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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 229/2024 R.G.L., promossa
D A
nato il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1
Piazzale L. Mancuso n. 3, avente Cod. Fisc.: , C.F._1
elettivamente domiciliato a EL (CL) in Via Rosso di San Secondo n.3, presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Messina (Cod. Fisc.:
) che lo rappresenta giusta procura in calce al presente C.F._2
atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento alla p.e.c.: (in Email_1
subordine al numero di fax 0934/556916),
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to RUSSO CARMELO RANIERO e dall'avv. DOLCE STEFANO
) VIA VAL D'AOSTA 14/D NI;
C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA VAL
D'AOSTA 14/D NI .
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 9.4.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 445 co. 6-bis cpc depositato in data 21.2.2024, il sig.
ha proposto opposizione contro le risultanze della consulenza espletata in Parte_1 sede di ATP che, diversamente da quanto rivendicato, ha ritenuto insussistenti le condizioni sanitarie richieste per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e la conseguente pretesa, alla corresponsione dell'indennità dell'assegno mensile di assistenza.
Parte ricorrente rappresenta che l'indagine peritale svolta in sede di ATP, sarebbe risultata affetta da erronee valutazioni diagnostiche, superficiali e non esaustive, avendo il CTU sottostimato la disabilità valutanda e assegnato un punteggio di invalidità percentuale inferiore a quello effettivamente corrispondente alle patologie di cui è affetto il ricorrente.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità e CP_1 comunque l'infondatezza della pretesa avversaria.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 9.4.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori,
l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
3. Espletata nuova CTU medico legale, il CTU ha sottolineato che: “Entrando nel merito della valutazione la condizione di un certo rilievo è quella che fa riferimento all'apparato osteoarticolare ben compatibile con l'avanzata età e con l'attività di agricoltore. A carico del rachide insiste una spondilodiscoartrosi sia cervicale che lombare ma con risvolti funzionali di rado modesto stante che a livello cervicale i movimenti sono liberi fin quasi i gradi massimi e a livello lombare solo lieve limitazione della flessione su base antalgica ma senza segni di sofferenza neurogena cronica
(Lasegue negativo). Tale condizione può essere valutata in analogia al cod. 7010
“Anchilosi rachide lombare” che prevede una valutazione tra il 31% e il 40%. Nel caso in specie non siamo di fronte ad una anchilosi ma solo a modesta limitazione lombare purtuttavia tenendo conto delle manifestazioni a carico del rachide cervicale possiamo valutare complessivamente nella misura del 31%(Trentunopercento). Relativamente all'artrosi coxo-femorale sx, l'esame radiologico mostra una deformazione della testa femorale che depone per una verosimile necessita di artroprotesi, l'esame clinico mostra deficit della rotazione, adduzione e abduzione ma non della flessione di anca. La valutazione può essere fatta generosamente con cod. 7217 “Anchilosi di anca superiore al 50%” che prevede una valutazione fissa del 35%(Trentacinquepercento).
Relativamente alla sofferta ipertensione arteriosa in questa fase peritale si è osservato normali valori pressori e un buon compenso emodinamico. In atti non è allegata alcun esame ecocardiografico che mostri impegno cardiaco per cui si tratterebbe di una
2 condizioni ai limiti della significatività e possiamo al massimo confermare la valutazione indicata dal CTU in I° grado nella misura del 21%(Ventunopercento). Relativamente poi alla ipoacusia, l'unico esame audiometrico in atti risale al 2004 epoca in cui soffriva di una faringite catarrale che può aver contribuito, per catarro tubarico a questa lieve ipoacusia. In assenza di nuovi elementi valutativi non si ritiene che possa essere valutata stante anche che clinicamente il periziato mostra di percepire normalmente la voce parlata. Applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali accertate si ottiene oggi una percentuale complessiva del 65%, in ogni caso si ritiene di poter confermare il giudizio del CTU di I° grado ovvero che il sig. è da giudicare oggi, come alla Pt_1 data dell'istanza amministrativa, invalido nella misura del 67%(Sessantasettepercento) che non dà diritto all'assegno mensile di assistenza”.
Nelle note scritte depositate in data 28.3.2025, parte ricorrente ha contestato gli esiti della nuova indagine peritale, richiamando quanto osservato nell'ambito dell'elaborato del proprio CTP e ritenendo la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74%.
Si tratta di valutazioni già motivatamente disattese dal CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
In particolare, in ordine alle osservazioni del CTP il consulente del Tribunale ha così argomentato: “Sono pervenute osservazioni da parte del CTP Dott. che Per_1 vertono su una maggiore valutazione delle patologie accertate e sulla valutazione nella misura del 10% per sindrome del tunnel carpale. In merito alla valutazione del 10% relativa alla sindrome del tunnel carpale con cod. 7314 che prevede una valutazione fino al 10% si evidenzia che la condizione del ricorrente è di una sindrome del tunnel carpale di grado lieve e lieve-moderata che non sembra possa giustificare la valutazione massima ma ad ogni buon conto il DM 05/02/92 prevede espressamente che le patologie che determinano un grado invalidante fino al 10% non vanno computante se non concorrenti con altre manifestazioni e non è il caso in oggetto per cui in ogni caso non potrebbe annoverarsi nel computo generale e solo questo porterebbe già alla mancanza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Relativamente alle altre patologie che il CTP ritiene di valutare in misura superiore non vi sono elementi clinici che giustificano una maggiore valutazione dovendosi quindi confermare il giudizio espresso”.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
5. Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
3 Vanno definitivamente poste a carico dell le spese della CTU già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Vanno poste a carico dello Stato le spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate con separato decreto di pagamento, stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respinge il ricorso in opposizione.
Nulla sulle spese di lite.
Pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Pone a carico dello Stato le spese di lite liquidate con separato decreto di pagamento.
Così deciso in Caltanissetta il 09/04/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 229/2024 R.G.L., promossa
D A
nato il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1
Piazzale L. Mancuso n. 3, avente Cod. Fisc.: , C.F._1
elettivamente domiciliato a EL (CL) in Via Rosso di San Secondo n.3, presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Messina (Cod. Fisc.:
) che lo rappresenta giusta procura in calce al presente C.F._2
atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento alla p.e.c.: (in Email_1
subordine al numero di fax 0934/556916),
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to RUSSO CARMELO RANIERO e dall'avv. DOLCE STEFANO
) VIA VAL D'AOSTA 14/D NI;
C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA VAL
D'AOSTA 14/D NI .
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 9.4.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 445 co. 6-bis cpc depositato in data 21.2.2024, il sig.
ha proposto opposizione contro le risultanze della consulenza espletata in Parte_1 sede di ATP che, diversamente da quanto rivendicato, ha ritenuto insussistenti le condizioni sanitarie richieste per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e la conseguente pretesa, alla corresponsione dell'indennità dell'assegno mensile di assistenza.
