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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 354/2022 RG vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Montagna
APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Nicola Mastronardi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Matera;
azione a tutela della proprietà.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta con raccomandata ricevuta il 5.2.2021 Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Matera, e
[...] Controparte_1 deduceva: di essere proprietario, unitamente ai suoi fratelli e Parte_2 Parte_3
degli immobili siti in Tursi, censiti al Fg. 28, part. 68, sub 1 (piano terra - appartamento
[...] rifinito), sub 2 (primo piano – appartamento rifinito), sub 4 (secondo piano – appartamento rifinito)
e sub 5 (terzo piano – in parte deposito e in parte terrazzo); di avere acquistato la proprietà dei detti immobili per successione ereditaria dalla defunta sorella deceduta in data PE
11.12.2019, la quale aveva disposto del suo patrimonio a mezzo testamento olografo, redatto il
24.10.2012 e pubblicato con atto del Notaio in data 9.1.2020; il diritto di proprietà Persona_2 sui detti immobili era pervenuto alla defunta in parte in via originaria e in parte PE in via successoria dal marito . Lamentava che Controparte_2 Controparte_1
negli ultimi anni, approfittando delle precarie condizioni di salute di
[...] PE aveva collocato alcuni oggetti sul terrazzo e nel deposito ubicati al terzo piano e censiti al sub 5, persistendo nel detto comportamento anche dopo il decesso di Affermava la PE proprietà esclusiva dei fratelli sui beni oggetto di causa e, invocando l'art. 949 c.c., _1 chiedeva di accertare l'inesistenza di alcun diritto sui beni in capo alla convenuta e di ordinare alla convenuta la cessazione delle molestie, condannandola anche al risarcimento del danno per l'occupazione abusiva dell'immobile.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva: che Controparte_1 PE deceduta nel 2019, aveva ricevuto i beni oggetto di causa a seguito della successione ereditaria del marito , deceduto nel 2012, la cui eredità si era devoluta ex lege, ai sensi Controparte_2 dell'art. 582 c.c., per 2/3 in favore del coniuge e per 1/3 in favore dei fratelli PE [...]
, Nicola, , e Parte_4 CP_3 CP_4 CP_5 CP_1 Per_3 Persona_4 che chiamata all'eredità per rappresentazione del premorto genitore Controparte_1
aveva tacitamente accettato l'eredità di mediante l'utilizzo Per_3 Controparte_2 degli immobili rientranti nell'asse ereditario e aveva anche provveduto al deposito di dichiarazione integrativa della successione. Chiedeva, previo riconoscimento del suo diritto di comproprietà sull'immobile oggetto di causa, di rigettare la domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.3.2022 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- il Tribunale assegnava la causa in decisione, concedendo 60 giorni per comparse e 20 giorni per repliche.
2. Con sentenza n. 517/2022 pubblicata in data 13.6.2022, il Tribunale di Matera rigettava la domanda proposta da e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1
Euro 3.128,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che non poteva essere condiviso l'assunto dell'attore, il quale, senza contestare l'apertura della successione ab intestato a seguito del decesso di , aveva Controparte_2 ritenuto che l'utilizzo del bene oggetto di causa, da parte della convenuta, non potesse essere qualificato come possesso valido ai fini dell'accettazione dell'eredità;
b) che lo stesso attore aveva dedotto che la convenuta utilizzava il bene in questione da alcuni anni, già da quando dante causa dell'attore, era ancora in vita e malgrado PE
il divieto manifestato dalla stessa alla convenuta, con la conseguenza che il comportamento tenuto dalla convenuta denotava chiaramente la sua intenzione di far valere il suo diritto di comproprietà sul bene e, poiché detto utilizzo era stato posto in essere nella vigenza del termine per accettare l'eredità, dallo stesso doveva evincersi l'accettazione tacita dell'eredità devoluta alla convenuta per rappresentazione a seguito del decesso di Controparte_2
;
[...]
c) che, pertanto, la domanda doveva essere rigettata, avendo la convenuta titolo per godere del bene e non essendo stata formulata alcuna domanda per disciplinarne il godimento fra i vari comproprietari;
d) che, poiché i fatti erano da considerarsi pacifici, doveva ritenersi superflua l'assunzione delle prove richieste;
e) che le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Con atto di citazione notificato in data 20.7.2022 proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo:
che il Tribunale aveva ritenuto pacifici i fatti di causa senza la necessità di provvedere all'espletamento dell'attività istruttoria richiesta dalla parte attrice, in conseguenza dell'erronea individuazione del thema decidendum; che, infatti, l'attore aveva chiesto di accertare l'illegittima pretesa della convenuta di utilizzare il bene oggetto di causa, per non avere la predetta acquisito la qualità di comproprietaria del bene a seguito del decesso di , del quale era rimasta Controparte_2 mera chiamata all'eredità; che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attore, finalizzati a provare l'illegittimità del comportamento della convenuta e la conseguente insussistenza di un'accettazione tacita dell'eredità di;
Controparte_2
che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'utilizzo del bene da parte della convenuta potesse essere considerato una legittima espressione della volontà di rivendicare l'eredità del defunto
, essendo invece un'attività usurpativa;
che, infatti, all'apertura della successione Controparte_2 di , il possesso dei beni era passato alla moglie che poi lo Controparte_2 PE aveva trasferito ai suoi successori;
che la convenuta non aveva mai acquisito un diritto soggettivo idoneo a legittimare l'utilizzo dell'immobile, non avendo espressamente o tacitamente accettato l'eredità; che la convenuta aveva agito contro la volontà del possessore;
che, con le richieste istruttorie formulate in primo grado, la parte attrice intendeva provare l'impossessamento violento e in mala fede della convenuta;
che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente l'accettazione tacita dell'eredità da parte di che, infatti, al momento dell'impossessamento mancava un diritto di Controparte_1 comproprietà conseguente all'asserita accettazione tacita dell'eredità e, pertanto, l'impossessamento era da considerare illegittimo;
che la pretesa di utilizzare il bene avrebbe potuto essere legittima solo ove fosse intervenuta dopo l'accettazione tacita dell'eredità, la quale presupponeva il preesistente possesso del bene ereditario, che la convenuta non aveva;
che, nei dieci anni dall'apertura della successione di , ovverosia nel termine del 20.3.2022, non erano stati compiuti atti Controparte_2 di accettazione espressa o tacita dell'eredità del predetto;
che l'attività svolta dalla convenuta non rientrava tra le attività che la giurisprudenza riteneva oggettivamente espressive della volontà di accettare l'eredità e, pertanto, sarebbe stato onere della convenuta fornire la prova che l'attività di impossessamento svolta costituiva manifestazione della volontà di rivendicare il proprio diritto ereditario.
Chiedeva, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, di riformare la sentenza impugnata.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.1.2023 si costituiva in giudizio la quale contestava l'appello proposto, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.3.2024, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello proposto da – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, Parte_1
stante la loro intima connessione- risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha dedotto di essere Parte_1 proprietario, unitamente ai suoi fratelli e del bene Parte_2 Parte_3 immobile censito al Fg. 28, part. 68, sub 5 -per averlo acquistato a seguito della successione ereditaria di deceduta in data 11.12.2019-, e ha chiesto, evocando l'art. 949 c.c., di PE dichiarare l'inesistenza di qualunque diritto di sul detto immobile e di Controparte_1 ordinare alla convenuta la cessazione delle turbative del diritto di proprietà degli attori con la rimozione dei beni collocati all'interno dell'immobile, condannandola al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'immobile. Costituendosi, ha dedotto di aver acquistato il diritto di comproprietà sul Controparte_1 bene oggetto di causa a seguito della successione ereditaria di , deceduto Controparte_2 il 20.3.2012.
Ebbene, al fine di inquadrare la fattispecie che ci occupa, così conseguentemente individuando il thema decidendum, si ricorda che l'art. 949 c.c., dettato in tema di “azioni a difesa della proprietà” disciplina l'azione negatoria e stabilisce che “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
Ciò posto, deve intendersi provata la circostanza che il patrimonio ereditario di Controparte_2
-comprensivo del bene immobile oggetto di causa-, si sia devoluto ex lege, ai sensi dell'art.
[...]
582 c.c., in parte in favore del coniuge e in parte in favore dei fratelli, tra i quali PE il premorto al quale era subentrata per rappresentazione la figlia Per_3 Controparte_1 ed invero la circostanza, dedotta dalla convenuta, che sia morto Controparte_2 lasciando a sé superstite il coniuge ed i fratelli, non è stata contestata dall'attore, il quale si è limitato a dedurre l'asserito disinteresse dei fratelli del defunto , nei confronti Controparte_2 della successione ereditaria, che costituisce tuttavia una circostanza irrilevante ai fini dell'individuazione dei chiamati all'eredità.
E' inoltre pacifico che alla morte di deceduta in data 11.12.2019, il suo patrimonio PE ereditario -comprensivo dei diritti sul bene immobile oggetto di causa- si sia devoluto per testamento in favore dell'attore , nonché dei suoi fratelli e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
Ciò che è controverso tra le parti è se abbia o meno accettato l'eredità di Controparte_1
e se, quindi, l'utilizzo da parte sua dell'immobile in questione - Controparte_2 consistito nell'avere ivi allocato alcuni suoi beni- costituisca legittimo esercizio di un suo diritto di comproprietà o turbativa del diritto di proprietà di . Parte_1
Ha ritenuto il Tribunale che, avendo l'attore dedotto che ha iniziato ad Controparte_1 utilizzare il bene in questione quando era ancora in vita e nonostante il dissenso PE manifestato dalla stessa a il comportamento tenuto da quest'ultima Controparte_1 doveva essere qualificato come una chiara manifestazione dell'intento di far valere il suo diritto di comproprietaria dell'immobile e, poiché detto comportamento era stato posto in essere nella vigenza del termine decennale previsto per l'accettazione dell'eredità, dallo stesso doveva evincersi che aveva tacitamente accettato l'eredità a lei devoluta in seguito del decesso Controparte_1 di . Controparte_2
Ritiene la Corte che la conclusione cui è giunto il Tribunale risulti condivisibile.
Ed infatti, occorre premettere che, in tema di actio negatoria, ove il convenuto, pur riconoscendo il titolo di proprietà dell'attore, opponga -come nel caso di specie- di essere comproprietario del bene stesso, ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 9449/2009 e n. 8694/2019).
Nel caso di specie, ha fornito documentazione sufficiente -anche tenuto Controparte_1 conto del contegno processuale dell'attore che non ha specificamente contestato la devoluzione ex lege a dell'eredità relitta da , nella quale era Controparte_1 Controparte_2 ricompreso l'immobile oggetto di causa- a provare la sua qualità di chiamata all'eredità di
[...]
-certificati di stato di famiglia e dichiarazione di successione presentata il Controparte_2
26.4.2021-.
Quanto alla controversa accettazione dell'eredità di da parte di Controparte_2
se è vero che la presentazione della dichiarazione di successione è priva Controparte_1 di rilevanza ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, è anche vero che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato all'eredità, che ponga in essere, anche mediante l'esercizio del possesso di beni ereditari, atti che manifestino in modo univoco la volontà di divenire erede;
nel caso di specie, è pacifico -per averlo dedotto lo stesso attore- che abbia utilizzato, sin da quando era in vita la coerede e Controparte_1 PE nonostante il dissenso di quest'ultima, l'immobile ereditario censito al sub 5 della part. 68 del Fg. 28; detto comportamento, posto in essere nel termine decennale previsto per l'accettazione dell'eredità e nonostante il dissenso manifestato dal coerede, è un chiaro indice della volontà della Continanza di accettare l'eredità.
Né è necessario, ai fini dell'acquisto tacito dell'eredità, che il possesso del bene ereditario sussista fin dal momento dell'apertura della successione -come invece ritenuto dall'appellante- e né rilevano -a differenza di quanto pure dedotto nell'atto di appello- le eventuali precarie condizioni di salute della coerede che avrebbero impedito a quest'ultima di avviare le azioni legali PE necessarie a tutelare l'esclusivo possesso, a fronte di un impossessamento del bene asseritamente violento da parte di essendo pacifico che quest'ultima abbia di fatto Controparte_1 continuato ad esercitare negli anni il suo potere sull'immobile, così tacitamente acquistando -anche per l'inerzia, prima, di e, poi, dei suoi successori che dal 2019 non hanno PE tempestivamente adottato iniziative legali volte a recuperare l'asserito possesso esclusivo del bene- la sua quota di eredità del patrimonio del defunto . Controparte_2
Si deve, pertanto, concludere che abbia assolto l'onere di provare -quale Controparte_1 convenuta nell'azione negatoria- l'esistenza del suo diritto di comproprietà sul bene oggetto di causa, acquistato per accettazione tacita dell'eredità di . Controparte_2
Pertanto, l'actio negatoria proposta da è stata correttamente rigettata dal Parte_1
Tribunale.
Le argomentazioni sin qui svolte valgono anche a spiegare le ragioni per le quali sono risultate ininfluenti ai fini del decidere -come già affermato dal Tribunale- le istanze istruttorie formulate dall'attore in primo grado, reiterate nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado il
9.3.2022 ai fini dell'udienza di precisazione delle conclusioni che si è svolta nelle forme della trattazione scritta il 15.3.2022 e riproposte in sede di appello.
Ed invero, premesso che l'appellante nel richiedere l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in primo grado, ha affermato che esse erano finalizzate a provare l'impossessamento violento e in mala fede del bene da parte della appellata e l'insussistenza di atti di accettazione tacita dell'eredità da parte della predetta, osserva la Corte che del tutto irrilevante risulta la circostanza n. 1 della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata in primo grado da Parte_1
-relativa all'avvenuta costruzione degli immobili oggetto di causa da parte dei coniugi
[...]
e al pari della circostanza n. 2 della citata memoria -relativa Controparte_2 PE alla ubicazione degli immobili realizzati dai coniugi e delle circostanze n. 3, Parte_5
n. 4, n. 5, n. 6 e n.
7 -relative alle modalità di utilizzo degli immobili prima da parte dei coniugi e poi da parte di nonché delle circostanze n. 8 e n. 9 - Parte_5 PE relative ai rapporti tra i fratelli e le sorelle di e al loro disinteresse per Controparte_2 la successione di quest'ultimo, nonchè ai rapporti tra e i componenti della famiglia PE del marito, tra cui quanto alla circostanza n. 10 -volta a provare il “pieno Controparte_1 possesso” dei beni oggetto di causa da parte di è evidente che la stessa abbia ad Parte_1 oggetto circostanze di natura valutativa;
irrilevanti risultano anche -per le motivazioni in precedenza esposte- le circostanze n. 11 e n. 12 -relative alle condizioni di salute di negli PE ultimi anni della sua vita e alle circostanze nelle quali avrebbe iniziato, in Controparte_1 quegli anni, ad utilizzare gli immobili-, le circostanza n. 13 e n. 14 -relative alle contestazioni verbali rivolte da nei confronti di in ordine all'utilizzo degli PE Controparte_1 immobili da parte di quest'ultima e al rifiuto di quest'ultima di assecondare le richieste di _1 e la circostanza n. 15 -relativa alla mera intenzione, non concretizzatasi, di
[...] _1 di porre in essere azioni legali volte a recuperare il possesso del terrazzo-.
[...]
6. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo - pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 517/2022 emessa dal Tribunale di Matera in data 13.6.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 21.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Ettore Nesti
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 354/2022 RG vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Montagna
APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Nicola Mastronardi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Matera;
azione a tutela della proprietà.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta con raccomandata ricevuta il 5.2.2021 Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Matera, e
[...] Controparte_1 deduceva: di essere proprietario, unitamente ai suoi fratelli e Parte_2 Parte_3
degli immobili siti in Tursi, censiti al Fg. 28, part. 68, sub 1 (piano terra - appartamento
[...] rifinito), sub 2 (primo piano – appartamento rifinito), sub 4 (secondo piano – appartamento rifinito)
e sub 5 (terzo piano – in parte deposito e in parte terrazzo); di avere acquistato la proprietà dei detti immobili per successione ereditaria dalla defunta sorella deceduta in data PE
11.12.2019, la quale aveva disposto del suo patrimonio a mezzo testamento olografo, redatto il
24.10.2012 e pubblicato con atto del Notaio in data 9.1.2020; il diritto di proprietà Persona_2 sui detti immobili era pervenuto alla defunta in parte in via originaria e in parte PE in via successoria dal marito . Lamentava che Controparte_2 Controparte_1
negli ultimi anni, approfittando delle precarie condizioni di salute di
[...] PE aveva collocato alcuni oggetti sul terrazzo e nel deposito ubicati al terzo piano e censiti al sub 5, persistendo nel detto comportamento anche dopo il decesso di Affermava la PE proprietà esclusiva dei fratelli sui beni oggetto di causa e, invocando l'art. 949 c.c., _1 chiedeva di accertare l'inesistenza di alcun diritto sui beni in capo alla convenuta e di ordinare alla convenuta la cessazione delle molestie, condannandola anche al risarcimento del danno per l'occupazione abusiva dell'immobile.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva: che Controparte_1 PE deceduta nel 2019, aveva ricevuto i beni oggetto di causa a seguito della successione ereditaria del marito , deceduto nel 2012, la cui eredità si era devoluta ex lege, ai sensi Controparte_2 dell'art. 582 c.c., per 2/3 in favore del coniuge e per 1/3 in favore dei fratelli PE [...]
, Nicola, , e Parte_4 CP_3 CP_4 CP_5 CP_1 Per_3 Persona_4 che chiamata all'eredità per rappresentazione del premorto genitore Controparte_1
aveva tacitamente accettato l'eredità di mediante l'utilizzo Per_3 Controparte_2 degli immobili rientranti nell'asse ereditario e aveva anche provveduto al deposito di dichiarazione integrativa della successione. Chiedeva, previo riconoscimento del suo diritto di comproprietà sull'immobile oggetto di causa, di rigettare la domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.3.2022 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- il Tribunale assegnava la causa in decisione, concedendo 60 giorni per comparse e 20 giorni per repliche.
2. Con sentenza n. 517/2022 pubblicata in data 13.6.2022, il Tribunale di Matera rigettava la domanda proposta da e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1
Euro 3.128,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che non poteva essere condiviso l'assunto dell'attore, il quale, senza contestare l'apertura della successione ab intestato a seguito del decesso di , aveva Controparte_2 ritenuto che l'utilizzo del bene oggetto di causa, da parte della convenuta, non potesse essere qualificato come possesso valido ai fini dell'accettazione dell'eredità;
b) che lo stesso attore aveva dedotto che la convenuta utilizzava il bene in questione da alcuni anni, già da quando dante causa dell'attore, era ancora in vita e malgrado PE
il divieto manifestato dalla stessa alla convenuta, con la conseguenza che il comportamento tenuto dalla convenuta denotava chiaramente la sua intenzione di far valere il suo diritto di comproprietà sul bene e, poiché detto utilizzo era stato posto in essere nella vigenza del termine per accettare l'eredità, dallo stesso doveva evincersi l'accettazione tacita dell'eredità devoluta alla convenuta per rappresentazione a seguito del decesso di Controparte_2
;
[...]
c) che, pertanto, la domanda doveva essere rigettata, avendo la convenuta titolo per godere del bene e non essendo stata formulata alcuna domanda per disciplinarne il godimento fra i vari comproprietari;
d) che, poiché i fatti erano da considerarsi pacifici, doveva ritenersi superflua l'assunzione delle prove richieste;
e) che le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Con atto di citazione notificato in data 20.7.2022 proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo:
che il Tribunale aveva ritenuto pacifici i fatti di causa senza la necessità di provvedere all'espletamento dell'attività istruttoria richiesta dalla parte attrice, in conseguenza dell'erronea individuazione del thema decidendum; che, infatti, l'attore aveva chiesto di accertare l'illegittima pretesa della convenuta di utilizzare il bene oggetto di causa, per non avere la predetta acquisito la qualità di comproprietaria del bene a seguito del decesso di , del quale era rimasta Controparte_2 mera chiamata all'eredità; che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attore, finalizzati a provare l'illegittimità del comportamento della convenuta e la conseguente insussistenza di un'accettazione tacita dell'eredità di;
Controparte_2
che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'utilizzo del bene da parte della convenuta potesse essere considerato una legittima espressione della volontà di rivendicare l'eredità del defunto
, essendo invece un'attività usurpativa;
che, infatti, all'apertura della successione Controparte_2 di , il possesso dei beni era passato alla moglie che poi lo Controparte_2 PE aveva trasferito ai suoi successori;
che la convenuta non aveva mai acquisito un diritto soggettivo idoneo a legittimare l'utilizzo dell'immobile, non avendo espressamente o tacitamente accettato l'eredità; che la convenuta aveva agito contro la volontà del possessore;
che, con le richieste istruttorie formulate in primo grado, la parte attrice intendeva provare l'impossessamento violento e in mala fede della convenuta;
che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente l'accettazione tacita dell'eredità da parte di che, infatti, al momento dell'impossessamento mancava un diritto di Controparte_1 comproprietà conseguente all'asserita accettazione tacita dell'eredità e, pertanto, l'impossessamento era da considerare illegittimo;
che la pretesa di utilizzare il bene avrebbe potuto essere legittima solo ove fosse intervenuta dopo l'accettazione tacita dell'eredità, la quale presupponeva il preesistente possesso del bene ereditario, che la convenuta non aveva;
che, nei dieci anni dall'apertura della successione di , ovverosia nel termine del 20.3.2022, non erano stati compiuti atti Controparte_2 di accettazione espressa o tacita dell'eredità del predetto;
che l'attività svolta dalla convenuta non rientrava tra le attività che la giurisprudenza riteneva oggettivamente espressive della volontà di accettare l'eredità e, pertanto, sarebbe stato onere della convenuta fornire la prova che l'attività di impossessamento svolta costituiva manifestazione della volontà di rivendicare il proprio diritto ereditario.
Chiedeva, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, di riformare la sentenza impugnata.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.1.2023 si costituiva in giudizio la quale contestava l'appello proposto, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.3.2024, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello proposto da – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, Parte_1
stante la loro intima connessione- risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha dedotto di essere Parte_1 proprietario, unitamente ai suoi fratelli e del bene Parte_2 Parte_3 immobile censito al Fg. 28, part. 68, sub 5 -per averlo acquistato a seguito della successione ereditaria di deceduta in data 11.12.2019-, e ha chiesto, evocando l'art. 949 c.c., di PE dichiarare l'inesistenza di qualunque diritto di sul detto immobile e di Controparte_1 ordinare alla convenuta la cessazione delle turbative del diritto di proprietà degli attori con la rimozione dei beni collocati all'interno dell'immobile, condannandola al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'immobile. Costituendosi, ha dedotto di aver acquistato il diritto di comproprietà sul Controparte_1 bene oggetto di causa a seguito della successione ereditaria di , deceduto Controparte_2 il 20.3.2012.
Ebbene, al fine di inquadrare la fattispecie che ci occupa, così conseguentemente individuando il thema decidendum, si ricorda che l'art. 949 c.c., dettato in tema di “azioni a difesa della proprietà” disciplina l'azione negatoria e stabilisce che “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
Ciò posto, deve intendersi provata la circostanza che il patrimonio ereditario di Controparte_2
-comprensivo del bene immobile oggetto di causa-, si sia devoluto ex lege, ai sensi dell'art.
[...]
582 c.c., in parte in favore del coniuge e in parte in favore dei fratelli, tra i quali PE il premorto al quale era subentrata per rappresentazione la figlia Per_3 Controparte_1 ed invero la circostanza, dedotta dalla convenuta, che sia morto Controparte_2 lasciando a sé superstite il coniuge ed i fratelli, non è stata contestata dall'attore, il quale si è limitato a dedurre l'asserito disinteresse dei fratelli del defunto , nei confronti Controparte_2 della successione ereditaria, che costituisce tuttavia una circostanza irrilevante ai fini dell'individuazione dei chiamati all'eredità.
E' inoltre pacifico che alla morte di deceduta in data 11.12.2019, il suo patrimonio PE ereditario -comprensivo dei diritti sul bene immobile oggetto di causa- si sia devoluto per testamento in favore dell'attore , nonché dei suoi fratelli e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
Ciò che è controverso tra le parti è se abbia o meno accettato l'eredità di Controparte_1
e se, quindi, l'utilizzo da parte sua dell'immobile in questione - Controparte_2 consistito nell'avere ivi allocato alcuni suoi beni- costituisca legittimo esercizio di un suo diritto di comproprietà o turbativa del diritto di proprietà di . Parte_1
Ha ritenuto il Tribunale che, avendo l'attore dedotto che ha iniziato ad Controparte_1 utilizzare il bene in questione quando era ancora in vita e nonostante il dissenso PE manifestato dalla stessa a il comportamento tenuto da quest'ultima Controparte_1 doveva essere qualificato come una chiara manifestazione dell'intento di far valere il suo diritto di comproprietaria dell'immobile e, poiché detto comportamento era stato posto in essere nella vigenza del termine decennale previsto per l'accettazione dell'eredità, dallo stesso doveva evincersi che aveva tacitamente accettato l'eredità a lei devoluta in seguito del decesso Controparte_1 di . Controparte_2
Ritiene la Corte che la conclusione cui è giunto il Tribunale risulti condivisibile.
Ed infatti, occorre premettere che, in tema di actio negatoria, ove il convenuto, pur riconoscendo il titolo di proprietà dell'attore, opponga -come nel caso di specie- di essere comproprietario del bene stesso, ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 9449/2009 e n. 8694/2019).
Nel caso di specie, ha fornito documentazione sufficiente -anche tenuto Controparte_1 conto del contegno processuale dell'attore che non ha specificamente contestato la devoluzione ex lege a dell'eredità relitta da , nella quale era Controparte_1 Controparte_2 ricompreso l'immobile oggetto di causa- a provare la sua qualità di chiamata all'eredità di
[...]
-certificati di stato di famiglia e dichiarazione di successione presentata il Controparte_2
26.4.2021-.
Quanto alla controversa accettazione dell'eredità di da parte di Controparte_2
se è vero che la presentazione della dichiarazione di successione è priva Controparte_1 di rilevanza ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, è anche vero che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato all'eredità, che ponga in essere, anche mediante l'esercizio del possesso di beni ereditari, atti che manifestino in modo univoco la volontà di divenire erede;
nel caso di specie, è pacifico -per averlo dedotto lo stesso attore- che abbia utilizzato, sin da quando era in vita la coerede e Controparte_1 PE nonostante il dissenso di quest'ultima, l'immobile ereditario censito al sub 5 della part. 68 del Fg. 28; detto comportamento, posto in essere nel termine decennale previsto per l'accettazione dell'eredità e nonostante il dissenso manifestato dal coerede, è un chiaro indice della volontà della Continanza di accettare l'eredità.
Né è necessario, ai fini dell'acquisto tacito dell'eredità, che il possesso del bene ereditario sussista fin dal momento dell'apertura della successione -come invece ritenuto dall'appellante- e né rilevano -a differenza di quanto pure dedotto nell'atto di appello- le eventuali precarie condizioni di salute della coerede che avrebbero impedito a quest'ultima di avviare le azioni legali PE necessarie a tutelare l'esclusivo possesso, a fronte di un impossessamento del bene asseritamente violento da parte di essendo pacifico che quest'ultima abbia di fatto Controparte_1 continuato ad esercitare negli anni il suo potere sull'immobile, così tacitamente acquistando -anche per l'inerzia, prima, di e, poi, dei suoi successori che dal 2019 non hanno PE tempestivamente adottato iniziative legali volte a recuperare l'asserito possesso esclusivo del bene- la sua quota di eredità del patrimonio del defunto . Controparte_2
Si deve, pertanto, concludere che abbia assolto l'onere di provare -quale Controparte_1 convenuta nell'azione negatoria- l'esistenza del suo diritto di comproprietà sul bene oggetto di causa, acquistato per accettazione tacita dell'eredità di . Controparte_2
Pertanto, l'actio negatoria proposta da è stata correttamente rigettata dal Parte_1
Tribunale.
Le argomentazioni sin qui svolte valgono anche a spiegare le ragioni per le quali sono risultate ininfluenti ai fini del decidere -come già affermato dal Tribunale- le istanze istruttorie formulate dall'attore in primo grado, reiterate nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado il
9.3.2022 ai fini dell'udienza di precisazione delle conclusioni che si è svolta nelle forme della trattazione scritta il 15.3.2022 e riproposte in sede di appello.
Ed invero, premesso che l'appellante nel richiedere l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in primo grado, ha affermato che esse erano finalizzate a provare l'impossessamento violento e in mala fede del bene da parte della appellata e l'insussistenza di atti di accettazione tacita dell'eredità da parte della predetta, osserva la Corte che del tutto irrilevante risulta la circostanza n. 1 della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata in primo grado da Parte_1
-relativa all'avvenuta costruzione degli immobili oggetto di causa da parte dei coniugi
[...]
e al pari della circostanza n. 2 della citata memoria -relativa Controparte_2 PE alla ubicazione degli immobili realizzati dai coniugi e delle circostanze n. 3, Parte_5
n. 4, n. 5, n. 6 e n.
7 -relative alle modalità di utilizzo degli immobili prima da parte dei coniugi e poi da parte di nonché delle circostanze n. 8 e n. 9 - Parte_5 PE relative ai rapporti tra i fratelli e le sorelle di e al loro disinteresse per Controparte_2 la successione di quest'ultimo, nonchè ai rapporti tra e i componenti della famiglia PE del marito, tra cui quanto alla circostanza n. 10 -volta a provare il “pieno Controparte_1 possesso” dei beni oggetto di causa da parte di è evidente che la stessa abbia ad Parte_1 oggetto circostanze di natura valutativa;
irrilevanti risultano anche -per le motivazioni in precedenza esposte- le circostanze n. 11 e n. 12 -relative alle condizioni di salute di negli PE ultimi anni della sua vita e alle circostanze nelle quali avrebbe iniziato, in Controparte_1 quegli anni, ad utilizzare gli immobili-, le circostanza n. 13 e n. 14 -relative alle contestazioni verbali rivolte da nei confronti di in ordine all'utilizzo degli PE Controparte_1 immobili da parte di quest'ultima e al rifiuto di quest'ultima di assecondare le richieste di _1 e la circostanza n. 15 -relativa alla mera intenzione, non concretizzatasi, di
[...] _1 di porre in essere azioni legali volte a recuperare il possesso del terrazzo-.
[...]
6. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo - pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 517/2022 emessa dal Tribunale di Matera in data 13.6.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 21.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Ettore Nesti