Sentenza 3 gennaio 2001
Massime • 1
Nell'arbitrato libero, il contenuto dell'obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Ne consegue che, applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina dell'art. 1722,n. 1, cod. civ., il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito relativa alla non riferibilità alla volontà dei compromittenti - in quanto emessa dopo la scadenza del termine all'uopo concesso - della determinazione arbitrale; decisione motivata alla stregua del rilievo che, attesa la essenzialità in via generale del termine di cui si tratta, non potesse ravvisarsi un univoco intendimento delle parti in senso contrario, pur in presenza di iniziative apparentemente equivoche - quali la nomina del proprio arbitro da parte di uno dei compromittenti o la richiesta al Consiglio dell'Ordine di procedere alla nomina del terzo arbitro nella imminenza della scadenza del termine - nel fatto che le parti stesse avevano sottoscritto il verbale di udienza nel quale si era prorogato il termine per il deposito del lodo, circostanza che, alla luce della eccezione relativa alla avvenuta scadenza del termine, sollevata proprio dalla parte cui risalivano le predette iniziative, nella precedente udienza dinanzi agli arbitri, doveva essere interpretata solo come accettazione della proroga della data della decisione su tale questione pregiudiziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CREDIT FIDITALIA SpA, già SOGEN FIDITALIA SpA, SOGEFACTOR Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONSERRATO 25, presso l'avvocato DELLI SANTI RICCARDO, che li rappresenta e difende. giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FELICI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEBELLO 109, presso l'avvocato CASILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenga n. 3358/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Delli Santi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Casillo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva del 24 novembre - 9 dicembre 1995 il Tribunale di Roma dichiarava non vincolante per le parti la determinazione arbitrale resa il 19 giugno 1991 in relazione ad una scrittura sottoscritta dalle Sogen DI s.p.a. e CT s.r.l. da un lato e l'avvocato Massimo CI dall'altro, avente ad oggetto gli onorari spettanti al predetto professionista per l'attività svolta in favore delle suindicate società e contenente la clausola compromissoria secondo la quale "in caso di mancato accordo sull'ammontare degli onorari o di altre contestazioni" la relativa decisione sarebbe stata affidata ad "un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori", che avrebbe giudicato "senza formalità di procedura e secondo equità provvedendo ad emettere decisione contrattualmente vincolante tra le parti entro il mese di febbraio 1991".
Rilevava il Tribunale, cui la causa era pervenuta dopo la pronuncia della Corte di Appello di Roma di inammissibilità dell'atto di impugnazione del lodo in considerazione della natura irrituale dell'arbitrato, che la decisione arbitrale, siccome emessa dopo la scadenza del termine all'uopo concesso, non appariva riferibile alla volontà dei compromittenti.
Avverso tale sentenza proponevano appello le due società chiedendo in via istruttoria l'ammissione di prova testimoniale sull'avvenuto pagamento di quanto dovuto al predetto legale e nel merito la dichiarazione di validità ed efficacia del lodo.
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 3-16 novembre 1998 la Corte di Appello di Roma rigettava l'impugnazione e compensava le spese del doppio grado, osservando in motivazione che andava disatteso l'assunto delle appellanti secondo il quale il termine fissato nella clausola doveva considerarsi non essenziale e comunque sussisteva la prova della volontà del CI di prorogarlo, con la sottoscrizione del verbale di udienza del 15 aprile 1991 dinanzi agli arbitri: rilevava al riguardo che il termine per l'espletamento dell'arbitrato irrituale è per sua struttura e natura essenziale, salvo diversa volontà delle parti, e che nella specie se pure apparivano incomprensibili o addirittura equivoci alcuni comportamenti posti in essere dal CI nell'imminenza dello scadere del termine, quali la nomina del proprio arbitro effettuata il 21 febbraio 1991 e la richiesta rivolta al Consiglio dell'Ordine di procedere alla nomina del terzo arbitro il giorno precedente detta scadenza, e se d'altro canto non si ravvisavano motivi per attribuire una particolare rilevanza al termine stesso, tuttavia andava riconosciuto rilievo decisivo alla circostanza che il predetto, interpellato in quella udienza dagli arbitri, aveva dichiarato a verbale di insistere nell'eccezione relativa all'avvenuto decorso del termine. E pertanto doveva ritenersi non più sussistente dopo la data fissata la concorde volontà delle parti di risolvere la controversia negozialmente.
Nè poteva addurre secondo la medesima Corte a diverse conclusioni la circostanza che il CI aveva sottoscritto il verbale di udienza nel quale si era prorogato il termine per il deposito del lodo al 15 luglio 1991, tenuto conto che il Collegio, ritenuta la necessità di risolvere la questione pregiudiziale e fissata l'udienza dell'8 maggio 1991 per l'emissione di lodo parziale sul punto, nel verbalizzare la proroga per il deposito del lodo aveva inteso prorogare unicamente la data per la decisione di detta questione. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Credit DI s.p.a. (già Sogen DI s.p.a.) e la CT s.r.l. deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l'avvocato CI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1375, 1457 e 1722 n. 1 c.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha violato il fondamentale canone ermeneutico secondo il quale è la comune intenzione delle parti, desumibile anche dal comportamento posteriore alla conclusione del contratto, il quale nella sua interezza deve essere conforme a buona fede, a fornire il più affidabile dei criteri di interpretazione. Si precisa al riguardo che detta sentenza, pur definendo "equivoco" il comportamento dell'avvocato CI in sede di radicamento della procedura arbitrale, ha mancato di rilevare che esso era sintomatico della comune volontà delle parti di non considerare essenziale il termine indicato nella clausola, tenuto anche conto che si trattava di arbitrato irrituale secondo equità e che il tenore letterale della clausola stessa escludeva tale essenzialità. Si aggiunge che la dichiarazione resa dal predetto all'udienza arbitrale del 15 aprile 1991, cui la Corte di Appello ha attribuito rilievo determinante, doveva essere intesa come un tardivo ripensamento, in evidente contraddizione con quanto dichiarato in precedenza e soprattutto con l'originario accordo negoziale. Si rileva altresì che una corretta interpretazione: dell'art. 1457 c.c. avrebbe dovuto indurre ad accertare, oltre il dato meramente formale della scadenza del termine, se le parti avessero inteso effettivamente stabilirne il carattere essenziale, atteso che il termine deve considerarsi essenziale solo se tale natura è sorretta dalla comune ed univoca intenzione delle parti, ossia unicamente se non risulti che queste hanno inteso pattuirne la non essenzialità, e che d'altro canto solo il venir meno dell'interesse delle parti dopo la scadenza consente di configurare, in assenza di inequivoca pattuizione, la essenzialità di esso.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1722 n. 1 c.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che nell'escludere che dalle dichiarazioni e dal comportamenti del CI all'udienza del 15 aprile 1991 potesse desumersi una volontà del professionista di prorogare il termine la Corte di Appello ha violato i principi in materia di estinzione del mandato ed ha mancato di considerare che la sottoscrizione apposta in calce al verbale di udienza da tutte le parti costituiva la prova documentale dell'accettazione, espressa e senza riserve, della proroga al 15 luglio successivo del termine - peraltro già decorso nella sua previsione originaria - per il deposito del lodo. Si deduce altresì, richiamando anche i principi generali in materia processuale applicabili alla procedura arbitrale, l'illogicità della tesi secondo la quale i poteri degli arbitri sarebbero stati prorogati solo per il caso in cui il collegio si fosse poi espresso per l'accoglimento dell'eccezione proposta, dovendo invece ritenersi che l'avere investito il Collegio dell'esame della questione comportava la volontà di rimettergli ogni decisione sulla controversia. Si aggiunge che la medesima Corte ha mancato di trarre elementi di valutazione dalla non casuale collocazione delle date stabilite all'udienza suindicata - 8 maggio 1991 per l'emissione della decisione parziale e 15 luglio 1991 per il deposito del lodo - chiaramente diretta a consentire agli arbitri di pronunciare a breve sulla questione pregiudiziale e di decidere, nel caso di suo rigetto, il merito della lite.
Con il terzo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che non è stato affatto preso in esame il comportamento del CI successivo all'emissione del lodo, concretatosi nell'accettazione incondizionata della somma di L. 88.922.391, corrispondente a quella indicata nello stesso lodo al lordo delle somme dal predetto dovute alle società impugnanti, tale da integrare una ratifica o comunque un'accettazione delle statuizioni degli arbitri. Si deduce altresì difetto di motivazione sulla ritenuta irrilevanza della prova testimoniale richiesta in ordine alle circostanze del pagamento ed alla relativa imputazione. I motivi così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione. Essi sono infondati. Va innanzi tutto rilevato che la Corte di Appello ha correttamente richiamato ed applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo il quale nell'arbitrato libero il contenuto dell'obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Conseguentemente, applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina del mandato, la durata del vincolo resta segnata dall'art. 1722 n. 1 c.c., onde il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo (v. Cass. 1995 n. 8243; 1994 n. 10462;
1985 n. 574; 1984 n. 5773; 1984 n. 4794; 1984 n. 4785).
Nella richiamata giurisprudenza si è precisato che nell'arbitrato irrituale il termine stabilito per la pronuncia del lodo non è solo fattore di regolarità del procedimento, ma si configura come strutturalmente "conformativo" del potere derivato agli arbitri dalla volontà delle parti di risolvere la controversia in via negoziale e limite dell'esistenza di detto potere, così che alla sua osservanza è subordinata non già o non tanto la regolarità della determinazione assunta, ma la stessa sua riferibilità alla volontà dei compromittenti.
In applicazione di tali principi la sentenza impugnata, ritenuta in via generale l'essenzialità del termine in discorso, salva la prova di una diversa ed univoca volontà delle parti, nel verificare se un siffatto intendimento potesse nella specie ravvisarsi, secondo la prospettazione delle appellanti, ha preso analiticamente in esame i comportamenti assunti dall'avvocato CI al riguardo, argomentatamente e logicamente ritenendo che, pur in presenza di alcune iniziative apparentemente incomprensibili o equivoche poste in essere nell'imminenza di detta scadenza e pur non ricorrendo motivi specifici per attribuire fondamentale rilevanza al termine assegnato, dovesse riconoscersi valore essenziale, in quanto direttamente rivelatrici della volontà del predetto, alle dichiarazioni rese all'udienza del 15 aprile, quando egli aveva insistito nell'eccezione relativa all'avvenuta scadenza del termine, e che rispetto all'intenzione così manifestata si profilasse pienamente coerente il provvedimento con il quale il collegio arbitrale, al fine di risolvere la questione pregiudiziale proposta, aveva fissato una successiva riunione per l'emissione di lodo parziale, previa proroga del termine per il deposito della propria decisione. I motivi di ricorso vanno peraltro ritenuti inammissibili nella parte in cui tendono a prospettare, oltre il dato formale della denuncia di violazione di canoni ermeneutici, una ricostruzione della intenzione delle parti in ordine alla prorogabilità ed alla effettiva proroga del termine stesso diversa da quella compiuta dalla sentenza impugnata. È appena il caso di ricordare al riguardo che in tema di interpretazione della volontà negoziale la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione da parte del giudice di merito di detta volontà è tenuta specificamente ad indicare quali canoni o criteri siano stati violati, con la precisione del modo con il quale detta violazione si è realizzata, e che in difetto l'individuazione dell'intenzione delle parti - la quale si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato a detto giudice - è censurabile non già quando le ragioni a sostegno della decisione sono diverse da quelle fatte valere, ma quando esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (v., tra le tante, Cass.2000 n. 9157; 1999 n. 14537; 1999 n. 8590;
1999 n. 5103).
La motivazione resa sul punto dalla Corte di Appello, congrua e priva di errori logici, si sottrae a censure in questa sede di legittimità.
Nè può imputarsi alla medesima Corte un'omessa motivazione su punto decisivo per non aver preso specificamente in esame la dedotta accettazione da parte del CI di somme in pagamento delle proprie prestazioni successivamente all'emissione del lodo, e per non aver ammesso la relativa prova, stante l'irrilevanza di un comportamento fatto a fronte della accertata non riferibilità del lodo emesso alla volontà delle parti.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Segue per legge la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in L. 165.800, oltre L.
4.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 28 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2001