Art. 1.
Per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595 , dipendenti da eccezionali calamita' naturali verificatesi posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, nonche' per opere di prevenzione dei danni da mareggiate o alluvioni, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 24 della ripetuta legge 25 luglio 1957, n. 595 , e' aumentata di lire 4500 milioni.
Per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595 , dipendenti da eccezionali calamita' naturali verificatesi posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, nonche' per opere di prevenzione dei danni da mareggiate o alluvioni, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 24 della ripetuta legge 25 luglio 1957, n. 595 , e' aumentata di lire 4500 milioni.