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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9724/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. Parte_1 Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente – dopo aver premesso: 1) la deducente è erede di , nato a [...]
Tricase il 12.02.1928 e deceduto in Lecce in data 20.02.2015; 2) il de cuius era titolare di pensione categoria IO n. 60018301; 3) con tre distinte raccomandate a. r. ricevute tutte in data 11.05.2020
l' convenuto ha comunicato alla deducente che per i periodi 01.01.2002 – 31.12.2004, CP_2
01.01.2009 – 30.11.2011 e 01.01.2013 – 31.01.2015 sarebbero state corrisposte somme superiori al dovuto per trattamento di famiglia e per maggiorazione o aumento sociale a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- ha chiesto: accertare e dichiarare che
l'indebito non è dovuto per i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare irripetibile l'indebito richiesto da parte dell' . Controparte_3
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046/2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
1 Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento emesso in via amministrativa siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
Nel caso di specie, dalla delibera n. 2016878 del 06.10.2020 (con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo), risulta che l'indebito scaturisce da una ricostruzione centrale del 24.09.2011 della pensione IO di cui era titolare il dante causa della ricorrente, “per rideterminazione degli importi spettanti a titolo di maggiorazione sociale per gli anni 2009, 2010, 2011”.
Non vi sono ulteriori elementi, in quanto l è rimasto contumace. CP_1
Tanto premesso, il primo indebito di € 61,98 relativo agli anni 2002-2004 deve essere annullato, sia perché è rimasta ignota la causale (indicata in modo del tutto generico nel provvedimento e si è già visto che la ricostruzione centrale riguardava gli anni 2009-2010-2011), sia perché, in ogni caso, è ampiamente decorsa la prescrizione decennale e non vi è prova di atti interruttivi.
L'indebito di € 1211,58 relativo al periodo 01.01.2013-31.01.2015 deve essere annullato, in quanto la causale è assolutamente poco chiara, essendovi un riferimento sia al trattamento di famiglia che alla maggiorazione sociale o all'aumento sociale della pensione;
la motivazione della citata delibera n. 2016878 del 06.10.2020 appare poco utile, sia perché essa fa riferimento agli importi spettanti a titolo di maggiorazione sociale per gli anni 2009, 2010, 2011 (mentre in questo caso si tratta di anni successivi), sia perché la ricostruzione centrale era del 24.09.2011 (per cui non si comprende perché l avrebbe continuato a pagare somme non dovute dal 2013 in poi). CP_1
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza innanzi richiamata, sarebbe stato onere dell CP_1 chiarire la causale dell'indebito e fornire la prova del superamento dei limiti reddituali, ma tali oneri non sono stati adempiuti, per cui anche tale indebito deve essere annullato.
Il ricorso deve essere invece rigettato con riferimento all'indebito di € 56,98 relativo al periodo al 01.01.2009 al 30.11.2011; la causale dell'indebito e il periodo di riferimento coincidono infatti in toto con la motivazione della citata delibera n. 2016878 del 06.10.2020, dalla quale risulta che i redditi rilevanti erano “i redditi da fabbricati percepiti dalla moglie per gli anni in questione”.
In applicazione della giurisprudenza innanzi richiamata, era quindi onere della parte ricorrente dimostrare che il dante causa aveva diritto a percepire la prestazione per intero, ma alcuna prova è stata fornita al riguardo, non essendo stata prodotta documentazione reddituale.
Non appaiono rilevanti in senso contrario i richiami a Cass. Civile, Sezione Lavoro 25.01.2018 n.
1919: contrariamente a quanto dedotto in ricorso, infatti, con tale sentenza, infatti, la S.C. non ha in alcun modo affermato la “intrasmissibilità agli eredi dell'indebito pensionistico”, avendo anzi accolto il ricorso dell avverso una sentenza che aveva affermato tale principio. CP_1
Il ricorso deve essere quindi accolto nei limiti innanzi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione e del parziale rigetto del ricorso, che giustifica una compensazione parziale.
***
2
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 06/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 61,98 relativo agli anni 2002-2004 e l'indebito di € 1211,58 relativo al periodo 01.01.2013-31.01.201; rigetta per il resto il ricorso.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre rimborso CP_1 spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 13/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9724/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. Parte_1 Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente – dopo aver premesso: 1) la deducente è erede di , nato a [...]
Tricase il 12.02.1928 e deceduto in Lecce in data 20.02.2015; 2) il de cuius era titolare di pensione categoria IO n. 60018301; 3) con tre distinte raccomandate a. r. ricevute tutte in data 11.05.2020
l' convenuto ha comunicato alla deducente che per i periodi 01.01.2002 – 31.12.2004, CP_2
01.01.2009 – 30.11.2011 e 01.01.2013 – 31.01.2015 sarebbero state corrisposte somme superiori al dovuto per trattamento di famiglia e per maggiorazione o aumento sociale a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- ha chiesto: accertare e dichiarare che
l'indebito non è dovuto per i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare irripetibile l'indebito richiesto da parte dell' . Controparte_3
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046/2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
1 Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento emesso in via amministrativa siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
Nel caso di specie, dalla delibera n. 2016878 del 06.10.2020 (con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo), risulta che l'indebito scaturisce da una ricostruzione centrale del 24.09.2011 della pensione IO di cui era titolare il dante causa della ricorrente, “per rideterminazione degli importi spettanti a titolo di maggiorazione sociale per gli anni 2009, 2010, 2011”.
Non vi sono ulteriori elementi, in quanto l è rimasto contumace. CP_1
Tanto premesso, il primo indebito di € 61,98 relativo agli anni 2002-2004 deve essere annullato, sia perché è rimasta ignota la causale (indicata in modo del tutto generico nel provvedimento e si è già visto che la ricostruzione centrale riguardava gli anni 2009-2010-2011), sia perché, in ogni caso, è ampiamente decorsa la prescrizione decennale e non vi è prova di atti interruttivi.
L'indebito di € 1211,58 relativo al periodo 01.01.2013-31.01.2015 deve essere annullato, in quanto la causale è assolutamente poco chiara, essendovi un riferimento sia al trattamento di famiglia che alla maggiorazione sociale o all'aumento sociale della pensione;
la motivazione della citata delibera n. 2016878 del 06.10.2020 appare poco utile, sia perché essa fa riferimento agli importi spettanti a titolo di maggiorazione sociale per gli anni 2009, 2010, 2011 (mentre in questo caso si tratta di anni successivi), sia perché la ricostruzione centrale era del 24.09.2011 (per cui non si comprende perché l avrebbe continuato a pagare somme non dovute dal 2013 in poi). CP_1
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza innanzi richiamata, sarebbe stato onere dell CP_1 chiarire la causale dell'indebito e fornire la prova del superamento dei limiti reddituali, ma tali oneri non sono stati adempiuti, per cui anche tale indebito deve essere annullato.
Il ricorso deve essere invece rigettato con riferimento all'indebito di € 56,98 relativo al periodo al 01.01.2009 al 30.11.2011; la causale dell'indebito e il periodo di riferimento coincidono infatti in toto con la motivazione della citata delibera n. 2016878 del 06.10.2020, dalla quale risulta che i redditi rilevanti erano “i redditi da fabbricati percepiti dalla moglie per gli anni in questione”.
In applicazione della giurisprudenza innanzi richiamata, era quindi onere della parte ricorrente dimostrare che il dante causa aveva diritto a percepire la prestazione per intero, ma alcuna prova è stata fornita al riguardo, non essendo stata prodotta documentazione reddituale.
Non appaiono rilevanti in senso contrario i richiami a Cass. Civile, Sezione Lavoro 25.01.2018 n.
1919: contrariamente a quanto dedotto in ricorso, infatti, con tale sentenza, infatti, la S.C. non ha in alcun modo affermato la “intrasmissibilità agli eredi dell'indebito pensionistico”, avendo anzi accolto il ricorso dell avverso una sentenza che aveva affermato tale principio. CP_1
Il ricorso deve essere quindi accolto nei limiti innanzi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione e del parziale rigetto del ricorso, che giustifica una compensazione parziale.
***
2
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 06/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 61,98 relativo agli anni 2002-2004 e l'indebito di € 1211,58 relativo al periodo 01.01.2013-31.01.201; rigetta per il resto il ricorso.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre rimborso CP_1 spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 13/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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