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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13693/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. indicato in epigrafe, promossa da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato da
ROMEO GESTIONI S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Is. E/4, rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA SABINO;
PARTE ATTRICE
contro
:
BA JA (C.F. [...]),
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI per parte attrice: accertare e dichiarare che il convenuto occupa senza titolo alcuno l'immobile descritto in premessa almeno dal mese di ottobre 2016 o da diversa data ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare il convenuto, nonché qualsiasi altro occupante “sine titulo” e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell'INPS, del predetto bene immobile libero da persone e cose, ed altresì, a risarcire all'INPS i danni da quest'ultimo subìti in conseguenza della illecita occupazione, con corresponsione all'INPS e per esso alla Romeo Gestioni S.p.A. delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, maturate dall'inizio della occupazione alla data dell'effettivo rilascio o della sentenza, per l'importo pari ad €. 65.970,91, alla data del 30/11/2023, oltre quelle successive, ovvero per quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, anche previa espletanda C.T.U. determinativa del valore dell'immobile de quo, con riferimento anche a immobili aventi caratteristiche similari a quello per cui
pagina 1 di 6 è causa;
2. per l'effetto condannare il convenuto a corrispondere all'INPS, e per esso alla Romeo
Gestioni S.p.A., la somma di €. 985,60 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo;
3. con vittoria di spese, competenze e onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'INPS, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, rappresentato da Romeo Gestioni S.p.A., premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Firenze (FI), Via Pietro Toselli, n. 126, scala C, int. 13, piano VII, cap. 50144, destinato ad uso abitativo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al Foglio 54, Part. 166, Sub 47, Zona
Cens. 2, Cat. A/2, Classe 3 e che, JA BA occupava detto immobile senza titolo dal mese di ottobre 2016, lo conveniva in giudizio al fine di sentirlo condannare al suo immediato rilascio e per ottenere il risarcimento dei danni patiti in dipendenza dell'abusiva occupazione dell'immobile, dall'inizio di questa alla data dell'effettivo rilascio o della sentenza, danni che quantificava in €
65.970,91, alla data del 30.11.2023, oltre quelli successivi.
2.Il Giudice riscontrata la nullità della citazione, per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163 bis c.p.c. e rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con decreto ex art. 171bis c.p.c., ordinava la rinnovazione della notifica.
3.Preso atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, all'udienza dell'11.07.2024, il
Giudice rilevato che, nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, il convenuto non si era costituito in giudizio lo dichiarava contumace.
4. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita con prove orali e con una consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 23.1.2025, rilevata l'assenza di osservazioni da parte del CTP di parte attrice alla consulenza svolta, il Giudice invitava il Difensore alla discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. e tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma di detta norma.
**********
5.La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
6. In tema di difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione pur tendendo allo stesso risultato pratico, ossia, al materiale recupero del bene, hanno natura e presupposti diversi.
L'azione di rivendicazione ha carattere reale e, con la stessa, l'attore assume di essere proprietario del bene pur non essendone in possesso e, pertanto, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà.
pagina 2 di 6 Mentre, con l'azione di restituzione, avente carattere personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene, così da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo successivamente venuto meno per qualsiasi causa.
L'azione di rivendicazione è disciplinata all'art. 948 c.c. secondo cui, chi si afferma proprietario della cosa, senza averne il possesso può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna di colui che possiede la res o la detiene senza un valido titolo, alla sua restituzione.
Tale azione non è volta ad ottenere soltanto l'accertamento dell'esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore ma anche la restituzione del bene da altri posseduto o detenuto.
La domanda è dunque fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui parte attrice assume di esser titolare ma di non averne più la materiale disponibilità, e sulla totale mancanza ab origine di ogni titolo giustificativo della detenzione dell'immobile da parte del resistente.
7. Nel caso di specie, l'INPS ha agito in giudizio pretendendo il rilascio dell'immobile, quale ente proprietario dello stesso, dimostrando di esserne proprietario dal 1966.
8. Per quanto attiene l'occupazione abusiva dell'appartamento oggetto di causa da parte di RJ
DH, dal mese di ottobre 2016, la stessa risulta provata da una serie di elementi: dal procedimento penale a carico del convenuto per i reati di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., consumati tramite l'invasione e l'arbitraria occupazione dell'immobile di cui è causa (prontamente segnalati dai condomini); dal sopralluogo effettuato da un funzionario della Romeo Gestioni S.p.A.; dal nominativo rinvenuto sul campanello dell'abitazione; dal fatto che alcune delle intimazioni di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione sono state notificate tramite consegna ad una donna che si qualificava come moglie dell'odierno convenuto e, infine, dall'impossibilità di accedere nell'appartamento occupato, riscontrata dal CTU e dal CTP, in sede di operazioni peritali in data
4.11.2024 e, successivamente, in data 19.11.2024.
Tutto ciò risulta avvalorato dalle risultanze dell'istruttoria orale, infatti, RI GE, inquilina dello stabile dal 1973, sentita in veste di testimone, ha riportato di aver sporto querela, nell'ottobre 2016, a fronte dell'effrazione perpetrata dal convenuto che, a spallate, aveva buttato giù la porta dell'immobile oggetto di causa.
La GE ha poi confermato che, nonostante l'intervento della Polizia avvenuto la sera stessa, RJ
DH ha continuato ad occupare, fino ad oggi, l'appartamento con la propria famiglia, come dimostrato anche dal nome che si trova sul campanello e da quanto le è stato riferito dalla postina della zona.
pagina 3 di 6 Anche GO CC, dipendente della Romeo Gestioni S.p.A., ha riferito di aver appreso dell'occupazione abusiva di RJ DH, nel maggio 2017 quando, recatosi presso lo stabile, ha scorto il nome del convenuto sul campanello e sulla buca delle lettere e, chieste informazioni agli altri condomini, ha avuto conferma della sua presenza.
Il CC ha inoltre riferito che le raccomandate di sollecito di pagamento tornano alla società mittente sottoscritte dal DH.
Alla luce di dette risultanze e del fatto che il convenuto non è comparso, senza addurre alcun impedimento, a rendere l'interrogatorio formale, tra le altre, sulla circostanza che egli dal mese di ottobre 2016 occupa senza titolo l'immobile per cui è causa, detta circostanza può ritenersi provata ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c.
9. Il convenuto, dal canto suo, non ha mai allegato alcun titolo idoneo a legittimare l'occupazione di detto immobile, né stragiudizialmente né nel presente giudizio, in cui non si è costituito.
La sua occupazione deve, quindi, ritenersi sine titulo ed egli deve essere condannato a rilasciare l'appartamento immediatamente, a favore dell'INPS, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, rappresentato da Romeo Gestioni s.p.a., vuoto e libero da persone e cose.
10. Allo stesso modo, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
Il danno da occupazione abusiva discende dalla perdita della disponibilità del bene, da parte del
"dominus", e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
Nel caso in esame, l'attore adduce che il danno è insito nel fatto che dall'occupazione della res deriva l'impossibilità per l'Ente di conseguire il reddito normalmente ricavabile dallo stesso bene e che la determinazione del risarcimento del danno può essere effettuata con riferimento al valore locatizio di mercato dell'immobile.
Sul punto, occorre dare atto dell'intervento delle SS.UU. della Cassazione che, con la sentenza n.
33645 del 2022, hanno posto fine al dibattito giurisprudenziale esistente, enunciando i seguenti principi di diritto:
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
pagina 4 di 6 esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Nel caso in esame, l'occupazione abusiva del convenuto ha privato l'INPS della disponibilità di un bene immobile che sarebbe stato concesso in locazione ad uso abitativo, rendendo così impossibile conseguire il canone mensile.
11. La CTU disposta ha accertato, dopo approfondite verifiche e con conclusioni logicamente motivate che questo Giudice condivide e fa proprie, che detto canone, calcolato sulla base degli Accordi
Territoriali sulle locazioni abitative applicabile nel Comune di Firenze e Comuni Limitrofi, ammonta ad € 330,24.
Pertanto, tenuto conto che l'occupazione senza titolo è iniziata quantomeno nell'ottobre 2016, ad oggi all'attore spetta un risarcimento del danno, da parte di JA BA, pari ad € 33.024,00 (100 mesi per € 330,24), oltre al pagamento di € 330,24 da febbraio 2025 all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, il tutto in applicazione analogica del disposto dell'art. 664 c.p.c.
12. Non può essere, invece, accolta la domanda avente ad oggetto il pagamento delle indennità di occupazione dalla pubblicazione della sentenza al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile, configurandosi lo stesso come danno futuro che può essere oggetto di risarcimento soltanto nelle ipotesi in cui l'ordinamento abbia predisposto il peculiare strumento di tutela della condanna in futuro
(come nel caso di sfratto per morosità, secondo la previsione dell'art. 664 c.p.c.), che valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento dell'obbligato. Si tratta di un mezzo di tutela giurisdizionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi espressamente previste (cfr. Cass. 11603/2015, Cass. n. 10970 del 9 giugno 2014).
Nel caso in esame si verte infatti nell'ipotesi ben diversa da quella contemplata dagli artt. 1591 c.c. e
664 c.p.c. –che riguardano il caso di sopravvenuto venir meno del titolo, che giustificava l'occupazione dell'immobile, per estinzione del rapporto contrattuale- essendo l'occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto di titolo e come tale soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori del paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed esborsi documentati.
Anche le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico del convenuto.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita:
ON BA JA al rilascio immediato in favore dell'INPS ISTITUTO
NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, e per esso alla ROMEO GESTIONI s.p.a., dell'immobile sito in Firenze, via Pietro Toselli n. 126, scala C, interno 13, piano VII, libero da persone e cose;
ON BA JA a pagare all'INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, e per esso alla ROMEO GESTIONI s.p.a., la somma di € 33.024,00, oltre al pagamento di
€ 330,24 da febbraio 2025 all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
ON BA JA a rifondere ad INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, e per esso alla ROMEO GESTIONI s.p.a., le spese di lite che liquida in complessivi €
826,39 per esborsi ed € 6.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di BA
JA.
Firenze, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Dott.ssa Elisa Biancucci.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. indicato in epigrafe, promossa da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato da
ROMEO GESTIONI S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Is. E/4, rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA SABINO;
PARTE ATTRICE
contro
:
BA JA (C.F. [...]),
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI per parte attrice: accertare e dichiarare che il convenuto occupa senza titolo alcuno l'immobile descritto in premessa almeno dal mese di ottobre 2016 o da diversa data ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare il convenuto, nonché qualsiasi altro occupante “sine titulo” e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell'INPS, del predetto bene immobile libero da persone e cose, ed altresì, a risarcire all'INPS i danni da quest'ultimo subìti in conseguenza della illecita occupazione, con corresponsione all'INPS e per esso alla Romeo Gestioni S.p.A. delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, maturate dall'inizio della occupazione alla data dell'effettivo rilascio o della sentenza, per l'importo pari ad €. 65.970,91, alla data del 30/11/2023, oltre quelle successive, ovvero per quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, anche previa espletanda C.T.U. determinativa del valore dell'immobile de quo, con riferimento anche a immobili aventi caratteristiche similari a quello per cui
pagina 1 di 6 è causa;
2. per l'effetto condannare il convenuto a corrispondere all'INPS, e per esso alla Romeo
Gestioni S.p.A., la somma di €. 985,60 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo;
3. con vittoria di spese, competenze e onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'INPS, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, rappresentato da Romeo Gestioni S.p.A., premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Firenze (FI), Via Pietro Toselli, n. 126, scala C, int. 13, piano VII, cap. 50144, destinato ad uso abitativo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al Foglio 54, Part. 166, Sub 47, Zona
Cens. 2, Cat. A/2, Classe 3 e che, JA BA occupava detto immobile senza titolo dal mese di ottobre 2016, lo conveniva in giudizio al fine di sentirlo condannare al suo immediato rilascio e per ottenere il risarcimento dei danni patiti in dipendenza dell'abusiva occupazione dell'immobile, dall'inizio di questa alla data dell'effettivo rilascio o della sentenza, danni che quantificava in €
65.970,91, alla data del 30.11.2023, oltre quelli successivi.
2.Il Giudice riscontrata la nullità della citazione, per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163 bis c.p.c. e rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con decreto ex art. 171bis c.p.c., ordinava la rinnovazione della notifica.
3.Preso atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, all'udienza dell'11.07.2024, il
Giudice rilevato che, nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, il convenuto non si era costituito in giudizio lo dichiarava contumace.
4. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita con prove orali e con una consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 23.1.2025, rilevata l'assenza di osservazioni da parte del CTP di parte attrice alla consulenza svolta, il Giudice invitava il Difensore alla discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. e tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma di detta norma.
**********
5.La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
6. In tema di difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione pur tendendo allo stesso risultato pratico, ossia, al materiale recupero del bene, hanno natura e presupposti diversi.
L'azione di rivendicazione ha carattere reale e, con la stessa, l'attore assume di essere proprietario del bene pur non essendone in possesso e, pertanto, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà.
pagina 2 di 6 Mentre, con l'azione di restituzione, avente carattere personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene, così da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo successivamente venuto meno per qualsiasi causa.
L'azione di rivendicazione è disciplinata all'art. 948 c.c. secondo cui, chi si afferma proprietario della cosa, senza averne il possesso può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna di colui che possiede la res o la detiene senza un valido titolo, alla sua restituzione.
Tale azione non è volta ad ottenere soltanto l'accertamento dell'esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore ma anche la restituzione del bene da altri posseduto o detenuto.
La domanda è dunque fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui parte attrice assume di esser titolare ma di non averne più la materiale disponibilità, e sulla totale mancanza ab origine di ogni titolo giustificativo della detenzione dell'immobile da parte del resistente.
7. Nel caso di specie, l'INPS ha agito in giudizio pretendendo il rilascio dell'immobile, quale ente proprietario dello stesso, dimostrando di esserne proprietario dal 1966.
8. Per quanto attiene l'occupazione abusiva dell'appartamento oggetto di causa da parte di RJ
DH, dal mese di ottobre 2016, la stessa risulta provata da una serie di elementi: dal procedimento penale a carico del convenuto per i reati di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., consumati tramite l'invasione e l'arbitraria occupazione dell'immobile di cui è causa (prontamente segnalati dai condomini); dal sopralluogo effettuato da un funzionario della Romeo Gestioni S.p.A.; dal nominativo rinvenuto sul campanello dell'abitazione; dal fatto che alcune delle intimazioni di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione sono state notificate tramite consegna ad una donna che si qualificava come moglie dell'odierno convenuto e, infine, dall'impossibilità di accedere nell'appartamento occupato, riscontrata dal CTU e dal CTP, in sede di operazioni peritali in data
4.11.2024 e, successivamente, in data 19.11.2024.
Tutto ciò risulta avvalorato dalle risultanze dell'istruttoria orale, infatti, RI GE, inquilina dello stabile dal 1973, sentita in veste di testimone, ha riportato di aver sporto querela, nell'ottobre 2016, a fronte dell'effrazione perpetrata dal convenuto che, a spallate, aveva buttato giù la porta dell'immobile oggetto di causa.
La GE ha poi confermato che, nonostante l'intervento della Polizia avvenuto la sera stessa, RJ
DH ha continuato ad occupare, fino ad oggi, l'appartamento con la propria famiglia, come dimostrato anche dal nome che si trova sul campanello e da quanto le è stato riferito dalla postina della zona.
pagina 3 di 6 Anche GO CC, dipendente della Romeo Gestioni S.p.A., ha riferito di aver appreso dell'occupazione abusiva di RJ DH, nel maggio 2017 quando, recatosi presso lo stabile, ha scorto il nome del convenuto sul campanello e sulla buca delle lettere e, chieste informazioni agli altri condomini, ha avuto conferma della sua presenza.
Il CC ha inoltre riferito che le raccomandate di sollecito di pagamento tornano alla società mittente sottoscritte dal DH.
Alla luce di dette risultanze e del fatto che il convenuto non è comparso, senza addurre alcun impedimento, a rendere l'interrogatorio formale, tra le altre, sulla circostanza che egli dal mese di ottobre 2016 occupa senza titolo l'immobile per cui è causa, detta circostanza può ritenersi provata ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c.
9. Il convenuto, dal canto suo, non ha mai allegato alcun titolo idoneo a legittimare l'occupazione di detto immobile, né stragiudizialmente né nel presente giudizio, in cui non si è costituito.
La sua occupazione deve, quindi, ritenersi sine titulo ed egli deve essere condannato a rilasciare l'appartamento immediatamente, a favore dell'INPS, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, rappresentato da Romeo Gestioni s.p.a., vuoto e libero da persone e cose.
10. Allo stesso modo, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
Il danno da occupazione abusiva discende dalla perdita della disponibilità del bene, da parte del
"dominus", e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
Nel caso in esame, l'attore adduce che il danno è insito nel fatto che dall'occupazione della res deriva l'impossibilità per l'Ente di conseguire il reddito normalmente ricavabile dallo stesso bene e che la determinazione del risarcimento del danno può essere effettuata con riferimento al valore locatizio di mercato dell'immobile.
Sul punto, occorre dare atto dell'intervento delle SS.UU. della Cassazione che, con la sentenza n.
33645 del 2022, hanno posto fine al dibattito giurisprudenziale esistente, enunciando i seguenti principi di diritto:
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
pagina 4 di 6 esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Nel caso in esame, l'occupazione abusiva del convenuto ha privato l'INPS della disponibilità di un bene immobile che sarebbe stato concesso in locazione ad uso abitativo, rendendo così impossibile conseguire il canone mensile.
11. La CTU disposta ha accertato, dopo approfondite verifiche e con conclusioni logicamente motivate che questo Giudice condivide e fa proprie, che detto canone, calcolato sulla base degli Accordi
Territoriali sulle locazioni abitative applicabile nel Comune di Firenze e Comuni Limitrofi, ammonta ad € 330,24.
Pertanto, tenuto conto che l'occupazione senza titolo è iniziata quantomeno nell'ottobre 2016, ad oggi all'attore spetta un risarcimento del danno, da parte di JA BA, pari ad € 33.024,00 (100 mesi per € 330,24), oltre al pagamento di € 330,24 da febbraio 2025 all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, il tutto in applicazione analogica del disposto dell'art. 664 c.p.c.
12. Non può essere, invece, accolta la domanda avente ad oggetto il pagamento delle indennità di occupazione dalla pubblicazione della sentenza al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile, configurandosi lo stesso come danno futuro che può essere oggetto di risarcimento soltanto nelle ipotesi in cui l'ordinamento abbia predisposto il peculiare strumento di tutela della condanna in futuro
(come nel caso di sfratto per morosità, secondo la previsione dell'art. 664 c.p.c.), che valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento dell'obbligato. Si tratta di un mezzo di tutela giurisdizionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi espressamente previste (cfr. Cass. 11603/2015, Cass. n. 10970 del 9 giugno 2014).
Nel caso in esame si verte infatti nell'ipotesi ben diversa da quella contemplata dagli artt. 1591 c.c. e
664 c.p.c. –che riguardano il caso di sopravvenuto venir meno del titolo, che giustificava l'occupazione dell'immobile, per estinzione del rapporto contrattuale- essendo l'occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto di titolo e come tale soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori del paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed esborsi documentati.
Anche le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico del convenuto.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita:
ON BA JA al rilascio immediato in favore dell'INPS ISTITUTO
NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, e per esso alla ROMEO GESTIONI s.p.a., dell'immobile sito in Firenze, via Pietro Toselli n. 126, scala C, interno 13, piano VII, libero da persone e cose;
ON BA JA a pagare all'INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, e per esso alla ROMEO GESTIONI s.p.a., la somma di € 33.024,00, oltre al pagamento di
€ 330,24 da febbraio 2025 all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
ON BA JA a rifondere ad INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, e per esso alla ROMEO GESTIONI s.p.a., le spese di lite che liquida in complessivi €
826,39 per esborsi ed € 6.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di BA
JA.
Firenze, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Dott.ssa Elisa Biancucci.
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