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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/11/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2224/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, BA RE, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice BA RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2224/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Parte_3
pagina 1 di 11 con il patrocinio dell'avv. Riccardo De Simone, elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti in via diretta dell'avo cittadino italiano Persona_1 nato in [...], nel Comune di Vinchiaturo (CB) il 24.01.1880; costui, dopo essersi trasferito in Brasile, dall'unione con il 23.01.10 generava la figlia Persona_2
(successivamente denominata anche Persona_3 Persona_4
); quest'ultima il 12.09.1928 contraeva matrimonio con
[...] [...]
e dalla loro unione, il 25.02.1931, nasceva Persona_5 [...]
il 11.07.1959 si univa in matrimonio Persona_6 Persona_6 con e generava le ricorrenti Controparte_2 Parte_1 Parte_1
il 24.06.1966 e il 13.03.1970; infine
[...] Parte_2 dall'unione di con Parte_1 Persona_7 nasceva il 14.09.1999 il ricorrente
[...] Parte_3
- il predetto non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano, né Persona_1 aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91/1992, a tutti i suoi discendenti;
- il riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto diritto già esistente in capo ai ricorrenti fin dalla nascita e non esercitabile in via amministrativa per la perdurante pagina 2 di 11 impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato competente, doveva essere accertato in sede giurisdizionale, conformemente ai principi enunciati dalla
Corte costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di trasmissione della cittadinanza per discendenza.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 11 Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino italiano nato il Persona_1
24.01.1880 nel Comune di Vinchiaturo (CB).
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, aveva contratto matrimonio con e Persona_2 dalla loro unione, il 23.01.1910, era nata dando inizio alla linea di Persona_3 discendenza in esame.
4. In primo luogo, non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo Per_1 in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del
[...]
15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 - dello stesso anno - estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi: pagina 4 di 11 - “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n.
555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario
(“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, abbia posto in Persona_1 essere alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana
(quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione pagina 5 di 11 versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, Persona_1
l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dalle allegazioni versate in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_1 Persona_3
- da a Persona_3 Persona_6
- da a e Persona_6 Parte_1
Parte_2
- da a Parte_1 Parte_3
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo Persona_1
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 6 di 11 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.” (v. Sez.
U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009)
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, pure ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sezioni Unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana pagina 7 di 11 dall'avo a (nata nel 1910), intervenuta prima Persona_1 Persona_3 dell'entrata in vigore della Costituzione ma comunque avvenuta per parte di padre, né in relazione alla successiva trasmissione da alla figlia Persona_3 [...]
(nata nel 1931), trovando applicazione, in merito a tale passaggio Persona_6 anteriore all'1.01.1948, le dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero la n.
87/1975 e la n. 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può ritenersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo a per il solo fatto di essersi sposata nel 1928 - quindi antecedentemente Parte_4 all'entrata in vigore della Carta costituzionale e ancora nella vigenza dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 - con il cittadino straniero Persona_5
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Ebbene, un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni modo non operante, visto che la predetta - da quel che risulta in atti - non ha posto in essere atti volontari ed espressi che deponessero a favore di una perdita della propria cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza da a Parte_4 il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. Persona_6
555/1912, tale status potesse essere comunicato iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, deve farsi riferimento alla pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché all'interpretazione che è stata data dalla Corte di cassazione nel 2009 che – come prima esplicato – ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi, anche in relazione a fattispecie – come quella in discorso – antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
Come anticipato, non costituisce condizione preclusiva la trasmissione da Per_1 alla figlia (nata nel 1910), avvenuta prima dell'entrata in vigore
[...] Parte_4 della Costituzione, trattandosi di trasmissione per parte di padre.
In relazione alle ulteriori trasmissioni di cittadinanza per parte di madre da
[...]
a e Persona_6 Parte_2 Parte_1
Par
e da quest'ultima a non si pongono questioni
[...] Parte_3
pagina 8 di 11 giuridiche, poiché tutte si collocano in epoca successiva all'1.01.1948. Per tale specifico passaggio trovano, infatti, piena applicazione le sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e
30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata adeguatamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino straniero in data anteriore all'1.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, il che avrebbe potuto comportare il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora espletata in sede amministrativa.
Questo perché, in sede amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n.
151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n.
87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta. Il riconoscimento deve quindi essere effettuato nella presente sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n.
