Articolo 2177 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2176Articolo 2178
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9 ottobre 2010
Art. 2177. Ambito soggettivo 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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