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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA HE Presidente relatrice
NC DI DI
AN CH DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3618/2025, avente come oggetto “separazione giudiziale e divorzio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bedizzole (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. RODOLFI MONIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Montichiari Controparte_1 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. DI MONTE DANIELA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 9.10.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“In via principale
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando definitivamente gli stessi a vivere separati, alle condizioni indicate in calce.
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 898/70;
una volta passata in giudicato la predetta sentenza, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri e in data 18.05.1991 in Pt_1 CP_1
DI (BS), trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di DI al n. 18, parte II, serie A, anno 1991, nonché successivamente trascritto anche nei registri di Stato Civile del Comune di
Montichiari al n. 19, parte II, serie B, anno 1991, il tutto alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Le parti vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. Il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
3. Le parti, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento.
4. La proprietà ed il godimento degli attuali beni mobili ed immobili, nonché l'intestazione dei conti correnti personali, rimarranno invariati rispetto alle attuali intestazioni.
5. A fronte delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso.
6. Le spese legali verranno compensate tra le parti”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.4.2025 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 18.5.1991 a DI (BS) con trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 1991, e che dall'unione è nato il figlio oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1 Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status, e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, la pronuncia del divorzio.
La resistente si costituiva, aderendo alle domande proposte dal ricorrente;
le parti, quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il DI delegato, quindi, si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione non definitiva relativa alla separazione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da 24 anni, ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata da entrambi i coniugi nei rispettivi scritti difensivi.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025. La Presidente estensora
IA HE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA HE Presidente relatrice
NC DI DI
AN CH DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3618/2025, avente come oggetto “separazione giudiziale e divorzio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bedizzole (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. RODOLFI MONIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Montichiari Controparte_1 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. DI MONTE DANIELA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 9.10.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“In via principale
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando definitivamente gli stessi a vivere separati, alle condizioni indicate in calce.
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 898/70;
una volta passata in giudicato la predetta sentenza, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri e in data 18.05.1991 in Pt_1 CP_1
DI (BS), trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di DI al n. 18, parte II, serie A, anno 1991, nonché successivamente trascritto anche nei registri di Stato Civile del Comune di
Montichiari al n. 19, parte II, serie B, anno 1991, il tutto alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Le parti vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. Il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
3. Le parti, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento.
4. La proprietà ed il godimento degli attuali beni mobili ed immobili, nonché l'intestazione dei conti correnti personali, rimarranno invariati rispetto alle attuali intestazioni.
5. A fronte delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso.
6. Le spese legali verranno compensate tra le parti”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.4.2025 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 18.5.1991 a DI (BS) con trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 1991, e che dall'unione è nato il figlio oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1 Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status, e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, la pronuncia del divorzio.
La resistente si costituiva, aderendo alle domande proposte dal ricorrente;
le parti, quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il DI delegato, quindi, si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione non definitiva relativa alla separazione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da 24 anni, ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata da entrambi i coniugi nei rispettivi scritti difensivi.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025. La Presidente estensora
IA HE