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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 19/08/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1143 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio congiunto
PROMOSSA DA
at a a ERICE (TP) il 24/06/1982 e residente in[...]Parte_1
51 95042 GRAMMICHELE [CT] ITALIA , CF elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. SCIAROTTA SANDRO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
51 95042 GRAMMICHELE ITALIA CF elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio dell'avvSCIAROTTA SANDRO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 24.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso . Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/11/2024 e Parte_1 Controparte_1 adivano codesto Tribunale della separazione consensuale con successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.5.2004 nel registro degli atti di matrimonio del comune di ERICE al n. 6 anno 2004 parte II serie A
Con sentenza resa in data 23.12.2024 il Tribunale di Caltagirone omologava la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 24.7.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 23.12.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 22/05/2004 annotato nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del comune di Erice al n. 6 anno 2004 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1143 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio congiunto
PROMOSSA DA
at a a ERICE (TP) il 24/06/1982 e residente in[...]Parte_1
51 95042 GRAMMICHELE [CT] ITALIA , CF elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. SCIAROTTA SANDRO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
51 95042 GRAMMICHELE ITALIA CF elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio dell'avvSCIAROTTA SANDRO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 24.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso . Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/11/2024 e Parte_1 Controparte_1 adivano codesto Tribunale della separazione consensuale con successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.5.2004 nel registro degli atti di matrimonio del comune di ERICE al n. 6 anno 2004 parte II serie A
Con sentenza resa in data 23.12.2024 il Tribunale di Caltagirone omologava la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 24.7.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 23.12.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 22/05/2004 annotato nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del comune di Erice al n. 6 anno 2004 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo