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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14558/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a UI (Ecuador) il 27.08.1993 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giulia Beccari presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Ecuadoriana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Arianna Magno e Avv. Silvia Marzorati presso il quale ha eletto domicilio telematico e Email_2
Email_3 con il seguente figlio: , nato a [...] il [...] cittadinanza Parte_2
Ecuadoregna
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19.12.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1) Il figlio minore viene congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e collocato in prevalenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo o tenerlo con sé quando lo desideri previo avviso ed accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del minore, ed in ogni caso:
almeno un giorno alla settimana, prelevandolo all'uscita di scuola e tenendolo con sé per poi riaccompagnarlo all'abitazione materna entro le ore 20,00. Al fine di consentire un'adeguata organizzazione, il Sig. ricevuti i turni dal proprio datore di lavoro, comunicherà mensilmente Pt_1
alla Sig.ra il giorno per ciascuna settimana in cui terrà il figlio con sé; CP_1
a fine settimana alternati dalle 09,00 del sabato mattina, prelevandolo presso l'abitazione materna,
e tenendolo con sé sino alle ore 20,00 della domenica, allorquando sarà riaccompagnato Parte_2 sempre presso l'abitazione materna;
durante il giorno della vigilia di Natale, dalle 9,30 prelevando il bambino presso l'abitazione materna e riaccompagnandolo il giorno di Natale al mattino entro le ore 12:00, sempre presso l'abitazione materna e ad anni alterni per il Capodanno, prelevando il bambino presso l'abitazione materna il 31 dicembre verso le ore 16:30 e riaccompagnandolo la sera del giorno seguente entro le 20,00, (si dà atto, ai fini della prevista alternanza, che per quest'anno il minore trascorrerà il Capodanno con il padre, salvo diversa turnazione comunicata dal datore di lavoro);
ad anni alterni per le vacanze pasquali (domenica, lunedì) dando atto che, ai fini della prevista alternanza, salvo diverso accordo in base ai turni di entrambi, per quest'anno il minore trascorrerà le vacanze pasquali con la mamma;
durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, tra i mesi di giugno, luglio o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
per i c.d. “ponti” antecedenti o successivi al fine settimana di spettanza ed in via alternata per le eventuali festività infrasettimanali nel corso dell'anno solare compatibilmente con gli impegni di lavoro di ambedue i genitori. Il tutto salvo diversi e migliori accordi, anche relativi ad ulteriori occasioni con ciascuno, e dandosi atto del reciproco impegno dei genitori a comunicarsi i recapiti, anche telefonici, di vacanza del minore e rendendosi reciprocamente disponibili ad eventuali cambi, previo congruo anticipo ed accordo.
I genitori nei periodi di permanenza con il figlio si impegnano a rendersi sempre reperibili alle rispettive utenze telefoniche.
2) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 del figlio, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di €
250,00, per dodici mensilità da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con il primo adeguamento nel mese di novembre 2025 (base Istat ottobre 2024).
3) Sempre a titolo di contributo al mantenimento, l'assegno unico e universale per i figli a carico continuerà a venire richiesto ed erogato integralmente alla Sig.ra e il Sig. si CP_1 Pt_1
impegna a non richiedere la corresponsione della quota di propria spettanza.
4) I genitori si obbligano a dividere nella misura pari al 50 % ciascuno le spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In particolare, avuto riguardo alle spese per la baby-sitter, entrambi i genitori prestano il loro assenso,
a ricorrere ad una baby sitter, preventivamente scelta da entrambi i genitori di comune accordo, qualora ciò fosse strettamente necessario per assistere il bambino nei casi di temporanea impossibilità degli stessi per ragioni di lavoro dei genitori e in assenza di altri familiari disponibili. Entrambi i genitori si obbligano, sin d'ora a sostenere la relativa spesa nella misura del 50% ciascuno della tariffa richiesta dalla stessa.
Le spese straordinarie, nella quota sopra indicata del 50% da documentare, saranno rimborsate all'altro genitore entro 10 giorni dalla presentazione dei relativi giustificativi che saranno inviati tra gli stessi a mezzo mail.
5) Le parti danno altresì atto che i costi relativi alle vacanze trascorse da con i genitori Parte_2
saranno a carico di colui con il quale il medesimo trascorrerà il relativo periodo.
6) Le parti si prestano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio del figlio minore. Le parti concordano altresì che il minore potrà, dal compimento del quinto anno di età, recarsi in Ecuador per conoscere i parenti paterni che vi risiedono.
7) Le spese compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 68 l.p.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato