Art. 1.
Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , di interventi straordinari con priorita' per i settori appresso indicati, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:
a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;
b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;
c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;
d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.
Le predette somme saranno ripartite fra le regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , di interventi straordinari con priorita' per i settori appresso indicati, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:
a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;
b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;
c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;
d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.
Le predette somme saranno ripartite fra le regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .