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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2025, n. 8511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8511 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14144 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico LM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , , CF/PI: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, CF/PI: , , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
CF/PI: con l'avv. Torresi Tullia C.F._4
-attori- contro
, CF/PI: , con l'avv. Roberta De Paolis Controparte_1 C.F._5
, CF/PI: , contumace Controparte_2 C.F._6
-convenute-
CONCLUSIONI
Per , , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
1. accertare e dichiarare, che la sig.ra , in quanto figlia e chiamata ex lege, ha Controparte_1 accettato l'eredità della signora (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._7 6 ottobre 1929 e deceduta il 29 gennaio 2008, e l'eredità del signor c.f. Persona_2 C.F._8
, nato a [...] il [...] e deceduto in Milano, via Edoardo Chinotto n. 40,
[...] in data 8 febbraio 2022;
2. accertare e dichiarare, che la sig.ra , in qualità di erede dei suddetti genitori, Controparte_1 signori e [rectius, , ndr], è proprietaria dell'immobile sito in Persona_1 Persona_3 CP_1
Milano, via Edoardo Chinotto n. 40, appartamento di tipo economico posto al piano 2-6, censito al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Milano, Foglio 376, p.lla 181, sub 10, vano 4,0, classe 4, rendita €
547,44, per successione ereditaria da (C.F. ), nella quota, Persona_1 C.F._7
1 rispettivamente di 1/6 e di 2/3 e quindi per la complessiva quota di 5/6, salvo accrescimento, ovvero in quella diversa che verrà accertata nel presente giudizio;
3. in via gradata e subordinata, qualora la debitrice esecutata , risultasse avere Controparte_1 rinunciato all'eredità del padre si impugna fin d'ora la rinuncia, ai sensi dell'art. 524 Persona_2
c.c., e si chiede che il Tribunale voglia autorizzare gli attori ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
4. Con vittoria di spese, onorari e spese generali, oltre accessori di legge.
5. Con vittoria di spese, onorari e spese generali, oltre accessori di legge e indennità relativi al procedimento di mediazione jus judicis, € 1.897,101.
*
Per CE IS NA
NEL MERITO:
- provvedersi con pronuncia di cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse, attese le considerazioni sopra elencate con condanna di parti attrici per lite temeraria e rifusione di spese legali.
- respingersi perché è improponibili, inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, le domande formulate da parti attrici.
- in ogni caso condannare gli attori, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese legali in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara distrattario.
*
Per Controparte_2
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
e deducono di essere titolari di un diritto di credito Parte_4 Parte_3 Parte_1
nei confronti di , accertato con sentenza del Tribunale di Milano n. 864/2021 per Controparte_1
l'importo di € 24.452,96, come da precetto notificato in data 11 marzo 2021. A seguito di tale titolo, gli stessi hanno notificato pignoramento immobiliare nei confronti della predetta debitrice, chiedendo la vendita dei beni a lei intestati. La procedura esecutiva immobiliare veniva così incardinata dinanzi al
Tribunale di Milano, Sezione Esecuzioni Immobiliari, con n. 1219/2021 R.G.E. 1
Spese di mediazione Spese di avvio: € 250,10 Indennità di mediazione (valore medio) € 1.350,00 IVA 22%: € 297,00 Totale spese di mediazione: € 1.897,10
2 Successivamente, gli stessi creditori, in virtù di un ulteriore credito accertato con sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 2832/2021 per oltre € 32.550,32, depositavano atto di intervento nella medesima procedura esecutiva in data 10 novembre 2021. Analogo atto di intervento veniva presentato, nella stessa data, da titolare di un credito accertato con le medesime pronunce giudiziarie, per Parte_2
l'importo di oltre € 41.182,26.
Con ordinanza del 31 gennaio 2022, il Giudice dell'Esecuzione rilevava che, con riferimento al bene iscritto al NCEU al foglio 376, particella 181, subalterno 10, non risultava trascritta da parte dell'esecutata e dei comproprietari l'accettazione tacita dell'eredità, assegnando alle parti un termine di
60 giorni per provvedere alla trascrizione di un eventuale atto comportante l'accettazione dell'eredità o per instaurare giudizio di accertamento dell'accettazione stessa.
Pertanto, parte attrice avanza il presente giudizio per ottenere l'accertamento giudiziale della qualità di erede di , al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni ai sensi dell'art. Controparte_1
2650 c.c. e consentire la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare.
