CA
Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 85/2024 promossa da
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Ernesto Pensato
-appellante-
c/
e , in proprio e nella qualità di genitori Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà sulla figlia minore , e , SO Controparte_1 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Parte_2
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_3 Parte_2 sulla minore , unitamente a , convenivano in giudizio la SO Controparte_1
al fine di ottenere dalla medesima il ristoro dei danni subiti a cagione Parte_1 della edificazione dalla medesima realizzata in Barletta, di un immobile adiacente alla proprietà degli attori, avente altezza maggiore rispetto a quella consentita -secondo le norme urbanistiche vigenti-,
e che aveva comportato il pregiudizio alla possibilità di pieno godimento degli immobili attorei, con privazione persistente -non avendo la srl adempiuto all'ordine di demolizione- di aria, luce e panorama, e con incidenza in termini di deprezzamento sul relativo valore commerciale.
Si precisava al riguardo che il TAR Puglia, con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato - quindi passata in giudicato- aveva annullato il permesso di costruire, per violazione delle norme tecniche in relazione all'altezza massima consentita.
Ed ancora che il Comune di Barletta, aveva in conseguenza ordinato alla Parte_1
di adeguare l'edificio realizzato ai parametri determinati dalla sentenza del Consiglio di Stato,
[...]
Pagina 1 e di eseguire i lavori di rimozione delle opere e dei volumi eccedenti l'altezza massima prevista dal vigente PRG comunale, e che comunque la società non aveva ottemperato all'ordine reso.
Si rilevava che il DS aveva -con sentenza del 2019- condannato il al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti dagli attori per la diminuzione di aria, di luce e di panorama conseguente all'elevazione dell'edificio oltre il limite consentiti;
tanto a far data dall'illegittimo rilascio del permesso di costruire, sino al passaggio in giudicato della sentenza di relativo annullamento.
Veniva quindi dedotto che, non essendo intervenuta la demolizione ed il ripristino delle altezze consentite, la società convenuta doveva considerarsi responsabile dei correlati danni lamentati dagli attori, e che persistenti dovessero esser considerati i danni, non essendosi posto rimedio rispetto alla violazione, con ripristino dell'altezza nei limiti consentiti.
La srl convenuta, costituendosi, contestava le avverse richieste ed argomentazioni, deducendo di aver ricevuto regolare permesso per costruire, e che la edificazione era stata ritenuta rispettosa delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
Ed ancora che la richiesta di annullamento del p.d.c. era stata rigettata dal che quindi CP_2 aveva confermato la conformità dell'atto alle normative di settore vigenti.
Si precisava inoltre che sia il TAR Puglia, sia successivamente il Consiglio di Stato, avevano rigettato l'istanza di sospensione cautelare del permesso di costruire, per mancanza di sufficiente fumus -pur avendo i medesimi organi giurisdizionali, poi reso pronunce definitive di annullamento al riguardo-.
Rilevando poi che il Comune di Barletta aveva disposto “la sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire n. 37/11 del 27/01/2011, limitatamente alla parte di fabbricato eccedente mt. 16,20”, ed anche, “la sospensione di tutti i lavori attualmente in corso, con decorrenza immediata”, comunicando l'avvio del procedimento amministrativo “finalizzato all'emissione dell'ingiunzione di demolizione ex art. 31 del D.P.R. 380/01”, si sosteneva che il suddetto Ente dovesse esser considerato l'unico ed esclusivo responsabile dei danni cagionati agli attori, deducendo esser l'edificazione stata eseguita confidando incolpevolmente sulla piena legittimità e regolarità dell'operato del Settore Urbanistica del Comune, ed avendo la srl comunque completato l'intervento edilizio de quo.
Si eccepiva quindi l'inammissibilità della domanda ex art. 2909 c.c., rilevando che la domanda risarcitoria formulata, era stata proposta dalle stesse parti, e verteva sugli stessi fatti e circostanze già dedotte innanzi al giudice amministrativo.
Veniva anche eccepito il difetto di legittimazione attiva di , per avere il Parte_2 medesimo acquisito la proprietà del bene immobile interessato dalle questioni de quibus, successivamente all'adozione del permesso di costruire ed all'ultimazione dello stabile della srl, avendo il in considerazione delle problematiche oggetto di controversia, ottenuto una Per_1 apposita riduzione del prezzo di compravendita.
Si eccepiva la inammissibilità della domanda risarcitoria di , in quanto mera SO abitante dell'immobile, e non titolare della relativa proprietà, o di altro diritto reale di godimento.
Veniva contestata la mancanza di allegazioni e prova sull'an e sul quantum oggetto di richiesta, ed anche la carenza di supporti sul nesso causale.
In ultimo, veniva eccepito anche il difetto di giurisdizione, a favore del giudice amministrativo, sostenendo che i danni lamentati erano direttamente riconducibili all'attività della PA.
Pagina 2 L'istruttoria aveva corso a mezzo di espletamento di Ctu, all'esito della quale il Giudice formulava proposta conciliativa, con successiva rimessione delle parti in procedura di media-conciliazione, che Pa si concludeva con esito negativo per mancata comparizione della
Il Tribunale di Trani, emetteva sentenza n. 1784/2023 del 7/12/2023 con la quale, così disponeva:
“1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario proposta dalla
[...]
Parte_1
2) accoglie la domanda proposta da e , in proprio e nella Parte_3 Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , nonché SO da;
Controparte_1
3) condanna la in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Parte_1
, al pagamento, in favore di e , in Controparte_3 Parte_3 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore SO
, nonché di , della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni attuali,
[...] Controparte_1 nella misura di: 1) € 16.079,00 per i danni alla quotidianità in favore di;
2) € Parte_3
16.079,00 per i danni alla quotidianità in favore di;
3) € 61.676,00 per i SO danni alla quotidianità, alla proprietà e per i danni economici di mercato in favore di;
Controparte_1
4) € 45.676,00 per i danni alla quotidianità, alla proprietà e per i danni economici di mercato in favore di , così come quantificata dal CTU nella relazione dell'undici aprile Parte_2
2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
4) condanna la in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Parte_1
, al pagamento, in favore di e , in Controparte_3 Parte_3 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore SO
, nonché di , della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni futuri,
[...] Controparte_1 dall'emanazione del presente provvedimento fino alla completa demolizione della parte dell'edificio abusiva, da calcolarsi annualmente sulla base dei parametri utilizzati dal CTU per la quantificazione dei danni attuali (danni alla quotidianità (€1.650,00/anno), danni alla proprietà (€ 1.467,00/anno) e danni economici di mercato (3.250,00/anno), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
”
Oltre al pagamento delle spese di lite, incluse quelle di ctu.
Veniva anche accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. -determinata nella misura di €
4.701,00, pari ad 1/3 delle spese legali liquidate-, valorizzando la completa inconsistenza delle argomentazioni difensive della società convenuta, la totale assenza di elementi probatori a sostegno delle eccezioni sollevate, ed anche la successiva condotta tenuta, dalla quale si doveva desumere la volontà di non voler seguire alcuna via conciliativa, e lo scopo di dilatare i tempi di definizione del giudizio, per ritardare la pronuncia di un provvedimento giudiziale.
Il Tribunale riteneva:
I) L'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 2909 c.c.
Ritenendo al riguardo che gli attori avevano chiesto il risarcimento danni conseguenti alla mancata ottemperanza dell'ordinanza di demolizione, emessa dal di Barletta, non essendo tali danni CP_2 stati oggetto di deduzione e richiesta nel giudizio amministrativo, ed essendo la richiesta di danni nello stesso formulata, correlata all'illegittimo rilascio del permesso di costruire, risultando esser distinti la causa petendi ed il petitum dei due giudizi -amministrativo e civile- ed essendo tale ultimo
Pagina 3 fondato su un differente titolo giuridico, id est la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, con danni correlabili e conseguenti a tale inottemperanza.
Si rilevava ancora che i danni riconosciuti nel giudizio amministrativo -e posti a carico del CP_2 erano stati correlati all'arco temporale intercorrente tra l'edificazione, ed il definitivo annullamento del permesso a costruire, mentre la richiesta risarcitoria formulata nel giudizio civile, concerneva le conseguenze dell'omessa demolizione, quindi situazioni successive al suddetto annullamento.
II) L'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione
Per non essere i danni richiesti, correlabili alla attività della PA, essendo la relativa richiesta concernente i riflessi dannosi derivati dalla omessa demolizione.
III) L'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_2
[...]
Ritenuta anche tardiva, e comunque rilevando che il suddetto era diventato proprietario dell'immobile in epoca anteriore al verificarsi dell'evento dannoso -atto di compravendita del 27 marzo 2013, ed epoca di imputabilità della mancata demolizione nel 2014-;
IV) L'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di SO
[...]
Essendo la medesima titolare del diritto di abitazione, ed, in quanto tale, avendo subito i pregiudizi per peggioramento delle condizioni di vita e godimento dell'immobile
V) La fondatezza della domanda risarcitoria proposta, anche sulla scorta di quanto constatato dal Ctu, ritenendo di dover aderire alle risultanze della medesima
Essendo stato acclarato che l'aver superato, nella edificazione, il limite previsto dalle norme edilizio- Pa urbanistiche, e il non aver la dato corso al relativo adeguamento ed ottemperato all'ordine di demolizione, aveva cagionato una limitazione della disponibilità e del godimento degli immobili degli attori ed abitati dai medesimi ( , ), privandoli della luminosità, Parte_3 SO panoramicità, con conseguente incidenza negativa sulla fruibilità abitativa, e configurabilità del pregiudizio arrecato al valore commerciale.
VI) Di poter riconoscere i danni attuali e futuri, secondo la qualificazione e quantificazione data dal Ctu,
Danni individuati nell'obiettivo aggravamento delle condizioni di vita degli abitanti degli immobili; nella maggiore frequenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a causa della quasi totale mancanza di irraggiamento solare e dall'ombreggiamento derivante dal fabbricato della danni da riduzione del valore commerciale, conseguenza della incidenza Parte_1 negativa sul godimento.
Venivano riconosciuti anche i danni futuri, fino al momento della demolizione, ragguagliati agli importi individuati per danni alla quotidianità, ed ai danni per pregiudizio al valore economico dei beni. Pa
La proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, ed in particolare di:
- Dichiarare l'inammissibilità delle domande, ai sensi dell'art. 2909 c.c.,
- In subordine, dichiarare il difetto di giurisdizione,
- Dichiarare inammissibili, o rigettare le domande proposte e da Parte_2 [...]
, per difetto di legittimazione, SO
- Rigettare nel merito tutte le domande,
- Condannare gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado.
Pagina 4 - In subordine ridurre, per quanto di ragione, le somme riconosciute, ed in tal caso, compensare le spese;
Adducendo quali motivi:
a) L'erronea valutazione dell'eccezione di inammissibilità ex art. 2909 c.c.
Deducendo che sia la causa petendi che il petitum del giudizio amministrativo, dovevano ritenersi sovrapponibili ed identici a quelli del giudizio civile, avendo gli attori chiesto i medesimi danni, già oggetto di richiesta davanti al G.A., solo parzialmente riconosciuti da tale ultimo (DS), e fino al passaggio in giudicato della sentenza amministrativa.
Veniva anche rilevato che le domande proposte da e da , Parte_2 Controparte_1 erano state ritenute inammissibili dal DS.
Si contestava quindi la inammissibile proposizione di un nuovo ed ulteriore giudizio vertente sugli stessi fatti e/o rapporti giuridici, già dedotti innanzi al G.A. e comunque deducibili nel giudizio già definito con sentenza passata in cosa giudicata, rilevando esser la relativa questione peraltro rilevabile anche d'ufficio.
b) L'erronea valutazione sull'eccezione di difetto di giurisdizione
Posto che il Tribunale avrebbe dovuto, sulla scorta del petitum sostanziale enunciato da parte attrice, ritenere la giurisdizione del G.A., e per essere stati i danni ricondotti alla attività provvedimentale del , ed avendo il G.A. anche delibato sul merito della domanda Controparte_2 risarcitoria.
Si contestava il vizio di omessa o apparente motivazione al riguardo.
c) L'erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta da
[...]
per difetto di legittimazione attiva. Parte_2
Per avere tale ultimo acquistato l'immobile di proprietà, dopo l'avvenuta edificazione dello stabile della non potendo quindi ritenersi parte lesa, e per essersi il relativo diritto risarcitorio Parte_1 già consolidato in capo al precedente proprietario -che sarebbe stato legittimato ad intraprendere un correlato giudizio-, e tanto essendo già stato valorizzato in sede di decisione da parte del C.d.S.
Si sosteneva quindi che, dovendo esser la causa prima, ed eziologicamente efficiente rispetto a tutti i danni ipotetici ed ulteriori, individuata nel rilascio del p.d.c. -poi annullato- tutte le conseguenze dannose dovevano direttamente e mediatamente ritenersi riconducibili al rilascio di tale provvedimento.
d) L'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di SO
.
[...]
Sostenendo avere il Tribunale errato al riguardo, e rilevando essere la suddetta, mera “abitante” dell'appartamento di , e dovendo peraltro la carenza di legittimazione della Parte_2
discendere dalla carenza di legittimazione del suddetto. Per_1
Si sosteneva non essere la neppure titolare di una posizione giuridica tutelabile in chiave Per_1 risarcitoria -diritto personale o reale di godimento-, fruendo la medesima di una condizione abitativa precaria, transeunte e non supportata da un titolo negoziale.
e) Il vizio di ultrapetizione;
la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Per avere il Tribunale riconosciuto in favori degli attori, somme esorbitanti, rispetto a quelle oggetto di richiesta, così come desumibile dalle conclusioni dell'atto introduttivo.
Pagina 5 Si rilevava al riguardo, che gli attori non avevano inserito alcuna clausola di riserva di diversa quantificazione, anche maggiore, dei danni richiesti, ed avere comunque il Giudice di primo grado, liquidato somme superiori rispetto al richiesto.
f) L'erroneo riconoscimento del danno da deprezzamento dell'immobile, richiesto da
[...]
Parte_2
Deducendo non avere il primo Giudice considerato che il aveva acquistato il proprio immobile, Per_1 allorquando l'edificazione in esubero d'altezza, era già stata completata, e che nel relativo atto pubblico di compravendita, si era tenuto espressamente conto della situazione determinata dal contenzioso pendente innanzi al giudice amministrativo, e riferito alla regolarità del permesso di costruire (come già rilevato anche dal DS nella sentenza n. 576/2019).
Si sosteneva che il venditore dell'immobile, aveva accordato una congrua riduzione del prezzo di vendita, proprio perché pendente il giudizio relativo alla regolarità del permesso di costruire.
g) L'omesso accoglimento dell'eccezione di carenza di colpa della Parte_1 nella determinazione dei danni lamentati e pretesi dagli attori.
Sostenendo essere la società vittima del mal governo dei poteri della PA, e quindi esente da colpa per l'accaduto, ed asserendo non potersi ritenere responsabile rispetto alla richiesta risarcitoria formulata, per essere il l'unico responsabile di quanto lamentato dagli attori. CP_2
h) L'illegittima condanna per responsabilità processuale aggravata;
violazione dell'art. 96
c.p.c.
In considerazione e conseguenza di tutto quanto in precedenza sostenuto, e della fondatezza delle ragioni esposte, anche alla luce di quanto precisato dalla sentenza n. 576/2019 del C.d.S., e per dover esser valorizzata la totale identità di petitum tra giudizio amministrativo, e giudizio civile.
Gli appellati costituendosi chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia, contestando quanto ex adverso dedotto, ed in via preliminare eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione.
Veniva anche formulata richiesta ex art. 96 c.p.c., per avere l'appellante proposto una impugnazione manifestamente incongrua ed inammissibile.
Si evidenziava che nel giudizio amministrativo svoltosi, i danni erano stati richiesti solo nei confronti del , e che quindi la relativa pronuncia aveva avuto ad oggetto solo tale CP_2 CP_2 richiesta;
e che la sentenza de qua, aveva precisato che i danni dovessero esser riconosciuti solo fino alla emissione della ordinanza di demolizione della parte in esubero d'altezza dell'edificio de Pa quo, dovendo i problemi e pregiudizi successivi ritenersi addebitabili alla appellante.
Si contestava quanto dalla appellante asserito sulla mancanza di colpa, rilevando che la srl aveva iniziato e continuato l'edificazione, nonostante la questione attinente alla legittimità del permesso Pa rilasciato, fosse già oggetto di valutazione in sede amministrativa;
ed ancora che la non aveva ottemperato all'ordine di demolizione.
Veniva quindi evidenziato che nel giudizio amministrativo, era sì stata formulata richiesta risarcitoria, ma solo nei confronti del , e quindi di soggetto diverso, rispetto alla Controparte_2 Pa
Si deduceva che la ragione fondante le richieste risarcitorie, era stata individuata nell'omessa ottemperanza all'ordine di demolizione.
Ed inoltre che anche la causa petendi del giudizio civile di specie, risultava esser differente rispetto a quella sottesa alla richiesta risarcitoria formulata nel giudizio amministrativo.
Pagina 6 Si eccepiva, poi, non esser l'eccezione di giudicato contestabile nei confronti di SO
-non avendo la medesima partecipato al giudizio amministrativo- e per
[...] Controparte_1 essere stata dichiarata inammissibile in rito la domanda dallo stesso formulata nei confronti del
. Controparte_2
Veniva anche contestata la doglianza avente ad oggetto il vizio di ultrapetizione, evidenziando che i danni liquidati erano di parecchio inferiori a quanto richiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione, e posto che il Tribunale ben poteva adeguarsi alla quantificazione determinata in sede di ctu.
***************************************
L'appello è infondato, e deve essere rigettato.
Va preliminarmente considerato che non è suscettibile di accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello, nei termini articolati dagli appellati, posto che le questioni oggetto di controversia attengono ai riflessi pregiudizievoli configurabili in epoca posteriore rispetto all'ordine di demolizione emesso dal persistentemente inottemperato dalla appellante CP_2 Pt_1
Occorre al riguardo considerare che la sentenza n. 576/2019 del DS, -passata in giudicato- ha provveduto sulla richiesta di danni formulata nei confronti del , e non nei Controparte_2 confronti della società che pur parte del giudizio, quale controinteressata Parte_1 rispetto alla richiesta di annullamento del p.d.c., non era -e non poteva essere nel giudizio amministrativo- destinataria di richieste risarcitorie correlate alla dedotta illegittimità dell'attività provvedimentale della PA.
I pregiudizi oggetto della controversia civile, e quindi del presente giudizio, sono quelli cagionati e riscontrabili in data successiva all'ordine di demolizione, e derivanti dalla persistenza delle opere Pa abusive realizzate dalla de qua, che allo stato non risulta aver riportato l'edificio realizzato alle altezze consentite.
Va comunque considerato che la sentenza del DS passata in giudicato, fa stato nei confronti della srl di specie -in quanto costituita quale controinteressata-, con riferimento alle acclarate violazioni, che hanno portato all'annullamento del permesso a costruire, ed al conseguente ordine di demolizione. Pa
Ulteriore accertamento opponibile alla è quello concernente i riflessi pregiudizievoli cagionati dalla edificazione in violazione dell'altezza consentita, essendo le relative questioni state apprezzate, nella relativa oggettività, anche dal G.A., e sia pur ai fini della valutazione della domanda risarcitoria proposta nei confronti del CP_2
Essendo la pronuncia resa in sede amministrativa limitata alla cognizione e decisione dei risvolti dannosi derivanti dalla attività della P.A., e con relativa delimitazione temporale così come individuata (fino al passaggio in giudicato della sentenza del DS, e quindi al relativo annullamento in via definitiva del p.d.c., e conseguente ordine di demolizione), non possono esser ravvisati correlati riflessi in termini di deducibilità ai sensi dell'art. 2909 c.c., e rispetto alla azione esercitata in sede civile, posto che tale azione risulta aver ad oggetto un petitum e causa petendi differenti rispetto a quelle del giudizio amministrativo, ed in quanto riferita ai danni costanti, reiterati e protratti nel tempo, subìti dagli attori per la presenza della edificazione in violazione delle altezze, in data ed epoca successiva all'ordine di demolizione.
Pagina 7 La valutazione di specie, verte quindi sulla condotta illecita reiteratamente e persistentemente Pa tenuta dalla che non avendo portato l'edificio alla altezza consentita, reca costante pregiudizio nei termini già ritenuti sia dal G.A., sia anche dal Giudice di prime cure, con lesione alla fruibilità degli immobili da parte degli attori, oltre che per relativo pregiudizio al valore commerciale.
Essendo la lesività persistente, sono configurabili anche i riconosciuti danni futuri, posto che, in mancanza di demolizione e ripristino dell'altezza consentita, i pregiudizi ravvisati risultano protrarsi nel tempo, così come oggetto di constatazione in prime cure.
A nulla rileva quanto dedotto, e posto anche a fondamento dei rilievi formulati con l'appello, sulla riconducibilità di quanto accaduto alla erroneità delle scelte provvedimentali adottate dal CP_2
, che sono già state oggetto del giudizio amministrativo.
[...]
Quel che assume rilevanza ai fini delle valutazioni di specie, è la persistenza del comportamento Pa violativo da parte della e dell'edificazione ad altezza contraria alle norme urbanistico-edilizie, fonte della lesione dei diritti degli appellati.
Del tutto peculiare ed ardita si appalesa poi, la contestazione concernente la assenza di colpa.
Ed infatti la sussistenza dell'elemento soggettivo di specie -peraltro configurabile in termini di volontarietà-, emerge in maniera eclatante ed indiscutibile, visto che, nonostante le questioni concernenti la abusività dell'edificazione -ed i relativi riflessi dannosi- siano state acclarate con sentenze del GA passate in giudicato, e nonostante il risalente ordine di demolizione -non Pa impugnato-, la continua volontariamente e pervicacemente a non darvi ottemperanza, in tal guisa recando continuativamente, e con tutta evidenza, pregiudizio agli appellati -nei termini individuati-.
Viene nella specie, fornita dall'appellante una lettura strumentale e fuorviante degli accadimenti, nel tentativo di ribaltare, pur nelle chiare evidenze documentalmente riscontrate, le proprie responsabilità sulla P.A., sostenendo doversi ricondurre quanto oggetto della presente controversia al rilascio del p.d.c. dal e scientemente pretermettendo ogni considerazione sulle decisioni CP_2 già adottate -e definitive- al riguardo (sentenza del DS ed ordine di demolizione), e protraendo volontariamente e sine die la inottemperanza all'ordine di demolizione, a danno degli originari attori.
Va, peraltro, rilevato che la ha presentato un progetto edilizio Parte_1 manifestamente non conforme allo strumento urbanistico vigente del Comune di Barletta, ed iniziato colpevolmente l'edificazione, e finanche successivamente all'inizio del procedimento -instaurato dagli attori- per ottenere l'annullamento del p.d.c. n. 37/2011, non curandosi affatto di valutare la eventuale fondatezza delle questioni poste sull'altezza del fabbricato -e pur essendo chiara ed incontroversa la normativa di riferimento- e le evidenti problematicità correlate, e persistendo nei propri propositi, portando a compimento l'edificazione ad altezza non consentita.
Al riguardo occorre considerare che il soggetto che richiede apposite autorizzazioni, e presenta i relativi progetti edilizi, è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia, dovendo pertanto eventuali violazioni -come quella, evidente, di specie-, essere imputate direttamente anche al medesimo, oltre che alla P.A. che procede alla relativa approvazione. Pa
Va inoltre rilevato che non risulta che la abbia proposto apposita azione nei confronti del
, per aver il medesimo ingenerato l'affidamento nella legittimità del p.d.c. Controparte_2 rilasciato.
A quanto innanzi consegue che la responsabilità violativa delle norme urbanistiche va ricondotta direttamente alla società, che ha chiesto di dar corso all'illegittima edificazione, potendosi al
Pagina 8 riguardo rilevare che il DS nella sentenza resa inter partes, ha specificamente rilevato che l'errore della PA nel rilascio del p.d.c., non può esser considerato scusabile, stante la chiara violazione delle norme, e la chiarezza delle disposizioni in materia, dovendo le medesime considerazioni valere anche per la Parte_1
Per le ragioni testè indicate, deve ritenersi del tutto destituito di fondamento il correlato motivo di appello.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per i motivi concernenti il difetto di giurisdizione, e l'inammissibilità ex art. 2909 c.c. dell'azione.
Tanto per le argomentazioni già poste in evidenza, sui limiti della cognizione e decisione delle pronunce rese dal G.A., e sulla palese diversità di petitum e causa petendi della azione civile, che rendono palesemente destituite di fondamento le relative censure.
Anche la contestazione formulata sul difetto di legittimazione attiva di e di Parte_2
, si appalesano infondate. SO
Va considerato, quanto a tale ultima, che non è contestato che la medesima abiti nell'immobile Pa confinante con quello della
La subisce quindi indubitabilmente pregiudizi dalla edificazione della srl, che sono Per_1 chiaramente attinenti derivanti dalla diminuzione di luce, aria, panoramicità nella fruizione del bene.
La situazione soggettiva tutelabile va individuata nel pregiudizio esistenziale correlato alla limitazione nel godimento nella fruizione della abitazione;
la relativa tutela, prescinde quindi dal riscontro della titolarità di un diritto reale, essendo correlata all'incidenza negativa sulle condizioni di vita dei soggetti che fruiscono della abitazione.
Peraltro la risulta godere dell'abitazione di specie in modo stabile, in quanto congiunta del Per_1
; si appalesano in conseguenza non pertinenti le considerazioni formulate Parte_2 dalla srl appellante, sulla precarietà e natura transeunte della condizione abitativa, e sulla mancanza di un titolo negoziale giustificativo.
Quanto al , va rilevato che anche il medesimo subisce pregiudizi dalla Parte_2 edificazione de qua, sempre con riferimento al pieno godimento alla abitabilità, che viene intaccato, nei termini poc'anzi indicati, e in maniera costante e reiterata, dall'immobile edificato dalla
Parte_1
Va poi osservato che l'aver il acquistato l'immobile dopo l'avvenuta edificazione dello stabile Per_1 della non esclude la risarcibilità del pregiudizio di specie, in quanto correlato alla piena Parte_1 fruibilità dell'abitazione.
Quel che al riguardo rileva, è la correlabilità della richiesta, ai pregiudizi verificatisi successivamente all'ordine di demolizione.
Pertanto anche il divenuto titolare dell'immobile in epoca posteriore rispetto alla edificazione Per_1 della srl, risulta essere leso nella fruizione del proprio bene, sempre per le medesime ragioni ben evidenziate in prime cure, e stante la persistenza dell'edificazione ad altezza superiore al consentito, che priva l'immobile confinante di luce, irraggiamento solare, aria, e panoramicità, in maniera costante e reiterata.
Alcuna valenza assume quanto dedotto dall'appellante, sul consolidamento del pregiudizio in capo al precedente proprietario, posto che oggetto della richiesta di tutela è -si ribadisce- il persistente Pa pregiudizio arrecato dall'immobile della con ripetuta e costante violazione e privazione rispetto alla condizione abitativa degli immobili confinanti, odierni appellati.
Pagina 9 Non assume poi rilievo, quanto contestato sull'incidenza, ai fini delle valutazioni del caso, delle pattuizioni del contratto di acquisto (ed in quanto riferite anche alla pendenza del giudizio amministrativo), e sulla riduzione del prezzo di acquisto, che dovrebbero -ad avviso dell'appellante- esser ritenute ostative al riconoscimento dei danni per riduzione del valore commerciale.
Va difatti considerato che l'incidenza sul valore di mercato, ed il relativo deprezzamento, sono stati comunque valutati per i periodi successivi all'ordine di demolizione;
e che quindi conseguono non alla sola edificazione, ma alla persistenza della edificazione in esubero di altezza della Parte_1 ed ai reiterati e costanti pregiudizi alla fruibilità, ed anche al maggior deterioramento ed ai maggiori costi di manutenzione -dovuti al minor irraggiamento solare, con maggiore umidità conseguente- che incidono indubitabilmente sul valore di mercato degli immobili, essendo le relative valutazioni e stime, riferite ad epoca posteriore rispetto a quella dell'acquisto da parte del Per_1
Quanto poi al lamentato vizio di ultrapetizione, riferito al riconoscimento, da parte del Tribunale, di somme esorbitanti rispetto a quelle oggetto di richiesta, e per non avere gli attori inserito alcuna clausola di riserva di diversa quantificazione, va considerato che il Tribunale così ha disposto:
- “condanna la in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Parte_1
, al pagamento, in favore di e , in Controparte_3 Parte_3 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore SO
, nonché di , della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni attuali,
[...] Controparte_1 nella misura di: 1) € 16.079,00 per i danni alla quotidianità in favore di;
2) € Parte_3
16.079,00 per i danni alla quotidianità in favore di;
3) € 61.676,00 per i SO danni alla quotidianità, alla proprietà e per i danni economici di mercato in favore di ; Controparte_1
4) € 45.676,00 per i danni alla quotidianità, alla proprietà e per i danni economici di mercato in favore di , così come quantificata dal CTU nella relazione dell'undici aprile Parte_2
2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
- “condanna la in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Parte_1
, al pagamento, in favore di e , in Controparte_3 Parte_3 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore SO
, nonché di , della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni futuri,
[...] Controparte_1 dall'emanazione del presente provvedimento fino alla completa demolizione della parte dell'edificio abusiva, da calcolarsi annualmente sulla base dei parametri utilizzati dal CTU per la quantificazione dei danni attuali (danni alla quotidianità (€ 1.650,00/anno), danni alla proprietà (€ 1.467,00/anno) e danni economici di mercato (3.250,00/anno)”, il tutto oltre interessi e rivalutazione, e liquidando in tal guisa sia i danni attuali, sia i danni futuri.
Le valutazioni e conclusioni tratte dal Tribunale, sono correlate a quanto constatato ed affermato nella ctu espletata in primo grado, che ha tenuto conto del pregiudizio alla disponibilità ed al godimento delle unità immobiliari, e per limitazione della luminosità, della panoramicità, e conseguente decremento del potenziale valore commerciale, avendo il Ctu riscontrato la scarsa illuminazione, causata dal fabbricato abusivo, oltre che la presenza di umidità, oggetto di misurazione con apposito apparecchio elettronico, dovuta alla mancanza di irraggiamento solare.
Il Ctu, al fine di pervenire alle indicate conclusioni, ed al computo dei danni, si è anche avvalso delle verifiche condotte nel giudizio svoltosi innanzi al DS (nel procedimento sfociato nella richiamata sentenza n.576/2019) valutando i danni attuali -nell'arco temporale che va dal marzo
Pagina 10 2014 al marzo 2022- ed i danni futuri, classificando le tipologie di danno, e giungendo alla complessiva valutazione in sentenza riportata.
Va peraltro considerato che parte appellante non ha, a fronte degli analitici calcoli e dei parametri di riferimento utilizzati dal Ctu, specificamente censurato tali valutazioni -sulla sussistenza dei danni- e quantificazioni, limitandosi a contestare il vizio di ultrapetizione della pronuncia condannatoria.
Deve, al riguardo, esser rilevato che gli appellati hanno, nel giudizio di primo grado, formulato richieste riferite alla liquidazione dei danni attuali e futuri, per pregiudizio al godimento ed al valore commerciale.
Per quanto desumibile dall'atto di citazione originario, e dal relativo petitum, i danni futuri, sono stati chiesti per importi indubitabilmente superiori a quelli liquidati;
tanto si ricava da quanto indicato nelle lettere C) e D) delle conclusioni, che riportano importi chiaramente maggiori, rispetto a quelli oggetto di liquidazione con la sentenza di primo grado.
Non è quindi fondata la relativa censura per vizio di ultrapetizione.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla liquidazione dei danni attuali.
Ed infatti occorre considerare che l'originaria richiesta di condanna, ed i relativi importi indicati, erano riferiti all'arco temporale 2014/2019, e quindi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del DS, e di operatività dell'ordine di demolizione emesso dal Comune di Barletta, sino alla data della domanda introduttiva del giudizio.
Trattandosi di danni persistenti ed in itinere, e calcolati su base annua, si è quindi dapprima -e dal
Ctu- proceduto al relativo computo alla data del deposito dell'elaborato peritale, e quindi al marzo
2022.
Quindi la quantificazione è stata aggiornata -come da sentenza- ulteriormente sino al 23/11/2023,
e sulla scorta dei medesimi criteri già adottati -con valutazione annua-, e fino a data di poco antecedente rispetto alla decisione assunta dal Tribunale.
Da quanto innanzi discende che non risultano esser state liquidate somme superiori rispetto al richiesto, essendo stati determinati gli importi di spettanza, tenuto conto della perpetrazione e persistenza delle condotte e riflessi dannosi nel corso del tempo, e quindi della necessità di procedere all'aggiornamento dei conteggi dei danni annuali, sino ad epoca prossima a quella della pronuncia di primo grado, giungendo quindi alla liquidazione nei termini in sentenza indicati, che risulta esser conforme rispetto alla tipologia di danni -in itinere- ravvisabili.
Tali danni sono stati, e vanno individuati, negli importi annui oggetto di computo e della pronuncia impugnata, e risultano esser stati correttamente risarciti dalla data di emissione dell'Ordinanza di
Demolizione sino alla data della sentenza, per i danni attuali;
e quindi, e per i periodi successivi, sono stati correttamente liquidati per danni futuri, liquidabili fino a quando non sarà eseguito l'ordine di demolizione;
tanto posto che è indubbio che l'illegittima e colposa edificazione abbia causato e Pa continui a causare a tutt'oggi, e causerà fino alla riduzione della altezza del fabbricato della gli ingiusti danni innanzi descritti;
tanto comporta e giustifica il risarcimento “annuo” dei danni, dovuto anche per il futuro, e fino a quando il manufatto non verrà reso conforme a quanto statuito dalla pronuncia di annullamento del p.d.c., ed al successivo Ordine di Demolizione.
In definitiva, posto che i “danni attuali” sono stati computati moltiplicando i danni valutati su base annuale, per gli anni di riferimento, ed avuto riguardo all'arco temporale, valutato dal Tribunale, che va dal marzo 2014 al 23/11/2023, non può ritenersi, per le ragioni innanzi esposte, che il Giudice di prime cure abbia reso pronuncia ultra petita.
Pagina 11 Anche la censura concernente la illegittimità della condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., si appalesa infondata
Corrette e condivisibili risultano esser le ragioni addotte dal Giudice di prime cure, essendo stato Pa valorizzato anche il comportamento processuale assunto dalla che si è rivelato volto ad ottenere un ingiustificato allungamento dei tempi processuali ed a ritardare la pronuncia, posto che dapprima Pa la ha prospettato la possibilità di giungere ad una soluzione conciliativa, inducendo la rimessione all'organismo di media-conciliazione, poi non presentandosi innanzi a tale organismo;
tanto consente di desumere la strumentalità dell'atteggiamento assunto nel giudizio, che ha indotto un indebito allungamento dei tempi del giudizio, ritardando la risposta giudiziaria.
Ulteriore circostanza che avvalora e supporta la correttezza della condanna ex art. 96 c.p.c., è quella concernete la rilevata pretestuosità e manifesta inconsistenza delle contestazioni sollevate Pa dalla
Ed infatti, come in precedenza già rilevato, la società ha cercato, e continua in tal senso anche nel giudizio di appello, di trincerarsi dietro la PA, addossando al la responsabilità per l'occorso, CP_2 pur essendo le situazioni contestate e constatate, chiaramente riconducibili alla presenza persistente ed attuale dell'edificazione ad altezza superiore al consentito.
Va al riguardo considerato che, come chiaramente si apprezza dalla sentenza del DS passata in giudicato, il è stato sì anche ritenuto responsabile per pregiudizi verificatisi a danno degli CP_2 appellati, ma circoscrivendo tale responsabilità alle conseguenze verificatesi fino all'ordine di demolizione, e non in data successiva. Pa
Pur nella delimitazione testè richiamata, desumibile con tutta evidenza dagli atti, la ha insistito, anche in appello, temerariamente nelle difese palesemente contrarie a constatazioni oggettive ed inconfutabili.
Tanto va rilevato anche con particolare riferimento alla sostenuta mancanza di colpa, che risulta esser prospettazione del tutto pretestuosa, strumentale e quindi temeraria.
Va al riguardo considerato che eclatante ed inconfutabile è l'abusività dell'edificazione -ed i relativi riflessi dannosi-, e la chiara, manifesta, e persistente volontà di non dare affatto corso alla demolizione -ordinata da tempo risalente- e quindi di arrecare i danni oggetto di controversia, senza porre alcun rimedio al riguardo.
Rispetto a tali incontrovertibili evidenze, la srl de qua continua ad insistere in difese connotate nei termini innanzi indicati, e nelle deduzioni, del tutto destituite di fondamento, concernenti la assenza di colpa, e la esclusiva responsabilità sulla P.A.
Si ignora volontariamente quanto già affermato con sentenza (del DS) già passata in giudicato, sulla chiarezza ed incontrovertibilità delle disposizioni normative violate, che devono ritenersi esser Pa scientemente ignorate dalla finanche dopo le sollevate contestazioni dei confinanti, rispetto alle quali la ha comunque deliberatamente portato avanti l'edificazione, in spregio Parte_1 delle chiare ed incontrovertibili norme riferite alle altezze del fabbricato, protraendo poi volontariamente e sine die la inottemperanza all'ordine di demolizione, a danno degli originari attori. Pa
Emerge quindi con tutta evidenza la volontarietà delle condotte lesive, non essendosi la né curata di valutare la legittimità delle opere di edificazione -anche dopo la segnalazione dei confinanti- e neppure di dar corso ai relativi rimedi rispetto ad una condizione che reca costante pregiudizio agli abitanti dell'immobile confinante, avendo scelto scientemente di protrarre le
Pagina 12 condotte illecite de quibus, al cospetto delle quali non è dato riscontrare alcuna motivazione giustificativa.
Le motivazioni al riguardo articolate nel giudizio di appello, si appalesano quindi pretestuose ed inconsistenti, posto che continuando a negare la colpa, con argomenti chiaramente contrastanti con le risultanze ex actis, si tenta di contestare la palese illiceità delle condotte -edificazione abusiva-, già accertate con sentenza passata in giudicato, ed i relativi e conclamati riflessi.
Al cospetto di tutto quanto testè considerato, temerarie si appalesano le difese svolte
Le considerazioni che precedono, inducono a emettere pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c., anche nel giudizio di appello, che si reputa congrua nell'importo pari ad 1/3 delle spese di lite liquidate.
Va al riguardo osservato che i presupposti di applicabilità dell'art. 96 c.p.c., ricorrono allorquando il diritto di agire e di resistere in giudizio, assume i caratteri dell'abuso, allorché esso sia esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Tale abuso aggrava, per sua natura, il sistema impedendo quella ragionevole celerità prescritta dall'art. 111, comma 2, Cost.
La specifica condotta abusiva imputabile, si ravvisa nella insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante (Cass. 34429/2024); tanto nella specie si apprezza, alla stregua dalle considerazioni tutte in precedenza formulate.
Quanto innanzi va valutato unitamente all'interesse privato della parte a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie.
Pertanto, ogniqualvolta venga accertato che una delle due parti abbia agito o resistito pretestuosamente in giudizio, sussiste in capo ad essa una responsabilità aggravata, posto che
(Cassazione civile sez. III, 30/12/2023, n.36591) il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ha come presupposto intendimenti abusivi eccedenti la normale funzione del processo.
Ebbene, nel caso di specie, le ragioni in precedenza addotte sulla inconsistenza e pretestuosità, e strumentalità delle difese, giustificano la condanna de qua, dovendosi ritenere l'iniziativa processuale assunta in appello, fondata -quanto, in particolare, alla contestazione sulla responsabilità e relativa fonte- su tesi giuridiche insostenibili, in quanto volte a negare l'evidente Pa volontarietà della condotta della che ha scelto di non ottemperare all'ordine di demolizione, persistendo nelle proprie condotte illecite;
e fondata su asserzioni strumentali volte ad addossare alla PA, anche le proprie deliberate inerzie ed inottemperanze.
Tanto integra un vero e proprio abuso dello strumento processuale, perpetrato da una parte che deve ritenersi avere piena coscienza delle proprie condotte violative -anche in particolare a fronte dell'ordine di demolizione, non contestato e non impugnato- e dell'assoluta infondatezza delle proprie prospettazioni al riguardo, e della natura pretestuosa dei motivi posti alla base dell'appello.
La srl de qua, dovrà, quale soccombente, essere condannata al pagamento delle spese di lite nella misura determinata in dispositivo, ragguagliate ai valori medi dello scaglione di riferimento.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del
D.P.R. 115/2002, e per il pagamento della somma di importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1784/2023 del 7/12/2023, così provvede:
Pagina 13 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la , al pagamento delle spese di lite, Parte_1 liquidandole in complessivi € 14.317,00 oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, direttamente a favore del avv. , dichiaratosi anticipatario;
Parte_2
3) Condanna, altresì, la , in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento, in favore di e , in proprio e Parte_3 Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , SO nonché di , della somma di € 4.772,30, equitativamente determinata ai sensi dell'art. Controparte_1
96, comma 3 c.p.c.;
4) Dichiara che l'appellante , è tenuta per quanto previsto Parte_1 dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 30/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 85/2024 promossa da
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Ernesto Pensato
-appellante-
c/
e , in proprio e nella qualità di genitori Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà sulla figlia minore , e , SO Controparte_1 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Parte_2
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_3 Parte_2 sulla minore , unitamente a , convenivano in giudizio la SO Controparte_1
al fine di ottenere dalla medesima il ristoro dei danni subiti a cagione Parte_1 della edificazione dalla medesima realizzata in Barletta, di un immobile adiacente alla proprietà degli attori, avente altezza maggiore rispetto a quella consentita -secondo le norme urbanistiche vigenti-,
e che aveva comportato il pregiudizio alla possibilità di pieno godimento degli immobili attorei, con privazione persistente -non avendo la srl adempiuto all'ordine di demolizione- di aria, luce e panorama, e con incidenza in termini di deprezzamento sul relativo valore commerciale.
Si precisava al riguardo che il TAR Puglia, con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato - quindi passata in giudicato- aveva annullato il permesso di costruire, per violazione delle norme tecniche in relazione all'altezza massima consentita.
Ed ancora che il Comune di Barletta, aveva in conseguenza ordinato alla Parte_1
di adeguare l'edificio realizzato ai parametri determinati dalla sentenza del Consiglio di Stato,
[...]
Pagina 1 e di eseguire i lavori di rimozione delle opere e dei volumi eccedenti l'altezza massima prevista dal vigente PRG comunale, e che comunque la società non aveva ottemperato all'ordine reso.
Si rilevava che il DS aveva -con sentenza del 2019- condannato il al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti dagli attori per la diminuzione di aria, di luce e di panorama conseguente all'elevazione dell'edificio oltre il limite consentiti;
tanto a far data dall'illegittimo rilascio del permesso di costruire, sino al passaggio in giudicato della sentenza di relativo annullamento.
Veniva quindi dedotto che, non essendo intervenuta la demolizione ed il ripristino delle altezze consentite, la società convenuta doveva considerarsi responsabile dei correlati danni lamentati dagli attori, e che persistenti dovessero esser considerati i danni, non essendosi posto rimedio rispetto alla violazione, con ripristino dell'altezza nei limiti consentiti.
La srl convenuta, costituendosi, contestava le avverse richieste ed argomentazioni, deducendo di aver ricevuto regolare permesso per costruire, e che la edificazione era stata ritenuta rispettosa delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
Ed ancora che la richiesta di annullamento del p.d.c. era stata rigettata dal che quindi CP_2 aveva confermato la conformità dell'atto alle normative di settore vigenti.
Si precisava inoltre che sia il TAR Puglia, sia successivamente il Consiglio di Stato, avevano rigettato l'istanza di sospensione cautelare del permesso di costruire, per mancanza di sufficiente fumus -pur avendo i medesimi organi giurisdizionali, poi reso pronunce definitive di annullamento al riguardo-.
Rilevando poi che il Comune di Barletta aveva disposto “la sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire n. 37/11 del 27/01/2011, limitatamente alla parte di fabbricato eccedente mt. 16,20”, ed anche, “la sospensione di tutti i lavori attualmente in corso, con decorrenza immediata”, comunicando l'avvio del procedimento amministrativo “finalizzato all'emissione dell'ingiunzione di demolizione ex art. 31 del D.P.R. 380/01”, si sosteneva che il suddetto Ente dovesse esser considerato l'unico ed esclusivo responsabile dei danni cagionati agli attori, deducendo esser l'edificazione stata eseguita confidando incolpevolmente sulla piena legittimità e regolarità dell'operato del Settore Urbanistica del Comune, ed avendo la srl comunque completato l'intervento edilizio de quo.
Si eccepiva quindi l'inammissibilità della domanda ex art. 2909 c.c., rilevando che la domanda risarcitoria formulata, era stata proposta dalle stesse parti, e verteva sugli stessi fatti e circostanze già dedotte innanzi al giudice amministrativo.
Veniva anche eccepito il difetto di legittimazione attiva di , per avere il Parte_2 medesimo acquisito la proprietà del bene immobile interessato dalle questioni de quibus, successivamente all'adozione del permesso di costruire ed all'ultimazione dello stabile della srl, avendo il in considerazione delle problematiche oggetto di controversia, ottenuto una Per_1 apposita riduzione del prezzo di compravendita.
Si eccepiva la inammissibilità della domanda risarcitoria di , in quanto mera SO abitante dell'immobile, e non titolare della relativa proprietà, o di altro diritto reale di godimento.
Veniva contestata la mancanza di allegazioni e prova sull'an e sul quantum oggetto di richiesta, ed anche la carenza di supporti sul nesso causale.
In ultimo, veniva eccepito anche il difetto di giurisdizione, a favore del giudice amministrativo, sostenendo che i danni lamentati erano direttamente riconducibili all'attività della PA.
Pagina 2 L'istruttoria aveva corso a mezzo di espletamento di Ctu, all'esito della quale il Giudice formulava proposta conciliativa, con successiva rimessione delle parti in procedura di media-conciliazione, che Pa si concludeva con esito negativo per mancata comparizione della
Il Tribunale di Trani, emetteva sentenza n. 1784/2023 del 7/12/2023 con la quale, così disponeva:
“1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario proposta dalla
[...]
Parte_1
2) accoglie la domanda proposta da e , in proprio e nella Parte_3 Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , nonché SO da;
Controparte_1
3) condanna la in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Parte_1
, al pagamento, in favore di e , in Controparte_3 Parte_3 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore SO
, nonché di , della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni attuali,
[...] Controparte_1 nella misura di: 1) € 16.079,00 per i danni alla quotidianità in favore di;
2) € Parte_3
16.079,00 per i danni alla quotidianità in favore di;
3) € 61.676,00 per i SO danni alla quotidianità, alla proprietà e per i danni economici di mercato in favore di;
Controparte_1
4) € 45.676,00 per i danni alla quotidianità, alla proprietà e per i danni economici di mercato in favore di , così come quantificata dal CTU nella relazione dell'undici aprile Parte_2
2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
4) condanna la in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Parte_1
, al pagamento, in favore di e , in Controparte_3 Parte_3 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore SO
, nonché di , della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni futuri,
[...] Controparte_1 dall'emanazione del presente provvedimento fino alla completa demolizione della parte dell'edificio abusiva, da calcolarsi annualmente sulla base dei parametri utilizzati dal CTU per la quantificazione dei danni attuali (danni alla quotidianità (€1.650,00/anno), danni alla proprietà (€ 1.467,00/anno) e danni economici di mercato (3.250,00/anno), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
”
Oltre al pagamento delle spese di lite, incluse quelle di ctu.
Veniva anche accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. -determinata nella misura di €
4.701,00, pari ad 1/3 delle spese legali liquidate-, valorizzando la completa inconsistenza delle argomentazioni difensive della società convenuta, la totale assenza di elementi probatori a sostegno delle eccezioni sollevate, ed anche la successiva condotta tenuta, dalla quale si doveva desumere la volontà di non voler seguire alcuna via conciliativa, e lo scopo di dilatare i tempi di definizione del giudizio, per ritardare la pronuncia di un provvedimento giudiziale.
Il Tribunale riteneva:
I) L'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 2909 c.c.
Ritenendo al riguardo che gli attori avevano chiesto il risarcimento danni conseguenti alla mancata ottemperanza dell'ordinanza di demolizione, emessa dal di Barletta, non essendo tali danni CP_2 stati oggetto di deduzione e richiesta nel giudizio amministrativo, ed essendo la richiesta di danni nello stesso formulata, correlata all'illegittimo rilascio del permesso di costruire, risultando esser distinti la causa petendi ed il petitum dei due giudizi -amministrativo e civile- ed essendo tale ultimo
Pagina 3 fondato su un differente titolo giuridico, id est la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, con danni correlabili e conseguenti a tale inottemperanza.
Si rilevava ancora che i danni riconosciuti nel giudizio amministrativo -e posti a carico del CP_2 erano stati correlati all'arco temporale intercorrente tra l'edificazione, ed il definitivo annullamento del permesso a costruire, mentre la richiesta risarcitoria formulata nel giudizio civile, concerneva le conseguenze dell'omessa demolizione, quindi situazioni successive al suddetto annullamento.
II) L'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione
Per non essere i danni richiesti, correlabili alla attività della PA, essendo la relativa richiesta concernente i riflessi dannosi derivati dalla omessa demolizione.
III) L'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_2
[...]
Ritenuta anche tardiva, e comunque rilevando che il suddetto era diventato proprietario dell'immobile in epoca anteriore al verificarsi dell'evento dannoso -atto di compravendita del 27 marzo 2013, ed epoca di imputabilità della mancata demolizione nel 2014-;
IV) L'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di SO
[...]
Essendo la medesima titolare del diritto di abitazione, ed, in quanto tale, avendo subito i pregiudizi per peggioramento delle condizioni di vita e godimento dell'immobile
V) La fondatezza della domanda risarcitoria proposta, anche sulla scorta di quanto constatato dal Ctu, ritenendo di dover aderire alle risultanze della medesima
Essendo stato acclarato che l'aver superato, nella edificazione, il limite previsto dalle norme edilizio- Pa urbanistiche, e il non aver la dato corso al relativo adeguamento ed ottemperato all'ordine di demolizione, aveva cagionato una limitazione della disponibilità e del godimento degli immobili degli attori ed abitati dai medesimi ( , ), privandoli della luminosità, Parte_3 SO panoramicità, con conseguente incidenza negativa sulla fruibilità abitativa, e configurabilità del pregiudizio arrecato al valore commerciale.
VI) Di poter riconoscere i danni attuali e futuri, secondo la qualificazione e quantificazione data dal Ctu,
Danni individuati nell'obiettivo aggravamento delle condizioni di vita degli abitanti degli immobili; nella maggiore frequenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a causa della quasi totale mancanza di irraggiamento solare e dall'ombreggiamento derivante dal fabbricato della danni da riduzione del valore commerciale, conseguenza della incidenza Parte_1 negativa sul godimento.
Venivano riconosciuti anche i danni futuri, fino al momento della demolizione, ragguagliati agli importi individuati per danni alla quotidianità, ed ai danni per pregiudizio al valore economico dei beni. Pa
La proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, ed in particolare di:
- Dichiarare l'inammissibilità delle domande, ai sensi dell'art. 2909 c.c.,
- In subordine, dichiarare il difetto di giurisdizione,
- Dichiarare inammissibili, o rigettare le domande proposte e da Parte_2 [...]
, per difetto di legittimazione, SO
- Rigettare nel merito tutte le domande,
- Condannare gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado.
Pagina 4 - In subordine ridurre, per quanto di ragione, le somme riconosciute, ed in tal caso, compensare le spese;
Adducendo quali motivi:
a) L'erronea valutazione dell'eccezione di inammissibilità ex art. 2909 c.c.
Deducendo che sia la causa petendi che il petitum del giudizio amministrativo, dovevano ritenersi sovrapponibili ed identici a quelli del giudizio civile, avendo gli attori chiesto i medesimi danni, già oggetto di richiesta davanti al G.A., solo parzialmente riconosciuti da tale ultimo (DS), e fino al passaggio in giudicato della sentenza amministrativa.
Veniva anche rilevato che le domande proposte da e da , Parte_2 Controparte_1 erano state ritenute inammissibili dal DS.
Si contestava quindi la inammissibile proposizione di un nuovo ed ulteriore giudizio vertente sugli stessi fatti e/o rapporti giuridici, già dedotti innanzi al G.A. e comunque deducibili nel giudizio già definito con sentenza passata in cosa giudicata, rilevando esser la relativa questione peraltro rilevabile anche d'ufficio.
b) L'erronea valutazione sull'eccezione di difetto di giurisdizione
Posto che il Tribunale avrebbe dovuto, sulla scorta del petitum sostanziale enunciato da parte attrice, ritenere la giurisdizione del G.A., e per essere stati i danni ricondotti alla attività provvedimentale del , ed avendo il G.A. anche delibato sul merito della domanda Controparte_2 risarcitoria.
Si contestava il vizio di omessa o apparente motivazione al riguardo.
c) L'erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta da
[...]
per difetto di legittimazione attiva. Parte_2
Per avere tale ultimo acquistato l'immobile di proprietà, dopo l'avvenuta edificazione dello stabile della non potendo quindi ritenersi parte lesa, e per essersi il relativo diritto risarcitorio Parte_1 già consolidato in capo al precedente proprietario -che sarebbe stato legittimato ad intraprendere un correlato giudizio-, e tanto essendo già stato valorizzato in sede di decisione da parte del C.d.S.
Si sosteneva quindi che, dovendo esser la causa prima, ed eziologicamente efficiente rispetto a tutti i danni ipotetici ed ulteriori, individuata nel rilascio del p.d.c. -poi annullato- tutte le conseguenze dannose dovevano direttamente e mediatamente ritenersi riconducibili al rilascio di tale provvedimento.
d) L'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di SO
.
[...]
Sostenendo avere il Tribunale errato al riguardo, e rilevando essere la suddetta, mera “abitante” dell'appartamento di , e dovendo peraltro la carenza di legittimazione della Parte_2
discendere dalla carenza di legittimazione del suddetto. Per_1
Si sosteneva non essere la neppure titolare di una posizione giuridica tutelabile in chiave Per_1 risarcitoria -diritto personale o reale di godimento-, fruendo la medesima di una condizione abitativa precaria, transeunte e non supportata da un titolo negoziale.
e) Il vizio di ultrapetizione;
la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Per avere il Tribunale riconosciuto in favori degli attori, somme esorbitanti, rispetto a quelle oggetto di richiesta, così come desumibile dalle conclusioni dell'atto introduttivo.
Pagina 5 Si rilevava al riguardo, che gli attori non avevano inserito alcuna clausola di riserva di diversa quantificazione, anche maggiore, dei danni richiesti, ed avere comunque il Giudice di primo grado, liquidato somme superiori rispetto al richiesto.
f) L'erroneo riconoscimento del danno da deprezzamento dell'immobile, richiesto da
[...]
Parte_2
Deducendo non avere il primo Giudice considerato che il aveva acquistato il proprio immobile, Per_1 allorquando l'edificazione in esubero d'altezza, era già stata completata, e che nel relativo atto pubblico di compravendita, si era tenuto espressamente conto della situazione determinata dal contenzioso pendente innanzi al giudice amministrativo, e riferito alla regolarità del permesso di costruire (come già rilevato anche dal DS nella sentenza n. 576/2019).
Si sosteneva che il venditore dell'immobile, aveva accordato una congrua riduzione del prezzo di vendita, proprio perché pendente il giudizio relativo alla regolarità del permesso di costruire.
g) L'omesso accoglimento dell'eccezione di carenza di colpa della Parte_1 nella determinazione dei danni lamentati e pretesi dagli attori.
Sostenendo essere la società vittima del mal governo dei poteri della PA, e quindi esente da colpa per l'accaduto, ed asserendo non potersi ritenere responsabile rispetto alla richiesta risarcitoria formulata, per essere il l'unico responsabile di quanto lamentato dagli attori. CP_2
h) L'illegittima condanna per responsabilità processuale aggravata;
violazione dell'art. 96
c.p.c.
In considerazione e conseguenza di tutto quanto in precedenza sostenuto, e della fondatezza delle ragioni esposte, anche alla luce di quanto precisato dalla sentenza n. 576/2019 del C.d.S., e per dover esser valorizzata la totale identità di petitum tra giudizio amministrativo, e giudizio civile.
Gli appellati costituendosi chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia, contestando quanto ex adverso dedotto, ed in via preliminare eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione.
Veniva anche formulata richiesta ex art. 96 c.p.c., per avere l'appellante proposto una impugnazione manifestamente incongrua ed inammissibile.
Si evidenziava che nel giudizio amministrativo svoltosi, i danni erano stati richiesti solo nei confronti del , e che quindi la relativa pronuncia aveva avuto ad oggetto solo tale CP_2 CP_2 richiesta;
e che la sentenza de qua, aveva precisato che i danni dovessero esser riconosciuti solo fino alla emissione della ordinanza di demolizione della parte in esubero d'altezza dell'edificio de Pa quo, dovendo i problemi e pregiudizi successivi ritenersi addebitabili alla appellante.
Si contestava quanto dalla appellante asserito sulla mancanza di colpa, rilevando che la srl aveva iniziato e continuato l'edificazione, nonostante la questione attinente alla legittimità del permesso Pa rilasciato, fosse già oggetto di valutazione in sede amministrativa;
ed ancora che la non aveva ottemperato all'ordine di demolizione.
Veniva quindi evidenziato che nel giudizio amministrativo, era sì stata formulata richiesta risarcitoria, ma solo nei confronti del , e quindi di soggetto diverso, rispetto alla Controparte_2 Pa
Si deduceva che la ragione fondante le richieste risarcitorie, era stata individuata nell'omessa ottemperanza all'ordine di demolizione.
Ed inoltre che anche la causa petendi del giudizio civile di specie, risultava esser differente rispetto a quella sottesa alla richiesta risarcitoria formulata nel giudizio amministrativo.
Pagina 6 Si eccepiva, poi, non esser l'eccezione di giudicato contestabile nei confronti di SO
-non avendo la medesima partecipato al giudizio amministrativo- e per
[...] Controparte_1 essere stata dichiarata inammissibile in rito la domanda dallo stesso formulata nei confronti del
. Controparte_2
Veniva anche contestata la doglianza avente ad oggetto il vizio di ultrapetizione, evidenziando che i danni liquidati erano di parecchio inferiori a quanto richiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione, e posto che il Tribunale ben poteva adeguarsi alla quantificazione determinata in sede di ctu.
***************************************
L'appello è infondato, e deve essere rigettato.
Va preliminarmente considerato che non è suscettibile di accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello, nei termini articolati dagli appellati, posto che le questioni oggetto di controversia attengono ai riflessi pregiudizievoli configurabili in epoca posteriore rispetto all'ordine di demolizione emesso dal persistentemente inottemperato dalla appellante CP_2 Pt_1
Occorre al riguardo considerare che la sentenza n. 576/2019 del DS, -passata in giudicato- ha provveduto sulla richiesta di danni formulata nei confronti del , e non nei Controparte_2 confronti della società che pur parte del giudizio, quale controinteressata Parte_1 rispetto alla richiesta di annullamento del p.d.c., non era -e non poteva essere nel giudizio amministrativo- destinataria di richieste risarcitorie correlate alla dedotta illegittimità dell'attività provvedimentale della PA.
I pregiudizi oggetto della controversia civile, e quindi del presente giudizio, sono quelli cagionati e riscontrabili in data successiva all'ordine di demolizione, e derivanti dalla persistenza delle opere Pa abusive realizzate dalla de qua, che allo stato non risulta aver riportato l'edificio realizzato alle altezze consentite.
Va comunque considerato che la sentenza del DS passata in giudicato, fa stato nei confronti della srl di specie -in quanto costituita quale controinteressata-, con riferimento alle acclarate violazioni, che hanno portato all'annullamento del permesso a costruire, ed al conseguente ordine di demolizione. Pa
Ulteriore accertamento opponibile alla è quello concernente i riflessi pregiudizievoli cagionati dalla edificazione in violazione dell'altezza consentita, essendo le relative questioni state apprezzate, nella relativa oggettività, anche dal G.A., e sia pur ai fini della valutazione della domanda risarcitoria proposta nei confronti del CP_2
Essendo la pronuncia resa in sede amministrativa limitata alla cognizione e decisione dei risvolti dannosi derivanti dalla attività della P.A., e con relativa delimitazione temporale così come individuata (fino al passaggio in giudicato della sentenza del DS, e quindi al relativo annullamento in via definitiva del p.d.c., e conseguente ordine di demolizione), non possono esser ravvisati correlati riflessi in termini di deducibilità ai sensi dell'art. 2909 c.c., e rispetto alla azione esercitata in sede civile, posto che tale azione risulta aver ad oggetto un petitum e causa petendi differenti rispetto a quelle del giudizio amministrativo, ed in quanto riferita ai danni costanti, reiterati e protratti nel tempo, subìti dagli attori per la presenza della edificazione in violazione delle altezze, in data ed epoca successiva all'ordine di demolizione.
Pagina 7 La valutazione di specie, verte quindi sulla condotta illecita reiteratamente e persistentemente Pa tenuta dalla che non avendo portato l'edificio alla altezza consentita, reca costante pregiudizio nei termini già ritenuti sia dal G.A., sia anche dal Giudice di prime cure, con lesione alla fruibilità degli immobili da parte degli attori, oltre che per relativo pregiudizio al valore commerciale.
Essendo la lesività persistente, sono configurabili anche i riconosciuti danni futuri, posto che, in mancanza di demolizione e ripristino dell'altezza consentita, i pregiudizi ravvisati risultano protrarsi nel tempo, così come oggetto di constatazione in prime cure.
A nulla rileva quanto dedotto, e posto anche a fondamento dei rilievi formulati con l'appello, sulla riconducibilità di quanto accaduto alla erroneità delle scelte provvedimentali adottate dal CP_2
, che sono già state oggetto del giudizio amministrativo.
[...]
Quel che assume rilevanza ai fini delle valutazioni di specie, è la persistenza del comportamento Pa violativo da parte della e dell'edificazione ad altezza contraria alle norme urbanistico-edilizie, fonte della lesione dei diritti degli appellati.
Del tutto peculiare ed ardita si appalesa poi, la contestazione concernente la assenza di colpa.
Ed infatti la sussistenza dell'elemento soggettivo di specie -peraltro configurabile in termini di volontarietà-, emerge in maniera eclatante ed indiscutibile, visto che, nonostante le questioni concernenti la abusività dell'edificazione -ed i relativi riflessi dannosi- siano state acclarate con sentenze del GA passate in giudicato, e nonostante il risalente ordine di demolizione -non Pa impugnato-, la continua volontariamente e pervicacemente a non darvi ottemperanza, in tal guisa recando continuativamente, e con tutta evidenza, pregiudizio agli appellati -nei termini individuati-.
Viene nella specie, fornita dall'appellante una lettura strumentale e fuorviante degli accadimenti, nel tentativo di ribaltare, pur nelle chiare evidenze documentalmente riscontrate, le proprie responsabilità sulla P.A., sostenendo doversi ricondurre quanto oggetto della presente controversia al rilascio del p.d.c. dal e scientemente pretermettendo ogni considerazione sulle decisioni CP_2 già adottate -e definitive- al riguardo (sentenza del DS ed ordine di demolizione), e protraendo volontariamente e sine die la inottemperanza all'ordine di demolizione, a danno degli originari attori.
Va, peraltro, rilevato che la ha presentato un progetto edilizio Parte_1 manifestamente non conforme allo strumento urbanistico vigente del Comune di Barletta, ed iniziato colpevolmente l'edificazione, e finanche successivamente all'inizio del procedimento -instaurato dagli attori- per ottenere l'annullamento del p.d.c. n. 37/2011, non curandosi affatto di valutare la eventuale fondatezza delle questioni poste sull'altezza del fabbricato -e pur essendo chiara ed incontroversa la normativa di riferimento- e le evidenti problematicità correlate, e persistendo nei propri propositi, portando a compimento l'edificazione ad altezza non consentita.
Al riguardo occorre considerare che il soggetto che richiede apposite autorizzazioni, e presenta i relativi progetti edilizi, è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia, dovendo pertanto eventuali violazioni -come quella, evidente, di specie-, essere imputate direttamente anche al medesimo, oltre che alla P.A. che procede alla relativa approvazione. Pa
Va inoltre rilevato che non risulta che la abbia proposto apposita azione nei confronti del
, per aver il medesimo ingenerato l'affidamento nella legittimità del p.d.c. Controparte_2 rilasciato.
A quanto innanzi consegue che la responsabilità violativa delle norme urbanistiche va ricondotta direttamente alla società, che ha chiesto di dar corso all'illegittima edificazione, potendosi al
Pagina 8 riguardo rilevare che il DS nella sentenza resa inter partes, ha specificamente rilevato che l'errore della PA nel rilascio del p.d.c., non può esser considerato scusabile, stante la chiara violazione delle norme, e la chiarezza delle disposizioni in materia, dovendo le medesime considerazioni valere anche per la Parte_1
Per le ragioni testè indicate, deve ritenersi del tutto destituito di fondamento il correlato motivo di appello.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per i motivi concernenti il difetto di giurisdizione, e l'inammissibilità ex art. 2909 c.c. dell'azione.
Tanto per le argomentazioni già poste in evidenza, sui limiti della cognizione e decisione delle pronunce rese dal G.A., e sulla palese diversità di petitum e causa petendi della azione civile, che rendono palesemente destituite di fondamento le relative censure.
Anche la contestazione formulata sul difetto di legittimazione attiva di e di Parte_2
, si appalesano infondate. SO
Va considerato, quanto a tale ultima, che non è contestato che la medesima abiti nell'immobile Pa confinante con quello della
La subisce quindi indubitabilmente pregiudizi dalla edificazione della srl, che sono Per_1 chiaramente attinenti derivanti dalla diminuzione di luce, aria, panoramicità nella fruizione del bene.
La situazione soggettiva tutelabile va individuata nel pregiudizio esistenziale correlato alla limitazione nel godimento nella fruizione della abitazione;
la relativa tutela, prescinde quindi dal riscontro della titolarità di un diritto reale, essendo correlata all'incidenza negativa sulle condizioni di vita dei soggetti che fruiscono della abitazione.
Peraltro la risulta godere dell'abitazione di specie in modo stabile, in quanto congiunta del Per_1
; si appalesano in conseguenza non pertinenti le considerazioni formulate Parte_2 dalla srl appellante, sulla precarietà e natura transeunte della condizione abitativa, e sulla mancanza di un titolo negoziale giustificativo.
Quanto al , va rilevato che anche il medesimo subisce pregiudizi dalla Parte_2 edificazione de qua, sempre con riferimento al pieno godimento alla abitabilità, che viene intaccato, nei termini poc'anzi indicati, e in maniera costante e reiterata, dall'immobile edificato dalla
Parte_1
Va poi osservato che l'aver il acquistato l'immobile dopo l'avvenuta edificazione dello stabile Per_1 della non esclude la risarcibilità del pregiudizio di specie, in quanto correlato alla piena Parte_1 fruibilità dell'abitazione.
Quel che al riguardo rileva, è la correlabilità della richiesta, ai pregiudizi verificatisi successivamente all'ordine di demolizione.
Pertanto anche il divenuto titolare dell'immobile in epoca posteriore rispetto alla edificazione Per_1 della srl, risulta essere leso nella fruizione del proprio bene, sempre per le medesime ragioni ben evidenziate in prime cure, e stante la persistenza dell'edificazione ad altezza superiore al consentito, che priva l'immobile confinante di luce, irraggiamento solare, aria, e panoramicità, in maniera costante e reiterata.
Alcuna valenza assume quanto dedotto dall'appellante, sul consolidamento del pregiudizio in capo al precedente proprietario, posto che oggetto della richiesta di tutela è -si ribadisce- il persistente Pa pregiudizio arrecato dall'immobile della con ripetuta e costante violazione e privazione rispetto alla condizione abitativa degli immobili confinanti, odierni appellati.
Pagina 9 Non assume poi rilievo, quanto contestato sull'incidenza, ai fini delle valutazioni del caso, delle pattuizioni del contratto di acquisto (ed in quanto riferite anche alla pendenza del giudizio amministrativo), e sulla riduzione del prezzo di acquisto, che dovrebbero -ad avviso dell'appellante- esser ritenute ostative al riconoscimento dei danni per riduzione del valore commerciale.
Va difatti considerato che l'incidenza sul valore di mercato, ed il relativo deprezzamento, sono stati comunque valutati per i periodi successivi all'ordine di demolizione;
e che quindi conseguono non alla sola edificazione, ma alla persistenza della edificazione in esubero di altezza della Parte_1 ed ai reiterati e costanti pregiudizi alla fruibilità, ed anche al maggior deterioramento ed ai maggiori costi di manutenzione -dovuti al minor irraggiamento solare, con maggiore umidità conseguente- che incidono indubitabilmente sul valore di mercato degli immobili, essendo le relative valutazioni e stime, riferite ad epoca posteriore rispetto a quella dell'acquisto da parte del Per_1
Quanto poi al lamentato vizio di ultrapetizione, riferito al riconoscimento, da parte del Tribunale, di somme esorbitanti rispetto a quelle oggetto di richiesta, e per non avere gli attori inserito alcuna clausola di riserva di diversa quantificazione, va considerato che il Tribunale così ha disposto:
- “condanna la in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Parte_1
, al pagamento, in favore di e , in Controparte_3 Parte_3 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore SO
, nonché di , della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni attuali,
[...] Controparte_1 nella misura di: 1) € 16.079,00 per i danni alla quotidianità in favore di;
2) € Parte_3
16.079,00 per i danni alla quotidianità in favore di;
3) € 61.676,00 per i SO danni alla quotidianità, alla proprietà e per i danni economici di mercato in favore di ; Controparte_1
4) € 45.676,00 per i danni alla quotidianità, alla proprietà e per i danni economici di mercato in favore di , così come quantificata dal CTU nella relazione dell'undici aprile Parte_2
2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
- “condanna la in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Parte_1
, al pagamento, in favore di e , in Controparte_3 Parte_3 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore SO
, nonché di , della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni futuri,
[...] Controparte_1 dall'emanazione del presente provvedimento fino alla completa demolizione della parte dell'edificio abusiva, da calcolarsi annualmente sulla base dei parametri utilizzati dal CTU per la quantificazione dei danni attuali (danni alla quotidianità (€ 1.650,00/anno), danni alla proprietà (€ 1.467,00/anno) e danni economici di mercato (3.250,00/anno)”, il tutto oltre interessi e rivalutazione, e liquidando in tal guisa sia i danni attuali, sia i danni futuri.
Le valutazioni e conclusioni tratte dal Tribunale, sono correlate a quanto constatato ed affermato nella ctu espletata in primo grado, che ha tenuto conto del pregiudizio alla disponibilità ed al godimento delle unità immobiliari, e per limitazione della luminosità, della panoramicità, e conseguente decremento del potenziale valore commerciale, avendo il Ctu riscontrato la scarsa illuminazione, causata dal fabbricato abusivo, oltre che la presenza di umidità, oggetto di misurazione con apposito apparecchio elettronico, dovuta alla mancanza di irraggiamento solare.
Il Ctu, al fine di pervenire alle indicate conclusioni, ed al computo dei danni, si è anche avvalso delle verifiche condotte nel giudizio svoltosi innanzi al DS (nel procedimento sfociato nella richiamata sentenza n.576/2019) valutando i danni attuali -nell'arco temporale che va dal marzo
Pagina 10 2014 al marzo 2022- ed i danni futuri, classificando le tipologie di danno, e giungendo alla complessiva valutazione in sentenza riportata.
Va peraltro considerato che parte appellante non ha, a fronte degli analitici calcoli e dei parametri di riferimento utilizzati dal Ctu, specificamente censurato tali valutazioni -sulla sussistenza dei danni- e quantificazioni, limitandosi a contestare il vizio di ultrapetizione della pronuncia condannatoria.
Deve, al riguardo, esser rilevato che gli appellati hanno, nel giudizio di primo grado, formulato richieste riferite alla liquidazione dei danni attuali e futuri, per pregiudizio al godimento ed al valore commerciale.
Per quanto desumibile dall'atto di citazione originario, e dal relativo petitum, i danni futuri, sono stati chiesti per importi indubitabilmente superiori a quelli liquidati;
tanto si ricava da quanto indicato nelle lettere C) e D) delle conclusioni, che riportano importi chiaramente maggiori, rispetto a quelli oggetto di liquidazione con la sentenza di primo grado.
Non è quindi fondata la relativa censura per vizio di ultrapetizione.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla liquidazione dei danni attuali.
Ed infatti occorre considerare che l'originaria richiesta di condanna, ed i relativi importi indicati, erano riferiti all'arco temporale 2014/2019, e quindi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del DS, e di operatività dell'ordine di demolizione emesso dal Comune di Barletta, sino alla data della domanda introduttiva del giudizio.
Trattandosi di danni persistenti ed in itinere, e calcolati su base annua, si è quindi dapprima -e dal
Ctu- proceduto al relativo computo alla data del deposito dell'elaborato peritale, e quindi al marzo
2022.
Quindi la quantificazione è stata aggiornata -come da sentenza- ulteriormente sino al 23/11/2023,
e sulla scorta dei medesimi criteri già adottati -con valutazione annua-, e fino a data di poco antecedente rispetto alla decisione assunta dal Tribunale.
Da quanto innanzi discende che non risultano esser state liquidate somme superiori rispetto al richiesto, essendo stati determinati gli importi di spettanza, tenuto conto della perpetrazione e persistenza delle condotte e riflessi dannosi nel corso del tempo, e quindi della necessità di procedere all'aggiornamento dei conteggi dei danni annuali, sino ad epoca prossima a quella della pronuncia di primo grado, giungendo quindi alla liquidazione nei termini in sentenza indicati, che risulta esser conforme rispetto alla tipologia di danni -in itinere- ravvisabili.
Tali danni sono stati, e vanno individuati, negli importi annui oggetto di computo e della pronuncia impugnata, e risultano esser stati correttamente risarciti dalla data di emissione dell'Ordinanza di
Demolizione sino alla data della sentenza, per i danni attuali;
e quindi, e per i periodi successivi, sono stati correttamente liquidati per danni futuri, liquidabili fino a quando non sarà eseguito l'ordine di demolizione;
tanto posto che è indubbio che l'illegittima e colposa edificazione abbia causato e Pa continui a causare a tutt'oggi, e causerà fino alla riduzione della altezza del fabbricato della gli ingiusti danni innanzi descritti;
tanto comporta e giustifica il risarcimento “annuo” dei danni, dovuto anche per il futuro, e fino a quando il manufatto non verrà reso conforme a quanto statuito dalla pronuncia di annullamento del p.d.c., ed al successivo Ordine di Demolizione.
In definitiva, posto che i “danni attuali” sono stati computati moltiplicando i danni valutati su base annuale, per gli anni di riferimento, ed avuto riguardo all'arco temporale, valutato dal Tribunale, che va dal marzo 2014 al 23/11/2023, non può ritenersi, per le ragioni innanzi esposte, che il Giudice di prime cure abbia reso pronuncia ultra petita.
Pagina 11 Anche la censura concernente la illegittimità della condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., si appalesa infondata
Corrette e condivisibili risultano esser le ragioni addotte dal Giudice di prime cure, essendo stato Pa valorizzato anche il comportamento processuale assunto dalla che si è rivelato volto ad ottenere un ingiustificato allungamento dei tempi processuali ed a ritardare la pronuncia, posto che dapprima Pa la ha prospettato la possibilità di giungere ad una soluzione conciliativa, inducendo la rimessione all'organismo di media-conciliazione, poi non presentandosi innanzi a tale organismo;
tanto consente di desumere la strumentalità dell'atteggiamento assunto nel giudizio, che ha indotto un indebito allungamento dei tempi del giudizio, ritardando la risposta giudiziaria.
Ulteriore circostanza che avvalora e supporta la correttezza della condanna ex art. 96 c.p.c., è quella concernete la rilevata pretestuosità e manifesta inconsistenza delle contestazioni sollevate Pa dalla
Ed infatti, come in precedenza già rilevato, la società ha cercato, e continua in tal senso anche nel giudizio di appello, di trincerarsi dietro la PA, addossando al la responsabilità per l'occorso, CP_2 pur essendo le situazioni contestate e constatate, chiaramente riconducibili alla presenza persistente ed attuale dell'edificazione ad altezza superiore al consentito.
Va al riguardo considerato che, come chiaramente si apprezza dalla sentenza del DS passata in giudicato, il è stato sì anche ritenuto responsabile per pregiudizi verificatisi a danno degli CP_2 appellati, ma circoscrivendo tale responsabilità alle conseguenze verificatesi fino all'ordine di demolizione, e non in data successiva. Pa
Pur nella delimitazione testè richiamata, desumibile con tutta evidenza dagli atti, la ha insistito, anche in appello, temerariamente nelle difese palesemente contrarie a constatazioni oggettive ed inconfutabili.
Tanto va rilevato anche con particolare riferimento alla sostenuta mancanza di colpa, che risulta esser prospettazione del tutto pretestuosa, strumentale e quindi temeraria.
Va al riguardo considerato che eclatante ed inconfutabile è l'abusività dell'edificazione -ed i relativi riflessi dannosi-, e la chiara, manifesta, e persistente volontà di non dare affatto corso alla demolizione -ordinata da tempo risalente- e quindi di arrecare i danni oggetto di controversia, senza porre alcun rimedio al riguardo.
Rispetto a tali incontrovertibili evidenze, la srl de qua continua ad insistere in difese connotate nei termini innanzi indicati, e nelle deduzioni, del tutto destituite di fondamento, concernenti la assenza di colpa, e la esclusiva responsabilità sulla P.A.
Si ignora volontariamente quanto già affermato con sentenza (del DS) già passata in giudicato, sulla chiarezza ed incontrovertibilità delle disposizioni normative violate, che devono ritenersi esser Pa scientemente ignorate dalla finanche dopo le sollevate contestazioni dei confinanti, rispetto alle quali la ha comunque deliberatamente portato avanti l'edificazione, in spregio Parte_1 delle chiare ed incontrovertibili norme riferite alle altezze del fabbricato, protraendo poi volontariamente e sine die la inottemperanza all'ordine di demolizione, a danno degli originari attori. Pa
Emerge quindi con tutta evidenza la volontarietà delle condotte lesive, non essendosi la né curata di valutare la legittimità delle opere di edificazione -anche dopo la segnalazione dei confinanti- e neppure di dar corso ai relativi rimedi rispetto ad una condizione che reca costante pregiudizio agli abitanti dell'immobile confinante, avendo scelto scientemente di protrarre le
Pagina 12 condotte illecite de quibus, al cospetto delle quali non è dato riscontrare alcuna motivazione giustificativa.
Le motivazioni al riguardo articolate nel giudizio di appello, si appalesano quindi pretestuose ed inconsistenti, posto che continuando a negare la colpa, con argomenti chiaramente contrastanti con le risultanze ex actis, si tenta di contestare la palese illiceità delle condotte -edificazione abusiva-, già accertate con sentenza passata in giudicato, ed i relativi e conclamati riflessi.
Al cospetto di tutto quanto testè considerato, temerarie si appalesano le difese svolte
Le considerazioni che precedono, inducono a emettere pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c., anche nel giudizio di appello, che si reputa congrua nell'importo pari ad 1/3 delle spese di lite liquidate.
Va al riguardo osservato che i presupposti di applicabilità dell'art. 96 c.p.c., ricorrono allorquando il diritto di agire e di resistere in giudizio, assume i caratteri dell'abuso, allorché esso sia esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Tale abuso aggrava, per sua natura, il sistema impedendo quella ragionevole celerità prescritta dall'art. 111, comma 2, Cost.
La specifica condotta abusiva imputabile, si ravvisa nella insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante (Cass. 34429/2024); tanto nella specie si apprezza, alla stregua dalle considerazioni tutte in precedenza formulate.
Quanto innanzi va valutato unitamente all'interesse privato della parte a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie.
Pertanto, ogniqualvolta venga accertato che una delle due parti abbia agito o resistito pretestuosamente in giudizio, sussiste in capo ad essa una responsabilità aggravata, posto che
(Cassazione civile sez. III, 30/12/2023, n.36591) il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ha come presupposto intendimenti abusivi eccedenti la normale funzione del processo.
Ebbene, nel caso di specie, le ragioni in precedenza addotte sulla inconsistenza e pretestuosità, e strumentalità delle difese, giustificano la condanna de qua, dovendosi ritenere l'iniziativa processuale assunta in appello, fondata -quanto, in particolare, alla contestazione sulla responsabilità e relativa fonte- su tesi giuridiche insostenibili, in quanto volte a negare l'evidente Pa volontarietà della condotta della che ha scelto di non ottemperare all'ordine di demolizione, persistendo nelle proprie condotte illecite;
e fondata su asserzioni strumentali volte ad addossare alla PA, anche le proprie deliberate inerzie ed inottemperanze.
Tanto integra un vero e proprio abuso dello strumento processuale, perpetrato da una parte che deve ritenersi avere piena coscienza delle proprie condotte violative -anche in particolare a fronte dell'ordine di demolizione, non contestato e non impugnato- e dell'assoluta infondatezza delle proprie prospettazioni al riguardo, e della natura pretestuosa dei motivi posti alla base dell'appello.
La srl de qua, dovrà, quale soccombente, essere condannata al pagamento delle spese di lite nella misura determinata in dispositivo, ragguagliate ai valori medi dello scaglione di riferimento.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del
D.P.R. 115/2002, e per il pagamento della somma di importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1784/2023 del 7/12/2023, così provvede:
Pagina 13 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la , al pagamento delle spese di lite, Parte_1 liquidandole in complessivi € 14.317,00 oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, direttamente a favore del avv. , dichiaratosi anticipatario;
Parte_2
3) Condanna, altresì, la , in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento, in favore di e , in proprio e Parte_3 Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , SO nonché di , della somma di € 4.772,30, equitativamente determinata ai sensi dell'art. Controparte_1
96, comma 3 c.p.c.;
4) Dichiara che l'appellante , è tenuta per quanto previsto Parte_1 dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 30/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 14