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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 456/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to CIOFFI GABRIELLA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2017 a rogito Dr. Notaio Persona_1 in Fiumicino, rep/racc.. N. 37590/7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/03/2022 , dopo aver Parte_1 contestato provvedimento dell' del 28/01/2021, con cui l'istituto CP_1 comunicava il rigetto della domanda di pensione di vecchiaia n. 2167875800079 presentata in data 23/12/2020 per mancato raggiungimento delle condizioni sanitarie per la pensione di vecchiaia anticipata, adiva a questo tribunale (in funzione del giudice del lavoro) e chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1)
“Dichiarare il ricorrente invalido nella misura dell'80% con diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del D.L. n. 503/92 a far data dalla presentazione della domanda in sede amministrativa”; 2) “Condannare, per l'effetto, l' in CP_1
persona del Presidente p.t., a riconoscere il sig. nella Parte_2 misura dell'80% con diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del D.L. n. 503/92
a partire dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CT (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
16/09/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico in soggetto con pregresso TIA nel
2017 e successivo intervento di rivascolarizzazione carotidea chirurgica destra nel 2017 ed angioplastica arto inferiore di sinistra nel 2019 con buon esito clinico funzionale. Note artrosiche senza significative limitazioni funzionali.”
Il CT ha aggiunto che “Per effetto di tali infermità la invalidità dell'assicurato
NON era, nel periodo in esame, in misura pari o superiore all'80%”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Stante il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vengono sopportate da parte TO . CP_1
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CT espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' vanno liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte TO;
CP_1
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CT a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 25/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 456/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to CIOFFI GABRIELLA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2017 a rogito Dr. Notaio Persona_1 in Fiumicino, rep/racc.. N. 37590/7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/03/2022 , dopo aver Parte_1 contestato provvedimento dell' del 28/01/2021, con cui l'istituto CP_1 comunicava il rigetto della domanda di pensione di vecchiaia n. 2167875800079 presentata in data 23/12/2020 per mancato raggiungimento delle condizioni sanitarie per la pensione di vecchiaia anticipata, adiva a questo tribunale (in funzione del giudice del lavoro) e chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1)
“Dichiarare il ricorrente invalido nella misura dell'80% con diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del D.L. n. 503/92 a far data dalla presentazione della domanda in sede amministrativa”; 2) “Condannare, per l'effetto, l' in CP_1
persona del Presidente p.t., a riconoscere il sig. nella Parte_2 misura dell'80% con diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del D.L. n. 503/92
a partire dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CT (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
16/09/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico in soggetto con pregresso TIA nel
2017 e successivo intervento di rivascolarizzazione carotidea chirurgica destra nel 2017 ed angioplastica arto inferiore di sinistra nel 2019 con buon esito clinico funzionale. Note artrosiche senza significative limitazioni funzionali.”
Il CT ha aggiunto che “Per effetto di tali infermità la invalidità dell'assicurato
NON era, nel periodo in esame, in misura pari o superiore all'80%”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Stante il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vengono sopportate da parte TO . CP_1
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CT espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' vanno liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte TO;
CP_1
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CT a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 25/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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