151/1975. Invero, le Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino pagina 9 di 11 straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa, prima che in quella giurisdizionale.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, Controparte_1 del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_1 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2224/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 10 di 11 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 13 novembre 2025
Il Giudice
BA RE
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, BA RE, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice BA RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2224/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Parte_3
pagina 1 di 11 con il patrocinio dell'avv. Riccardo De Simone, elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti in via diretta dell'avo cittadino italiano Persona_1 nato in [...], nel Comune di Vinchiaturo (CB) il 24.01.1880; costui, dopo essersi trasferito in Brasile, dall'unione con il 23.01.10 generava la figlia Persona_2
(successivamente denominata anche Persona_3 Persona_4
); quest'ultima il 12.09.1928 contraeva matrimonio con
[...] [...]
e dalla loro unione, il 25.02.1931, nasceva Persona_5 [...]
il 11.07.1959 si univa in matrimonio Persona_6 Persona_6 con e generava le ricorrenti Controparte_2 Parte_1 Parte_1
il 24.06.1966 e il 13.03.1970; infine
[...] Parte_2 dall'unione di con Parte_1 Persona_7 nasceva il 14.09.1999 il ricorrente
[...] Parte_3
- il predetto non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano, né Persona_1 aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91/1992, a tutti i suoi discendenti;
- il riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto diritto già esistente in capo ai ricorrenti fin dalla nascita e non esercitabile in via amministrativa per la perdurante pagina 2 di 11 impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato competente, doveva essere accertato in sede giurisdizionale, conformemente ai principi enunciati dalla
Corte costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di trasmissione della cittadinanza per discendenza.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 11 Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino italiano nato il Persona_1
24.01.1880 nel Comune di Vinchiaturo (CB).
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, aveva contratto matrimonio con e Persona_2 dalla loro unione, il 23.01.1910, era nata dando inizio alla linea di Persona_3 discendenza in esame.
4. In primo luogo, non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo Per_1 in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del
[...]
15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 - dello stesso anno - estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi: pagina 4 di 11 - “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n.
555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario
(“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, abbia posto in Persona_1 essere alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana
(quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione pagina 5 di 11 versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, Persona_1
l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dalle allegazioni versate in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_1 Persona_3
- da a Persona_3 Persona_6
- da a e Persona_6 Parte_1
Parte_2
- da a Parte_1 Parte_3
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo Persona_1
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 6 di 11 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.” (v. Sez.
U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009)
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, pure ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sezioni Unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana pagina 7 di 11 dall'avo a (nata nel 1910), intervenuta prima Persona_1 Persona_3 dell'entrata in vigore della Costituzione ma comunque avvenuta per parte di padre, né in relazione alla successiva trasmissione da alla figlia Persona_3 [...]
(nata nel 1931), trovando applicazione, in merito a tale passaggio Persona_6 anteriore all'1.01.1948, le dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero la n.
87/1975 e la n. 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può ritenersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo a per il solo fatto di essersi sposata nel 1928 - quindi antecedentemente Parte_4 all'entrata in vigore della Carta costituzionale e ancora nella vigenza dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 - con il cittadino straniero Persona_5
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Ebbene, un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni modo non operante, visto che la predetta - da quel che risulta in atti - non ha posto in essere atti volontari ed espressi che deponessero a favore di una perdita della propria cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza da a Parte_4 il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. Persona_6
555/1912, tale status potesse essere comunicato iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, deve farsi riferimento alla pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché all'interpretazione che è stata data dalla Corte di cassazione nel 2009 che – come prima esplicato – ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi, anche in relazione a fattispecie – come quella in discorso – antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
Come anticipato, non costituisce condizione preclusiva la trasmissione da Per_1 alla figlia (nata nel 1910), avvenuta prima dell'entrata in vigore
[...] Parte_4 della Costituzione, trattandosi di trasmissione per parte di padre.
In relazione alle ulteriori trasmissioni di cittadinanza per parte di madre da
[...]
a e Persona_6 Parte_2 Parte_1
Par
e da quest'ultima a non si pongono questioni
[...] Parte_3
pagina 8 di 11 giuridiche, poiché tutte si collocano in epoca successiva all'1.01.1948. Per tale specifico passaggio trovano, infatti, piena applicazione le sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e
30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata adeguatamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino straniero in data anteriore all'1.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, il che avrebbe potuto comportare il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora espletata in sede amministrativa.
Questo perché, in sede amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n.
151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n.
87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta. Il riconoscimento deve quindi essere effettuato nella presente sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n.
151/1975. Invero, le Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino pagina 9 di 11 straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa, prima che in quella giurisdizionale.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, Controparte_1 del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_1 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2224/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 10 di 11 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 13 novembre 2025
Il Giudice
BA RE
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