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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 411 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], Parte_1
[...]
nata a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Brucato Antonino, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 13 maggio 2025;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 24 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 15 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 13 maggio
2025, innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori e e ritenuto che le ulteriori condizioni non sono in contrasto Per_1 Per_2
con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto
- 2 - regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi
- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, , nato a [...] Parte_1
Giovanni Gemini, l'1 gennaio 1973, e nata a [...], Parte_2
il 9 settembre 1976, i quali hanno contratto matrimonio il 3 giugno 2006 a San
Giovanni Gemini, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San
Giovanni Gemini al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
- 3 - provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 20 maggio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 411 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], Parte_1
[...]
nata a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Brucato Antonino, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 13 maggio 2025;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 24 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 15 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 13 maggio
2025, innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori e e ritenuto che le ulteriori condizioni non sono in contrasto Per_1 Per_2
con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto
- 2 - regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi
- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, , nato a [...] Parte_1
Giovanni Gemini, l'1 gennaio 1973, e nata a [...], Parte_2
il 9 settembre 1976, i quali hanno contratto matrimonio il 3 giugno 2006 a San
Giovanni Gemini, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San
Giovanni Gemini al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
- 3 - provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 20 maggio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -