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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 327/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
anche IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via S. Maria dell'Imperio, n. 64, presso lo CP_1 studio dell'avv. Marco Talarico (PEC: che li rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via
Machiavelli, n. 10, presso i funzionari Tiziana Meligrana e Ilaria Sovarino (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/02/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. 13/2019 e 13-1/2019,
Prot. 571, notificate il 25.01.2019 e il 24.01.2019, con cui l' intimava, a titolo di CP_2 sanzione amministrativa, per aver assunto senza regolare assunzione una lavoratrice e per aver distaccato quattro lavoratori dipendenti dell'Associazione Blue Moon Club senza la sussistenza di un interesse valido. La parte ricorrente deduceva la legittimità dell'operato, in ragione dell'insussistenza del distacco illecito e dell'esistenza di una regolare comunicazione di assunzione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via cautelare sospendere
l'esecuzione delle ordinanze impugnate, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora consistente nel grave pregiudizio economico che subirebbe la sig.ra in proprio ed in Parte_1 qualità di legale rappresentante dell'Associazione Blue Moon Club;
- In via principale e nel merito per i motivi sopra esposti accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità o revocare o annullare o comunque caducare le ordinanze-ingiunzioni impugnate, ed ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso. - In via subordinata: annullare e/o revocare, almeno parzialmente, le ordinanze ingiunzioni opposte, per le parti in cui esse risultano infondate e/o incongrue, conseguentemente, ridurre l'entità delle sanzioni eventualmente dovute nella misura che verrà accertata nel presente giudizio. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite da distrarsi al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , Controparte_2 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dalle ordinanze ingiunzione.
3. Dalla documentazione versata in atti emerge che, a seguito di accesso ispettivo, effettuato dalla
Guardia di Finanza di Vibo Valentia, il 12.08.2017, intorno alle ore 1:50, presso il lido esercente attività di stabilimento balneare “Blue Moon” di cui è titolare la ricorrente, durante un evento
2 danzante a cui partecipavano 200 persone, emergeva – come riportato anche nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2017/VV109/0004 del 12.10.2017 – l'occupazione irregolare
(dal 9 al 13 giugno 2017) della SI.ra , in difformità al disposto dell'art. 3, comma 3 Parte_2
e 3 ter, D. L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 151/2015 e l'illecito distacco dei lavoratori , Controparte_3 P_
, e , presso il lido della IT , in realtà
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_1 dipendenti dell'Associazione Blue Moon Club, in violazione dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n.
276/2003, modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 8/2016.
4. Le deduzioni avanzate dalla parte ricorrente non possono trovare valorizzazione, poiché la stessa parte non ha fornito prove utili a sostenere che i lavoratori non stessero esercitando attività lavorativa a favore della IT , escludendo, pertanto, il distacco. Parte_1
5. Deve ritenersi, pertanto, legittima l'emissione delle ordinanze oggetto di odierna contestazione.
6. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna e Associazione Blue Moon Club in solido, al pagamento delle spese Parte_1 di lite, liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in Co favore di .
Vibo Valentia, 07/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
anche IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via S. Maria dell'Imperio, n. 64, presso lo CP_1 studio dell'avv. Marco Talarico (PEC: che li rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via
Machiavelli, n. 10, presso i funzionari Tiziana Meligrana e Ilaria Sovarino (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/02/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. 13/2019 e 13-1/2019,
Prot. 571, notificate il 25.01.2019 e il 24.01.2019, con cui l' intimava, a titolo di CP_2 sanzione amministrativa, per aver assunto senza regolare assunzione una lavoratrice e per aver distaccato quattro lavoratori dipendenti dell'Associazione Blue Moon Club senza la sussistenza di un interesse valido. La parte ricorrente deduceva la legittimità dell'operato, in ragione dell'insussistenza del distacco illecito e dell'esistenza di una regolare comunicazione di assunzione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via cautelare sospendere
l'esecuzione delle ordinanze impugnate, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora consistente nel grave pregiudizio economico che subirebbe la sig.ra in proprio ed in Parte_1 qualità di legale rappresentante dell'Associazione Blue Moon Club;
- In via principale e nel merito per i motivi sopra esposti accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità o revocare o annullare o comunque caducare le ordinanze-ingiunzioni impugnate, ed ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso. - In via subordinata: annullare e/o revocare, almeno parzialmente, le ordinanze ingiunzioni opposte, per le parti in cui esse risultano infondate e/o incongrue, conseguentemente, ridurre l'entità delle sanzioni eventualmente dovute nella misura che verrà accertata nel presente giudizio. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite da distrarsi al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , Controparte_2 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dalle ordinanze ingiunzione.
3. Dalla documentazione versata in atti emerge che, a seguito di accesso ispettivo, effettuato dalla
Guardia di Finanza di Vibo Valentia, il 12.08.2017, intorno alle ore 1:50, presso il lido esercente attività di stabilimento balneare “Blue Moon” di cui è titolare la ricorrente, durante un evento
2 danzante a cui partecipavano 200 persone, emergeva – come riportato anche nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2017/VV109/0004 del 12.10.2017 – l'occupazione irregolare
(dal 9 al 13 giugno 2017) della SI.ra , in difformità al disposto dell'art. 3, comma 3 Parte_2
e 3 ter, D. L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 151/2015 e l'illecito distacco dei lavoratori , Controparte_3 P_
, e , presso il lido della IT , in realtà
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_1 dipendenti dell'Associazione Blue Moon Club, in violazione dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n.
276/2003, modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 8/2016.
4. Le deduzioni avanzate dalla parte ricorrente non possono trovare valorizzazione, poiché la stessa parte non ha fornito prove utili a sostenere che i lavoratori non stessero esercitando attività lavorativa a favore della IT , escludendo, pertanto, il distacco. Parte_1
5. Deve ritenersi, pertanto, legittima l'emissione delle ordinanze oggetto di odierna contestazione.
6. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna e Associazione Blue Moon Club in solido, al pagamento delle spese Parte_1 di lite, liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in Co favore di .
Vibo Valentia, 07/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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