Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1962 /2023
Nell'udienza del 04/03/2025 innanzi al GI dott. Marcello Bellomo alle ore 09.05 sono comparsi per parte attrice l'Avv. SAMMARTANO PIETRO e per parte convenuta dal procuratore costituito
Avv. SARINA DAVIDE sostituito dall'avv. GIROLAMO INDELICATO
L'avv. Sammartano precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi l'avv. Indelicato si riporta ai precedenti scritti depositati insistendo per il rigetto dell'opposizione
Il giudice dato atto di quanto precede, ritenutane la necessità, dispone che la Cancelleria acquisisca il fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 15/2023 e si ritira in camera di consiglio dando atto della rinuncia delle parti alla lettura del dispositivo.
Riaperto il verbale alle ore 16:22 dato preliminarmente atto dell'intervenuta acquisizione da parte della competente Cancelleria del fascicolo della esecuzione immobiliare n. 15/2023, il Giudice decide la causa depositando la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1962 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) vertente tra
(c.f. ), nato in [...] l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente nella C.da Ponte Fiumarella n. 69, int. 4, in giudizio con l'Avv. Pietro Sammartano giusta procura in atti, attore-opponente nei confronti di
società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge n. Controparte_1
130 del 30 aprile 1999 con sede legale in LA (MI) – Corso Vittorio Emanuele II, 24/28, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LA , rappresentata in P.IVA_1
forza di procura rilasciata in data 28/11/2022 in Settimo Milanese autenticata nelle firme dal
Notaio Rep. 4114, Racc. 3046 reg. a LA il 29/11/2022 Numero 122623 Serie Persona_1
1T (All. A) da con sede legale in LA, Bastioni di Porta Nuova n. 19 Controparte_2
capitale sociale di Euro 600.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di LA – Monza – Brianza – Lodi 10311000961, iscritta al REA al numero MI-2521466, in persona del procuratore nata a [...]-vento il giorno 3 luglio CP_3
1981, domiciliata per l'incarico in LA, Bastioni di Porta Nuova n. 19in forza di procura conferita dall'Amministratore Delegato con atto del 2 agosto 2023 a rogito del CP_4
Notaio Dott. , iscritto presso il Collegio Notarile di LA, rep. 10860 e racc. n. Persona_2
6173 registrato a LA 2 il 9 agosto 2023 n. 83073 serie IT, come tale, legale rappresentante di rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro dagli avvocati Davide Controparte_2
Sarina, Andrea Siena e Giulia Galati, giusta procura in atti, convenuta – opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha inteso Parte_1
incardinare il giudizio di merito della opposizione all'esecuzione proposta quale debitore esecutato nella procedura n. 15/2023 RG EI di questo Tribunale
Ed invero con ricorso depositato ai sensi dell'art 615 comma II cpc il 29.9.2023 (si specifica la data del ricorso avendo il debitore proposto altra anche opposizione all'esecuzione), l'odierno attore aveva in quel giudizio eccepito il difetto di legittimazione attiva della quale CP_1
cessionaria di creditore procedente e il “difetto di rappresentanza” di CP_5 Controparte_2
quale servicer incaricato di “procedere al recupero del credito nei confronti del sig. Parte_1
” mancando in atti il contratto di servicing.
[...]
Fissata udienza per la decisione sull'istanza cautelare il GE rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione ed assegnava termine per l'insaturazione del giudizio di merito
Con il su indicato atto di citazione quindi, il debitore incardinava detto giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria stanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di rappresentanza della Controparte_1
Controparte_2
Si costituiva la creditrice opposta, odierna convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte.
Richiamava la copiosa giurisprudenza di merito secondo la quale a provare l'intervenuta cessione è “adeguata e sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale qualora dalla stessa “siano agevolmente desumibili i criteri per l'identificazione del perimetro dei crediti ceduti”. Ciò che rileva, in buona sostanza, “è che l'oggetto del contratto di cessione (ossia i crediti ceduti) venga individuato in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (art. 1346 cod. civ.) non necessariamente attraverso una elencazione nominativa ma anche per relationem facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano rientrare nell'oggetto del contratto”
Evidenziava che nell'avviso di cessione erano sufficientemente indicati i criteri identificativi dei crediti ceduti nonché di aver depositato dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente.
Con riferimento all'eccepito vizi di rappresentanza deduceva poi “Controparte, infatti, eccepisce il difetto di rappresentanza di affermando che la società incaricata di CP_2
svolgere le attività di riscossione dei crediti sarebbe come indicato nella Controparte_6
Gazzetta Ufficiale prodotta in atti. Sul punto, preme evidenziare che la prima svolge il ruolo di mentre la seconda il ruolo di In particolare, il Parte_2 Parte_3 Parte_2
esegue controlli di più alto livello e monitora tutti i servicer, tenendo traccia dei cash flow e gestendo il portafoglio, mentre lo è il player operativo, delegato ad effettuare tutte Parte_3
le azioni giudiziali e stragiudiziali per la tutela delle ragioni creditorie della mandante. L'eccezione di controparte, pertanto, non coglie nel segno”.
Chiedeva quindi “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”
Instaurato il contraddittorio, si è proceduto alla istruzione della causa mediante il solo deposito di documenti.
L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta per non esservi prova -secondo le allegazioni dell'attore- dell'intervenuta cessione del credito azionato in favore della convenuta.
A tal proposito appare opportuno evidenziare -ai fini della individuazione degli oneri probatori gravanti sulla convenuta – che l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione essendosi limitato ad eccepire la mancanza di prova della inclusione del suddetto credito tra quelli oggetto della cessione.
Ne deriva che il thema probandum è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) con la conseguenza che “sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. sul Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Così individuato il tema di indagine probatoria, si rileva che la creditrice opposta ha adempiuto detto onere.
Ed invero nel ricorso per intervento nell'esecuzione forzata la creditrice opposta ha allegato a fondamento della propria legittimazione che “nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 del 30.04.1999 concluso in data 1° giugno 2023, con effetti giuridici dal 19 giugno 2023 ed effetti economici dal 31 luglio 2022, ha acquistato prosoluto da Controparte_7
crediti identificabili sulla base delle informazioni orientative riportate nell'avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla Cartolarizzazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 20 giugno 2023, Parte II foglio delle inserzioni n. 72”
Ha allegata a detto ricorso, copia del su indicato avviso dal quale risultava che,
“nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 1° giugno
2023, con effetti giuridici dal 19 giugno 2023 ed effetti economici dal 31 luglio 2022, ha acquistato pro-soluto da – società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza Controparte_7
Gae Aulenti, 3 – Tower A – LA (Italia), capitale sociale di euro 21.277.874.388,48, P. Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di LA-Monza-Brianza-Lodi No.
, ammessa al regime di adempimento collaborativo ai sensi del d.lgs. No. 128 del 5 P.IVA_2
agosto 2015, capogruppo del “Gruppo Bancario UniCredit”, iscritta al registro dei gruppi bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario con il No. 02008.1, aderente al ”Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” – i crediti per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo, derivanti da rapporti bancari di diversa natura e forma tecnica (i “Crediti”), identificabili sulla base delle informazioni orientative di sotto riportate”
I crediti ceduto erano quindi identificati come segue:
“- sono stati classificati dalla rispettiva cedente come “sofferenze” (non performing loans),
“inadempienze probabili” (unlikely to pay) o “esposizioni scadute” (past due) , in conformità alla
Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata, e tale classificazione è stata segnalata dalla rispettiva Cedente alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
- sono sorti nel periodo intercorrente tra la data del 5 marzo 1981 e la data del 2 dicembre 2022 e derivano da contratti di finanziamento (ivi inclusi mutui e contratti inerenti a altri finanziamenti a medio-lungo termine o a breve termine – scaduti, revocati, ovvero risolti, ove concessi in forma di apertura di credito o comunque in forme tecniche a carattere rotativo – esclusi, a scanso di equivoci, finanziamenti concessi in forma di apertura di credito o comunque in forme tecniche a carattere rotativo ancora non scaduti, revocati, ovvero risolti, ovvero leasing)”.
Si specificava poi in detto avviso che “L'elenco complessivo dei Crediti ceduti che alla predetta data rispettavano le informazioni orientative sopra elencate, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, saranno messi a disposizione da parte della cedente e della Società, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto”.
La odierna convenuta ha anche depositato la dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla cedente CP_5
Ciò posto in punto di allegazioni difensive, si rileva in diritto che secondo l'ormai consolidato orientamento del Giudice della Legittimità dal quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. tra le prime
Cass. n. 31188 del 2017 e di recente Cass. 9412/2023; 17944/2023; 21821/2023)”.
Più di recente, inoltre, quello stesso Giudice ha evidenziato che “1. la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass, ord. n. 7866 del 22 marzo 2024).
Applicando tale principio al caso de quo, non può negarsi che il credito azionato in via esecutiva rientri tra quelli oggetto di cessione: esso infatti deriva da un finanziamento (contratto di mutuo e contratto di mutuo fondiario) concesso (con contratti entrambi stipulati in data 20.3.2007, che l'odierno attore a seguito di assegnazione di alloggio a socio di cooperativa del 2010 si è accollato pro quota) nell'arco temporale indicato in Gazzetta e, certamente da considerare in sofferenza, tenuto conto del fatto che il debitore opponente non ha contestato né la stipula del contratto di mutuo, né la sussistenza della contestata morosità sulla base della quale la cedente ha incardinato l'esecuzione forzata nell'ambito della quale è stata proposta l'opposizione de qua.
In mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, inoltre, deve ritenersi che il credito oggetto del giudizio in quanto ceduto, fosse specificamente indicato nel sito internet indicato nel su riportato avviso di cessione, circostanza che consente di valutare positivamente ai fini della prova dell'inclusione del credito contestato nella richiamata cessione, anche l'elemento (indiziario) costituito dalla dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente
Con riferimento al secondo motivo di opposizione anch'esso risulta infondato.
Ed invero se da una parte risulta tardiva in quanto sollevata dall'attore soltanto con gli atti conclusivi l'eccezione inerente la mancata iscrizione della nell'albo di cui Controparte_2
all'art 106 TUB (eccezione, comunque, nel merito infondata alla luce di quanto sancito da Cass.
Ord. 7243/2024 secondo cui “tale mancanza (può) assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici), l'eccezione tempestivamente sollevata di “difetto di rappresentanza” della suddetta società appare meramente defatigatoria essendo stata depositata agli atti dell'esecuzione immobiliare unitamente al ricorso per intervento del
26.9.2023 la procura speciale del 28.11.2022 ai rogiti del Notaio con la quale la Persona_1
" (titolare -in considerazione di quanto accertato in conclusione dell'esame del Controparte_1
primo motivo di opposizione- del credito per il recupero del quale si agisce in executivis) ha nominato “suo procuratore speciale la società: " affinché la Società Procuratrice, Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti,….. - con facoltà di subdelega, provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti presenti e futuri.”
Da quanto fin qui esposto deriva il rigetto dell'opposizione con sequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite le quali si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio (€ 152.144,28), considerati i parametri previsti dal DM
55/2014 come integrato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, dell'utilità dell'attività svolta nell'interesse della parte rimasta nel caso di specie integralmente soccombente, in complessivi Euro 14.103,00 (di cui €
2552,00 per la fase di studio;
€ 1628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase di trattazione e quella istruttoria;
€ 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1962/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da delle spese del Controparte_2
presente giudizio che liquida in complessivi Euro 14.103,00 oltre rimborso spese generali cassa ed
Iva nella misura di legge se dovuti per compensi.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo