, così per complessivi € 87.984,00, nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di
, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai CP_1
valori medi liquidatori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, parzialmente pronunciando nella causa iscritta al n. 4975/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da . CP_1
2) Dichiara aperta la successione testamentaria in morte di Persona_1
nata ad [...] il [...] e deceduta il 02.12.2016 e la successione testamentaria in morte di nato ad [...] il [...] e deceduto CP_2
il 06.03.1996, aventi per oggetto i cespiti specificamente indicati nella relazione ipocatastale del 25.10.2021 a ministero del Notaio dott. Persona_2
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 5 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5