In particolare, parte attrice chiede accertarsi che la debitrice abbia acquistato, Controparte_1 con diritto di accrescimento, la quota di 1/6 della proprietà dell'immobile sito in Milano, via Edoardo
Chinotto n. 40 per effetto della successione di nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta il 29 gennaio 2008, e che la stessa avesse accettato tale eredità.
Parimenti, parte attrice chiede accertarsi che abbia acquistato un'ulteriore quota di 2/3 del diritto CP_1
di proprietà sul medesimo immobile per effetto della successione in morte del padre, Persona_2 nato a [...] il [...] e deceduto in Milano l'8 febbraio 2022, nonché che avesse accettato anche tale eredità, eventualmente con diritto di accrescimento.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse emergere che abbia rinunciato Controparte_1 all'eredità paterna, parte attrice ha chiesto di voler esercitare l'azione ex art. 524 c.c. ed essere dunque autorizzata ad accettare l'eredità in nome e per conto della rinunziante, al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti.
La citazione è stata notificata anche a , sorella dell'altra convenuta, senza avanzare Controparte_2
alcuna domanda nei suoi confronti.
Si è costituita , contestando in fatto e diritto la pretesa avversaria. Controparte_1
In particolare, la convenuta deduce di non avere compiuto alcun atto che valga Controparte_1 quale accettazione tacita dell'eredità del padre . Persona_2
3 Nemmeno poi avrebbe espressamente rinunciato all'eredità del defunto padre.
L'azione proposta dagli attori ex art. 524 c.c. inoltre sarebbe priva di fondamento, in quanto presupposto dell'azione sarebbe la rinuncia all'eredità con danno ai creditori.
invece è rimasta contumace. Controparte_2
Nelle more del giudizio e hanno presentato la denuncia Controparte_1 Controparte_2
di successione di in data 11 marzo 2023, come da ispezione ipotecaria depositata da parte Persona_2
attrice in data 27 maggio 2024 ed avrebbero preso possesso dei beni di , tanto da avere la Persona_2
residenza in Milano, via Chinotto n. 40, nell'immobile del de cuius.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sull'accettazione dell'eredità di e da parte di Persona_1 Persona_2 Controparte_1
[...]
è deceduta il 29 gennaio 2008. Persona_1
Il marito è deceduto l'8 febbraio 2022. Persona_2
Parte attrice chiede l'accertamento della accettazione della loro eredità da parte della figlia
[...]
. Controparte_1
L'esame della domanda attorea muove dai seguenti principi giurisprudenziali:
- “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale)” (cfr. Cass. ordinanza n. 22769/2024);
- “Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso” (cfr. Cass. ordinanza n. 15587/2023);
- “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione
4 della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (cfr. Cass. ordinanza n.
4843/2019).
Ebbene, dagli atti non emergono elementi per poter affermare che sia intervenuta una accettazione tacita dell'eredità, il cui accertamento in tal senso, tra l'altro, nemmeno è stato chiesto (cfr. atto di citazione e conclusioni).
Parte attrice infatti non deduce né che vi sia stata una voltura degli immobili di proprietà dei genitori né che la convenuta ne avesse il possesso né che l'eredità sia stata gestita da . Controparte_1
Tuttavia, è emerso in corso di causa che ha presentato la denuncia di successione Controparte_1 di in data 11 marzo 2023, riconoscendo di avere “accettato l'eredità del defunto padre Persona_2 entro il termine previsto dalla legge” (cfr. note scritte del 16 aprile 2025).
Processualmente deve altresì rilevarsi che la produzione attorea del documento da cui emerge la predetta denuncia di successione è avvenuta solo in data 27 maggio 2024 e dunque tardivamente rispetto alla scadenza dei termini di preclusione processuale (la memoria n. 3 è stata depositata il 20 marzo 2024), quando già da oltre un anno la denuncia di successione era stata presentata (11 marzo 2023) ed era conoscibile da parte delle attrici, tanto da poter essere depositata entro i suddetti termini processuali.
Tale circostanza rileva ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Può dunque dichiararsi che ha accettato l'eredità del padre . Controparte_1 Persona_2
Per contro, non è documentata l'accettazione dell'eredità di da parte della figlia Persona_1 [...]
. Controparte_1
Né può accertarsi l'accettazione tacita dell'eredità di non avendo parte attrice né Persona_1
dimostrato né tanto meno dedotto che, successivamente al decesso di Persona_1 Controparte_1
abbia effettuato una voltura, sia entrata nel possesso dei beni ovvero ancora ne abbia gestito
[...]
l'eredità. Nemmeno è dimostrata la circostanza per cui sarebbe residente in Controparte_1
5 Milano, via Chinotto n. 40, nell'immobile ereditato. Né è precisato, al più, da quando ivi sarebbe residente.
*
3. Conclusioni
La domanda merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Va dichiarato che ha accettato l'eredità solamente di in data 11 Controparte_1 Persona_2
marzo 2023.
Per contro non può trovare accoglimento la domanda volta ad accertare la titolarità in capo a
[...]
della proprietà dell'immobile sito in Milano, via Edoardo Chinotto n. 40, di cui alle sopra Controparte_1
formulate conclusioni, in quanto accertamento non oggetto del provvedimento del GE che si è limitato a rilevare che “non risulta trascritta da parte dell'esecutata e dei comproprietari accettazione tacita dell'eredità”.
Pertanto, l'odierno giudizio deve intendersi limitato al solo accertamento della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c..
Quanto alle spese di lite, si osserva che al momento della proposizione dell'azione non vi erano i presupposti per la dichiarazione di accettazione tacita dell'eredità, non avendone parte attrice né dimostrato né ancor prima dedotto alcunché al riguardo. Presupposti poi nemmeno sorti nelle more del giudizio.
Pertanto, non può ritenersi in difetto per non avere formalmente accettato Controparte_1
l'eredità già al momento della proposizione dell'atto di citazione, il quale tuttavia è stato certamente di stimolo per la dichiarazione avvenuta successivamente.
Inoltre, parte attrice ha chiesto l'accertamento della accettazione dell'eredità anche di Persona_1 senza tuttavia dimostrarne il fondamento.
Tale domanda va dunque rigettata.
Ne consegue che non vi è soccombenza in capo ad alcuna delle parti e, per l'effetto, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in motivazione;
6 2) accerta e dichiara che (CF: ) ha accettato l'eredità Controparte_1 C.F._5
di (CF: ); Persona_2 C.F._9
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competenti per territorio, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 8 novembre 2025
Il giudice
(Federico LM)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico LM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , , CF/PI: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, CF/PI: , , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
CF/PI: con l'avv. Torresi Tullia C.F._4
-attori- contro
, CF/PI: , con l'avv. Roberta De Paolis Controparte_1 C.F._5
, CF/PI: , contumace Controparte_2 C.F._6
-convenute-
CONCLUSIONI
Per , , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
1. accertare e dichiarare, che la sig.ra , in quanto figlia e chiamata ex lege, ha Controparte_1 accettato l'eredità della signora (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._7 6 ottobre 1929 e deceduta il 29 gennaio 2008, e l'eredità del signor c.f. Persona_2 C.F._8
, nato a [...] il [...] e deceduto in Milano, via Edoardo Chinotto n. 40,
[...] in data 8 febbraio 2022;
2. accertare e dichiarare, che la sig.ra , in qualità di erede dei suddetti genitori, Controparte_1 signori e [rectius, , ndr], è proprietaria dell'immobile sito in Persona_1 Persona_3 CP_1
Milano, via Edoardo Chinotto n. 40, appartamento di tipo economico posto al piano 2-6, censito al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Milano, Foglio 376, p.lla 181, sub 10, vano 4,0, classe 4, rendita €
547,44, per successione ereditaria da (C.F. ), nella quota, Persona_1 C.F._7
1 rispettivamente di 1/6 e di 2/3 e quindi per la complessiva quota di 5/6, salvo accrescimento, ovvero in quella diversa che verrà accertata nel presente giudizio;
3. in via gradata e subordinata, qualora la debitrice esecutata , risultasse avere Controparte_1 rinunciato all'eredità del padre si impugna fin d'ora la rinuncia, ai sensi dell'art. 524 Persona_2
c.c., e si chiede che il Tribunale voglia autorizzare gli attori ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
4. Con vittoria di spese, onorari e spese generali, oltre accessori di legge.
5. Con vittoria di spese, onorari e spese generali, oltre accessori di legge e indennità relativi al procedimento di mediazione jus judicis, € 1.897,101.
*
Per CE IS NA
NEL MERITO:
- provvedersi con pronuncia di cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse, attese le considerazioni sopra elencate con condanna di parti attrici per lite temeraria e rifusione di spese legali.
- respingersi perché è improponibili, inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, le domande formulate da parti attrici.
- in ogni caso condannare gli attori, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese legali in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara distrattario.
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Per Controparte_2
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
e deducono di essere titolari di un diritto di credito Parte_4 Parte_3 Parte_1
nei confronti di , accertato con sentenza del Tribunale di Milano n. 864/2021 per Controparte_1
l'importo di € 24.452,96, come da precetto notificato in data 11 marzo 2021. A seguito di tale titolo, gli stessi hanno notificato pignoramento immobiliare nei confronti della predetta debitrice, chiedendo la vendita dei beni a lei intestati. La procedura esecutiva immobiliare veniva così incardinata dinanzi al
Tribunale di Milano, Sezione Esecuzioni Immobiliari, con n. 1219/2021 R.G.E. 1
Spese di mediazione Spese di avvio: € 250,10 Indennità di mediazione (valore medio) € 1.350,00 IVA 22%: € 297,00 Totale spese di mediazione: € 1.897,10
2 Successivamente, gli stessi creditori, in virtù di un ulteriore credito accertato con sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 2832/2021 per oltre € 32.550,32, depositavano atto di intervento nella medesima procedura esecutiva in data 10 novembre 2021. Analogo atto di intervento veniva presentato, nella stessa data, da titolare di un credito accertato con le medesime pronunce giudiziarie, per Parte_2
l'importo di oltre € 41.182,26.
Con ordinanza del 31 gennaio 2022, il Giudice dell'Esecuzione rilevava che, con riferimento al bene iscritto al NCEU al foglio 376, particella 181, subalterno 10, non risultava trascritta da parte dell'esecutata e dei comproprietari l'accettazione tacita dell'eredità, assegnando alle parti un termine di
60 giorni per provvedere alla trascrizione di un eventuale atto comportante l'accettazione dell'eredità o per instaurare giudizio di accertamento dell'accettazione stessa.
Pertanto, parte attrice avanza il presente giudizio per ottenere l'accertamento giudiziale della qualità di erede di , al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni ai sensi dell'art. Controparte_1
2650 c.c. e consentire la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare.
In particolare, parte attrice chiede accertarsi che la debitrice abbia acquistato, Controparte_1 con diritto di accrescimento, la quota di 1/6 della proprietà dell'immobile sito in Milano, via Edoardo
Chinotto n. 40 per effetto della successione di nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta il 29 gennaio 2008, e che la stessa avesse accettato tale eredità.
Parimenti, parte attrice chiede accertarsi che abbia acquistato un'ulteriore quota di 2/3 del diritto CP_1
di proprietà sul medesimo immobile per effetto della successione in morte del padre, Persona_2 nato a [...] il [...] e deceduto in Milano l'8 febbraio 2022, nonché che avesse accettato anche tale eredità, eventualmente con diritto di accrescimento.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse emergere che abbia rinunciato Controparte_1 all'eredità paterna, parte attrice ha chiesto di voler esercitare l'azione ex art. 524 c.c. ed essere dunque autorizzata ad accettare l'eredità in nome e per conto della rinunziante, al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti.
La citazione è stata notificata anche a , sorella dell'altra convenuta, senza avanzare Controparte_2
alcuna domanda nei suoi confronti.
Si è costituita , contestando in fatto e diritto la pretesa avversaria. Controparte_1
In particolare, la convenuta deduce di non avere compiuto alcun atto che valga Controparte_1 quale accettazione tacita dell'eredità del padre . Persona_2
3 Nemmeno poi avrebbe espressamente rinunciato all'eredità del defunto padre.
L'azione proposta dagli attori ex art. 524 c.c. inoltre sarebbe priva di fondamento, in quanto presupposto dell'azione sarebbe la rinuncia all'eredità con danno ai creditori.
invece è rimasta contumace. Controparte_2
Nelle more del giudizio e hanno presentato la denuncia Controparte_1 Controparte_2
di successione di in data 11 marzo 2023, come da ispezione ipotecaria depositata da parte Persona_2
attrice in data 27 maggio 2024 ed avrebbero preso possesso dei beni di , tanto da avere la Persona_2
residenza in Milano, via Chinotto n. 40, nell'immobile del de cuius.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
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2. Sull'accettazione dell'eredità di e da parte di Persona_1 Persona_2 Controparte_1
[...]
è deceduta il 29 gennaio 2008. Persona_1
Il marito è deceduto l'8 febbraio 2022. Persona_2
Parte attrice chiede l'accertamento della accettazione della loro eredità da parte della figlia
[...]
. Controparte_1
L'esame della domanda attorea muove dai seguenti principi giurisprudenziali:
- “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale)” (cfr. Cass. ordinanza n. 22769/2024);
- “Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso” (cfr. Cass. ordinanza n. 15587/2023);
- “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione
4 della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (cfr. Cass. ordinanza n.
4843/2019).
Ebbene, dagli atti non emergono elementi per poter affermare che sia intervenuta una accettazione tacita dell'eredità, il cui accertamento in tal senso, tra l'altro, nemmeno è stato chiesto (cfr. atto di citazione e conclusioni).
Parte attrice infatti non deduce né che vi sia stata una voltura degli immobili di proprietà dei genitori né che la convenuta ne avesse il possesso né che l'eredità sia stata gestita da . Controparte_1
Tuttavia, è emerso in corso di causa che ha presentato la denuncia di successione Controparte_1 di in data 11 marzo 2023, riconoscendo di avere “accettato l'eredità del defunto padre Persona_2 entro il termine previsto dalla legge” (cfr. note scritte del 16 aprile 2025).
Processualmente deve altresì rilevarsi che la produzione attorea del documento da cui emerge la predetta denuncia di successione è avvenuta solo in data 27 maggio 2024 e dunque tardivamente rispetto alla scadenza dei termini di preclusione processuale (la memoria n. 3 è stata depositata il 20 marzo 2024), quando già da oltre un anno la denuncia di successione era stata presentata (11 marzo 2023) ed era conoscibile da parte delle attrici, tanto da poter essere depositata entro i suddetti termini processuali.
Tale circostanza rileva ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Può dunque dichiararsi che ha accettato l'eredità del padre . Controparte_1 Persona_2
Per contro, non è documentata l'accettazione dell'eredità di da parte della figlia Persona_1 [...]
. Controparte_1
Né può accertarsi l'accettazione tacita dell'eredità di non avendo parte attrice né Persona_1
dimostrato né tanto meno dedotto che, successivamente al decesso di Persona_1 Controparte_1
abbia effettuato una voltura, sia entrata nel possesso dei beni ovvero ancora ne abbia gestito
[...]
l'eredità. Nemmeno è dimostrata la circostanza per cui sarebbe residente in Controparte_1
5 Milano, via Chinotto n. 40, nell'immobile ereditato. Né è precisato, al più, da quando ivi sarebbe residente.
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3. Conclusioni
La domanda merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Va dichiarato che ha accettato l'eredità solamente di in data 11 Controparte_1 Persona_2
marzo 2023.
Per contro non può trovare accoglimento la domanda volta ad accertare la titolarità in capo a
[...]
della proprietà dell'immobile sito in Milano, via Edoardo Chinotto n. 40, di cui alle sopra Controparte_1
formulate conclusioni, in quanto accertamento non oggetto del provvedimento del GE che si è limitato a rilevare che “non risulta trascritta da parte dell'esecutata e dei comproprietari accettazione tacita dell'eredità”.
Pertanto, l'odierno giudizio deve intendersi limitato al solo accertamento della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c..
Quanto alle spese di lite, si osserva che al momento della proposizione dell'azione non vi erano i presupposti per la dichiarazione di accettazione tacita dell'eredità, non avendone parte attrice né dimostrato né ancor prima dedotto alcunché al riguardo. Presupposti poi nemmeno sorti nelle more del giudizio.
Pertanto, non può ritenersi in difetto per non avere formalmente accettato Controparte_1
l'eredità già al momento della proposizione dell'atto di citazione, il quale tuttavia è stato certamente di stimolo per la dichiarazione avvenuta successivamente.
Inoltre, parte attrice ha chiesto l'accertamento della accettazione dell'eredità anche di Persona_1 senza tuttavia dimostrarne il fondamento.
Tale domanda va dunque rigettata.
Ne consegue che non vi è soccombenza in capo ad alcuna delle parti e, per l'effetto, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in motivazione;
6 2) accerta e dichiara che (CF: ) ha accettato l'eredità Controparte_1 C.F._5
di (CF: ); Persona_2 C.F._9
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competenti per territorio, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 8 novembre 2025
Il giudice
(Federico LM)
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