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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1556/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FRANCESCO LIOIA e dall'Avv.
MANLIO ARNONE;
APPELLANTE nei confronti di:
(già , (P.Iva , in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
ROBERTO BOCCHINI;
APPELLATO
In esito all'udienza cartolare del 22.04.2025, viste le note depositate dalle parti la causa è stata posta in decisione senza termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4499/2023, resa all'udienza del 31.10.2023, pubblicata il 2.11.2023, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da nei confronti della Parte_1 CP_1
condannava quest'ultima al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di somministrazione di servizi di telefonia fissa, relativa all'utenza 0957801580. In particolare, il Tribunale di Catania così statuiva:
“1) Dichiara che il disservizio alla linea telefonica del ricorrente equivale ad inadempimento contrattuale;
2) Di conseguenza condanna al risarcimento del danno nella misura di € 319,80, CP_1
oltre interessi dal 16/11/21 al soddisfo;
Con 3) Condanna a rimborsare al ricorrente i canoni relativi ai mesi di ottobre e novembre, detratto quanto già corrisposto;
4) Condanna al pagamento di spese ed onorari come determinati in parte motiva, CP_1 che distrae, disgiuntamente e pro quota, in favore degli avvocati del ricorrente”.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello chiedendone la riforma Parte_1
limitatamente al capo inerente alla liquidazione delle spese processuali ritenute inadeguate per le ragioni di cui nel prosieguo.
Con rituale atto di costituzione, si è costituita in giudizio la contestando le CP_1 avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza cartolare del 22.04.2025, viste le note depositate dalle parti la causa è stata posta in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e articolato motivo di appello l'appellante censura il capo della sentenza avente ad oggetto la condanna alle spese processuali, eccependone l'erroneità per violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche.
L'appellante eccepisce, in particolare, l'erroneità della decisione del primo giudice per aver liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi tariffari previsti, senza fornire alcuna specifica motivazione, così contravvenendo al consolidato orientamento giurisprudenziale,
2 secondo cui il giudice, ove intenda discostarsi dai parametri tabellari, decidendo di aumentare o di diminuire gli importi previsti, è tenuto a darne adeguata, espressa e puntuale motivazione.
Invero, l'appellante deduce che lo scaglione di riferimento per la controversia in esame doveva essere correttamente individuato in quello compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, come evidenziato dalla dichiarazione di valore contenuta nell'originario ricorso, con conseguente applicazione dei relativi compensi.
Per tali ragioni chiede la rideterminazione delle somme liquidate per un importo complessivo di € 5.077,00, in applicazione dei parametri medi dello scaglione indicato e ritenendo necessario includere, in conformità con le recenti pronunce giurisprudenziali, anche la fase di trattazione, pur in difetto di istruttoria.
Contestualmente a tali specifiche censure, l'appellante deduce, inoltre, che, premesso il cumulo delle due domande proposte dinnanzi al Tribunale di Catania — rispettivamente, la domanda di adempimento e quella di risarcimento del danno — la causa doveva essere qualificata come di valore indeterminabile.
L'appellante contesta, infine, la correttezza della liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice, osservando che quest'ultimo ha riconosciuto solo l'importo di € 118,50, omettendo di considerare che, a seguito del mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario, egli ha pagato un ulteriore contributo unificato di pari importo, per un totale complessivo di € 237,00.
Il motivo in esame, per quanto di ragione, è parzialmente fondato.
Preliminarmente, occorre precisare che, avendo l'appellante censurato la sentenza solo limitatamente al capo inerente alla liquidazione delle spese processuali e in assenza, altresì, di un appello incidentale di parte avversa, ogni altra questione attinente l'an della pronuncia deve ritenersi incontestabile perché coperta dal giudicato.
Inoltre, è importante chiarire che il giudizio instaurato dall' nei confronti della Pt_1 CP_1
aveva ad oggetto, come correttamente dedotto da parte appellante, sia la domanda di
[...]
adempimento (avendo la parte chiesto il rispristino del servizio interrotto) che la domanda di risarcimento.
3 Pertanto, trattandosi di domande autonomamente proponibili a discrezione della parte interessata (art. 1453 c.c.), il valore della causa deve essere determinato per effetto del cumulo, sommando i rispettivi valori, come previsto dall'art. 10, comma 2, c.p.c.
Orbene, in virtù di quanto sopra, il valore complessivo della causa in esame è determinato dalla somma del valore della domanda di risarcimento e dell'ulteriore domanda di adempimento.
La prima, come correttamente disposto dal primo giudice, va inquadrata nello scaglione più basso (fino a € 1.100,00), poiché in circostanze come quella in esame in cui la domanda di parte attrice sia accolta, ma solo parzialmente, opera il principio sancito dall'art. 5 del D.M.
140/2012, rubricato “Determinazione del valore della controversia”, alla luce del quale "nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Infatti, come ulteriormente chiarito da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, nei casi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, ai fini della determinazione del valore della causa, non rileva quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum), bensì il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice
(cd. decisum) (Cass. 10984/2021; Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n.
536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
Né, tantomeno, rileva a tal fine l'indicazione del valore dichiarato in calce all'atto introduttivo del giudizio in quanto quest'ultima (dichiarazione) rileva unicamente per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge e ha finalità esclusivamente fiscale
(Cass. civ. n.18732/2015).
Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, il valore della suddetta domanda non supera lo scaglione “fino a € 1.100,00”, atteso che, a fronte della più ampia richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, il giudice ha accolto la domanda nei limiti dell'importo di € 319,80, oltre interessi a decorrere dal 16.11.2021 sino all'integrale soddisfo, nonché ha disposto il rimborso dei canoni relativi ai mesi di ottobre e novembre, il cui valore complessivo può presumersi non superiore a circa € 47,00, avuto riguardo all'importo del canone mensile e considerato che, per il mese di novembre, non risulta alcun addebito, come desumibile dalla documentazione in atti (v. fattura novembre 2021).
4 Al valore di tale domanda, però, deve cumularsi il valore dell'ulteriore domanda proposta da parte appellante, ossia la domanda di adempimento, che il giudice di prime cure ha erroneamente omesso di considerare.
Sul punto, infatti, è fondata la censura dell' nei limiti in cui chiede accertarsi il Pt_1
cumulo di tale domanda, che deve essere qualificata come avente valore indeterminabile.
A tal proposito, occorre chiarire che non è corretto affermare che il valore indeterminabile derivi automaticamente dalla natura stessa della domanda, poiché, in via astratta, il valore delle cause aventi ad oggetto l'adempimento di contratti di somministrazione periodica e continuativa, come nel caso di specie, si determina in relazione al valore del residuo contratto rimasto inadempiuto, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Nel caso di specie, tuttavia, il carattere indeterminabile di tale domanda si giustifica alla luce dello specifico contratto in concreto concluso dalle parti e dalle condizioni generali di abbonamento ad esso applicabili.
Invero, come emerge dall'esame delle “Condizioni Generali di abbonamento al servizio Con telefonico voce e dati di ” – documento acquisito agli atti e ritualmente prodotto da già nel giudizio di primo grado- l'art.
7.1 stabilisce che “la durata del Contratto CP_1
è di 24 mesi dalla data del suo perfezionamento;
in assenza di disdetta, da effettuarsi nelle modalità specificate dal successivo comma 7.3, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza, il Contratto sarà rinnovato a tempo indeterminato”.
In forza di tali previsioni, dunque, il contratto in esame – perfezionato in data 28 dicembre
2012, come risulta dalle fatture prodotte in atti – risulta essersi rinnovato, a decorrere dal 28 dicembre 2014, a tempo indeterminato.
Quanto sopra giustifica la qualificazione della domanda di adempimento proposta da parte attrice come di valore indeterminabile.
Dunque, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, opera il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui “ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, (…) laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione
5 applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato” (Cass. 22719/2022;
Cass. n. 4187/2017).
In applicazione di tali principi, e considerato che – come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 16671/2018) - le cause di valore indeterminabile si considerano, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, la controversia in esame deve essere ritenuta nel complesso di valore indeterminabile, derivandone da ciò l'attribuzione di compensi superiori rispetto a quelli applicabili in considerazione del valore dell'ulteriore domanda proposta, avente valore determinato (scaglione fino a € 1.100,00).
Più in particolare, considerata la lieve complessità delle questioni giuridiche trattate, si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) per un totale di € 3.809,00, comprensivo della fase istruttoria/di trattazione pur in mancanza di specifica attività a contenuto istruttorio (cfr.
Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857), importo questo non superiore a quello richiesto con l'atto di appello nonostante l'appellante abbia fatto riferimento allo scaglione inferiore, da €
5.200,00 a € 26.000,00.
L'appellante, inoltre, critica la sentenza nella parte in cui quantifica le spese vive in €
118,50, asseritamente non considerando l'importo complessivo versato – pari a € 237,00 – per effetto dell'integrazione del contributo unificato corrisposta a seguito del mutamento di rito.
La doglianza è inammissibile per carenza di interesse.
Ed invero, in disparte che l'integrazione dedotta da parte appellante è stata effettuata solo dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, in data 6/11/2023, in ogni caso occorre ricordare che, come chiarito da consolidata giurisprudenza, “il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta” (Cass. 2691/2016).
6 Conseguentemente, l'obbligo per la parte soccombente di corrispondere alla ricorrente vittoriosa il contributo unificato non necessita di alcuna specifica statuizione.
Spese processuali
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Tenuto conto di ciò, le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico della società appellata CP_1
Tali spese vanno liquidate come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M.
Giustizia n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia – da € 26.000,00 a €
52.000,00 (scaglione per le cause di valore indeterminabile) per il primo grado, e da euro
5.200,00 a euro 26.000,00 per il presente grado, in ragione del limitato oggetto dell'appello.
Reputa congruo il Collegio applicare i parametri in misura pari ai minimi tabellari, adeguati in ragione della non complessità delle questioni giuridiche affrontate in entrambi i gradi di giudizio.
Le somme liquidate vanno distratte a favore degli avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4499/2023, pubblicata il Parte_1
2/11/2023, e in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese processuali del
Con primo grado, che la è tenuta a pagare all' in complessivi € 3.809,00 per Pt_1 compensi (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali del CP_1 Parte_1 presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi (di cui €
567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione, €
7 956,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore dei procuratori di parte appellante, avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello in data 29.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1556/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FRANCESCO LIOIA e dall'Avv.
MANLIO ARNONE;
APPELLANTE nei confronti di:
(già , (P.Iva , in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
ROBERTO BOCCHINI;
APPELLATO
In esito all'udienza cartolare del 22.04.2025, viste le note depositate dalle parti la causa è stata posta in decisione senza termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4499/2023, resa all'udienza del 31.10.2023, pubblicata il 2.11.2023, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da nei confronti della Parte_1 CP_1
condannava quest'ultima al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di somministrazione di servizi di telefonia fissa, relativa all'utenza 0957801580. In particolare, il Tribunale di Catania così statuiva:
“1) Dichiara che il disservizio alla linea telefonica del ricorrente equivale ad inadempimento contrattuale;
2) Di conseguenza condanna al risarcimento del danno nella misura di € 319,80, CP_1
oltre interessi dal 16/11/21 al soddisfo;
Con 3) Condanna a rimborsare al ricorrente i canoni relativi ai mesi di ottobre e novembre, detratto quanto già corrisposto;
4) Condanna al pagamento di spese ed onorari come determinati in parte motiva, CP_1 che distrae, disgiuntamente e pro quota, in favore degli avvocati del ricorrente”.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello chiedendone la riforma Parte_1
limitatamente al capo inerente alla liquidazione delle spese processuali ritenute inadeguate per le ragioni di cui nel prosieguo.
Con rituale atto di costituzione, si è costituita in giudizio la contestando le CP_1 avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza cartolare del 22.04.2025, viste le note depositate dalle parti la causa è stata posta in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e articolato motivo di appello l'appellante censura il capo della sentenza avente ad oggetto la condanna alle spese processuali, eccependone l'erroneità per violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche.
L'appellante eccepisce, in particolare, l'erroneità della decisione del primo giudice per aver liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi tariffari previsti, senza fornire alcuna specifica motivazione, così contravvenendo al consolidato orientamento giurisprudenziale,
2 secondo cui il giudice, ove intenda discostarsi dai parametri tabellari, decidendo di aumentare o di diminuire gli importi previsti, è tenuto a darne adeguata, espressa e puntuale motivazione.
Invero, l'appellante deduce che lo scaglione di riferimento per la controversia in esame doveva essere correttamente individuato in quello compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, come evidenziato dalla dichiarazione di valore contenuta nell'originario ricorso, con conseguente applicazione dei relativi compensi.
Per tali ragioni chiede la rideterminazione delle somme liquidate per un importo complessivo di € 5.077,00, in applicazione dei parametri medi dello scaglione indicato e ritenendo necessario includere, in conformità con le recenti pronunce giurisprudenziali, anche la fase di trattazione, pur in difetto di istruttoria.
Contestualmente a tali specifiche censure, l'appellante deduce, inoltre, che, premesso il cumulo delle due domande proposte dinnanzi al Tribunale di Catania — rispettivamente, la domanda di adempimento e quella di risarcimento del danno — la causa doveva essere qualificata come di valore indeterminabile.
L'appellante contesta, infine, la correttezza della liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice, osservando che quest'ultimo ha riconosciuto solo l'importo di € 118,50, omettendo di considerare che, a seguito del mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario, egli ha pagato un ulteriore contributo unificato di pari importo, per un totale complessivo di € 237,00.
Il motivo in esame, per quanto di ragione, è parzialmente fondato.
Preliminarmente, occorre precisare che, avendo l'appellante censurato la sentenza solo limitatamente al capo inerente alla liquidazione delle spese processuali e in assenza, altresì, di un appello incidentale di parte avversa, ogni altra questione attinente l'an della pronuncia deve ritenersi incontestabile perché coperta dal giudicato.
Inoltre, è importante chiarire che il giudizio instaurato dall' nei confronti della Pt_1 CP_1
aveva ad oggetto, come correttamente dedotto da parte appellante, sia la domanda di
[...]
adempimento (avendo la parte chiesto il rispristino del servizio interrotto) che la domanda di risarcimento.
3 Pertanto, trattandosi di domande autonomamente proponibili a discrezione della parte interessata (art. 1453 c.c.), il valore della causa deve essere determinato per effetto del cumulo, sommando i rispettivi valori, come previsto dall'art. 10, comma 2, c.p.c.
Orbene, in virtù di quanto sopra, il valore complessivo della causa in esame è determinato dalla somma del valore della domanda di risarcimento e dell'ulteriore domanda di adempimento.
La prima, come correttamente disposto dal primo giudice, va inquadrata nello scaglione più basso (fino a € 1.100,00), poiché in circostanze come quella in esame in cui la domanda di parte attrice sia accolta, ma solo parzialmente, opera il principio sancito dall'art. 5 del D.M.
140/2012, rubricato “Determinazione del valore della controversia”, alla luce del quale "nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Infatti, come ulteriormente chiarito da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, nei casi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, ai fini della determinazione del valore della causa, non rileva quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum), bensì il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice
(cd. decisum) (Cass. 10984/2021; Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n.
536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
Né, tantomeno, rileva a tal fine l'indicazione del valore dichiarato in calce all'atto introduttivo del giudizio in quanto quest'ultima (dichiarazione) rileva unicamente per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge e ha finalità esclusivamente fiscale
(Cass. civ. n.18732/2015).
Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, il valore della suddetta domanda non supera lo scaglione “fino a € 1.100,00”, atteso che, a fronte della più ampia richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, il giudice ha accolto la domanda nei limiti dell'importo di € 319,80, oltre interessi a decorrere dal 16.11.2021 sino all'integrale soddisfo, nonché ha disposto il rimborso dei canoni relativi ai mesi di ottobre e novembre, il cui valore complessivo può presumersi non superiore a circa € 47,00, avuto riguardo all'importo del canone mensile e considerato che, per il mese di novembre, non risulta alcun addebito, come desumibile dalla documentazione in atti (v. fattura novembre 2021).
4 Al valore di tale domanda, però, deve cumularsi il valore dell'ulteriore domanda proposta da parte appellante, ossia la domanda di adempimento, che il giudice di prime cure ha erroneamente omesso di considerare.
Sul punto, infatti, è fondata la censura dell' nei limiti in cui chiede accertarsi il Pt_1
cumulo di tale domanda, che deve essere qualificata come avente valore indeterminabile.
A tal proposito, occorre chiarire che non è corretto affermare che il valore indeterminabile derivi automaticamente dalla natura stessa della domanda, poiché, in via astratta, il valore delle cause aventi ad oggetto l'adempimento di contratti di somministrazione periodica e continuativa, come nel caso di specie, si determina in relazione al valore del residuo contratto rimasto inadempiuto, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Nel caso di specie, tuttavia, il carattere indeterminabile di tale domanda si giustifica alla luce dello specifico contratto in concreto concluso dalle parti e dalle condizioni generali di abbonamento ad esso applicabili.
Invero, come emerge dall'esame delle “Condizioni Generali di abbonamento al servizio Con telefonico voce e dati di ” – documento acquisito agli atti e ritualmente prodotto da già nel giudizio di primo grado- l'art.
7.1 stabilisce che “la durata del Contratto CP_1
è di 24 mesi dalla data del suo perfezionamento;
in assenza di disdetta, da effettuarsi nelle modalità specificate dal successivo comma 7.3, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza, il Contratto sarà rinnovato a tempo indeterminato”.
In forza di tali previsioni, dunque, il contratto in esame – perfezionato in data 28 dicembre
2012, come risulta dalle fatture prodotte in atti – risulta essersi rinnovato, a decorrere dal 28 dicembre 2014, a tempo indeterminato.
Quanto sopra giustifica la qualificazione della domanda di adempimento proposta da parte attrice come di valore indeterminabile.
Dunque, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, opera il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui “ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, (…) laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione
5 applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato” (Cass. 22719/2022;
Cass. n. 4187/2017).
In applicazione di tali principi, e considerato che – come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 16671/2018) - le cause di valore indeterminabile si considerano, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, la controversia in esame deve essere ritenuta nel complesso di valore indeterminabile, derivandone da ciò l'attribuzione di compensi superiori rispetto a quelli applicabili in considerazione del valore dell'ulteriore domanda proposta, avente valore determinato (scaglione fino a € 1.100,00).
Più in particolare, considerata la lieve complessità delle questioni giuridiche trattate, si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) per un totale di € 3.809,00, comprensivo della fase istruttoria/di trattazione pur in mancanza di specifica attività a contenuto istruttorio (cfr.
Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857), importo questo non superiore a quello richiesto con l'atto di appello nonostante l'appellante abbia fatto riferimento allo scaglione inferiore, da €
5.200,00 a € 26.000,00.
L'appellante, inoltre, critica la sentenza nella parte in cui quantifica le spese vive in €
118,50, asseritamente non considerando l'importo complessivo versato – pari a € 237,00 – per effetto dell'integrazione del contributo unificato corrisposta a seguito del mutamento di rito.
La doglianza è inammissibile per carenza di interesse.
Ed invero, in disparte che l'integrazione dedotta da parte appellante è stata effettuata solo dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, in data 6/11/2023, in ogni caso occorre ricordare che, come chiarito da consolidata giurisprudenza, “il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta” (Cass. 2691/2016).
6 Conseguentemente, l'obbligo per la parte soccombente di corrispondere alla ricorrente vittoriosa il contributo unificato non necessita di alcuna specifica statuizione.
Spese processuali
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Tenuto conto di ciò, le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico della società appellata CP_1
Tali spese vanno liquidate come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M.
Giustizia n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia – da € 26.000,00 a €
52.000,00 (scaglione per le cause di valore indeterminabile) per il primo grado, e da euro
5.200,00 a euro 26.000,00 per il presente grado, in ragione del limitato oggetto dell'appello.
Reputa congruo il Collegio applicare i parametri in misura pari ai minimi tabellari, adeguati in ragione della non complessità delle questioni giuridiche affrontate in entrambi i gradi di giudizio.
Le somme liquidate vanno distratte a favore degli avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4499/2023, pubblicata il Parte_1
2/11/2023, e in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese processuali del
Con primo grado, che la è tenuta a pagare all' in complessivi € 3.809,00 per Pt_1 compensi (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali del CP_1 Parte_1 presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi (di cui €
567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione, €
7 956,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore dei procuratori di parte appellante, avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello in data 29.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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