Parte ricorrente rappresenta che l'indagine peritale svolta in sede di ATP, sarebbe risultata affetta da erronee valutazioni diagnostiche, superficiali e non esaustive, avendo il CTU sottostimato la disabilità valutanda e assegnato un punteggio di invalidità percentuale inferiore a quello effettivamente corrispondente alle patologie di cui è affetto il ricorrente.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità e CP_1 comunque l'infondatezza della pretesa avversaria.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 9.4.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori,
l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
3. Espletata nuova CTU medico legale, il CTU ha sottolineato che: “Entrando nel merito della valutazione la condizione di un certo rilievo è quella che fa riferimento all'apparato osteoarticolare ben compatibile con l'avanzata età e con l'attività di agricoltore. A carico del rachide insiste una spondilodiscoartrosi sia cervicale che lombare ma con risvolti funzionali di rado modesto stante che a livello cervicale i movimenti sono liberi fin quasi i gradi massimi e a livello lombare solo lieve limitazione della flessione su base antalgica ma senza segni di sofferenza neurogena cronica
(Lasegue negativo). Tale condizione può essere valutata in analogia al cod. 7010
“Anchilosi rachide lombare” che prevede una valutazione tra il 31% e il 40%. Nel caso in specie non siamo di fronte ad una anchilosi ma solo a modesta limitazione lombare purtuttavia tenendo conto delle manifestazioni a carico del rachide cervicale possiamo valutare complessivamente nella misura del 31%(Trentunopercento). Relativamente all'artrosi coxo-femorale sx, l'esame radiologico mostra una deformazione della testa femorale che depone per una verosimile necessita di artroprotesi, l'esame clinico mostra deficit della rotazione, adduzione e abduzione ma non della flessione di anca. La valutazione può essere fatta generosamente con cod. 7217 “Anchilosi di anca superiore al 50%” che prevede una valutazione fissa del 35%(Trentacinquepercento).
Relativamente alla sofferta ipertensione arteriosa in questa fase peritale si è osservato normali valori pressori e un buon compenso emodinamico. In atti non è allegata alcun esame ecocardiografico che mostri impegno cardiaco per cui si tratterebbe di una
2 condizioni ai limiti della significatività e possiamo al massimo confermare la valutazione indicata dal CTU in I° grado nella misura del 21%(Ventunopercento). Relativamente poi alla ipoacusia, l'unico esame audiometrico in atti risale al 2004 epoca in cui soffriva di una faringite catarrale che può aver contribuito, per catarro tubarico a questa lieve ipoacusia. In assenza di nuovi elementi valutativi non si ritiene che possa essere valutata stante anche che clinicamente il periziato mostra di percepire normalmente la voce parlata. Applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali accertate si ottiene oggi una percentuale complessiva del 65%, in ogni caso si ritiene di poter confermare il giudizio del CTU di I° grado ovvero che il sig. è da giudicare oggi, come alla Pt_1 data dell'istanza amministrativa, invalido nella misura del 67%(Sessantasettepercento) che non dà diritto all'assegno mensile di assistenza”.
Nelle note scritte depositate in data 28.3.2025, parte ricorrente ha contestato gli esiti della nuova indagine peritale, richiamando quanto osservato nell'ambito dell'elaborato del proprio CTP e ritenendo la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74%.
Si tratta di valutazioni già motivatamente disattese dal CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
In particolare, in ordine alle osservazioni del CTP il consulente del Tribunale ha così argomentato: “Sono pervenute osservazioni da parte del CTP Dott. che Per_1 vertono su una maggiore valutazione delle patologie accertate e sulla valutazione nella misura del 10% per sindrome del tunnel carpale. In merito alla valutazione del 10% relativa alla sindrome del tunnel carpale con cod. 7314 che prevede una valutazione fino al 10% si evidenzia che la condizione del ricorrente è di una sindrome del tunnel carpale di grado lieve e lieve-moderata che non sembra possa giustificare la valutazione massima ma ad ogni buon conto il DM 05/02/92 prevede espressamente che le patologie che determinano un grado invalidante fino al 10% non vanno computante se non concorrenti con altre manifestazioni e non è il caso in oggetto per cui in ogni caso non potrebbe annoverarsi nel computo generale e solo questo porterebbe già alla mancanza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Relativamente alle altre patologie che il CTP ritiene di valutare in misura superiore non vi sono elementi clinici che giustificano una maggiore valutazione dovendosi quindi confermare il giudizio espresso”.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
5. Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
3 Vanno definitivamente poste a carico dell le spese della CTU già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Vanno poste a carico dello Stato le spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate con separato decreto di pagamento, stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respinge il ricorso in opposizione.
Nulla sulle spese di lite.
Pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Pone a carico dello Stato le spese di lite liquidate con separato decreto di pagamento.
Così deciso in Caltanissetta il 09/04/2025.
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