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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4322/2021 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. LUIGI DI RELLA;
Parte_1
OPPONENTE contro rapp. e dif. da TO Controparte_1
CA e MO DEL CONTE;
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2021, l'odierna opponente agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via cautelare: disporsi la sospensione ex art. 22, ultimo comma, L. 689\81 della provvisoria esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per i motivi sopra esposti;
2) In via preliminare e principale: Disporsi la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio sino all'esito del pregiudiziale giudizio al n. 8729/19 RG pendente innanzi il Tribunale di
Bari-Sez Lavoro;
3) In via subordinate e nel merito: Annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata e il prodromico verbale di accertamento unico unico n BA00003/2018-960-01 del 03.10.2018-Ispettorato per Controparte_1 tutti i motivi innanzi esposti. Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge”, con distrazione.
Si costituiva la parte opposta chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione. All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria, la causa è stata decisa.
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione emessa dall in data 09.03.2021 - Prot. CP_2
n. 17112, notificata in data 15.03.2021, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 12.017,45 per sanzioni amministrative e maggiorazioni così come ivi specificate.
In particolare, nell' ordinanza-ingiunzione opposta è stata contestata all' odierna parte opponente la seguente violazione:
-Art. 3, comma 3, D.L. 22.02.2002 n.12, conv. in Legge n. 73/2002 sostit. dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 151/2015, per aver il datore di lavoro impiegato alle proprie dipendenze, per il periodo dal 02\01\2012 al
07\01\2017, il lavoratore nato il 11\02\1987, senza CP_3 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, va evidenziato come il soggetto che deduca l'esistenza di un rapporto di lavoro (nel caso di specie la parte opposta) abbia l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni direttamente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
In tale prospettiva, l'elemento principale, che assume la funzione di parametro normativo di individuazione, è la prova dell'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico ed al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, l'esistenza del carattere di continuità
e necessarietà della prestazione, nonché di obbligatorietà della giustificazione delle assenze, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (ex plurimis Cass. 15 giugno 1999 n. 5960).
Ebbene, nel caso portato all'attenzione del giudicante occorre evidenziare che parte opposta non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, atteso che l'istruttoria svolta, unitamente alla documentazione in atti
(dichiarazioni acquisite dagli ispettori ecc.), non ha offerto elementi certi in ordine dell'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico ed al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
Premesso che le dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti sono state rese a posteriori rispetto alla cessazione dell'attività dell'odierna opponente, i dichiaranti Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nulla hanno riferito in ordine all'elemento
[...] Persona_1 della eterodirezione, né in ordine alla sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, né con riferimento all'esercizio da parte di quest'ultimo del relativo potere disciplinare.
Inoltre, le suddette dichiarazioni appaiono alquanto generiche, oltre che inconferenti, con riferimento alla collocazione temporale (inizio e fine del rapporto di lavoro del della prestazione di lavoro del CP_3 CP_3 rispetto all'intero periodo dedotto dall'ispettorato (dal 02\01\2012 al
07\01\2017).
Né l'istruttoria orale espletata in corso di causa ha fornito adeguati riscontri probatori in merito alla sussistenza dei criteri complementari e sussidiari che, pur privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (si vedano in proposito le dichiarazioni dei testi Testimone_1 Testimone_2
E , citati dalla parte opponente). Testimone_3
Neppure possono ritenersi sufficienti – da sole - le dichiarazioni rese dal teste indicato da parte opposta, per colmare le suesposte CP_3 carenze probatorie. In proposito, non può ignorarsi il separato giudizio, introdotto proprio dal lavoratore ( nei confronti anche dell'odierna opponente, CP_3 finalizzato all'accertamento - per il medesimo periodo oggetto di causa - del presunto rapporto di lavoro subordinato, giudizio che, è appena il caso di segnalare, ha avuto esito negativo.
Ove, peraltro, Codesto Tribunale, con sentenza n. 1442/23 (si v. sentenza depositata in atti), osservava, nelle conclusioni che si condividono, quanto segue: “non ha dirimente rilievo la documentazione afferente alla idoneità dell'istante alla mansione di addetto vendita prodotta in atti: trattasi di accertamenti preliminari alla costituzione formale del rapporto di lavoro, mai invero attivato”.
In definitiva, alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con ogni conseguenza.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le altre questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
-condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in € 2.700,00 oltre oneri come per legge, con distrazione.
Bari, 16.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)