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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/10/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Il TRIBUNALE DI LOCRI composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore dott. Andrea AMADEI Giudice dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice letti gli atti della causa iscritta al n.944/2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, vertente tra nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e
, nato a SIDERNO (RC) il 26/05/1967, C.F. CP_1
C.F._2
preso atto che nel corso dell'udienza del 21/10/2025, destinata alla comparizione delle parti, le stesse hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso, con le precisazioni effettuate a verbale nel corso della predetta udienza;
visto l'art. 473 bis C.P.C., così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza parziale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 16/07/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione);
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Belvedere
Marittimo, Cosenza (n.14, parte II, serie A anno 2002), i ricorrenti in data 06.04.2002 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nati due figli maggiorenni, ancora non autonomi ed indipendenti economicamente, a nome e ed una figlia ancora Per_1 Per_2
minorenne, a nome;
CP_2
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la figlia minorenne, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 16/07/2025, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio il 06.04.2002, ed il cui atto CP_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Belvedere
Marittimo, Cosenza (n.14, parte II, serie A anno 2002), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore dott. Andrea AMADEI Giudice dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice letti gli atti della causa iscritta al n.944/2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, vertente tra nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e
, nato a SIDERNO (RC) il 26/05/1967, C.F. CP_1
C.F._2
preso atto che nel corso dell'udienza del 21/10/2025, destinata alla comparizione delle parti, le stesse hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso, con le precisazioni effettuate a verbale nel corso della predetta udienza;
visto l'art. 473 bis C.P.C., così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza parziale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 16/07/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione);
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Belvedere
Marittimo, Cosenza (n.14, parte II, serie A anno 2002), i ricorrenti in data 06.04.2002 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nati due figli maggiorenni, ancora non autonomi ed indipendenti economicamente, a nome e ed una figlia ancora Per_1 Per_2
minorenne, a nome;
CP_2
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la figlia minorenne, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 16/07/2025, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio il 06.04.2002, ed il cui atto CP_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Belvedere
Marittimo, Cosenza (n.14, parte II, serie A anno 2002), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO