TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1084/2024 promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ponderano, Via Fontanone 6, con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Boraine, con domicilio eletto in
Biella, via Repubblica 27;
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Fontanone 6; non costituita atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: come da ricorso per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
Fatto
Con ricorso depositato il 30/10/2024 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della madre . Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta, CP_1 all'udienza del 6/02/2025 le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che la convenuta nel 2019 è stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità nonché invalida civile con necessità di assistenza continua;
gli accertamenti svolti hanno evidenziato un decadimento cognitivo moderato, un disorientamento spazio-temporale e un deficit deambulatorio (cfr. verbali INPS / ASL); nel 2024 la sua condizione risultava seriamente peggiorata;
il medico geriatra ha infatti certificato – inter alia – un “gravissimo decadimento cognitivo, con impossibilità a parlare, usare mani per firmare” e, constatata la sua “incapacità di intendere e di volere” ha suggerito la misura dell'interdizione (cfr. certificato dott. . Persona_1
La convenuta è stata inoltre esaminata presso la casa di abitazione e in tale occasione non è risultata in grado di interagire con la giudice in alcun modo (cfr. verbale udienza).
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . CP_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 30/10/2024, così provvede:
dichiara l'interdizione di , c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...];
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 26/02/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1084/2024 promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ponderano, Via Fontanone 6, con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Boraine, con domicilio eletto in
Biella, via Repubblica 27;
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Fontanone 6; non costituita atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: come da ricorso per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
Fatto
Con ricorso depositato il 30/10/2024 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della madre . Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta, CP_1 all'udienza del 6/02/2025 le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che la convenuta nel 2019 è stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità nonché invalida civile con necessità di assistenza continua;
gli accertamenti svolti hanno evidenziato un decadimento cognitivo moderato, un disorientamento spazio-temporale e un deficit deambulatorio (cfr. verbali INPS / ASL); nel 2024 la sua condizione risultava seriamente peggiorata;
il medico geriatra ha infatti certificato – inter alia – un “gravissimo decadimento cognitivo, con impossibilità a parlare, usare mani per firmare” e, constatata la sua “incapacità di intendere e di volere” ha suggerito la misura dell'interdizione (cfr. certificato dott. . Persona_1
La convenuta è stata inoltre esaminata presso la casa di abitazione e in tale occasione non è risultata in grado di interagire con la giudice in alcun modo (cfr. verbale udienza).
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . CP_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 30/10/2024, così provvede:
dichiara l'interdizione di , c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...];
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 26/02/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli