Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Alessia Caprio, letti gli atti, pronunciando a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza nel sub-procedimento di sospensione ex art. 615, co. 1, c.p.c., rilevato che la parte attrice ha chiesto sospendersi l'efficacia Parte_1 esecutiva del titolo posto alla base del precetto per il pagamento della somma di complessivi €
68.051,74, notificato il 17.01.2025 da fondato sulla sentenza n. 614/2024 del
Controparte_1 Tribunale di Arezzo, con cui l'odierna opponente era condannata a versare alla la
Controparte_1 somma di € 127.400,93, al netto degli acconti già percepiti e di cui si dava atto, pari ad € 86.393,90 (cfr. doc. 7 e 8 di parte attrice); che, in particolare, la parte attrice ha chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva del suddetto titolo per la minor somma di € 52.578,00, rilevando che la controparte avrebbe diritto ad agire in via esecutiva unicamente per il minor importo di € 15.474,74, pari all'importo liquidato in sentenza per le spese di lite, che, secondo la parte attrice, il diritto di procedere in via esecutiva, sulla base della sentenza, per il residuo credito vantato dalla non sussisterebbe in quanto la sentenza n. 614/2024 è
Controparte_1 stata emessa all'esito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo cui era già stata concessa in corso di causa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., e pertanto la aveva già
Controparte_1 intrapreso un'azione esecutiva sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nell'ambito della quale la aveva chiesto ed ottenuto la Parte_1 conversione del pignoramento ed un piano di pagamento rateale dell'importo portato dal titolo poi caducato (cfr. doc. 6); che si è costituita in giudizio la opponendosi all'istanza di sospensione avversaria
Controparte_1
e chiedendone la reiezione, evidenziando altresì che non opererebbe il meccanismo sostitutivo per cui la sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo andrebbe a sostituire automaticamente, quale titolo esecutivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e poi revocato all'esito del giudizio di opposizione, evidenziando inoltre che non sussisterebbero i gravi motivi richiesti per procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto le richieste della controparte manifesterebbero un'intenzione dilatoria che, insieme ad inadeguate garanzie patrimoniali, manifesterebbero anche l'urgenza della parte creditrice di procedere alla riscossione di quanto dovuto;
sentite le parti all'udienza del 12.03.2025, ritenuto che, nel caso di specie, non sussistano quei gravi motivi richiesti dalla legge al fine di consentire la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato dalla sentenza n. 614/2024 di questo Tribunale,
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che, infatti, occorre evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza emessa all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ha effetto integralmente sostitutivo del precedente decreto ingiuntivo, che viene contestualmente revocato e, quindi, definitivamente eliminato dall'ordinamento (cfr. Cass n. 20868/2017: in massima “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello
– anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”, e in motivazione: “riguardo all'incidenza della pronuncia di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed all'effetto interamente sostitutivo di questa sentenza rispetto al decreto ingiuntivo revocato, e perciò definitivamente eliminato dall'ordinamento, è sufficiente richiamare il precedente a Sezioni Unite di questa Corte n.
4071/2010; risolvendo il contrasto giurisprudenziale riguardante il rapporto tra l'art. 653, comma primo, cod. proc. civ. e l'art. 393 cod. proc. civ., detta sentenza ha, in motivazione, ricordato che la giurisprudenza costante e la dottrina prevalente sono concordi nell'affermare che la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo e, per quanto qui rileva, ne ha tratto la conclusione che l'estinzione del giudizio di rinvio conseguente a cassazione di una decisione di accoglimento, in primo grado o in appello, dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo estingue l'intero processo (Cass. n. 4071/2010 cit.); il principio è coerente con l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, quale è il decreto ingiuntivo, che viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria;
proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo nei termini anzidetti, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello (anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si "conferma" il decreto ingiuntivo) non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato”); pertanto, nel caso di specie, non appare sussistere una duplicazione di titoli in favore di CP_1
poiché il precedente titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è
[...] revocato dalla sentenza che ha deciso l'opposizione e dunque caducato, non potendo quindi privarsi dell'efficacia esecutiva il successivo titolo (ossia la sentenza che ha definito il giudizio di opposizione), oggetto della presente istanza di sospensiva, che rappresenta infatti l'unico titolo esecutivo allo stato esistente nell'ordinamento per la suddetta pretesa creditoria, stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto, che non è più titolo idoneo a sorreggere l'esecuzione; che, inoltre, va osservato che anche l'operatività del meccanismo sostitutivo invocato dalla parte attrice-istante necessariamente postula l'efficacia esecutiva del titolo sopravvenuto, poiché altrimenti opinando le pretese della parte convenuta non sarebbero assistite da alcun titolo esecutivo
(essendo venuto meno il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, revocato, ed essendo parimenti sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza che ha definito il procedimento di opposizione),
a tal proposito si richiamano i principi al riguardo espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare Cass. n. 11021/11, secondo cui “La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "ex tunc". La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva”, nonché numerose altre, tra cui Cass. n. 16610/11, n. 3977/12, n. 10875/12, ord. n. 1925/15;
Pagina 2 ma anche Cass. 2727/2017: “L'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo con sentenza passata in giudicato, e la definitiva revoca del decreto stesso, determinano ovviamente la caducazione del relativo titolo esecutivo. Orbene, il venir meno del titolo esecutivo determina automaticamente anche la caducazione dell'intervento fondato su quel titolo, e in generale degli atti di esecuzione (peraltro solo nei limiti previsti dall'art. 653, comma 2, c.p.c., se si tratta di decreto ingiuntivo), senza alcuna necessità per il debitore di proporre una opposizione esecutiva onde far valere tale sopravvenuta inefficacia. Ne consegue che l'opposizione proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore intervenuto in base a titolo esecutivo caducato dopo l'intervento - intervento che ha quindi automaticamente già perduto i suoi effetti - si deve ritenere di regola inammissibile per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a meno che l'opponente non deduca e dimostri che in concreto il creditore pretende ugualmente di proseguire l'esecuzione sulla base del titolo caducato (o per l'intero importo di esso, se il titolo risulta caducato solo in parte)”, nonché, sul punto, si richiama ulteriormente Cass. n. 9626/2004:“L'accertamento immediatamente esecutivo della pretesa sostanziale fatta valere nel procedimento d'ingiunzione, se pure perdura nel corso del giudizio di opposizione, può essere superato dalla sentenza che decide la stessa opposizione, ove questa sia accolta, dato che la sentenza di accertamento negativo si sostituisce completamente al decreto ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla realtà giuridica), con la conseguenza che gli atti di esecuzione già compiuti restano caducati, analogamente a quanto accade nei casi di riforma o cassazione di sentenza impugnata (art. 336, 353, 354 cod. proc. civ.) e di revoca di provvedimento cautelare a seguito di reclamo (art. 669-terdecies cod. proc. civ.), a prescindere dal passaggio in giudicato della medesima sentenza di accoglimento dell'opposizione; tale conclusione trova conferma anche nella disposizione dell'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti
"nei limiti della somma o della quantità ridotta", conseguendone che se la somma o la quantità è azzerata, come avviene nel caso di accoglimento totale dell'opposizione, non può materialmente verificarsi alcuna conservazione, neanche ridotta, degli atti esecutivi già compiuti, con la conseguenza che l'opponente può immediatamente chiedere la restituzione dell'intera somma (o quantità) già versata (oppure la restituzione della cosa mobile già consegnata)”, che tale esegesi risulta confermata dal tenore letterale dell'art. 653, co. 2, c.p.c., secondo cui “Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”; che, quindi, non appaiono sussistenti i presupposti di cui all'art. 615, co. 1, c.p.c., per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
P.Q.M.
Visto l'art. 615, co. 1, c.p.c.
Respinge l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Arezzo, 13/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Caprio
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