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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6838 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il dott. Giovanni Pascarella, quale giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45872/2014 R.G, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella giusta Parte_1
procura speciale allegata al ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Simonetta Zannini
Quirini giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22.3.2024. Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in via telematica il 12/12/2024,
[...]
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari prescritti Parte_1 per l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, negati dal ctu all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445, commi 1 e ss, c.p.c., deducendo che l'ausiliare aveva erroneamente valutato l'incidenza invalidante delle gravi e numerose patologie da cui era affetta:.
Ha, quindi, concluso chiedendo riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 2.11.2023 e condannarsi l' al pagamento dei relativi ratei, CP_1
oltre accessori.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la improponibilità e la inammissibilità della CP_1
domanda e contestando, nel merito, la fondatezza.
1 Disposta la rinnovazione della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. di cui è data pubblica lettura.
2.Le eccezioni preliminari sollevate dall' sono infondate. CP_1
2.1.Rileva il Tribunale che il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma
6 dell'art. 445 bis c.p.c.., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2.Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3.La domanda è parzialmente fondata.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , specialista in medicina legale e Persona_2
cardiologia.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dalla legge 18/80 e dalla legge 508/88, sia delle valutazioni medico-legali espresse dal precedente consulente, così accertando che la ricorrente è affetta da psicosi maniaco-depressiva con rischio autolesivo, in complesso trattamento farmacologico, con possibile attenuazione della vigilanza e dell'iniziativa psicomotoria.
L'ausiliare ha evidenziato che dalla documentazione medica del settembre 2024 emergeva un sostanziale peggioramento del quadro clinico rispetto a quella esistente al momento della visita eseguita in sede amministrativa nel novembre 2023 e a quello riscontrato dal ctu nominato nella precedente fase, tale da comportare la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, che poteva ritenersi sussistente già nel mese precedente.
Le risultanze della predetta CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'indagine espletata correttamente eseguita ed immune da vizi logici e da profili di censurabilità, peraltro non evidenziati dalle parti, atteso che le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state oggetto di contestazione alcuna ad opera delle parti, che hanno omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c..
2 Pertanto, deve dichiararsi a decorrere dal settembre 2024 la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 legge n. 18/80 per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”, riservati all' (v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., CP_1
24.10.2018, n. 27010).
4.Ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambe le fasi, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, integrato sia dalla sopravvenienza del prescritto requisito sanitario in epoca non solo successiva alla domanda amministrativa, ma anche alla visita medica espletata dal CTU della precedente fase, sia dal rigetto della domanda di accertamento del diritto alle prestazione, fatta eccezione per le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, che sono poste interamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 legge n. 18/1980 per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'agosto 2024.
- Compensa le spese di entrambi le fasi, fatta eccezione per le spese di ctu, che pone in via definitiva a carico dell' . CP_1
- Roma, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Pascarella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il dott. Giovanni Pascarella, quale giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45872/2014 R.G, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella giusta Parte_1
procura speciale allegata al ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Simonetta Zannini
Quirini giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22.3.2024. Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in via telematica il 12/12/2024,
[...]
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari prescritti Parte_1 per l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, negati dal ctu all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445, commi 1 e ss, c.p.c., deducendo che l'ausiliare aveva erroneamente valutato l'incidenza invalidante delle gravi e numerose patologie da cui era affetta:.
Ha, quindi, concluso chiedendo riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 2.11.2023 e condannarsi l' al pagamento dei relativi ratei, CP_1
oltre accessori.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la improponibilità e la inammissibilità della CP_1
domanda e contestando, nel merito, la fondatezza.
1 Disposta la rinnovazione della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. di cui è data pubblica lettura.
2.Le eccezioni preliminari sollevate dall' sono infondate. CP_1
2.1.Rileva il Tribunale che il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma
6 dell'art. 445 bis c.p.c.., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2.Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3.La domanda è parzialmente fondata.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , specialista in medicina legale e Persona_2
cardiologia.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dalla legge 18/80 e dalla legge 508/88, sia delle valutazioni medico-legali espresse dal precedente consulente, così accertando che la ricorrente è affetta da psicosi maniaco-depressiva con rischio autolesivo, in complesso trattamento farmacologico, con possibile attenuazione della vigilanza e dell'iniziativa psicomotoria.
L'ausiliare ha evidenziato che dalla documentazione medica del settembre 2024 emergeva un sostanziale peggioramento del quadro clinico rispetto a quella esistente al momento della visita eseguita in sede amministrativa nel novembre 2023 e a quello riscontrato dal ctu nominato nella precedente fase, tale da comportare la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, che poteva ritenersi sussistente già nel mese precedente.
Le risultanze della predetta CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'indagine espletata correttamente eseguita ed immune da vizi logici e da profili di censurabilità, peraltro non evidenziati dalle parti, atteso che le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state oggetto di contestazione alcuna ad opera delle parti, che hanno omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c..
2 Pertanto, deve dichiararsi a decorrere dal settembre 2024 la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 legge n. 18/80 per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”, riservati all' (v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., CP_1
24.10.2018, n. 27010).
4.Ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambe le fasi, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, integrato sia dalla sopravvenienza del prescritto requisito sanitario in epoca non solo successiva alla domanda amministrativa, ma anche alla visita medica espletata dal CTU della precedente fase, sia dal rigetto della domanda di accertamento del diritto alle prestazione, fatta eccezione per le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, che sono poste interamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 legge n. 18/1980 per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'agosto 2024.
- Compensa le spese di entrambi le fasi, fatta eccezione per le spese di ctu, che pone in via definitiva a carico dell' . CP_1
- Roma, 12 giugno 2025
Il Giudice
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