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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 34570 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 03/04/2025 innanzi al giudice dott. ssa Lucia De Bernardin è comparso per parte appellante l'avv. Laura Carbone la quale si riporta alle conclusioni rassegnate e già depositate agli atti del fascicolo telematico insistendo per l'accoglimento dell'appello. È presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 11.32, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 34570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 34570 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI Parte_1 P.IVA_1
GIOVE N. 21 00186 rappresentato e difeso dall'avv. EMMOLO ANTONIO Pt_1
giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
E
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione in appello notificata a mezzo pec il 05.07.2023,
[...]
ha impugnato la sentenza del giudice di pace di . 5572/2023 (depositata Pt_1 Pt_1
in cancelleria il 04.05.2023), resa all'esito del giudizio R.G. n. 53371/2022 che ha definito l'opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2021 0257551744 (notificata in data 18.11.2022) proposta limitatamente all'importo di € 368,04 e relativo alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, accertate con il verbale n. 13191647562
del 11.10.2019 e n. 63190634889 del 22.11.2019 opposizione fondata sulla doglianza in ordine alla: “mancata notifica alla ricorrente (perché avvenuta irritualmente presso
un luogo alla stessa non più appartenente) degli avvisi presupposti e sottesi alle cartelle oggi impugnate”;
rilevato che la sentenza appellata ha accolto l'opposizione con la seguente motivazione: “Il ricorso tendente in via principale a far dichiarare la nullità del
procedimento sanzionatorio per omessa tempestiva notifica del verbale di
accertamento presupposto del provvedimento impugnato (cartella di pagamento n. 097
2021 0257551744) è fondato. Invero, dalla documentazione versata in atti da
[...]
, la notifica dei vernali prodromici alla cartella impugnata risulta viziata di Pt_1
nullità in quanto effettuata presso la precedente residenza del ricorrente (vedi
certificato storico anagrafico estratto presso il Comune di (all. 2) e Pt_1
comunicazione d'inizio procedimento per l'iscrizione nell'Anagrafe popolare rilasciata dall'Ufficio di Anagrafe (all. 3). Sono da disattendere le eccezioni sollevate da in quanto il regolamento di esecuzione del Codice della Strada Parte_1
prevede chiaramente che la comunicazione al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, segua d'ufficio a cura della pubblica amministrazione. Le spese del giudizio trovano liquidazione in
dispositivo”;
rilevato che l'appello si fonda sul seguente motivo: “La pronuncia di prime cure
è meritevole di censura in quanto resa in violazione e falsa applicazione dell'art. 201
C.d.S., il quale presuppone che la notifica della sanzione amministrativa debba essere
effettuata ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 196 C.d.S., quale risulta dai
pubblici registri, alla data dell'accertamento, aggiungendosi che la notifica è
validamente effettuata alla residenza, domicilio o sede del soggetto, quali emergenti dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli, ovvero dal PRA o dalla patente di guida”;
rilevato che e sono rimaste Controparte_1 Controparte_2
contumaci nel presente procedimento;
rilevato che ai sensi dell'art.201 co.1 terzo periodo del codice della strada prevede che: “Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici
registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica
amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”;
rilevato che si stima di prestare adesione al pacifico orientamento di legittimità
secondo cui: “affinché possa ravvisarsi un esonero da responsabilità del privato, con
l'addebito alla PA del ritardo nelle annotazioni, è pur sempre necessario che all'atto
della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali, vi sia stata anche una corretta indicazione del numero di targa dei veicoli appartenenti al privato,
poiché solo tale indicazione consente di ritenere imputabile alla PA il ritardo, dovendo
quindi rispondere del difetto di collaborazione tra le varie amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati” (Cassazione civile sez. VI, 11/07/2022, n.21899 cui si rimanda per la puntuale motivazione e precedenti giurisprudenziali, anche delle sezioni unite);
ritenuto che -nella specie- agli atti del fascicolo di primo grado di capitale Pt_1
è presente (all.1):
i. Certificato estratto dal PRA alla data del 30.01.2023 da cui risulta che l'attrice ha residenza in strada delle Cese 9, Campagnano romano;
ii. notifica del verbale n.13191647562 in strada delle Cese 9, Campagnano
romano in data 28.11.2019 tramite immissione in cassetta presente nello stabile e invio di raccomandata informativa in data 29.11.2019, anch'essa immessa in cassetta;
iii. notifica del verbale n.63190634889 in strada delle Cese 9, Campagnano
romano in data 16.1.2020 tramite immissione in cassetta presente nello stabile e invio di raccomandata informativa in data 20.1.2020, anch'essa immessa in cassetta;
rilevato che nulla ha dedotto o provato nell'ambito del giudizio Controparte_1
di primo grado in ordine al diligente espletamento del dovere di collaborazione con la pubblica amministrazione per la corretta indicazione del proprio mezzo e conseguente aggiornamento dei registri;
ritenuto che -tenuto conto dei principi di cui si è detto in ordine agli oneri probatori gravanti sulle parti- va quindi accolto l'appello;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta tanto in primo grado quanto nel presente grado di giudizio, oltre che della semplicità della questione in fatto e diritto posta a fondamento della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 097 2021 0257551744;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
capitale che liquida:
-per il primo grado di giudizio in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
-per il presente grado di giudizio in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 03/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 03/04/2025 innanzi al giudice dott. ssa Lucia De Bernardin è comparso per parte appellante l'avv. Laura Carbone la quale si riporta alle conclusioni rassegnate e già depositate agli atti del fascicolo telematico insistendo per l'accoglimento dell'appello. È presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 11.32, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 34570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 34570 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI Parte_1 P.IVA_1
GIOVE N. 21 00186 rappresentato e difeso dall'avv. EMMOLO ANTONIO Pt_1
giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
E
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione in appello notificata a mezzo pec il 05.07.2023,
[...]
ha impugnato la sentenza del giudice di pace di . 5572/2023 (depositata Pt_1 Pt_1
in cancelleria il 04.05.2023), resa all'esito del giudizio R.G. n. 53371/2022 che ha definito l'opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2021 0257551744 (notificata in data 18.11.2022) proposta limitatamente all'importo di € 368,04 e relativo alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, accertate con il verbale n. 13191647562
del 11.10.2019 e n. 63190634889 del 22.11.2019 opposizione fondata sulla doglianza in ordine alla: “mancata notifica alla ricorrente (perché avvenuta irritualmente presso
un luogo alla stessa non più appartenente) degli avvisi presupposti e sottesi alle cartelle oggi impugnate”;
rilevato che la sentenza appellata ha accolto l'opposizione con la seguente motivazione: “Il ricorso tendente in via principale a far dichiarare la nullità del
procedimento sanzionatorio per omessa tempestiva notifica del verbale di
accertamento presupposto del provvedimento impugnato (cartella di pagamento n. 097
2021 0257551744) è fondato. Invero, dalla documentazione versata in atti da
[...]
, la notifica dei vernali prodromici alla cartella impugnata risulta viziata di Pt_1
nullità in quanto effettuata presso la precedente residenza del ricorrente (vedi
certificato storico anagrafico estratto presso il Comune di (all. 2) e Pt_1
comunicazione d'inizio procedimento per l'iscrizione nell'Anagrafe popolare rilasciata dall'Ufficio di Anagrafe (all. 3). Sono da disattendere le eccezioni sollevate da in quanto il regolamento di esecuzione del Codice della Strada Parte_1
prevede chiaramente che la comunicazione al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, segua d'ufficio a cura della pubblica amministrazione. Le spese del giudizio trovano liquidazione in
dispositivo”;
rilevato che l'appello si fonda sul seguente motivo: “La pronuncia di prime cure
è meritevole di censura in quanto resa in violazione e falsa applicazione dell'art. 201
C.d.S., il quale presuppone che la notifica della sanzione amministrativa debba essere
effettuata ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 196 C.d.S., quale risulta dai
pubblici registri, alla data dell'accertamento, aggiungendosi che la notifica è
validamente effettuata alla residenza, domicilio o sede del soggetto, quali emergenti dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli, ovvero dal PRA o dalla patente di guida”;
rilevato che e sono rimaste Controparte_1 Controparte_2
contumaci nel presente procedimento;
rilevato che ai sensi dell'art.201 co.1 terzo periodo del codice della strada prevede che: “Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici
registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica
amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”;
rilevato che si stima di prestare adesione al pacifico orientamento di legittimità
secondo cui: “affinché possa ravvisarsi un esonero da responsabilità del privato, con
l'addebito alla PA del ritardo nelle annotazioni, è pur sempre necessario che all'atto
della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali, vi sia stata anche una corretta indicazione del numero di targa dei veicoli appartenenti al privato,
poiché solo tale indicazione consente di ritenere imputabile alla PA il ritardo, dovendo
quindi rispondere del difetto di collaborazione tra le varie amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati” (Cassazione civile sez. VI, 11/07/2022, n.21899 cui si rimanda per la puntuale motivazione e precedenti giurisprudenziali, anche delle sezioni unite);
ritenuto che -nella specie- agli atti del fascicolo di primo grado di capitale Pt_1
è presente (all.1):
i. Certificato estratto dal PRA alla data del 30.01.2023 da cui risulta che l'attrice ha residenza in strada delle Cese 9, Campagnano romano;
ii. notifica del verbale n.13191647562 in strada delle Cese 9, Campagnano
romano in data 28.11.2019 tramite immissione in cassetta presente nello stabile e invio di raccomandata informativa in data 29.11.2019, anch'essa immessa in cassetta;
iii. notifica del verbale n.63190634889 in strada delle Cese 9, Campagnano
romano in data 16.1.2020 tramite immissione in cassetta presente nello stabile e invio di raccomandata informativa in data 20.1.2020, anch'essa immessa in cassetta;
rilevato che nulla ha dedotto o provato nell'ambito del giudizio Controparte_1
di primo grado in ordine al diligente espletamento del dovere di collaborazione con la pubblica amministrazione per la corretta indicazione del proprio mezzo e conseguente aggiornamento dei registri;
ritenuto che -tenuto conto dei principi di cui si è detto in ordine agli oneri probatori gravanti sulle parti- va quindi accolto l'appello;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta tanto in primo grado quanto nel presente grado di giudizio, oltre che della semplicità della questione in fatto e diritto posta a fondamento della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 097 2021 0257551744;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
capitale che liquida:
-per il primo grado di giudizio in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
-per il presente grado di giudizio in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 03/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)