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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: lesione personale nella causa iscritta al n. 431 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
( ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] presso lo studio dall'avv. Maurizio Deplano che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. CP_2
elettivamente domiciliata in Cagliari Via Alghero n.54 presso lo
[...] studio dell'avv. Francesco Ortu che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
(C.F. ), nato a [...] il CP_3 C.F._2
26.06.1994, residente in [...], (C.F. Controparte_4
), nato a [...] il [...], ivi residente, entrambi C.F._3
elettivamente domiciliati in Cagliari alla Via Forlanini n. 2 presso lo studio dell'Avv. Sabina Biancu che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
ammesso al CP_3 patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 19.2.2024 comunicata con nota prot. n. 635/2024 del
20.2.2024;
APPELLATI
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da verbale dell'udienza del 6 giugno
2024):
“L'appellante dichiara di rinunciare all'appello chiedendo la compensazione delle spese di lite.”
Nell'interesse degli appellati (come da comparsa di costituzione): CP_3
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig.
, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza Parte_1
nonché per il passaggio in giudicato della sentenza n. 103/2023 – Tribunale di Lanusei
2. nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. , perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
3. in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata (come da Controparte_1
comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis : in via principale: rigettare, perché infondato e per essere la materia oggetto del presente giudizio coperta da giudicato, l'appello proposto da
[...]
. Con vittoria di spese ed onorari anche di questo grado del giudizio Parte_1
e con condanna dell'appellante anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice, limitare in ogni caso l'obbligazione risarcitoria e di manleva, eventualmente facente carico a entro il limite del massimale di polizza, pari a Controparte_1 6.000.000,00 di euro. Con vittoria di spese ed onorari o, quantomeno, con loro totale compensazione.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'8 agosto 2018 Parte_1
ha convenuto in giudizio , e la società CP_3 Controparte_4 [...]
chiedendo la condanna in solido dei convenuti al Controparte_1 risarcimento dei danni conseguitigli dall'incidente stradale verificatosi il 10 marzo 2016, quantificati in euro 4.080.635,60, da ascriversi all'esclusiva responsabilità di . CP_3
Costituitisi in giudizio i convenuti, il Tribunale di Lanusei con sentenza n. 103/2023 del 17 maggio 2023 ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento della somma di euro 5000,00 ex art. 96 c.p.c. in favore di ciascuna parte convenuta.
Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2023 Parte_1
propone appello avverso la suddetta sentenza
CP_ Costituitisi in giudizio, e nonché la società Controparte_4
eccepiscono il giudicato esterno in quanto il Controparte_1
Tribunale di Lanusei con sentenza n.120/2023, emessa il 6 giugno 2023 e passata in giudicato l'8 gennaio 2024, come da attestazione della cancelleria, aveva rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.72/2021 del Giudice di Pace di Tortolì che lo aveva in via definitiva riconosciuto unico ed esclusivo responsabile del sinistro verificatosi il 10 marzo 2016, accogliendo la domanda di risarcimento del danno in favore di e respingendo la domanda riconvenzionale di risarcimento Controparte_4
dei danni da lui proposta.
Nel merito sostengono l'infondatezza dell'impugnazione.
A seguito dell'eccezione di giudicato esterno, l'appellante all'udienza del 6 giugno 2024 dichiara di rinunciare all'appello, chiedendo la compensazione delle spese di lite, proposta non accettata dagli appellati.
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio a seguito alla rinuncia dell'appellante all'impugnazione. Si richiama in motivazione Cass., n 25.311/2022: “Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa
Corte aveva, del resto, già precisato che: La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione. (Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362
- 01). La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996.”.
Le spese devono essere poste a carico del rinunciante ai sensi dell'art. 306 quarto comma c.p.c., non avendo le parti appellate aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite da lui formulata, disposizione che trova applicazione anche nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione che equivale a rinuncia all'azione (cfr. Cass., n. 5250/2018), in favore di ciascuna parte appellata.
Le spese di lite sono liquidate secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale, considerata l'avvenuta rinuncia all'appello, dello scaglione valore indeterminabile complessità media di cui al Dm. 147/2022 con la riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
Il pagamento della metà dell'importo liquidato a titolo di spese in favore della parte appellata metà riferibile a che è CP_3 CP_3
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto in favore dell'Erario.
Si rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., essendosi il giudicato formato successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio e tenuto conto della corretta condotta processuale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunziando:
- dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1
euro 3163,50 in favore di ciascuna parte appellata oltre spese generali, Iva e c.p.a., disponendo il pagamento in favore dello Stato della somma di euro
1581,75 convenuta oltre spese generali, Iva e c.p.a., pari alla metà della somma spettante alla parte appellata CP_3
- Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru